Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 luglio 1958

Cassazione n. 09998/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

hapronunciato la seguente SENTENZA suiricorsi proposti da: BATTISTAVITTORIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 24/07/1958 LASORSAANNA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 02/03/1957 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 11/09/1996 avversoil decreto del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOuditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso diVittorio [OSCURATO:PERSONA] e dichiara rsi inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte di appello di Torino, con il decreto indicato nel preambolo, ha confermatoil provvedimento con cui il T ribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] lamisura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni quattro, con obbli g o di versamento della cauzione, e d aveva dispost o nei suoi confronti,in quanto soggetto pericoloso ai sensi dell’art. 1. l ett. b) d.lgs. n. 159 del2011, la confisca di numerosi beni , ritenuti nella sua disponibilità a prescindere dall’intestatarioformale, con esclusione di d u e autovetture , di cui ha ordinato la restituzionea suo figlio , [OSCURATO:PERSONA] .

Ha disposto altresì la confisca del conto correnteC.R. [OSCURATO:PERSONA] 21316 intestato sempre a [OSCURATO:PERSONA] , fino alla concorrenza dellasomma di euro 37.419 ,00 .

2. Disattendendo le doglianze sviluppate ne gli atti di appello , la Corte distrettuale ha , in primo luogo, inquadrato [OSCURATO:PERSONA] nella categoria dei soggettiche «per la condotta ed il tenore di vita … vivono abitualmente, anche in parte,con i proventi di attività delittuose» sulla scorta di una pluralità di elementi fattuali esaminati diacronicamente al fine di pervenire alla necessaria perimetrazionecronologica della individuata pericolosità sociale “generica”.

Inquest’ottica ha distinto due periodi : il primo dal 1977 al 2008 ed il se co ndo dal2008 all’attualità, osservando che il prevenuto : -dal 1977 al 2008 (pagg. da 29 a 34) , aveva consumato , come attestato dal certificato penale , ripetuti reati lucrogenetici (furti, rapine, usure ) in tutti gli intervallidi tempo in cui era rimasto in stato di libertà , e negli ultimi anni , come accertato dalla sentenza del Tribunale di Torino, in data 22 - 9 - 2010 , aveva compiutouna generalizzata “attività di prestaso ldi” , da cui aveva tratto rilevanti guadagni; - dal 2008 in poi (pagg. da 34 a 53 ) , aveva continuato a commettere abitualmentedelitti produttivi di reddit i illeciti , sebbene non accertati con sentenze di condanna irrevocabili , ma comunque desumibili da altri elementi fattuali , parimentisintomatici, e precisamente : -dalla denunc ia sport a nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] , nell’ambito di un procedimento archiviato per sopravvenuta irreperibilità del denunciante e conseguenteimpossibilità di scandagliare le sue accuse sui tempi e le modalità dei prestitielargitigli da B attista a tasso usurario nell’a n no 20 09 ; -dalla sentenza assolutoria per il reato di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di Bertolani,che ha comunque ritenuto accertata l’ elargizione alle persone offese , nelcorso dell’anno 2011, da parte di [OSCURATO:PERSONA] , con la collaborazione di SalvatoreAgnello, di una somma di denaro in prestito ma non la sua restituzione maggioratada interessi usurari ; -dalle dichiarazioni accusatorie - res e nel procedimento per associazione di stampo mafioso capeggiata da lla famiglia Crea, definito dalla sentenza di condanna del GIP di Torino del 16 maggio 2017 - dal collaboratore di giustizia MassimilianoUngaro, il quale ha riferito che era stato [OSCURATO:PERSONA] , nell’anno 2015, ad erogargliun prestito , a l tasso di interesse mensile del 10 per cento ; - dal le conversazioni intercettate e dal l’ attività investigativa di riscontro espletata nel procedimenti , archiviati o pendenti, n n : 4106/22 , 5399/22 e 812/2023della Procura della Repubblica di Ivrea (pagg. 41 e seg.) , in cui diversi interlocutori,a conoscenza dei fatti per esse r ne stati i diretti protagonisti, parlano ripetutamentedi prestiti elargiti dall’odierno ricorrente , con previsione di tasso di interesse, a [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , Ci r o [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e d AlessioProsperato, con modalità sovrapponibili ne l corso de gli anni 2018 e 2019 ; - dal rinvenimento, nel corso dell’ esecuzione d el decreto di sequestro di prevenzione anticipato (18 settembre 2023), sia nella abitazione abitualmente occupata da [OSCURATO:PERSONA] sia nelle cassette di sicurezza in uso alla sua compagna,di una cospicua somma di denaro.

Secondo la Corte territoriale, la valutazione complessiva di tali elementi , valutati nei distinti procedimenti di cognizione solo parzialmente e senza una visionedi insieme , consente di affermare che [OSCURATO:PERSONA] , a partire , quanto meno,dall’ottobre 2009 e fino a d epoca recente , ha esercitato , in via sistematica e professionale , “ attività di prestasold i ” non gratuit a , rivolta ad un numero indeterminato di persone (tra cui la coppia [OSCURATO:PERSONA] – Bertolani , tramite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) , disponendo sia di un luogo stabilmentedeputato agli incontri con i clienti (il bar Olimpico) sia di una rete di intermediariche procuravano e/o tenevano i contatti coi clienti .

Trattasidi attività svolta con caratteristiche tali da integrare il reato previsto dall'art.132 T.U.B. proseguita fino ad epoca prossima al l'atto dell'esecuzione del decreto di sequestro anticipato (18 settembre 2023) , come si desume dal rinvenimentodi una cospicua somma di denaro contante sia nell a sua abitazione diVenaria sia nell e cassette di sicurezza in uso alla di lui compagna .

Intutto il periodo di accertata pericolosità , [OSCURATO:PERSONA] ha vissuto , in tutto o quantomeno in parte rilevante, dei proventi della descritta attività delittuosa , conducendoun tenore di vita caratterizzato da costante sperequazione negativa traentrate ed uscite (pagg. da 53 a 59 ) .

Lerisorse accumulate negli anni, a nche considerando la somma incassata a titolo risarcimento danni per un sinistro stradale del 1995 e le ulteriori entrate lecite,non sono sufficienti neanche a far fronte alle spese di mantenimento del nucleofamiliare.

Nonpossono essere considerate tra le entrate valutabili né le vincite al gioco , perché illecite e per di più conseguite con provviste non chiarite , né i guadagni relativiall’attività commerciale di compravendita di autoveicol i perché non provat e e,comunque, produttiv e di redditi percepiti in evasione fiscale .

Nonassumono rilievo decisivo a favore del proposto le decisioni assunte dal Tribunale di Sorveglianza : né quella che , nel dicembre 2020 , ha disposto l'affidamentoin prova in relazione alla pena inflitta per i delitti di usura degli anni 2006-2008né quella che nel 2024 ha dichiarato estinta la pena per esito positivo dell’affidamentoin prova .

Si tratta di provvedimenti fondati su una base fattuale completamente diversa da lle evidenze acquisite in questa sede e, quindi, non conosciutedall’autorità giudiziaria che li ha emessi .

Risulta , per di più , che [OSCURATO:PERSONA] ha più volte dimostrato la propria insensibilità rispetto alla rieducazione, commettendoreati anche in costanza di detenzione e , soprattutto , riprendendo la condottadelittuosa non appena ottenuta la liberazione.

Tuttii beni confiscati ( appartamenti autoveicoli, motoveicoli, conti correnti, denaroe orologi rinvenuti nell'abitazione e nelle cassette di sicurezza ) , anche se formalmente intestati a familiari ( l’ i mmobil e di via Toscanini alla compagna LasorsaAnna, quello di via Orvieto, al figlio [OSCURATO:PERSONA] ) , sono stati ritenuti nella disponibilitàdi [OSCURATO:PERSONA] , unico componente del nucleo familiare in grado di acquistarli investendo le risorse illecite accumulate con la pregressa o concomitanteattività delittuosa , la cui rilevante consistenza risulta ampiamente documentatadalla evidente sproporzione nel suo patrimonio tra le entrate lecite ele uscite per investimenti , immobiliari e non (pagg. da 59 a 61 ) .

Avversoildecreto hanno proposto ricorso il proposto [OSCURATO:PERSONA] ed i terzi interessatiAnna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.[OSCURATO:PERSONA] , per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] , haarticolato tre motivi .

2.1. Con il primo motivo, riferito alla misura di prevenzione personale, denuncia: -violazione degli artt . 1, let t ) , 4 lett . c ) e 6 d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimentoal requisito dell'attualità della pericolosità ; - violazione dell’art. 6 par. 2 Conv.

EDU e 117 della C ostituzione , con riferimento al rapporto tra statuizioni di prevenzione ed esiti assolutori d e i procedimentipenali successivi all'anno 2008 ; -violazione de gli a rt t. 111 , comma 6, Cost., 625 , comma 3 , cod. proc. pen. e7, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 .

Lamentache la Corte di appello , disattendendo i principi cardine enunciati dalla giurisprudenza di legittimità i n materia di applicazione di misure di prevenzione, h a ritenuto sussistente una ininterrotta pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA],dal 1978 ad oggi , quale persona che, come richiest o dagli artt. 4 e 1 lett. b)d.lgs. n. 159 del 20 11, « per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla basedi elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi diattività delittuose » .

Ha, infatti, illegittimamente ritenuto irrilevante l’insussistenza , a partire dall’anno2008, di sentenze di condanna per reati che possano in qualche modo attestareche lo stesso abbia conti nuato a svolgere l’attività di “ prestasoldi ” per valorizzare,in chiave accusatoria ed in malam partem attraverso un’operazione di riletturacritica preclusa al gi udice della prevenzione , i medesimi elementi acquisiti neiprocedimenti penali definiti o con sentenze di assoluzione o ppure con decreti di archiviazione , o mettendo , per di più , di attribuire , in sede di giudizio prognostico,adeguata rilevanza ai pur lunghi peri o di di detenzione in carcere patiti daVittorio [OSCURATO:PERSONA] e alla notevole distanza temporale tra i reati di carattere lu c ro genetico.

Altrettandoillegittimamente, la Corte distrettuale è pervenuta a conclusioni difformi rispetto a quelle contenute nei provvedimenti , favorevoli al proposto , emessidal Tribunale di sorveglianza , sconfessando li nella parte in cui aveva no espressoun giudizio negativo sull’attuale pericolosità sociale .

Conriferimento al periodo che va dal 1978 al 1995 , d ifetta la motivazione sull’effettivagenerazione di profitti da parte dei reati accertati nelle sentenze di condannae sulla perduranza della pericolosità nonostante la lunga carcerazione e l’astensioneda condotte delittuose per ben nove anni , mentre , con riferimento al periodo dal 1996 al 20 08 , è stato ignorato che i reati commessi non hanno generato profitti perché le somme asportate sono state recuperate nell’immediatezza.

Peril periodo successivo al 2008 , la pericolosità è stata desunta da fatti la cui rilevanza penale risulta esclusa da sentenze di assoluzione e dai decreti di archiviazione,in palese violazione della presunzione di innocenza e del principio di non contraddizione dell’ordinamento , senz’altro applicabili nel giudizio di prevenzione,come riconosciuto dalla giurisprudenza , eurounitaria , costituzionale edi legittimità.

Èormai orientamento consolidato della Corte di cassaz ione che , in sede di verificadella pericolosità generica , il giudice non p uò ritenere rilevanti , in base al principio della v alutazione autonoma , fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitivadi assoluzione né assumere come elemento indiziante ai fini del giudizio dipericolosità la negazione penale irrevocabile di determinato fatto .

Nellostesso senso si è espressa la Corte costituzionale .

Nellasentenza n. 24 del 20 19 l a Consulta ha precisato che l'affermazione di pericolositàsociale richiede un progresso accertamento in sede penale , che può discendere da una sentenza di condanna oppure da una sentenza di proscioglimento per prescrizione , amnistia o indulto purché contenga in motivazioneun accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione daparte di quel soggetto .

In senso contrario , non può richiamarsi l'autonomia del giudizio d i prevenzione,come declinata dalle sentenze d ella Corte di Cassazione citate nel provvedimento impugnato , che non sono adeguatamente motivate e che sono statesmentite in epoca più recente da numerose pronunce , c he hanno ribadito il principiodell'influenza determina nte d e l giudicato assolutorio e dei provvedimenti diarchiviazione, prevedendo eccezioni assai delimitate a l generalizzato obbligo del giudicedi recepir n e l'esito , tra le qual i non rientra l'eventuale presenza di errori occorsi nei provvedimenti favorevoli al proposto , non potendo il giudice d el la prevenzionesurrogarsi al giudice penale .

Soltanto l’illegittima utilizzazione nel giudizio prognostico degli elementi fattualinegati in sede penale ha consentito alla Corte di appello di ritenere attuale lapericolosità. 2.2.Con il secondo motivo d enuncia violazione dell’art. 4, comma 1 lett. b), d.lgs.n. 159 del 2011 , come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.24 del 2019 .

LaCorte di appello ha individuato il presupposto della pericolosità sociale del propostoper gli anni successivi al 2008 nell'attività di “ prestasoldi ”, riten en dola penalmenterilevante ai sensi dell’art. 132 T.U.B.

Taleattività illecita come ricostruita non soddisfa i requisiti richiesti dalla giurisprudenzadi legittimità .

Aifini dell’ integrazione del reato di abusiva attività finanziaria è necessario l'esercizio continuativo e predeterminato dell'attività di finanziamento svolta mediante una struttura organizzativa rivolta al pubblico , inteso come numero indeterminatodi soggetti .

Non sono sufficienti ripetuti presiti di denaro remunerati da un tasso di interesseinferiore a quello richiesto dal reato di usura se, come nel caso di specie , l'attività è soggettivamente limitata a poche persone e d è oggettivamente condottasenza alcuna struttura imprenditoriale .

