CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14429/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] . CIVILE P.A. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 17 / 04/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 18194 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18194del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56E01 H703Y) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocatoRaffaella D’Angelo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63A50 H703C) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in per- sona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7051/2019, pubblicatain data 18 novembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 17 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 18194/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 Fatti di causa Il medico [OSCURATO:PERSONA],deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76per la frequenza di un corso di specia lizza- zione universitaria, ha agito in giudizio nei confronti della Pre- sidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze,per ottenere il risarci- mento del danno derivante dalla mancata attuazione delle sud- dette direttive comunitarie. La domandaè stata rigettata dal Tribunale di Roma. La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, ma sulla base di diversa motivazione. Avverso tale decisione ricorre il Petrosino, sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Mi- nistri, il M.I.U.R., il Ministero della Salutee il Ministero dell’Eco- nomia e delle Finanze. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « A rt. 360 n. 4 cpc –Error in procedendo - violazione degli art. 342, 346 e 434 cpc –Violazione del principio del contraddittorio – Nullità della sen- tenza». La domanda del ricorrente è stata rigettata dalla corte d’appello per la mancanza di una adeguata allegazione e di sufficiente prova dell’equipollenza del corso di specializzazione da lui fre- quentato (in «chirurgia oncologica»), non compreso negli elen- chi allegati alle direttive europee poste a base della sua do- manda, ad uno dei corsi di specializzazione espressamente Ric. n. 18194/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 indicati in tali elenchi o comunque comuni a due o più stati membri. Secondo il ricorrente,si sarebbe formato il giudicato interno in ordine a tale questione, in quanto la sua domanda, in primo grado, era stata rigettata esclusivamente in ragione della data di iscrizione al corso di specializzazione, anteriore al 1983. A suo avviso, tale statuizione implicherebbe l’implicito accerta- mento del diritto all’indennizzo con riguardo al profilo della ti- pologia di corso di specializzazione frequentato, in mancanza di appello incidentale sul punto (o, quanto meno, di riproposizione della questione) da parte delle amministrazioni convenute, spe- cializzazione che, comunque, assume essere equipollente a quella in «chirurgia generale». Il ricorso è infondato. 1.1La corte d’appello ha espressamente affermato che l’equi- pollenza del corso di specializzazione frequentato dal ricorrente (in «chirurgia oncologica»)ad uno dei corsi di specializzazione espressamente indicati negli elenchi allegati alle direttive euro- pee o, comunque, comuni a due o più stati membri, non era stata, in primo luogo, adeguatamente allegata nella sua do- mandae, comunque, non era stata sufficientemente provata. L’inclusione del corso di specializzazione tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l’obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l’indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle sud- dette direttive.Si tratta, in altri termini, di un elemento costi- tutivo della fattispecie, che l’attore deve specificamente alle- gare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio. Ric. n. 18194/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 La sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verifi- catadal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso (cfr. espressamente, in proposito: Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 28440 del 14/12/2020 ; d’altra parte, nella specie, è lo stesso ricorrente che riferisce che sulla questione era stata sollevata specifica contestazione dall’am- ministrazione, nel giudizio di primo grado). La relativa questione è inoltre –come più volte sottolineato da questa Corte – rilevante sia in diritto (con riguardo alla corri- spondenza tra la specializzazione conseguita dall’attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza ri- spetto alle diverse specializzazioni previste negli altri stati membri). Lo stesso principio di non contestazione, in proposito, può quindi eventualmente operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto. Sotto tali profili, la decisione impugnata, nell’affermare che la domanda non era sostenuta da adeguata allegazione e da suf- ficiente prova dell’equipollenza del corso di specializzazione fre- quentato dall’attore (in «chirurgia oncologica») ad uno di quelli compresi negli elenchi allegati alle direttive europee poste a base della domanda o, comunque, comuni a due o più stati membri, oltre ad essere conforme a diritto sul piano proces- suale, nella parte in cui ha ritenuto rilevante e preso in esame tale profilo,risulta altresì, in fatto, sostenuta da adeguata mo- tivazione, non meramente apparente né insanabilmente con- traddittoria sul piano logico (e, come tale, non censurabile nella presente sede). D’altra parte, la giurisprudenza di questa Corteha già escluso l’equipollenza della specializzazione in «chirurgia oncologica» a Ric. n. 18194/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 quelle che, in quanto comuni a due o più stati membri, danno diritto all’adeguata remunerazione per la frequenza dei relativi corsi (cfr. Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 1909 9 del 15/09/2020; Sez. 3, Ordinanzan. 33634 del 15/11/2022) , ciò che priverebbe di decisività anche l’eccezione in ordine alla pre- tesa violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. da parte della corte d’appello. 1.2In base a quanto sin qui osservato, va escluso che si possa essere formato un giudicato interno sull’equipollenza della spe- cializzazione conseguita dal ricorrente rispetto a quelle com- prese negli elenchi allegati alle direttive o comunque previste da altri due stati membri. Il giudice di primo grado non risulta avere affrontato espressa- mente la questione, avendo deciso la controversia sulla base di altra ragione più liquida. Ciò (contrariamente a quanto pare sostenere il ricorrente) escludecertamente che vi fosse la necessità per l’amministra- zione di proporre appello incidentale sul punto, ovvero anche semplicemente di riproporre la questione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., essendo la stessa certamente rilevabile di ufficio, per le ragioni già esposte. D’altra parte, posto che non vi sono dubbi sul fatto che la scuola di specializzazione frequentata dal ricorrente non è espressa- mente compresa negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della Diret- tiva n. 362/75/CEE, sarebbe stato necessario quanto meno che fosse richiamato, nel ricorso, il contenuto dell’atto introduttivo da cui emergesse che era stata specificamente allegata l’equi- pollenza della suddetta specializzazione a una di quelle previste da altri due stati membri (con la precisa indicazione di dette specializzazioni e l’esplicazione delle ragioni, anche in fatto, della pretesa equipollenza), nonché il contenuto delle difese delle amministrazioni convenute, dalle quali avrebbe potuto Ric. n. 18194/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 eventualmente evincersi la mancata contestazione di tali circo- stanze difatto. Al contrario, nel ricorso non è adeguatamente richiamato il con- tenuto dell’atto introduttivo del giudizio di merito, in ordine al profilo in esame, il che non consente di verificare l’eventuale erroneità dell’affermazione della corte d’appello in merito al di- fetto di allegazione con riguardo allo stesso. Dal contenuto richiamato nel ricorso delle difese delle ammini- strazioni convenute, inoltre, addirittura emerge che in realtà la riconducibilità del corso di specializzazione frequentato dall’at- torea quelli per i quali avrebbe dovuto essere prevista una ade- guata remunerazione, era stata in realtà, in qualche modo, espressamente contestata, almeno nel giudizio di primo grado. Neanche il contenuto della sentenza di primo grado che è ri- chiamato nel ricorso, infine,potrebbe ritenersi sufficiente a so- stenere (anzi, in realtà, smentisce palesemente) l’assunto del ricorrente secondo il quale il tribunale, nel rigettare la sua do- manda per la ritenuta insussistenza di un diverso e autonomo fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio (precisa- mente, l’anno di iscrizione al corso), aveva implicitamente rite- nuto la sua specializzazione equipollente a quelle previste negli elenchi allegati alle direttive o comunque comuni a due o più stati membri. 1.3 I n conclusione: a) il ricorso difetta di specificità, in viola- zione dell’art. 366, comma 1, n. 6, in ordine alle allegazioni effettuate nell’attointroduttivo del giudizio di merito sull’equi- pollenza del corso di specializzazionefrequentato dal ricorrente ad altri corsi previsti in due o più stati membri, ritenute insuf- ficienti dalla corte d’appello(oltre che sulle eventuali contesta- zioni operate dalle amministrazioni convenute sul punto); b) va, in ogni caso, certamente escluso che si possa essere for- mato un giudicato interno sull’equipollenza tra la specializza- zione conseguita dal ricorrente e una di quelle che danno diritto Ric. n. 18194/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 ad ottenere una adeguata remunerazione per la frequenza del relativo corso; c) per ogni altro aspetto, le censure di cui al ricorsosi risolvono nella contestazione di accertamenti di fatto e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità. La sentenza impugnata si sottrae, di conseguenza, a tutte le censure avanzate nel ricorso. 2.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle amministrazioni controricor- renti, liquidandole in complessivi € 2.200,00, oltreeven- tuali spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a tito