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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41088/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05RZSMH) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza del primo grado, ha riqualificato il fatto, originariamente contestato come bancarotta fraudolenta, ai sensi dell'art. 217 L.F. rideterminando, conseguentemente, la pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è generico perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna (che fa leva sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. valorizzando in particolare l'entità del debito maturato dalla società); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05RZSMH) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza del primo grado, ha riqualificato il fatto, originariamente contestato come bancarotta fraudolenta, ai sensi dell'art. 217 L.F. rideterminando, conseguentemente, la pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è generico perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna (che fa leva sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. valorizzando in particolare l'entità del debito maturato dalla società); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23
Sentenza Cassazione n. 41088/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris