CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2023
Cassazione n. 15067/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Numero registro generale 20323/2017 Numero sezionale 2982/2023 Numero di raccolta generale 15067/2023 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 1287/2017 depositata il Data pubblicazione 29/05/2023 15/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1287/03/2017, depositata il 15 Febbraio 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 20925/2/2015 (che già aveva respinto il ricorso della contribuente), annullando l'avviso di accertamento ICI per l'anno 2008. Rilevava al riguardo la Commissione tributaria regionale che era applicabile alla fattispecie in esame l'art. 74 della legge del 21.11.2000, n. 342, il quale prevede che gli atti impositivi o modificativi della rendita catastale hanno efficacia solo dalla loro notificazione. Il Comune di Ischia ricorre per la cassazione della sentenza indicata deducendo due motivi. La contribuente si è costituita con controricorso nel giudizio di legittimità, depositando, in prossimità dell’udienza, memorie difensive con le quali ha contestato l’ammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. La prima censura lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 74 legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 5 comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 in relazione all'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., avendo implicitamente disatteso i giudici di merito la censura relativa alla pretesa retroattività della rendita catastale. La seconda doglianza deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 74 legge 388/2000, e 5 comma 2, d.lgs. n. 504/1992 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., rilevando come la variazione della rendita catastale operata dall’ufficio era stata oggetto di impugnativa giudiziale da parte della contribuente; giudizio concluso con sentenza del 2013, passata in giudicato, della CTR che rettificava parzialmente la rendita attribuita senza F i r m a t o D a : M A R A N C I E L I S A B E T T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 e b c c e c 8 e 7 0 0 e 7 0 c 1 4 f f 8 1 1 6 4 a 2 3 5 3 2 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 20323/2017 Numero sezionale 2982/2023 Numero di raccolta generale 15067/2023 annullare la rettifica operata. Accertamento divenuto definitivo che deve Data pubblicazione 29/05/2023 costituite la base sui cui stabilire l’ammontare dell’Ici. 3.Le censure, in quanto tra loro osmotiche, possono essere esaminate congiuntamente; esse sono inammissibili. In particolare, l’amministrazione comunale evidenzia come, con sentenza della CTR Campania del 2013, la rendita sia stata rettificata parzialmente senza annullare l’intera operazione catastale realizzata dal Comune, rendita divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini, ritenendo che la rendita così determinata debba trovare applicazione anche per l’annualità pregressa alla decisione definitiva, relativa all’imposta del 2008; circostanza questa che non risulta sottoposta al vaglio della CTR. La sentenza della CTR della Campania evidenzia che non risulta affatto documentato che l’ennesima variazione catastale dell’ufficio era dipesa da una correzione di errore materiale compiuto dall’UTE, tant’è che l’avviso non contiene alcun riferimento ad errori di dati catastali. Il dedotto passaggio in giudicato della sentenza della CTR Campania, la quale avrebbe rettificato parzialmente la rendita attribuita dall’UTE, secondo l’assunto dell’ente comunale, non solo non trova riscontro nella motivazione dei giudici di appello ma nemmeno risulta corroborata dal ricorrente attraverso documentazione da allegare al ricorso per cassazione; in ogni caso, la circostanza risulta del tutto irrilevante, avendo la CTR operato la definitiva rettifica della rendita con sentenza del 2013, mentre l’annualità di imposta oggetto della presente controversia risale al 2008. 3.1 Le censure quindi non colgono una delle rationes decidendi che fondano la pronuncia della CTR, la quale ha escluso la invocata retroattività della nuova rendita sul presupposto che il dedotto errore di fatto dell’Agenzia non risultava dalla documentazione prodotta né dall’avviso opposto e sul principio dell’applicabilità della nuova rendita a decorrere dalla sua notificazione ex art. 74 cit. Ne deriva che l'argomento sopra esposto secondo il quale la rettifica della rendita era dipeso da un errore di fatto non attinge l’autonoma ratio decidendi, che resta di per sé idoneo a sorreggere la decisione. Si ricorda, invero, al riguardo il principio consolidato, secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una F i r m a t o D a : M A R A N C I E L I S A B E T T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 e b c c e c 8 e 7 0 0 e 7 0 c 1 4 f f 8 1 1 6 4 a 2 3 5 3 2 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b