Nonspiega il decreto impugnato in che misura i redditi illecitamente acquis i ti contale attività del ittuosa abbia no inciso su quello comp l essivo del proposto . 2.1.3.Con il terzo motivo de nuncia violazione degli articoli 16 e 24 d.lg s . n. 159del 2011 e 125 , comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla estensione della perimetrazione cronologica della manifestazione della pericolosità sociale del propostoin epoca successiva all’anno 2008 e alla correlazione temporale tra la pericolositàdel prevenuto e l ’ acquist o dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via Toscanini n. 3, avvenuto nell’anno1995.

Evidenzia il ricorre n te che n on vi è alcuna correlazione temporale tra le condotte delittuose perpetrate da [OSCURATO:PERSONA] fino a gennaio 1986 e l'acquisto dell’immobiledi via Toscanini avvenuto il 1995 .

Ildecreto impugnato , oltre a non c onfrontarsi con le puntuali osservazioni contenutenell'atto di appello richiamate per relationem , non ha indicato indici fattuali significativi sulla derivazione delle risorse utilizzate per l’acquisto da provvistaeconomica formatasi nel periodo di compimento del l'attività illecita ed hafatto ricorso a una nozione di pericolosità permanente , addirittura protrattasi durantelo stato di detenzione , pur in assenza della commissione di delitti lucro genetici.

Con r iferimento all'immobile ubicato in Torino via O rvieto, gli autoveicoli i motoveicoli,i conti correnti , le posizion i mobiliari , il denaro e gli orologi rinvenuti nellecassette di sicurezza al momento dell'esecuzione del sequestro anticipato , la conclamata assenza di per i col osità sociale agli anni successivi al 2008 fino all’attualità rende di per sé inu tile procedere alla valutazione dell ’ult eriore presuppostodella sproporzione .

3. [OSCURATO:PERSONA] L asorsa ricorre , per il tramite del difensor e di fiducia nonché procuratorespeciale [OSCURATO:PERSONA] , articolando tre motivi . 3.1.Con il primo deduce violazione degli articoli 24 e 26 d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'intestazione fittizia dell'immobiledi via Toscanini n. 3 e al difetto dei presupposti per l'applicazione dellaconfisca.

Lamenta che il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principienunciati dalla giu rispruden za di legittimità , analiticamente richiamati , in materiadi confisca di prevenzione , intestazioni fittizie e onere della prova in capo alterzo interessato intestatario del bene .

La Corte distrettuale si sarebbe limitata ad una sterile critica della documentazione prodotta dalla difesa , finendo per pretendere dal terzo , nonostantela distanza temporale intercorsa tra l'acquisto del bene e la richiesta diconfisca, una dimostrazione compiuta delle risorse utilizzate per l’acquisto dei beni, oggettivamente impossibile, non essendo più reperibile la necessaria documentazionee non essendo in vita i soggetti a conoscenza dei fatti.

Avrebbe dovuto,invece, come chiarito dalla più recente pronuncia a S ezioni unite della Cortedi cassazione, valorizzare l’adempimento da parte della ricorrente dell’onere diallegazione di elementi fattuali sull’insussistenza dei presupposti della confisca, quindisulla non fittizietà dell’intestazione e sulla provenienza lecita della provvista impiegataper l’acquisto.

Inparticolare, il decreto impugnato avrebbe dovuto, in applicazione del primo commadell’art. 26 cit., accertare la fittizietà dell’intestazione dell’immobile senza fare ricorso alle presunzioni che sono previste dal comma successivo e senza pretendere dalla terza interessata una probatio diabolica sulla legittima provenienzadellesomme impiegate per l’acquisto dell’immobile , addirittura estesa alladimostrazione dell’esistenza di una provvista sufficiente in capo ai soggetti che avevano fornito una parte della somma destinata al pagamento del prezzo di acquisto dell’appartamento ( trattasi delle somme mess e a disposizione dalla madredi [OSCURATO:PERSONA] con gli assegni in atti) .

Aifini della decisione, il provvedimento impugnato ha valorizzato situazioni di fattonon significative e comunque non adeguatamente provate, quali: -la relazione “para coniugale” tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in realtà interrottasidurante gli otto anni di detenzione di quest’ultimo; - l’incapacità economica della [OSCURATO:PERSONA], smentita dalla documentazione , prodottadalladifesa attestante il versamento della somma destinata al pagamento delprezzo attraverso contributi provenienti sia dai suoi genitori sia dalla madre di VittorioBattista; -la provenienza del denaro impiegato per l’acquisto da risorse del proposto, nonostantelo stesso, nel periodo rilevante per l’accumulo delle risorse, fosse stato per un lunghissimo periodo o detenuto oppure sottoposto a misure restrittive senzacommettere reati lucro genetici; - la disponibilità dell’immobile in capo al proposto, desunta da documentazione interpretata in modo distorto e comunque non dimostrativa dell’esercizioda parte di [OSCURATO:PERSONA] di un potere di fatto sull’immobile.

Ilprovvedimento impugnato non si è confrontato con le allegazioni difensive sullaprovenienza delle risorse impiegate per l’acquisto dell’immobile.

Nonha considerato che la madre del proposito, [OSCURATO:PERSONA], aveva ricevuto lesomme versate alla [OSCURATO:PERSONA] dagli acquirenti di un immobile di sua proprietà prima della stipula dell’atto di compravendita, avvenuta nel 1996, e quindi in tempo utile per formare la provvista trasferita alla compagna del figlio per il pagamentodel prezzo dell’immobile di via Toscanini.

Ha concluso che l’assegno circolare dell’importo di 25.000,00 non potesse essere stato emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto , apoditticamente affermato,che non fosse correntista de l la banca emittente. 3.2.Con il secondo motivo deduce violazione degli articoli 111 comma 6 , Cost.,125 cod. proc. pen. e 24 , comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 nonché mancanza dimotivazione sulle allegazioni della terza interessata relativ e alla provenienza lecita,quantomeno parziale , della provvista impiegata per l'acquisto dell'immobile divia Toscanini .

LaCorte distrettuale ha illegittimamente preteso anche da [OSCURATO:PERSONA], che nonè terza interessata, la prova in ordine alla formazione della provvista utilizzata per la somma versata alla [OSCURATO:PERSONA] ed ha desunto dal mancato assolvimento di quest’onere la conclusione arbitraria che i fondi appartenessero al proposto nonostantesia stato dimostrato il versamento mediante assegni bancari e circolari.

LaCorte a vrebbe dovuto ritenere giustificata , quantomeno parzialmente , la provvista per l'acquisto dell'immobile riducendo la confisca in misura pari al contributo,ampiamente documento con la produzione degli assegni, per l'acquisto fornitoda [OSCURATO:PERSONA] S ozio , pari a circa al 55% dell’intero ammontare. 3.3.Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all ’ art , 24 , comma1, d.lgs. n. 159 del 2011 per carenza del presupposto della necessaria correlazionetemporale tra la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] e l ’ acquisto dell’immobiledi via Toscanini n. 3 nonché l ’ accensione della cassetta di sicurezza presso BPM e dei conti correnti presso la Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .

Discostandosi dai principi fissati d alla Corte di cassazione e d a lla Corte costituzionale,la Corte di appello ha ritenuto confiscabili anche beni non acquistati nell’arcotemporalein cui si è manifestata la pericolosità sociale nei termini chi a riti nelricorso di [OSCURATO:PERSONA].

4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre , per il tramite del difensore e procuratore speciale avv.[OSCURATO:PERSONA] , articolando due motivi . 4.1.Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 2 4 e 2 6 d.lgs. n. 159 del2011.

Lamenta che la Corte di appello , disponendo la confisca dell'immobile intestatoal ricorrente e della somma depositata nel conto corrente corrisponde n te ai canoni di locazione percepiti, h a violato le norme citate , che prevedo no la confisca dei beni di cui il proposto abbia la disponibilità e che consentono all’intestatario,anche se parente, di allegare l’esclusiva disponibilità del bene .

Nel ritenere sussistente l’intestazione fittizia , il provvedimento n on ha attributorilevanza al dato pacifico che il cespite , dopo l’acquisto , è stato gestito , in via esclusiva ed autonoma, dal formale proprietario , il quale ha goduto autonomamente dei frutti , percependo i canoni di locazione , ed ha , invece, valorizzato l ’ intromissione d el proposto nelle trattative antecedenti l’acquisto, desunta,a s u a volta, da elementi equivoci e congetturali , al limite utilizzabili per giustificare la vendita ad un prezzo di favore .

L’intervento del proposto prima dell’acquisto non dimostra , d’altra parte, che il bene sia entrato nella sua disponibilità.

LaCorte distrettuale non ha esaminato correttamente il tema della provvista utilizzatadal terzo per l’acquisto. [OSCURATO:PERSONA] n on ha negato che il b ene è stato acquistato con risorse provenientida dazione di parenti : oltre al proposto, la madre e uno zio materno .

Ha, invece,affermato che l’immobile gli è stato donato e che, quindi, non è stato fittiziamentea l ui intestato .

In tale contesto potevano essere confiscate al prop os to le somme a lui riconducibili,non certo l’ intero immobile di cui il proposto non ha mai avuto la disponibilità e che non è stato acquistato con il reimpiego di risorse di illecita provenienza.

Difettala prova che le ulteriori somme versate dai parenti , corrispondenti al 69,35 % del prezzo pagato per l’immobile confiscato, siano riconducibili al proposto.

Ilricorrente ha dato dimostra zione , nei l i mi ti consentiti dal tempo trascorso e dall’inevitabile impossibilità di rep e rire la documentazione pertinente , della provenienzadella provvista dal risarcimento danno da sinistro stradale , a nulla rilevando che il veicolo coinvolto era stato acquist at o dal prop os to durante il periododi pericolosità e di sproporzione reddituale . 4.2.Con il secondo motivo deduce violazione degli articoli 24 e 26 d.lgs. n. 159del 2011 con riferimento ai presupposti per l'applicazione della confisca , alla legittima provenienza delle somme confiscate e a lla nozione di beni che costituisconofrutto o reimpiego .

Ilprovvedimento impugnato , nella determinazione dell ’entità delle somme accreditate nel conto corrente intestato al ricorrente , assoggettabili a confisca perchédi origine illecita , così come ha scomputa to la quota destinata all’acquisto dell’immobile di via Orvieto avrebbe dovuto detrarre le rimesse successive al pagamentodel prezzo di compravendita .

Quantoalle somme versate nel conto dallo zio materno, contraddittoriamente sonostate computat e , da una parte, nel loro valore integrale , quale quota parte del prezzo dell'immobile , e , dall'altra , riconosciut e solo parzialmente come accrescimentoillecito.

Malgovernataè stata anche la nozione di « frutto di attività illecite o che ne costituisconoil reimpiego » di cui all ’a rt. 24 cit. in relazione alle spese condominiali .

LaCorte avrebbe dovuto scomputare dal l'importo dei canoni di locazione percepiti per l'immobile oggetto di confisca le somme versate a titolo di spese condominiali;non risulta , infatti, in alcun modo dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] non viavesse fatto fronte con fondi propri né che tali spese poss a no esser e ascritte allacategoria delle attività illecite o a quell a del reimpiego .

CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Preliminarmenteva ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso percassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, come sancito dall'art. 10,comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.

Taledisposizione recepisce quanto già disposto dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956n. 1423, richiamato dall'art. 3 - ter , secondo comma, legge 31 maggio 1965 n.575.

Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal noverodei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciarecon il ricorso, quanto alla motivazione, quella inesistente o meramente apparente(Sez.

U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246: in motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancanteo apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbitidalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; nellostesso senso, Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Malugani, Rv. 279434 - 01; Sez.6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano).

Va aggiunto che tale principio è stato successivamente ribadito, anche a seguitodell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, specificando che lanozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento comprende il caso in cui il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmenteconsiderato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto delgiudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01).

Sempre in via preliminare è necessario osservare che le Sezioni Unite di questaCorte, con la sentenza n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300, hannoaffermato che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto.Secondo la pronuncia richiamata, il ritenuto intestatario fittizio dei beni intanto ha un diritto di interlocuzione nel procedimento di applicazione di una misuradi prevenzione patrimoniale, in quanto rivendichi un proprio effettivo diritto sui beni oggetto del provvedimento ablatorio, sicché egli è legittimato esclusivamente a dimostrare la coincidenza tra situazione formale e situazione sostanziale.

Chiaritii limiti del sindacato della Corte di cassazione, possono esaminarsi i singoliricorsi. 2.Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato. 2.1.Il primo ed il secondo motivo , attinenti sotto diversi profili al requisito dellapericolosità sociale del proposto , non colgono nel segno. 2.1.1.In ordine logic o , va , preliminarmente , affrontata la questione relativa all’utilizzabilitàai fini del giudizio sulla suss is tenza dei presupp os ti applicativi d elle misuredi prevenzione , personale o patrimon i ale, delle sentenze di assoluzione , deidecreti di archiviazione e , più in generale, del materiale probatorio raccolto nei procedimentidi cui tali decisioni costituiscono l’epilogo finale.

Sostieneil ricorrente che il decreto impugnato lo ha inquadrato nella categoria deisoggetti “pericolosi generici ” di cui gli artt. 4 e 1 lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011 , considerandolo,pertanto, un soggetto che vive abitualmente, anche in parte, con iproventi di attività delittuose , utilizzando quale base proba to ria, quanto meno per il periodo successivo a ll’anno 2008 , i medesimi elementi acquisiti in più procedimentipenali definiti o con sentenze di assoluzione oppure con decreti di archiviazione, reinterpretaticriticamente in malam partem Taleoperazione non sarebbe consentita perché in stridente contrasto sia con ilprincipio, di rango costituzionale ed eurounitario , della presunzione di innocenza sia con il principio , altrettanto consolidato, di non contraddizione all’interno dell’ordinamento, l’uno e l’altr o pacificamente applicabili nel giudizio di prevenzione.

