CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 gennaio 1976
Cassazione n. 09485/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/01/1976 avverso l'ordinanza del 04/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 giugno 2021, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta - per quanto qui rileva - rigettava la domanda di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena residua di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale della Repubblica di Catania del 30.4.2021. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge e difetto di motivazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza - dopo avere verificato la sussistenza del requisito oggettivo per la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, relativo al quantum di pena residua da espiare da parte del condannato, e richiamato i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia - si sarebbe limitato ad affermare che "dagli atti istruttori" fosse "emersa la necessità di una maggiore osservazione inframuraria del detenuto al fine di verificare la capacità effettiva di [OSCURATO:PERSONA] al graduale reinserimento nel contesto sociale e la volontà di recupero da condotte e scelte devianti", senza, tuttavia, effettuare alcun cenno sugli esiti dell'osservazione collegiale della personalità del predetto, ristretto da oltre cinque anni, e omettendo, altresì, di considerare la sua regolare condotta carceraria e la fruizione da parte dello stesso della liberazione anticipata, circostanze queste che ben avrebbero potuto essere valorizzate per reputare che ci fosse stato da parte del prevenuto, quanto meno, un avvio della revisione critica del suo passato delinquenziale. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. E in vero, giova osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice, ai fini della concessione dell'affidamento in prova e degli altri benefici penitenziari, non deve trascurare la tipologia e gravità dei reati commessi, deve però avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale del condannato attraverso la richiesta misura alternativa senza pericolo che questi commetta altri reati [cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019 (dep. 2020) Rv. 277924 - 01, che ha affermato che "in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante)"]. Tale indagine, nel caso di specie, non è stata correttamente effettuata. Il Tribunale di sorveglianza - pur richiamando detti principi - si è limitato, infatti, ad affermare che "nel caso di specie, dagli atti istruttori, è emersa la necessità di una maggiore osservazione inframuraria del detenuto al fine di verificare la capacità effettiva di [OSCURATO:PERSONA] al graduale reinserimento nel contesto sociale e la volontà di recupero da condotte di scelte devianti". E però non ha fatto alcun riferimento ai risultati dell'osservazione collegiale della personalità del detenuto che, alla stregua degli arresti giurisprudenziali in materia, costituisce la principale fonte di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità del beneficio invocato. Tale omissione, come osservato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, assume ancor più rilievo se si tiene conto del fatto che al ricorrente è stata sempre concessa la liberazione anticipata, il cui presupposto è quello dell'avere il detenuto dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. 2. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, che dovrà colmare le lacune motivazionali rilevate, attraverso la valutazione dell'indagine operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di una eventuale prospettiva risocializzante. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta. Così deciso, il