CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09805/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha respinto l'appello proposto, ai sensi dell'art.680 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Salerno del 23 marzo 2023, il quale aveva confermato la pericolosità sociale del predetto disponendo nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni quattro; Rilevato, al riguardo, che ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza occorre verificare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo ItespiaziDne della pena (Sez. 1, Sentenza n. 1027 del 31/10/2018, dep. 2019, Rv. 274790 - 01); Ritenuto, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza ha condiviso il giudizio di attuale pericolosità sociale alla luce dei numerosi e gravi precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], della avvenuta revoca dell'affidamento in prova concessogli in passato a causa della sua condotta non conforme alle prescrizioni e, soprattutto, per il fatto che egli è stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un procedimento per violazione della legge stupefacenti; Rilevato che il ricorrente, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Salerno, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per confermare il giudizio di pericolosità sociale; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma„ ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro a, il 2feb