Irilievi difensivi muovono da una premessa in diritto erronea e , soprattutto , non tengono conto del reale apparato argomentativo posto a sost e gno della decisioneimpugnata.

Iltema della natura e del la valenza degli elementi fattuali posti a sostegno delgiudizio di pericolosità e del loro rapporto con gli accertamenti (e i diversi esiti) svolticon riguardo ad essi in sede penale è stato ripetutamente affrontato dalla giurisprudenzadi legittimità.

E’ approdo pacifico che il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione si alimenta, nella sua "fase constatativa", dell'apprezzamento di "fatti" storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta "indicatori" della possibilitàdi iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge; un apprezzamento che, proprio perché finalizzato all'accertamentodella pericolosità, prescinde dalla consumazione di specifici fatti direato, ben potendo fondarsi su condotte penalmente irrilevanti o sull'autonoma valutazione di fatti oggetto (anche) di paralleli procedimenti penali (Sez. 1, n. 31209del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264322, nella cui motivazione si evidenzia efficacementeche il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione non vieneritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedenteagire, elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotteperturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico in motivazione).

Il giudice della prevenzione , nel l’ambito del giudizio prognostico , può , pertanto,valutare ogni elemento fattuale , a prescindere dall'esistenza o meno di unparalleloaccertamento giudiziale di cognizione o della sua avvenuta definizione , purché spieghi le ragioni che ne fanno elementi sintomatici dell'attuale pericolosità,comune o qualificata , del proposto (Sez. 6 n. 4668 del 08/01/2013, Parmigiano,Rv. 254417; Sez. 5, n. 1968 del 31/03/2000, Mannone, Rv. 216054) .

Nonè necessario che i fatt i sintomatic i sia no stat i accertat i con una sentenza dicondanna; è ben possibile, per il giudice della prevenzione, utilizzare elementi probatorie indiziari di minore efficacia .

Si pensi al le chiamate in correità o in reità, che nel procedimento di prevenzionenon richiedono necessariamente riscontri individualizzanti, - in esso non applicandosi l'art. 192 cod. proc. pen.: Sez. 1 n. 20160 del 29/04/2011, Bagalà, 250278 - e anche se risultate inidonee a fornire la prova della responsabilità penale, purché non palesemente inattendibili o smentite da elementicontrari.

Nellapur riconosciuta autonomia di giudizi, la pendenza di un giudizio penale, per quanto non immediatamente incidente sugli esiti del procedimento di prevenzione, impone, da un canto, che il dato storico risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti; dall'altro,che l'apprezzamento operato in sede di prevenzione sia svolto con tanto più rigore quanto più l'esito del procedimento penale sia stato favorevole al preposto (Sez. 6, n. 13269 del 01/07/2024, dep. 2025, Curcio, Rv. 287931), tenendoconto delle reali ragioni del convincimento di non colpevolezza espresso daigiudici di merito (Sez. 6, n. 921 del 11/11/2014, dep. 2015, Gelsomino, Rv. 261842) e verificando se, dal complessivo tessuto argomentativo, emergano accertamentiostativi alla trasmigrazione dei dati in sede di prevenzione (Sez. 1, n.36878 del 17/05/2023, Bruzzaniti, Rv. 285251; Sez. 6, n. 921 del 11/11/2014, dep.2015, Gelsomino, Rv. 261842).

Conspecifico riferimento al requisito della provenienza illecita del patrimonio delproposto, è stat a evidenziata la possibilità di impiegare nel relativo processo dimostrativo “ presunzioni affidate a elementi indiziari, non necessariamente provvistidei requisiti di cui all'art. 192 cod. proc. pen., ma comunque connotati dacoefficienti ragionevoli di precisione, gravità e concordanza» (Sez. 6, n. 49750 del04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 04).

Sicurolimite posto all'autonomia valutativa del giudice della prevenzione è quello di non avvalersi di prove vietate ( Sez.

U. n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo,Rv. 246271) .

Quantoalla valutabilità di elementi acquisiti nell'ambito di un procedimento penalearchiviato, è pacifico che il giudice della misura di prevenzione può valutar li autonomamente,tenuto conto del la regola di giudizio che governa l'archiviazione edell'irriducibile diversità del "contenuto cognitivo" associabile ad una sentenza assolutoria(cfr. Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 02) .

D’altra parte, s econdo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità funzionale all'adozionedi misure di prevenzione è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziaritratti da procedimenti penali non ancora definitivamente conclusi , come quelloin cui è stata emesso un provvedimento di archiviazione, potendo il giudice della prevenzione ricostruire la rilevanza dei fatti e giungere ad una positiva valutazionedi pericolosità allorché riscontri la sussistenza di elementi sufficienti al finedi ritenere comunque integrata una condotta a portata offensiva, e purché la stessa,qualora venga in considerazione la categoria di pericolosità di cui all ’a rt. 1 lett.b) d.lgs. n. 159 del 2011 , presenti i caratteri indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, e perciò si tratti di delitti commessi abitualmente,che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomenouna rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 – 03; Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023,Ruffini, Rv. 284488 – 01; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply, Rv.277225 - 05) Sonocontrastanti, invece, le soluzioni fornite in ordine all’utilizzabilità delle sentenzedi assoluzione soprattutto nei procedimenti di prevenzione in cui viene inrilievo la categoria della pericolosità generica di cui all'art. 4, comma 1, lett. b, d.lgs.n. 159 del 2011 .

Secondo l’ orientamento più risalente , il giudice, attesa l'autonomia tra processopenale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fattiaccertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità genericadel proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronunciadi non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati, con sufficientechiarezza e nella loro oggettività, quei fatti che, pur ritenuti insufficienti -nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, possono, comunque,essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 15704 del25/01/2023, Ruffini, Rv. 284488 - 01, in motivazione, la Corte ha affermato che,alla luce della giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un elevato standard dilegalità si riflette, non tanto sulle modalità di accertamento, quanto sull'oggetto della verifica di pericolosità generica, che deve appuntarsi sull'esistenza di elementidi fatto individuabili con adeguata precisione e puntualità; Sez. 2, n. 4191 del11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655 - 01; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862 - 01; Sez. 2, n. 25042 del 28/04/2022, Amandonico, Rv. 283559- 03).

Secondoun diverso orientamento, il giudice della prevenzione, in sede di verifica della pericolosità generica del soggetto proposto per l'applicazione di misuraai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non può,invece, ritenere rilevanti, in base al principio della "valutazione autonoma", fattiper i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, in quanto la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo comeelemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità ( Sez. 6, n. 45280 del 30/10/2024,Curcio, Rv. 287312 ; Sez. 1, n. 4489 del 26/10/2022, dep. 2023, Candurro,Rv. 284166; Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145;Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908; Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496; Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini,Rv. 264319 ).

L’argomentoprincipale a favore di quest’o p zione erme neutica è ch e , a fronte di unasentenza irrevocabile di assoluzione, che abbia escluso la sussistenza del fattoo accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti - reato sulla base dei quali era stato ritenuto pericoloso, il principio di unitarietà e di non contraddizionedell'ordinamento impedisc ono di assumere i medesimi fatti (la cui sussistenza risulta esclusa o rispetto ai quali risulta accertata l'estraneità del proposto)come elementi indizianti ai fini del giudizio di pericolosità.

2.1.2. R itiene il Collegio che , a prescindere dal divisato contrasto interpretativo in ordine alla esatta delimitazione dei confini della riconosciuta autonomiadel giudizi o di prevenzione e di quello di cognizione , è, in ogni caso, impeditoal giudice della prevenzione di assumere come elementi indizianti ai fini delgiudizio di pericolosità i medesimi fatti - reato la cui sussistenza è stata esclusa daluna sentenza irrevocabile di assoluzione o rispetto ai quali quest’ultim a ha accertatol'estraneità del proposto .

Se,infatti, la realizzazione del delitto è esclusa in sede penale, il principio di unitarietà e di non contraddizione dell'ordinamento impedisc ono di assumere - comeelementi indizianti ai fini del giudizio di pericolosità - i medesimi fatti la cui sussistenzarisulta, nel giudizio penale, esclusa o rispetto ai quali risulta accertata l'estraneitàdel proposto e il giudice della prevenzione è vincolato a recepire - sul fattoposto a base del giudizio di pericolosità - l'eventuale esito assolutorio non dipendente dall'applicazione di cause estintive prodottosi nel correlato giudizio penale.

Allgiudice della prevenzione n on è , invece, impedito di utilizzare nel giudizio prognostico circostanze fattuali che la sentenza assolutoria ha ritenuto positivamente accertate , oltre che ascrivibili al proposto , salvo valutarle non sussumibili nella specifica fattispecie incriminatrice contestata in sede di cognizione,così da determinarsi alla pr onuncia liberatoria .

Intale peculiare ipotesi , il giudice della prevenzione, nell’esercizio del suo autonomopotere di qualificazione giuridica, può legittimamente attribuire a t a li elementi di fatto , accertati in sede cognitiva, rilevanza probatoria sia per perimetrare l’epoca della pericolosità sociale e la sua attualità sia ai fini della iscrizionedel proposto in una delle categorie di pericolosità generica o qualificata , ancheritenendoli dimostrativi della consumazione da parte del proposto di una ipotesidelittuosa lucrogen e tica , diversa da quella esclusa definitivamente dalla sentenzaassolutoria, rilev ante ai sensi dell’ artt. 1 lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011 .

Aben vedere, così operando , il giudice della prevenzione non si discosta dall’accertamento posto a fondamento del proscioglimento , in violazione della presunzionedi innocenza o d el principio di non contraddittorietà dell’ordinamento, ma,al contrario, si adegua al l'accertamento contenuto nella sentenza irrevocabile diassoluzione.

Assume, infatti, come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale la medesima condotta accertata dalla sentenza , sia pure diversamente qualificandola sul piano giuridic o nell’esercizio di un potere consentitogliin ragione dell’oggetto del suo giudizio .

D’altra parte , se è pacifico che , in ba se alla regola della "valutazione autonoma", il giudice della prevenzione può valutare fatti, documenti, testimonianze,intercettazioni emerse dal processo penale con esiti divergenti e ancheantitetici, rispetto alla valutazione di quegli stessi elementi effettuata dal giudice penale, sulla base del diverso standard probatorio tra processo penale (prova) e procedimento di prevenzione (indizi) , a fortiori deve ammettersi che possaoperareuna diversa qualificazione giuridica dei fatti accertati sia pure in una sentenzadi assoluzione .

Intale prospettiva esegetica anche le Sezioni unite , nella recente sentenza n. 30355del 27/03/2025, Putignano, hanno ribadito che il giudice della prevenzione , oltread « evincere gli "elementi di fatto" dalla sentenza che ha riconosciuto la loro conformitàalla fattispecie di reato per cui è intervenuta la condanna » , prendendo in tal modo atto « dell'esistenza di un giudicato penale relativo ad un "fatto" coincidentecon una fattispecie delittuosa per cui sia intervenuta una condanna passatain giudicato » , può , altrettanto legittimamente , procedere al l'accertamento "pieno"del fatto , giovandosi non solo d i una pronuncia che, in sede penale, abbia dovuto constatare la intervenuta prescrizione del reato , ma, in considerazione dell’'autonomiadel giudizio penale, relativo alle medesime evidenze in fatto, anche diun eventuale giudizio di assoluzione, « stante la diversa "grammatica probatoria" checonnota l'accertamento di prevenzione, diretto a verificare la pericolosità del propostosempre che il fatto considerato dalle due situazioni processuali non sia statoescluso nella sua ontologica sussistenza da parte del giudice penale (Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655 - 01; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021,Avorio, Rv. 281862; Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908- 01; Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013, Parmigiano, Rv. 254417 - 01; Sez. 5,n. 1968 del 31/03/2000, Mannone, Rv. 216054 - 01) » .

Nell'ambitodel giudizio di prevenzione, d’altra parte , il punto di riferimento diretto non è uno specifico reato, quanto la soggettiva pericolosità (eventualmente,ma non indefettibilmente, correlata alla consumazione di illeciti penali,da rilevare anche incidentalmente e a livello indiziario), nonché, per la prevenzionepatrimoniale, la titolarità di beni che risultino essere, per un verso, temporalmente correlati a quella condizione soggettiva, e, per altro verso, sproporzionati rispetto al reddito lecito in concomitanza prodotto ovvero frutto diretto della condizione di pericolosità o reimpiego (Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014,dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 - 01). 2.1.3.La Corte di appello di Torino ha fatto corretta applicazione del principio della valutazione autonoma del giudice della prevenzione, così ricostruito , in quantoha rilevato, con motivazione tutt’altro che apparente (cfr. par. 2 della parte infatto, cui si rinvia ) , come il giudice del primo grado , anche con riferimento all a sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] , aveva posto a fondamento della decisione impugnata circostanze di fatto comprovate e non confutate o escluse da provvedimentiemessi in sede di cognizione.

I giudici di appello si sono limitati ad osservare che , a prescindere dall’accertamentodi tutti gli elementi del reato di usura ed in particolare del tasso diinteresse, la sentenza di assoluzione ha, comunque, accertato che il proposto aveva continuato a svolgere anche nel 2011 l'attività di “ prestasoldi ”, non connotata,a differenza di quanto accertato dalla sentenza di condanna per fatti antecedenti al 2008, dalla pretesa di interessi di tipo usurari o , ma pur sempre produttivadi proventi illeciti ( cfr. pag. 37) , e che negli anni ancora successivi avevaproseguito tale attività – come attestato dalle emergenze investigative dei procedimenti archiviati e soprattutto dalle conversazioni intercettate , il cui contenuto è stato analiticamente esaminato – con le stesse modalità , oggettivamentee soggettivament e, integranti gli estremi di una diversa fattispecie delittuosa,quella di esercizio abusivo di attività finanziaria , non contestata nei procedimentipenali ma parimenti rilevante ai fini de ll’ inquadramento del proposto nellacategoria di pericolosità di cui all ’a rt. 1 lett. b), lgs. n. 159 del 2011 , perché svoltaa titolo non gratuito e, quindi, idonea alla produzione di guadagni .

