CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31427/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO dì GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 5 maggio 2021 del Tribunale di Imperia che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali aggravate, condannandolo alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento. Articolando un unico motivo, il ricorrente lamenta la mancanza contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], che non poteva aver assistito al delitto, sostenendo che la prova sarebbe carente in ordine all'affermazione di penale responsabilità. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha dato atto che il teste, per la posizione in cui egli si trovava, non ha visto l'imputato colpire la persona offesa, ma ha indicato una serie di elementi che lasciano ritenere che certamente l'odierno ricorrente abbia violentemente e dolosamente colpito la vittima. Il ricorrente non si confronta con tali argomenti, ma si limita ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio inammissibile in questa sede di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così