Lanorma incriminatrice prevista d all'art. 132 d.lgs. , 1 settembre 1993, n. 385,infatti, sanziona , tra l’altro, la condotta di chi concede ed eroga finanziament i in denaro , inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purchétale condotta sia destinata al pubblico , requisito che è configurabile qualora la predetta attività finanziaria sia svolta professionalmente, ovvero in modo continuativoenon occasionale, a nulla rilevando che essa in concreto sia realizzata per una cerchia ristretta di soggetti , purché sia rivolta ad un numero potenzialmenteillimitato e comunque indeterminat o di persone ( ex plurimi s Sez. 2,n. 10795 del 16/12/2015 , dep 2016 , [OSCURATO:PERSONA]. 266164 - 01 ).

Nelcaso di specie, secondo la Corte distrettuale, sussistono tutti i predetti elementicostitutivi posto che [OSCURATO:PERSONA] B attista , alla luce del compendio probatorio acquisito, si era dedicato in via s is tematica e professionale all’attività di concessione ed erogazione di pre s ti ti di denaro , rivolgendosi ad numero indeterminato di persone , per mezzo di una struttura organizzativa collaudata tantoda disporre sia di un luogo stabilmente deputato agli incontri coi clienti (il bar O limpico ) sia di una rete di intermediari che gli procuravano e teneva no i contatticoi clienti , e così riuscendo a fornire le sue prestazioni anche a soggetti legatial modo della criminalità organizzata mafiosa.

2.1.4. I rilievi che censurano il contrasto tra le valutazioni in tema di pericolositàcompiute dalla magistratura di sorveglianza nei diversi provvedimenti concessivi di benefici penitenziari o di misure alternative non sono ammissibili perché,nella sostanza , attingono la ten u ta logica dell’ apparato giustificativo , che, lungi dall’essere su tale specifico punto mancante o apparente , spiega esaustivamentele ragioni del contestato apprezzamento in senso sfavorevole al propostocon la obbiettiva diversità del compendio probatorio posto a fondamento delledecisioni in tema di affidamento in prova, di liberazione anticipata e più in generale di istituti penitenziari e quelle in tema di applicazione di misure di prevenzionepersonali o patrimoniali , che avendo diversi presupposti e finalità, sonosuscettibili di differenti parametri di valutazione. 2.2.Il terzo motivo , relativo all'assenza di perimetrazione cronologica della pericolosità e , comunque, di correlazione tra la ritenuta manifestazione della pericolosità e l’ acquisizione dei beni confiscati con particolare riferimento all'immobilesito in [OSCURATO:PERSONA], via Toscanini n. 3 , non supera il vaglio di ammissibilità perchénon denuncia un vizio di violazione di legge , ma censura , in termini non consentiti,il percorso motivazionale seguito dal provvedimento impugnato , che ha indicato, con dettagliate argomentazioni (pagg. 61 a 72 ) , l e ragioni per cui l'acquisto dell’immobile di via Toscanini , formalmente intestato a lla compagna convivente,[OSCURATO:PERSONA], priva nel periodo di interesse di fonti di reddito, non soloè avvenuto, come già chiarito , in un conclamato periodo di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] (l’anno 1995) , ma non può che essere stato realizzato – stante il fallimentodi tutte le ricostruzioni alternative nel tempo proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] , peraltronon sempre coerenti l’una con l’altra – con fondi di provenienza illecita messia disposizione dal proposto, il quale, negli anni immediatamente precedenti eper un periodo di tempo prolungato, aveva commesso reati contro il patrimonio , accertaticon sentenze irrevocabili di condanna, realizzando lauti guadagni, e che durantele trattative ed in occasione della stipula del contratto di compravendita e delpagamento del prezzo - non era più detenuto per essere stato ammesso al regimedi semilibertà partire dall’anno 1 992 . 3.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso passibile di rigetto. 3.1.Il primo ed il secondo motivo , che censurano , sotto vari profili, la ritenuta intestazione fittizia dell'immobile di via Toscanini in capo all’odierna ricorrente , nella parte in cui non attingono la logicità della motivazione in termini non consentitiin questa sede, sono comunque infondat i .

La Corte distrettuale , lungi dal trascurare le allegazioni difensive , anzi analiticamente confuta ndole , ha ritenuto dimostrato il carattere fittizio dell’intestazionedell’immobile in capo ad [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di una pluralità concordantedi specifici elementi fattuali , individuati : -nella “ relazione para - coniugale ” o, comunque , di convivente more uxorio dell’odiernaricorrente con il proposto fino ad epoca attuale , desunta non solo dai documentiin cui entrambi gli interessati , anche rivolgendosi all’autorità giudiziaria perottenere autorizzazioni, si sono dichiarati addirittura “ coniugi ” , ma anche dalle dichiarazioni rese nel corso del procedimento dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] e da terze persone,come il già citato [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha significativamente appellato [OSCURATO:PERSONA] la “moglie” di [OSCURATO:PERSONA] ; -ne lla disponibilità autonoma dell’appartamento da parte del proposto , il quale,come risulta da documenti che recano la sua sottoscrizione, lo ha destinato adabitazione sua e del suo nucleo familiare fin dal 1997; - ne lla incapacità economica di [OSCURATO:PERSONA] di operare l’acquisto dell’immobile in questione senzautilizzare fondi messi a disposizione da [OSCURATO:PERSONA] , essendorimaste smentite tutte le altre ipotesi ricostruttive ovvero l’impiego di denarodonatole dai genitori o dalla madre di [OSCURATO:PERSONA] .

Aquest’ultimo riguardo, la Corte ha rimarcato che [OSCURATO:PERSONA] è risultata privadi redditi propri e non ha giustificato, neanche con la consulenza di parte, la provenienzalecita delle risorse impiegate per l’acquisto dell’immobile di cui risulta intestatariaformale, se non ricorrendo ad allegazioni contraddittorie o smentite dalleindagini.

Ilprezzo di acquisto, infatti, non può essere stato pagato né con la somma incassatada [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento danni, come inizialmente prospettato dallaLasorsa e dal proposto , posto che gli assegni della compagnia assicurativa sono stati incassati in epoca successiva all'integrale pagamento del prezzo dell'immobile, né , come successivamente sostenuto dall’interessata , a rettifica dellaprecedente versione , con il ricavato della vendita , operata dai suoi genitori , di un immobile ubicato in [OSCURATO:PERSONA] perché, come riferito dalla stessa Lasorsae confermato da ampia documentazione, la somma incassata a titolo di prezzo da tale operazione commerciale era stata utilizzata dai genitori “per comprarela casa di [OSCURATO:PERSONA]".

Inogni caso, dalla documentazione prodotta dalla difesa risulta che i genitori della [OSCURATO:PERSONA] non avevano redditi sufficienti per donare alla figlia il denaro utilizzatoper l’acquisto dell’immobile formalmente a lei intestato .

Quantoagli assegni emessi in favore della [OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente della madredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il decreto impugnato ha osservato che tali titoli non sono affatto decisivi per dimostrare la provenienza delle risorse utilizzate pe r l’acquisto dell’immobile non solo perché non risultano versati o negoziati ( uno addirittura risulta emesso da una banca di cui l’emittente non era all’epoca correntista), ma perché, più in radice, non risulta dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA], esercenteattività di ambulante, avesse a disposizione , nel periodo di interesse, unaprovvista sufficiente a donare somme di denaro per di più non al figlio, ma , perun incomprensibile spirito di liberalità , alla sua compagna, senza nemmeno la garanzia che la proprietà dell’immobile acquistato con il suo contributo fosse conservatain capo al nipote, figlio della coppia.

Aggiungeopportunamente la Corte di appello che è lo stesso susseguirsi delle diversericostruzioni offerte dal proposto e dalla terza interessata in merito alla provenienza del denaro impiegato per l'acquisto dell'immobile a rafforza re l'assuntodella provenienza del denaro dal proposto: in prima battuta, [OSCURATO:PERSONA] ha sostenutodi aver acquistato l'immobile con fondi propri, utilizzando le risorse di provenienzalecita versategli dalla compagnia assicurativa a titolo di risarcimento; smentitatale prima ricostruzione, ha esibito copia degli assegni versatigli dalla madre,giustificando la tardiva esibizione con il recente rinvenimento dei titoli e la formazionedella provvista necessaria a coprirli con il ricavato della vendita di un immobileubicato a Chivasso, tuttavia avvenuta in epoca successiva ai pagamenti.

Il delineato percorso giustificato è aderente al consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale, nella materia delle misure di prevenzione patrimoniali,l’accertamento del carattere fittizio dell’intestazione dei beni oggetto diconfisca segue regole di verse a seconda che veng a no in considerazione beni formalmenteintestati al coniuge, ai figli e a i conviventi del proposto , oppure beni intestatiad altri terzi : nei confronti dei primi la disponibilità dei beni da parte del proposto è presunta quando non risulti la disponibilità di risorse economiche proprie (Sez. 5, n. 37297 del 23/06/2022, Stanek, Rv. 283798 - 01) , senza necessità di specifici accertamenti ex art. 26 d.lgs. 159/ 2011 , a differenza di quantorichiesto per gli altri terzi, della cui interposizione fittizia, invece, devono risultaregli elementi di prova ( Sez. 6, n. 10063 del 11/01/2023, Mancuso, Rv. 284608-01; Sez. 1, n. 5184/16 del 10 novembre 2015, Trubchaninova, Rv. 266247).

Inaltri termini, la confisca di prevenzione può avere ad oggetto i beni del coniuge,dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere la sussistenza di una presunzionedi "disponibilità" di tali beni da parte del prevenuto – senza necessità dispecifici accertamenti – in assenza di elementi contrari (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015,Poli e altro, Rv. 266142; Sez. 6, n. 49878 dei 06/12/2013, Mortellaro ealtro, Rv. 258140) , sicché il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quandoil terzo familiare convivente, che risulta finalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 1, n. 17743 del 07/03/2014, Rienzie altri, Rv. 259608).

Tale principio è diretta conseguenza di quanto disposto dagli articoli 19, comma3, d.lgs. 159/2011 («Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge,dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggettiindicati al comma 1 […]») e 26, comma 2, stesso d.lgs. («Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e intestazioni,anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta dellamisura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniugeo della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto gradoe degli affini entro il quarto grado […]»).

Essendola ricorrente pacificamente la compagna convivente del proposto ed esulandosidal caso di intestazione avvenuta nei due anni precedenti, la Corte territoriale ha fatto applicazione del menzionato art. 19, comma 3, d.lgs. 159/2011,che indica le particolari categorie di soggetti - coniuge, figli e conviventi nell'ultimoquinquennio - in relazione ai quali la fittizia intestazione dei beni in favore del proposto è legittimamente presunta, senza la necessità di specifici accertamenti.

Ne discende che la mancata dimostrazione di sufficienti disponibilità economiche,anchesotto il profilo dell’imp i ego nell’acquisto di fondi proven ienti da personediverse da proposto , del tutto escluso dagli accertamenti in atti , è stata correttamenteritenuta sintomatica della fittizietà dell'intestazione alla ricorrente dell’immobileritenuto, di fatto, nella disponibilità del proposto. 3.2.Il terzo motivo, relativo alla perimetrazione cronologica della pericolosità socialedel proposto , è inammissibile perché, come già accennato in premessa, il terzo fo r m ale intest ata rio del be n e confiscato può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicatividella misura, deducibile soltanto dal proposto. ( Sez.

U, n. 30355 del 27/03/2025Rv. 288300 ; Sez.

U, n. 6203 del 1993, Rv. 193743 - 01; Sez.

U, n. 9616del 1995, Rv. 202018 - 01; Sez .

U, n. 10372 del 1995, Rv. 202269 - 01; Sez.

U,n. 42 del 1995, Rv. 203093 - 01; Sez.

U, n. 20 del 1996, Rv. 206169 - 01). 4.Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è anch’esso passibile di rigetto. 4.1.Il primo motivo , relativo alla ritenuta intestazione fittizia dell'immobile ubicatoin via Orvieto e della somma depositata nel conto corrente corrispondente aicanoni di locazione percepiti , non è fondato .

Nonè ravvisabile la denunciata violazione degli artt. 24 e 26 d.lgs. n. 159 del 2011.

LaCorte territoriale (pagg. 73 e seg.) ha applicato i principi , ricordati nel precedenteparagrafo, in tema di confisca di prevenzione dei beni formalmente intestati ai figli del proposto , motivatamente ritenendo la tesi ricostruttiva dell’intestazionefittizia dell’immobile , rimasto nella disponibilità del proposto, più plausibiledi quella contraria allegata dal ricorrente , secondo cui l’immobile è stato acquistatocon fondi donatigli dal p adre , dalla madre e dallo zio materno [OSCURATO:PERSONA], ma è stato intestatoa suo nome non fittiziamente ma realmente , tanto che,una volta divenuto proprietario , lo aveva gestito in via esclusiva ed autonoma percependoi canoni di locazione .

Alriguardo , il decreto impugnato ha osservato che l’ intestazione al figlio [OSCURATO:PERSONA],più che soddisfare lo spirito di liberalità del padre del formale intestatario , erail risultato di un’ operazione più co mplessa , fin dall’ inizio posta in essere del propostonel suo interesse al fine di realizzare un investimento immobiliare senza far apparirel’ingresso formale del ben e acquistato nel suo patrimonio . [OSCURATO:PERSONA], infatti, non solo aveva condotto le trattative approfittando delle condizioniin c u i versava la parte venditrice ( soggetto frequentatore della bisca gestitoda un amico [OSCURATO:PERSONA] , vittima di estorsione determinatosi a vendere il benein un periodo in cui la sua situazione debitoria era pressante ) e riuscendo ad ottenereun prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato ma, soprattutto, aveva contribu i to in via esclusiva a fornire le risorse finanziarie utilizzate per l’acquisto.

Risulta, infatti , dalla documentazione in atti che le somme utilizzate provengono da risorse accumulate da [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo di pericolositàe di forte sproporzione nel suo patrimonio tra entrate lecite ed uscite: inparte, da un libretto di deposito accesso nel 2005 e da conti correnti alimentati , l’uno e gli altri, in via esclusiva dal proposto ; nel r esto , da finanziamenti solo formalmentecompiuti da altri familiari di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rispettivamentemadre e zio materno , ma in realtà compiuti con fondi sempre riconducibilial proposto in ragione di plurime anomalie, analiticamente descritte nellepagg. a 75 a 77, e , soprattutto , in ragione delle condizioni economiche dei presunti finanziatori:[OSCURATO:PERSONA] so rsa priva di redditi e N atale [OSCURATO:PERSONA] non avente nellasua disponibilità una provvista sufficiente a consentirli l’ elargizione al nipote dellasomma asseritamente donata.

A prescindere d all a sua intestazione fittizia , l’immobile di via Orvieto , in ragione del suo acquisto con fondi del proposto di provenienza illecita, era , comunque,assoggettabile a confisca di prevenzione , che , come è n oto, si estende anche a i beni che « siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego » ( Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014 , Repaci , Rv. 260247 - 01 ) .

Rientrano, senz’altro,in tale peculiare categoria anche i beni che, come accertato nel caso in esame, sono stati acquistati con risorse accu mu late dal proposto duranteil periodo di accertata pericolosità e di spro po rzione .

D’altraparte, essendo la confisca di prevenzione uno strumento ablativo con naturarecuperatoria della ricchezza intrinsecamente correlata alla attività illecita (siaessa quella accertata in sede penale o ragionevolmente accertata in sede di prevenzione,all'interno del periodo ricostruito in fase cd. constatativa) , qualora siarispettato il parametro della correlazione temporale, i beni oggetto di confisca diprevenzione vanno sempre ritenuti , anche quando sul piano probatorio si è fatto ricorsoalla verifica di sproporzione , derivanti dalla attività illecita del soggetto ( cfr. Sez.1, n. 44214 del 05

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente SENTENZA suiricorsi proposti da: BATTISTAVITTORIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 24/07/1958 LASORSAANNA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 02/03/1957 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 11/09/1996 avversoil decreto del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOuditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso diVittorio [OSCURATO:PERSONA] e dichiara rsi inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte di appello di Torino, con il decreto indicato nel preambolo, ha confermatoil provvedimento con cui il T ribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] lamisura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni quattro, con obbli g o di versamento della cauzione, e d aveva dispost o nei suoi confronti,in quanto soggetto pericoloso ai sensi dell’art. 1. l ett. b) d.lgs. n. 159 del2011, la confisca di numerosi beni , ritenuti nella sua disponibilità a prescindere dall’intestatarioformale, con esclusione di d u e autovetture , di cui ha ordinato la restituzionea suo figlio , [OSCURATO:PERSONA] . Ha disposto altresì la confisca del conto correnteC.R. [OSCURATO:PERSONA] 21316 intestato sempre a [OSCURATO:PERSONA] , fino alla concorrenza dellasomma di euro 37.419 ,00 . 2. Disattendendo le doglianze sviluppate ne gli atti di appello , la Corte distrettuale ha , in primo luogo, inquadrato [OSCURATO:PERSONA] nella categoria dei soggettiche «per la condotta ed il tenore di vita … vivono abitualmente, anche in parte,con i proventi di attività delittuose» sulla scorta di una pluralità di elementi fattuali esaminati diacronicamente al fine di pervenire alla necessaria perimetrazionecronologica della individuata pericolosità sociale “generica”. Inquest’ottica ha distinto due periodi : il primo dal 1977 al 2008 ed il se co ndo dal2008 all’attualità, osservando che il prevenuto : -dal 1977 al 2008 (pagg. da 29 a 34) , aveva consumato , come attestato dal certificato penale , ripetuti reati lucrogenetici (furti, rapine, usure ) in tutti gli intervallidi tempo in cui era rimasto in stato di libertà , e negli ultimi anni , come accertato dalla sentenza del Tribunale di Torino, in data 22 - 9 - 2010 , aveva compiutouna generalizzata “attività di prestaso ldi” , da cui aveva tratto rilevanti guadagni; - dal 2008 in poi (pagg. da 34 a 53 ) , aveva continuato a commettere abitualmentedelitti produttivi di reddit i illeciti , sebbene non accertati con sentenze di condanna irrevocabili , ma comunque desumibili da altri elementi fattuali , parimentisintomatici, e precisamente : -dalla denunc ia sport a nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] , nell’ambito di un procedimento archiviato per sopravvenuta irreperibilità del denunciante e conseguenteimpossibilità di scandagliare le sue accuse sui tempi e le modalità dei prestitielargitigli da B attista a tasso usurario nell’a n no 20 09 ; -dalla sentenza assolutoria per il reato di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di Bertolani,che ha comunque ritenuto accertata l’ elargizione alle persone offese , nelcorso dell’anno 2011, da parte di [OSCURATO:PERSONA] , con la collaborazione di SalvatoreAgnello, di una somma di denaro in prestito ma non la sua restituzione maggioratada interessi usurari ; -dalle dichiarazioni accusatorie - res e nel procedimento per associazione di stampo mafioso capeggiata da lla famiglia Crea, definito dalla sentenza di condanna del GIP di Torino del 16 maggio 2017 - dal collaboratore di giustizia MassimilianoUngaro, il quale ha riferito che era stato [OSCURATO:PERSONA] , nell’anno 2015, ad erogargliun prestito , a l tasso di interesse mensile del 10 per cento ; - dal le conversazioni intercettate e dal l’ attività investigativa di riscontro espletata nel procedimenti , archiviati o pendenti, n n : 4106/22 , 5399/22 e 812/2023della Procura della Repubblica di Ivrea (pagg. 41 e seg.) , in cui diversi interlocutori,a conoscenza dei fatti per esse r ne stati i diretti protagonisti, parlano ripetutamentedi prestiti elargiti dall’odierno ricorrente , con previsione di tasso di interesse, a [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , Ci r o [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e d AlessioProsperato, con modalità sovrapponibili ne l corso de gli anni 2018 e 2019 ; - dal rinvenimento, nel corso dell’ esecuzione d el decreto di sequestro di prevenzione anticipato (18 settembre 2023), sia nella abitazione abitualmente occupata da [OSCURATO:PERSONA] sia nelle cassette di sicurezza in uso alla sua compagna,di una cospicua somma di denaro. Secondo la Corte territoriale, la valutazione complessiva di tali elementi , valutati nei distinti procedimenti di cognizione solo parzialmente e senza una visionedi insieme , consente di affermare che [OSCURATO:PERSONA] , a partire , quanto meno,dall’ottobre 2009 e fino a d epoca recente , ha esercitato , in via sistematica e professionale , “ attività di prestasold i ” non gratuit a , rivolta ad un numero indeterminato di persone (tra cui la coppia [OSCURATO:PERSONA] – Bertolani , tramite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) , disponendo sia di un luogo stabilmentedeputato agli incontri con i clienti (il bar Olimpico) sia di una rete di intermediariche procuravano e/o tenevano i contatti coi clienti . Trattasidi attività svolta con caratteristiche tali da integrare il reato previsto dall'art.132 T.U.B. proseguita fino ad epoca prossima al l'atto dell'esecuzione del decreto di sequestro anticipato (18 settembre 2023) , come si desume dal rinvenimentodi una cospicua somma di denaro contante sia nell a sua abitazione diVenaria sia nell e cassette di sicurezza in uso alla di lui compagna . Intutto il periodo di accertata pericolosità , [OSCURATO:PERSONA] ha vissuto , in tutto o quantomeno in parte rilevante, dei proventi della descritta attività delittuosa , conducendoun tenore di vita caratterizzato da costante sperequazione negativa traentrate ed uscite (pagg. da 53 a 59 ) . Lerisorse accumulate negli anni, a nche considerando la somma incassata a titolo risarcimento danni per un sinistro stradale del 1995 e le ulteriori entrate lecite,non sono sufficienti neanche a far fronte alle spese di mantenimento del nucleofamiliare. Nonpossono essere considerate tra le entrate valutabili né le vincite al gioco , perché illecite e per di più conseguite con provviste non chiarite , né i guadagni relativiall’attività commerciale di compravendita di autoveicol i perché non provat e e,comunque, produttiv e di redditi percepiti in evasione fiscale . Nonassumono rilievo decisivo a favore del proposto le decisioni assunte dal Tribunale di Sorveglianza : né quella che , nel dicembre 2020 , ha disposto l'affidamentoin prova in relazione alla pena inflitta per i delitti di usura degli anni 2006-2008né quella che nel 2024 ha dichiarato estinta la pena per esito positivo dell’affidamentoin prova . Si tratta di provvedimenti fondati su una base fattuale completamente diversa da lle evidenze acquisite in questa sede e, quindi, non conosciutedall’autorità giudiziaria che li ha emessi . Risulta , per di più , che [OSCURATO:PERSONA] ha più volte dimostrato la propria insensibilità rispetto alla rieducazione, commettendoreati anche in costanza di detenzione e , soprattutto , riprendendo la condottadelittuosa non appena ottenuta la liberazione. Tuttii beni confiscati ( appartamenti autoveicoli, motoveicoli, conti correnti, denaroe orologi rinvenuti nell'abitazione e nelle cassette di sicurezza ) , anche se formalmente intestati a familiari ( l’ i mmobil e di via Toscanini alla compagna LasorsaAnna, quello di via Orvieto, al figlio [OSCURATO:PERSONA] ) , sono stati ritenuti nella disponibilitàdi [OSCURATO:PERSONA] , unico componente del nucleo familiare in grado di acquistarli investendo le risorse illecite accumulate con la pregressa o concomitanteattività delittuosa , la cui rilevante consistenza risulta ampiamente documentatadalla evidente sproporzione nel suo patrimonio tra le entrate lecite ele uscite per investimenti , immobiliari e non (pagg. da 59 a 61 ) . Avversoildecreto hanno proposto ricorso il proposto [OSCURATO:PERSONA] ed i terzi interessatiAnna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.[OSCURATO:PERSONA] , per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] , haarticolato tre motivi . 2.1. Con il primo motivo, riferito alla misura di prevenzione personale, denuncia: -violazione degli artt . 1, let t ) , 4 lett . c ) e 6 d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimentoal requisito dell'attualità della pericolosità ; - violazione dell’art. 6 par. 2 Conv. EDU e 117 della C ostituzione , con riferimento al rapporto tra statuizioni di prevenzione ed esiti assolutori d e i procedimentipenali successivi all'anno 2008 ; -violazione de gli a rt t. 111 , comma 6, Cost., 625 , comma 3 , cod. proc. pen. e7, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 . Lamentache la Corte di appello , disattendendo i principi cardine enunciati dalla giurisprudenza di legittimità i n materia di applicazione di misure di prevenzione, h a ritenuto sussistente una ininterrotta pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA],dal 1978 ad oggi , quale persona che, come richiest o dagli artt. 4 e 1 lett. b)d.lgs. n. 159 del 20 11, « per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla basedi elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi diattività delittuose » . Ha, infatti, illegittimamente ritenuto irrilevante l’insussistenza , a partire dall’anno2008, di sentenze di condanna per reati che possano in qualche modo attestareche lo stesso abbia conti nuato a svolgere l’attività di “ prestasoldi ” per valorizzare,in chiave accusatoria ed in malam partem attraverso un’operazione di riletturacritica preclusa al gi udice della prevenzione , i medesimi elementi acquisiti neiprocedimenti penali definiti o con sentenze di assoluzione o ppure con decreti di archiviazione , o mettendo , per di più , di attribuire , in sede di giudizio prognostico,adeguata rilevanza ai pur lunghi peri o di di detenzione in carcere patiti daVittorio [OSCURATO:PERSONA] e alla notevole distanza temporale tra i reati di carattere lu c ro genetico. Altrettandoillegittimamente, la Corte distrettuale è pervenuta a conclusioni difformi rispetto a quelle contenute nei provvedimenti , favorevoli al proposto , emessidal Tribunale di sorveglianza , sconfessando li nella parte in cui aveva no espressoun giudizio negativo sull’attuale pericolosità sociale . Conriferimento al periodo che va dal 1978 al 1995 , d ifetta la motivazione sull’effettivagenerazione di profitti da parte dei reati accertati nelle sentenze di condannae sulla perduranza della pericolosità nonostante la lunga carcerazione e l’astensioneda condotte delittuose per ben nove anni , mentre , con riferimento al periodo dal 1996 al 20 08 , è stato ignorato che i reati commessi non hanno generato profitti perché le somme asportate sono state recuperate nell’immediatezza. Peril periodo successivo al 2008 , la pericolosità è stata desunta da fatti la cui rilevanza penale risulta esclusa da sentenze di assoluzione e dai decreti di archiviazione,in palese violazione della presunzione di innocenza e del principio di non contraddizione dell’ordinamento , senz’altro applicabili nel giudizio di prevenzione,come riconosciuto dalla giurisprudenza , eurounitaria , costituzionale edi legittimità. Èormai orientamento consolidato della Corte di cassaz ione che , in sede di verificadella pericolosità generica , il giudice non p uò ritenere rilevanti , in base al principio della v alutazione autonoma , fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitivadi assoluzione né assumere come elemento indiziante ai fini del giudizio dipericolosità la negazione penale irrevocabile di determinato fatto . Nellostesso senso si è espressa la Corte costituzionale . Nellasentenza n. 24 del 20 19 l a Consulta ha precisato che l'affermazione di pericolositàsociale richiede un progresso accertamento in sede penale , che può discendere da una sentenza di condanna oppure da una sentenza di proscioglimento per prescrizione , amnistia o indulto purché contenga in motivazioneun accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione daparte di quel soggetto . In senso contrario , non può richiamarsi l'autonomia del giudizio d i prevenzione,come declinata dalle sentenze d ella Corte di Cassazione citate nel provvedimento impugnato , che non sono adeguatamente motivate e che sono statesmentite in epoca più recente da numerose pronunce , c he hanno ribadito il principiodell'influenza determina nte d e l giudicato assolutorio e dei provvedimenti diarchiviazione, prevedendo eccezioni assai delimitate a l generalizzato obbligo del giudicedi recepir n e l'esito , tra le qual i non rientra l'eventuale presenza di errori occorsi nei provvedimenti favorevoli al proposto , non potendo il giudice d el la prevenzionesurrogarsi al giudice penale . Soltanto l’illegittima utilizzazione nel giudizio prognostico degli elementi fattualinegati in sede penale ha consentito alla Corte di appello di ritenere attuale lapericolosità. 2.2.Con il secondo motivo d enuncia violazione dell’art. 4, comma 1 lett. b), d.lgs.n. 159 del 2011 , come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.24 del 2019 . LaCorte di appello ha individuato il presupposto della pericolosità sociale del propostoper gli anni successivi al 2008 nell'attività di “ prestasoldi ”, riten en dola penalmenterilevante ai sensi dell’art. 132 T.U.B. Taleattività illecita come ricostruita non soddisfa i requisiti richiesti dalla giurisprudenzadi legittimità . Aifini dell’ integrazione del reato di abusiva attività finanziaria è necessario l'esercizio continuativo e predeterminato dell'attività di finanziamento svolta mediante una struttura organizzativa rivolta al pubblico , inteso come numero indeterminatodi soggetti . Non sono sufficienti ripetuti presiti di denaro remunerati da un tasso di interesseinferiore a quello richiesto dal reato di usura se, come nel caso di specie , l'attività è soggettivamente limitata a poche persone e d è oggettivamente condottasenza alcuna struttura imprenditoriale . Nonspiega il decreto impugnato in che misura i redditi illecitamente acquis i ti contale attività del ittuosa abbia no inciso su quello comp l essivo del proposto . 2.1.3.Con il terzo motivo de nuncia violazione degli articoli 16 e 24 d.lg s . n. 159del 2011 e 125 , comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla estensione della perimetrazione cronologica della manifestazione della pericolosità sociale del propostoin epoca successiva all’anno 2008 e alla correlazione temporale tra la pericolositàdel prevenuto e l ’ acquist o dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via Toscanini n. 3, avvenuto nell’anno1995. Evidenzia il ricorre n te che n on vi è alcuna correlazione temporale tra le condotte delittuose perpetrate da [OSCURATO:PERSONA] fino a gennaio 1986 e l'acquisto dell’immobiledi via Toscanini avvenuto il 1995 . Ildecreto impugnato , oltre a non c onfrontarsi con le puntuali osservazioni contenutenell'atto di appello richiamate per relationem , non ha indicato indici fattuali significativi sulla derivazione delle risorse utilizzate per l’acquisto da provvistaeconomica formatasi nel periodo di compimento del l'attività illecita ed hafatto ricorso a una nozione di pericolosità permanente , addirittura protrattasi durantelo stato di detenzione , pur in assenza della commissione di delitti lucro genetici. Con r iferimento all'immobile ubicato in Torino via O rvieto, gli autoveicoli i motoveicoli,i conti correnti , le posizion i mobiliari , il denaro e gli orologi rinvenuti nellecassette di sicurezza al momento dell'esecuzione del sequestro anticipato , la conclamata assenza di per i col osità sociale agli anni successivi al 2008 fino all’attualità rende di per sé inu tile procedere alla valutazione dell ’ult eriore presuppostodella sproporzione . 3. [OSCURATO:PERSONA] L asorsa ricorre , per il tramite del difensor e di fiducia nonché procuratorespeciale [OSCURATO:PERSONA] , articolando tre motivi . 3.1.Con il primo deduce violazione degli articoli 24 e 26 d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'intestazione fittizia dell'immobiledi via Toscanini n. 3 e al difetto dei presupposti per l'applicazione dellaconfisca. Lamenta che il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principienunciati dalla giu rispruden za di legittimità , analiticamente richiamati , in materiadi confisca di prevenzione , intestazioni fittizie e onere della prova in capo alterzo interessato intestatario del bene . La Corte distrettuale si sarebbe limitata ad una sterile critica della documentazione prodotta dalla difesa , finendo per pretendere dal terzo , nonostantela distanza temporale intercorsa tra l'acquisto del bene e la richiesta diconfisca, una dimostrazione compiuta delle risorse utilizzate per l’acquisto dei beni, oggettivamente impossibile, non essendo più reperibile la necessaria documentazionee non essendo in vita i soggetti a conoscenza dei fatti. Avrebbe dovuto,invece, come chiarito dalla più recente pronuncia a S ezioni unite della Cortedi cassazione, valorizzare l’adempimento da parte della ricorrente dell’onere diallegazione di elementi fattuali sull’insussistenza dei presupposti della confisca, quindisulla non fittizietà dell’intestazione e sulla provenienza lecita della provvista impiegataper l’acquisto. Inparticolare, il decreto impugnato avrebbe dovuto, in applicazione del primo commadell’art. 26 cit., accertare la fittizietà dell’intestazione dell’immobile senza fare ricorso alle presunzioni che sono previste dal comma successivo e senza pretendere dalla terza interessata una probatio diabolica sulla legittima provenienzadellesomme impiegate per l’acquisto dell’immobile , addirittura estesa alladimostrazione dell’esistenza di una provvista sufficiente in capo ai soggetti che avevano fornito una parte della somma destinata al pagamento del prezzo di acquisto dell’appartamento ( trattasi delle somme mess e a disposizione dalla madredi [OSCURATO:PERSONA] con gli assegni in atti) . Aifini della decisione, il provvedimento impugnato ha valorizzato situazioni di fattonon significative e comunque non adeguatamente provate, quali: -la relazione “para coniugale” tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in realtà interrottasidurante gli otto anni di detenzione di quest’ultimo; - l’incapacità economica della [OSCURATO:PERSONA], smentita dalla documentazione , prodottadalladifesa attestante il versamento della somma destinata al pagamento delprezzo attraverso contributi provenienti sia dai suoi genitori sia dalla madre di VittorioBattista; -la provenienza del denaro impiegato per l’acquisto da risorse del proposto, nonostantelo stesso, nel periodo rilevante per l’accumulo delle risorse, fosse stato per un lunghissimo periodo o detenuto oppure sottoposto a misure restrittive senzacommettere reati lucro genetici; - la disponibilità dell’immobile in capo al proposto, desunta da documentazione interpretata in modo distorto e comunque non dimostrativa dell’esercizioda parte di [OSCURATO:PERSONA] di un potere di fatto sull’immobile. Ilprovvedimento impugnato non si è confrontato con le allegazioni difensive sullaprovenienza delle risorse impiegate per l’acquisto dell’immobile. Nonha considerato che la madre del proposito, [OSCURATO:PERSONA], aveva ricevuto lesomme versate alla [OSCURATO:PERSONA] dagli acquirenti di un immobile di sua proprietà prima della stipula dell’atto di compravendita, avvenuta nel 1996, e quindi in tempo utile per formare la provvista trasferita alla compagna del figlio per il pagamentodel prezzo dell’immobile di via Toscanini. Ha concluso che l’assegno circolare dell’importo di 25.000,00 non potesse essere stato emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto , apoditticamente affermato,che non fosse correntista de l la banca emittente. 3.2.Con il secondo motivo deduce violazione degli articoli 111 comma 6 , Cost.,125 cod. proc. pen. e 24 , comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 nonché mancanza dimotivazione sulle allegazioni della terza interessata relativ e alla provenienza lecita,quantomeno parziale , della provvista impiegata per l'acquisto dell'immobile divia Toscanini . LaCorte distrettuale ha illegittimamente preteso anche da [OSCURATO:PERSONA], che nonè terza interessata, la prova in ordine alla formazione della provvista utilizzata per la somma versata alla [OSCURATO:PERSONA] ed ha desunto dal mancato assolvimento di quest’onere la conclusione arbitraria che i fondi appartenessero al proposto nonostantesia stato dimostrato il versamento mediante assegni bancari e circolari. LaCorte a vrebbe dovuto ritenere giustificata , quantomeno parzialmente , la provvista per l'acquisto dell'immobile riducendo la confisca in misura pari al contributo,ampiamente documento con la produzione degli assegni, per l'acquisto fornitoda [OSCURATO:PERSONA] S ozio , pari a circa al 55% dell’intero ammontare. 3.3.Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all ’ art , 24 , comma1, d.lgs. n. 159 del 2011 per carenza del presupposto della necessaria correlazionetemporale tra la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] e l ’ acquisto dell’immobiledi via Toscanini n. 3 nonché l ’ accensione della cassetta di sicurezza presso BPM e dei conti correnti presso la Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . Discostandosi dai principi fissati d alla Corte di cassazione e d a lla Corte costituzionale,la Corte di appello ha ritenuto confiscabili anche beni non acquistati nell’arcotemporalein cui si è manifestata la pericolosità sociale nei termini chi a riti nelricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre , per il tramite del difensore e procuratore speciale avv.[OSCURATO:PERSONA] , articolando due motivi . 4.1.Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 2 4 e 2 6 d.lgs. n. 159 del2011. Lamenta che la Corte di appello , disponendo la confisca dell'immobile intestatoal ricorrente e della somma depositata nel conto corrente corrisponde n te ai canoni di locazione percepiti, h a violato le norme citate , che prevedo no la confisca dei beni di cui il proposto abbia la disponibilità e che consentono all’intestatario,anche se parente, di allegare l’esclusiva disponibilità del bene . Nel ritenere sussistente l’intestazione fittizia , il provvedimento n on ha attributorilevanza al dato pacifico che il cespite , dopo l’acquisto , è stato gestito , in via esclusiva ed autonoma, dal formale proprietario , il quale ha goduto autonomamente dei frutti , percependo i canoni di locazione , ed ha , invece, valorizzato l ’ intromissione d el proposto nelle trattative antecedenti l’acquisto, desunta,a s u a volta, da elementi equivoci e congetturali , al limite utilizzabili per giustificare la vendita ad un prezzo di favore . L’intervento del proposto prima dell’acquisto non dimostra , d’altra parte, che il bene sia entrato nella sua disponibilità. LaCorte distrettuale non ha esaminato correttamente il tema della provvista utilizzatadal terzo per l’acquisto. [OSCURATO:PERSONA] n on ha negato che il b ene è stato acquistato con risorse provenientida dazione di parenti : oltre al proposto, la madre e uno zio materno . Ha, invece,affermato che l’immobile gli è stato donato e che, quindi, non è stato fittiziamentea l ui intestato . In tale contesto potevano essere confiscate al prop os to le somme a lui riconducibili,non certo l’ intero immobile di cui il proposto non ha mai avuto la disponibilità e che non è stato acquistato con il reimpiego di risorse di illecita provenienza. Difettala prova che le ulteriori somme versate dai parenti , corrispondenti al 69,35 % del prezzo pagato per l’immobile confiscato, siano riconducibili al proposto. Ilricorrente ha dato dimostra zione , nei l i mi ti consentiti dal tempo trascorso e dall’inevitabile impossibilità di rep e rire la documentazione pertinente , della provenienzadella provvista dal risarcimento danno da sinistro stradale , a nulla rilevando che il veicolo coinvolto era stato acquist at o dal prop os to durante il periododi pericolosità e di sproporzione reddituale . 4.2.Con il secondo motivo deduce violazione degli articoli 24 e 26 d.lgs. n. 159del 2011 con riferimento ai presupposti per l'applicazione della confisca , alla legittima provenienza delle somme confiscate e a lla nozione di beni che costituisconofrutto o reimpiego . Ilprovvedimento impugnato , nella determinazione dell ’entità delle somme accreditate nel conto corrente intestato al ricorrente , assoggettabili a confisca perchédi origine illecita , così come ha scomputa to la quota destinata all’acquisto dell’immobile di via Orvieto avrebbe dovuto detrarre le rimesse successive al pagamentodel prezzo di compravendita . Quantoalle somme versate nel conto dallo zio materno, contraddittoriamente sonostate computat e , da una parte, nel loro valore integrale , quale quota parte del prezzo dell'immobile , e , dall'altra , riconosciut e solo parzialmente come accrescimentoillecito. Malgovernataè stata anche la nozione di « frutto di attività illecite o che ne costituisconoil reimpiego » di cui all ’a rt. 24 cit. in relazione alle spese condominiali . LaCorte avrebbe dovuto scomputare dal l'importo dei canoni di locazione percepiti per l'immobile oggetto di confisca le somme versate a titolo di spese condominiali;non risulta , infatti, in alcun modo dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] non viavesse fatto fronte con fondi propri né che tali spese poss a no esser e ascritte allacategoria delle attività illecite o a quell a del reimpiego . CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Preliminarmenteva ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso percassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, come sancito dall'art. 10,comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. Taledisposizione recepisce quanto già disposto dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956n. 1423, richiamato dall'art. 3 - ter , secondo comma, legge 31 maggio 1965 n.575. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal noverodei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciarecon il ricorso, quanto alla motivazione, quella inesistente o meramente apparente(Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246: in motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancanteo apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbitidalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; nellostesso senso, Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Malugani, Rv. 279434 - 01; Sez.6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano). Va aggiunto che tale principio è stato successivamente ribadito, anche a seguitodell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, specificando che lanozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento comprende il caso in cui il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmenteconsiderato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto delgiudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01). Sempre in via preliminare è necessario osservare che le Sezioni Unite di questaCorte, con la sentenza n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300, hannoaffermato che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto.Secondo la pronuncia richiamata, il ritenuto intestatario fittizio dei beni intanto ha un diritto di interlocuzione nel procedimento di applicazione di una misuradi prevenzione patrimoniale, in quanto rivendichi un proprio effettivo diritto sui beni oggetto del provvedimento ablatorio, sicché egli è legittimato esclusivamente a dimostrare la coincidenza tra situazione formale e situazione sostanziale. Chiaritii limiti del sindacato della Corte di cassazione, possono esaminarsi i singoliricorsi. 2.Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato. 2.1.Il primo ed il secondo motivo , attinenti sotto diversi profili al requisito dellapericolosità sociale del proposto , non colgono nel segno. 2.1.1.In ordine logic o , va , preliminarmente , affrontata la questione relativa all’utilizzabilitàai fini del giudizio sulla suss is tenza dei presupp os ti applicativi d elle misuredi prevenzione , personale o patrimon i ale, delle sentenze di assoluzione , deidecreti di archiviazione e , più in generale, del materiale probatorio raccolto nei procedimentidi cui tali decisioni costituiscono l’epilogo finale. Sostieneil ricorrente che il decreto impugnato lo ha inquadrato nella categoria deisoggetti “pericolosi generici ” di cui gli artt. 4 e 1 lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011 , considerandolo,pertanto, un soggetto che vive abitualmente, anche in parte, con iproventi di attività delittuose , utilizzando quale base proba to ria, quanto meno per il periodo successivo a ll’anno 2008 , i medesimi elementi acquisiti in più procedimentipenali definiti o con sentenze di assoluzione oppure con decreti di archiviazione, reinterpretaticriticamente in malam partem Taleoperazione non sarebbe consentita perché in stridente contrasto sia con ilprincipio, di rango costituzionale ed eurounitario , della presunzione di innocenza sia con il principio , altrettanto consolidato, di non contraddizione all’interno dell’ordinamento, l’uno e l’altr o pacificamente applicabili nel giudizio di prevenzione. Irilievi difensivi muovono da una premessa in diritto erronea e , soprattutto , non tengono conto del reale apparato argomentativo posto a sost e gno della decisioneimpugnata. Iltema della natura e del la valenza degli elementi fattuali posti a sostegno delgiudizio di pericolosità e del loro rapporto con gli accertamenti (e i diversi esiti) svolticon riguardo ad essi in sede penale è stato ripetutamente affrontato dalla giurisprudenzadi legittimità. E’ approdo pacifico che il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione si alimenta, nella sua "fase constatativa", dell'apprezzamento di "fatti" storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta "indicatori" della possibilitàdi iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge; un apprezzamento che, proprio perché finalizzato all'accertamentodella pericolosità, prescinde dalla consumazione di specifici fatti direato, ben potendo fondarsi su condotte penalmente irrilevanti o sull'autonoma valutazione di fatti oggetto (anche) di paralleli procedimenti penali (Sez. 1, n. 31209del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264322, nella cui motivazione si evidenzia efficacementeche il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione non vieneritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedenteagire, elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotteperturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico in motivazione). Il giudice della prevenzione , nel l’ambito del giudizio prognostico , può , pertanto,valutare ogni elemento fattuale , a prescindere dall'esistenza o meno di unparalleloaccertamento giudiziale di cognizione o della sua avvenuta definizione , purché spieghi le ragioni che ne fanno elementi sintomatici dell'attuale pericolosità,comune o qualificata , del proposto (Sez. 6 n. 4668 del 08/01/2013, Parmigiano,Rv. 254417; Sez. 5, n. 1968 del 31/03/2000, Mannone, Rv. 216054) . Nonè necessario che i fatt i sintomatic i sia no stat i accertat i con una sentenza dicondanna; è ben possibile, per il giudice della prevenzione, utilizzare elementi probatorie indiziari di minore efficacia . Si pensi al le chiamate in correità o in reità, che nel procedimento di prevenzionenon richiedono necessariamente riscontri individualizzanti, - in esso non applicandosi l'art. 192 cod. proc. pen.: Sez. 1 n. 20160 del 29/04/2011, Bagalà, 250278 - e anche se risultate inidonee a fornire la prova della responsabilità penale, purché non palesemente inattendibili o smentite da elementicontrari. Nellapur riconosciuta autonomia di giudizi, la pendenza di un giudizio penale, per quanto non immediatamente incidente sugli esiti del procedimento di prevenzione, impone, da un canto, che il dato storico risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti; dall'altro,che l'apprezzamento operato in sede di prevenzione sia svolto con tanto più rigore quanto più l'esito del procedimento penale sia stato favorevole al preposto (Sez. 6, n. 13269 del 01/07/2024, dep. 2025, Curcio, Rv. 287931), tenendoconto delle reali ragioni del convincimento di non colpevolezza espresso daigiudici di merito (Sez. 6, n. 921 del 11/11/2014, dep. 2015, Gelsomino, Rv. 261842) e verificando se, dal complessivo tessuto argomentativo, emergano accertamentiostativi alla trasmigrazione dei dati in sede di prevenzione (Sez. 1, n.36878 del 17/05/2023, Bruzzaniti, Rv. 285251; Sez. 6, n. 921 del 11/11/2014, dep.2015, Gelsomino, Rv. 261842). Conspecifico riferimento al requisito della provenienza illecita del patrimonio delproposto, è stat a evidenziata la possibilità di impiegare nel relativo processo dimostrativo “ presunzioni affidate a elementi indiziari, non necessariamente provvistidei requisiti di cui all'art. 192 cod. proc. pen., ma comunque connotati dacoefficienti ragionevoli di precisione, gravità e concordanza» (Sez. 6, n. 49750 del04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 04). Sicurolimite posto all'autonomia valutativa del giudice della prevenzione è quello di non avvalersi di prove vietate ( Sez. U. n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo,Rv. 246271) . Quantoalla valutabilità di elementi acquisiti nell'ambito di un procedimento penalearchiviato, è pacifico che il giudice della misura di prevenzione può valutar li autonomamente,tenuto conto del la regola di giudizio che governa l'archiviazione edell'irriducibile diversità del "contenuto cognitivo" associabile ad una sentenza assolutoria(cfr. Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 02) . D’altra parte, s econdo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità funzionale all'adozionedi misure di prevenzione è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziaritratti da procedimenti penali non ancora definitivamente conclusi , come quelloin cui è stata emesso un provvedimento di archiviazione, potendo il giudice della prevenzione ricostruire la rilevanza dei fatti e giungere ad una positiva valutazionedi pericolosità allorché riscontri la sussistenza di elementi sufficienti al finedi ritenere comunque integrata una condotta a portata offensiva, e purché la stessa,qualora venga in considerazione la categoria di pericolosità di cui all ’a rt. 1 lett.b) d.lgs. n. 159 del 2011 , presenti i caratteri indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, e perciò si tratti di delitti commessi abitualmente,che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomenouna rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 – 03; Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023,Ruffini, Rv. 284488 – 01; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply, Rv.277225 - 05) Sonocontrastanti, invece, le soluzioni fornite in ordine all’utilizzabilità delle sentenzedi assoluzione soprattutto nei procedimenti di prevenzione in cui viene inrilievo la categoria della pericolosità generica di cui all'art. 4, comma 1, lett. b, d.lgs.n. 159 del 2011 . Secondo l’ orientamento più risalente , il giudice, attesa l'autonomia tra processopenale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fattiaccertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità genericadel proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronunciadi non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati, con sufficientechiarezza e nella loro oggettività, quei fatti che, pur ritenuti insufficienti -nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, possono, comunque,essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 15704 del25/01/2023, Ruffini, Rv. 284488 - 01, in motivazione, la Corte ha affermato che,alla luce della giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un elevato standard dilegalità si riflette, non tanto sulle modalità di accertamento, quanto sull'oggetto della verifica di pericolosità generica, che deve appuntarsi sull'esistenza di elementidi fatto individuabili con adeguata precisione e puntualità; Sez. 2, n. 4191 del11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655 - 01; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862 - 01; Sez. 2, n. 25042 del 28/04/2022, Amandonico, Rv. 283559- 03). Secondoun diverso orientamento, il giudice della prevenzione, in sede di verifica della pericolosità generica del soggetto proposto per l'applicazione di misuraai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non può,invece, ritenere rilevanti, in base al principio della "valutazione autonoma", fattiper i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, in quanto la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo comeelemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità ( Sez. 6, n. 45280 del 30/10/2024,Curcio, Rv. 287312 ; Sez. 1, n. 4489 del 26/10/2022, dep. 2023, Candurro,Rv. 284166; Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145;Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908; Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496; Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini,Rv. 264319 ). L’argomentoprincipale a favore di quest’o p zione erme neutica è ch e , a fronte di unasentenza irrevocabile di assoluzione, che abbia escluso la sussistenza del fattoo accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti - reato sulla base dei quali era stato ritenuto pericoloso, il principio di unitarietà e di non contraddizionedell'ordinamento impedisc ono di assumere i medesimi fatti (la cui sussistenza risulta esclusa o rispetto ai quali risulta accertata l'estraneità del proposto)come elementi indizianti ai fini del giudizio di pericolosità. 2.1.2. R itiene il Collegio che , a prescindere dal divisato contrasto interpretativo in ordine alla esatta delimitazione dei confini della riconosciuta autonomiadel giudizi o di prevenzione e di quello di cognizione , è, in ogni caso, impeditoal giudice della prevenzione di assumere come elementi indizianti ai fini delgiudizio di pericolosità i medesimi fatti - reato la cui sussistenza è stata esclusa daluna sentenza irrevocabile di assoluzione o rispetto ai quali quest’ultim a ha accertatol'estraneità del proposto . Se,infatti, la realizzazione del delitto è esclusa in sede penale, il principio di unitarietà e di non contraddizione dell'ordinamento impedisc ono di assumere - comeelementi indizianti ai fini del giudizio di pericolosità - i medesimi fatti la cui sussistenzarisulta, nel giudizio penale, esclusa o rispetto ai quali risulta accertata l'estraneitàdel proposto e il giudice della prevenzione è vincolato a recepire - sul fattoposto a base del giudizio di pericolosità - l'eventuale esito assolutorio non dipendente dall'applicazione di cause estintive prodottosi nel correlato giudizio penale. Allgiudice della prevenzione n on è , invece, impedito di utilizzare nel giudizio prognostico circostanze fattuali che la sentenza assolutoria ha ritenuto positivamente accertate , oltre che ascrivibili al proposto , salvo valutarle non sussumibili nella specifica fattispecie incriminatrice contestata in sede di cognizione,così da determinarsi alla pr onuncia liberatoria . Intale peculiare ipotesi , il giudice della prevenzione, nell’esercizio del suo autonomopotere di qualificazione giuridica, può legittimamente attribuire a t a li elementi di fatto , accertati in sede cognitiva, rilevanza probatoria sia per perimetrare l’epoca della pericolosità sociale e la sua attualità sia ai fini della iscrizionedel proposto in una delle categorie di pericolosità generica o qualificata , ancheritenendoli dimostrativi della consumazione da parte del proposto di una ipotesidelittuosa lucrogen e tica , diversa da quella esclusa definitivamente dalla sentenzaassolutoria, rilev ante ai sensi dell’ artt. 1 lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011 . Aben vedere, così operando , il giudice della prevenzione non si discosta dall’accertamento posto a fondamento del proscioglimento , in violazione della presunzionedi innocenza o d el principio di non contraddittorietà dell’ordinamento, ma,al contrario, si adegua al l'accertamento contenuto nella sentenza irrevocabile diassoluzione. Assume, infatti, come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale la medesima condotta accertata dalla sentenza , sia pure diversamente qualificandola sul piano giuridic o nell’esercizio di un potere consentitogliin ragione dell’oggetto del suo giudizio . D’altra parte , se è pacifico che , in ba se alla regola della "valutazione autonoma", il giudice della prevenzione può valutare fatti, documenti, testimonianze,intercettazioni emerse dal processo penale con esiti divergenti e ancheantitetici, rispetto alla valutazione di quegli stessi elementi effettuata dal giudice penale, sulla base del diverso standard probatorio tra processo penale (prova) e procedimento di prevenzione (indizi) , a fortiori deve ammettersi che possaoperareuna diversa qualificazione giuridica dei fatti accertati sia pure in una sentenzadi assoluzione . Intale prospettiva esegetica anche le Sezioni unite , nella recente sentenza n. 30355del 27/03/2025, Putignano, hanno ribadito che il giudice della prevenzione , oltread « evincere gli "elementi di fatto" dalla sentenza che ha riconosciuto la loro conformitàalla fattispecie di reato per cui è intervenuta la condanna » , prendendo in tal modo atto « dell'esistenza di un giudicato penale relativo ad un "fatto" coincidentecon una fattispecie delittuosa per cui sia intervenuta una condanna passatain giudicato » , può , altrettanto legittimamente , procedere al l'accertamento "pieno"del fatto , giovandosi non solo d i una pronuncia che, in sede penale, abbia dovuto constatare la intervenuta prescrizione del reato , ma, in considerazione dell’'autonomiadel giudizio penale, relativo alle medesime evidenze in fatto, anche diun eventuale giudizio di assoluzione, « stante la diversa "grammatica probatoria" checonnota l'accertamento di prevenzione, diretto a verificare la pericolosità del propostosempre che il fatto considerato dalle due situazioni processuali non sia statoescluso nella sua ontologica sussistenza da parte del giudice penale (Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655 - 01; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021,Avorio, Rv. 281862; Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908- 01; Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013, Parmigiano, Rv. 254417 - 01; Sez. 5,n. 1968 del 31/03/2000, Mannone, Rv. 216054 - 01) » . Nell'ambitodel giudizio di prevenzione, d’altra parte , il punto di riferimento diretto non è uno specifico reato, quanto la soggettiva pericolosità (eventualmente,ma non indefettibilmente, correlata alla consumazione di illeciti penali,da rilevare anche incidentalmente e a livello indiziario), nonché, per la prevenzionepatrimoniale, la titolarità di beni che risultino essere, per un verso, temporalmente correlati a quella condizione soggettiva, e, per altro verso, sproporzionati rispetto al reddito lecito in concomitanza prodotto ovvero frutto diretto della condizione di pericolosità o reimpiego (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014,dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 - 01). 2.1.3.La Corte di appello di Torino ha fatto corretta applicazione del principio della valutazione autonoma del giudice della prevenzione, così ricostruito , in quantoha rilevato, con motivazione tutt’altro che apparente (cfr. par. 2 della parte infatto, cui si rinvia ) , come il giudice del primo grado , anche con riferimento all a sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] , aveva posto a fondamento della decisione impugnata circostanze di fatto comprovate e non confutate o escluse da provvedimentiemessi in sede di cognizione. I giudici di appello si sono limitati ad osservare che , a prescindere dall’accertamentodi tutti gli elementi del reato di usura ed in particolare del tasso diinteresse, la sentenza di assoluzione ha, comunque, accertato che il proposto aveva continuato a svolgere anche nel 2011 l'attività di “ prestasoldi ”, non connotata,a differenza di quanto accertato dalla sentenza di condanna per fatti antecedenti al 2008, dalla pretesa di interessi di tipo usurari o , ma pur sempre produttivadi proventi illeciti ( cfr. pag. 37) , e che negli anni ancora successivi avevaproseguito tale attività – come attestato dalle emergenze investigative dei procedimenti archiviati e soprattutto dalle conversazioni intercettate , il cui contenuto è stato analiticamente esaminato – con le stesse modalità , oggettivamentee soggettivament e, integranti gli estremi di una diversa fattispecie delittuosa,quella di esercizio abusivo di attività finanziaria , non contestata nei procedimentipenali ma parimenti rilevante ai fini de ll’ inquadramento del proposto nellacategoria di pericolosità di cui all ’a rt. 1 lett. b), lgs. n. 159 del 2011 , perché svoltaa titolo non gratuito e, quindi, idonea alla produzione di guadagni . Lanorma incriminatrice prevista d all'art. 132 d.lgs. , 1 settembre 1993, n. 385,infatti, sanziona , tra l’altro, la condotta di chi concede ed eroga finanziament i in denaro , inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purchétale condotta sia destinata al pubblico , requisito che è configurabile qualora la predetta attività finanziaria sia svolta professionalmente, ovvero in modo continuativoenon occasionale, a nulla rilevando che essa in concreto sia realizzata per una cerchia ristretta di soggetti , purché sia rivolta ad un numero potenzialmenteillimitato e comunque indeterminat o di persone ( ex plurimi s Sez. 2,n. 10795 del 16/12/2015 , dep 2016 , [OSCURATO:PERSONA]. 266164 - 01 ). Nelcaso di specie, secondo la Corte distrettuale, sussistono tutti i predetti elementicostitutivi posto che [OSCURATO:PERSONA] B attista , alla luce del compendio probatorio acquisito, si era dedicato in via s is tematica e professionale all’attività di concessione ed erogazione di pre s ti ti di denaro , rivolgendosi ad numero indeterminato di persone , per mezzo di una struttura organizzativa collaudata tantoda disporre sia di un luogo stabilmente deputato agli incontri coi clienti (il bar O limpico ) sia di una rete di intermediari che gli procuravano e teneva no i contatticoi clienti , e così riuscendo a fornire le sue prestazioni anche a soggetti legatial modo della criminalità organizzata mafiosa. 2.1.4. I rilievi che censurano il contrasto tra le valutazioni in tema di pericolositàcompiute dalla magistratura di sorveglianza nei diversi provvedimenti concessivi di benefici penitenziari o di misure alternative non sono ammissibili perché,nella sostanza , attingono la ten u ta logica dell’ apparato giustificativo , che, lungi dall’essere su tale specifico punto mancante o apparente , spiega esaustivamentele ragioni del contestato apprezzamento in senso sfavorevole al propostocon la obbiettiva diversità del compendio probatorio posto a fondamento delledecisioni in tema di affidamento in prova, di liberazione anticipata e più in generale di istituti penitenziari e quelle in tema di applicazione di misure di prevenzionepersonali o patrimoniali , che avendo diversi presupposti e finalità, sonosuscettibili di differenti parametri di valutazione. 2.2.Il terzo motivo , relativo all'assenza di perimetrazione cronologica della pericolosità e , comunque, di correlazione tra la ritenuta manifestazione della pericolosità e l’ acquisizione dei beni confiscati con particolare riferimento all'immobilesito in [OSCURATO:PERSONA], via Toscanini n. 3 , non supera il vaglio di ammissibilità perchénon denuncia un vizio di violazione di legge , ma censura , in termini non consentiti,il percorso motivazionale seguito dal provvedimento impugnato , che ha indicato, con dettagliate argomentazioni (pagg. 61 a 72 ) , l e ragioni per cui l'acquisto dell’immobile di via Toscanini , formalmente intestato a lla compagna convivente,[OSCURATO:PERSONA], priva nel periodo di interesse di fonti di reddito, non soloè avvenuto, come già chiarito , in un conclamato periodo di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] (l’anno 1995) , ma non può che essere stato realizzato – stante il fallimentodi tutte le ricostruzioni alternative nel tempo proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] , peraltronon sempre coerenti l’una con l’altra – con fondi di provenienza illecita messia disposizione dal proposto, il quale, negli anni immediatamente precedenti eper un periodo di tempo prolungato, aveva commesso reati contro il patrimonio , accertaticon sentenze irrevocabili di condanna, realizzando lauti guadagni, e che durantele trattative ed in occasione della stipula del contratto di compravendita e delpagamento del prezzo - non era più detenuto per essere stato ammesso al regimedi semilibertà partire dall’anno 1 992 . 3.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso passibile di rigetto. 3.1.Il primo ed il secondo motivo , che censurano , sotto vari profili, la ritenuta intestazione fittizia dell'immobile di via Toscanini in capo all’odierna ricorrente , nella parte in cui non attingono la logicità della motivazione in termini non consentitiin questa sede, sono comunque infondat i . La Corte distrettuale , lungi dal trascurare le allegazioni difensive , anzi analiticamente confuta ndole , ha ritenuto dimostrato il carattere fittizio dell’intestazionedell’immobile in capo ad [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di una pluralità concordantedi specifici elementi fattuali , individuati : -nella “ relazione para - coniugale ” o, comunque , di convivente more uxorio dell’odiernaricorrente con il proposto fino ad epoca attuale , desunta non solo dai documentiin cui entrambi gli interessati , anche rivolgendosi all’autorità giudiziaria perottenere autorizzazioni, si sono dichiarati addirittura “ coniugi ” , ma anche dalle dichiarazioni rese nel corso del procedimento dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] e da terze persone,come il già citato [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha significativamente appellato [OSCURATO:PERSONA] la “moglie” di [OSCURATO:PERSONA] ; -ne lla disponibilità autonoma dell’appartamento da parte del proposto , il quale,come risulta da documenti che recano la sua sottoscrizione, lo ha destinato adabitazione sua e del suo nucleo familiare fin dal 1997; - ne lla incapacità economica di [OSCURATO:PERSONA] di operare l’acquisto dell’immobile in questione senzautilizzare fondi messi a disposizione da [OSCURATO:PERSONA] , essendorimaste smentite tutte le altre ipotesi ricostruttive ovvero l’impiego di denarodonatole dai genitori o dalla madre di [OSCURATO:PERSONA] . Aquest’ultimo riguardo, la Corte ha rimarcato che [OSCURATO:PERSONA] è risultata privadi redditi propri e non ha giustificato, neanche con la consulenza di parte, la provenienzalecita delle risorse impiegate per l’acquisto dell’immobile di cui risulta intestatariaformale, se non ricorrendo ad allegazioni contraddittorie o smentite dalleindagini. Ilprezzo di acquisto, infatti, non può essere stato pagato né con la somma incassatada [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento danni, come inizialmente prospettato dallaLasorsa e dal proposto , posto che gli assegni della compagnia assicurativa sono stati incassati in epoca successiva all'integrale pagamento del prezzo dell'immobile, né , come successivamente sostenuto dall’interessata , a rettifica dellaprecedente versione , con il ricavato della vendita , operata dai suoi genitori , di un immobile ubicato in [OSCURATO:PERSONA] perché, come riferito dalla stessa Lasorsae confermato da ampia documentazione, la somma incassata a titolo di prezzo da tale operazione commerciale era stata utilizzata dai genitori “per comprarela casa di [OSCURATO:PERSONA]". Inogni caso, dalla documentazione prodotta dalla difesa risulta che i genitori della [OSCURATO:PERSONA] non avevano redditi sufficienti per donare alla figlia il denaro utilizzatoper l’acquisto dell’immobile formalmente a lei intestato . Quantoagli assegni emessi in favore della [OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente della madredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il decreto impugnato ha osservato che tali titoli non sono affatto decisivi per dimostrare la provenienza delle risorse utilizzate pe r l’acquisto dell’immobile non solo perché non risultano versati o negoziati ( uno addirittura risulta emesso da una banca di cui l’emittente non era all’epoca correntista), ma perché, più in radice, non risulta dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA], esercenteattività di ambulante, avesse a disposizione , nel periodo di interesse, unaprovvista sufficiente a donare somme di denaro per di più non al figlio, ma , perun incomprensibile spirito di liberalità , alla sua compagna, senza nemmeno la garanzia che la proprietà dell’immobile acquistato con il suo contributo fosse conservatain capo al nipote, figlio della coppia. Aggiungeopportunamente la Corte di appello che è lo stesso susseguirsi delle diversericostruzioni offerte dal proposto e dalla terza interessata in merito alla provenienza del denaro impiegato per l'acquisto dell'immobile a rafforza re l'assuntodella provenienza del denaro dal proposto: in prima battuta, [OSCURATO:PERSONA] ha sostenutodi aver acquistato l'immobile con fondi propri, utilizzando le risorse di provenienzalecita versategli dalla compagnia assicurativa a titolo di risarcimento; smentitatale prima ricostruzione, ha esibito copia degli assegni versatigli dalla madre,giustificando la tardiva esibizione con il recente rinvenimento dei titoli e la formazionedella provvista necessaria a coprirli con il ricavato della vendita di un immobileubicato a Chivasso, tuttavia avvenuta in epoca successiva ai pagamenti. Il delineato percorso giustificato è aderente al consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale, nella materia delle misure di prevenzione patrimoniali,l’accertamento del carattere fittizio dell’intestazione dei beni oggetto diconfisca segue regole di verse a seconda che veng a no in considerazione beni formalmenteintestati al coniuge, ai figli e a i conviventi del proposto , oppure beni intestatiad altri terzi : nei confronti dei primi la disponibilità dei beni da parte del proposto è presunta quando non risulti la disponibilità di risorse economiche proprie (Sez. 5, n. 37297 del 23/06/2022, Stanek, Rv. 283798 - 01) , senza necessità di specifici accertamenti ex art. 26 d.lgs. 159/ 2011 , a differenza di quantorichiesto per gli altri terzi, della cui interposizione fittizia, invece, devono risultaregli elementi di prova ( Sez. 6, n. 10063 del 11/01/2023, Mancuso, Rv. 284608-01; Sez. 1, n. 5184/16 del 10 novembre 2015, Trubchaninova, Rv. 266247). Inaltri termini, la confisca di prevenzione può avere ad oggetto i beni del coniuge,dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere la sussistenza di una presunzionedi "disponibilità" di tali beni da parte del prevenuto – senza necessità dispecifici accertamenti – in assenza di elementi contrari (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015,Poli e altro, Rv. 266142; Sez. 6, n. 49878 dei 06/12/2013, Mortellaro ealtro, Rv. 258140) , sicché il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quandoil terzo familiare convivente, che risulta finalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 1, n. 17743 del 07/03/2014, Rienzie altri, Rv. 259608). Tale principio è diretta conseguenza di quanto disposto dagli articoli 19, comma3, d.lgs. 159/2011 («Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge,dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggettiindicati al comma 1 […]») e 26, comma 2, stesso d.lgs. («Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e intestazioni,anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta dellamisura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniugeo della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto gradoe degli affini entro il quarto grado […]»). Essendola ricorrente pacificamente la compagna convivente del proposto ed esulandosidal caso di intestazione avvenuta nei due anni precedenti, la Corte territoriale ha fatto applicazione del menzionato art. 19, comma 3, d.lgs. 159/2011,che indica le particolari categorie di soggetti - coniuge, figli e conviventi nell'ultimoquinquennio - in relazione ai quali la fittizia intestazione dei beni in favore del proposto è legittimamente presunta, senza la necessità di specifici accertamenti. Ne discende che la mancata dimostrazione di sufficienti disponibilità economiche,anchesotto il profilo dell’imp i ego nell’acquisto di fondi proven ienti da personediverse da proposto , del tutto escluso dagli accertamenti in atti , è stata correttamenteritenuta sintomatica della fittizietà dell'intestazione alla ricorrente dell’immobileritenuto, di fatto, nella disponibilità del proposto. 3.2.Il terzo motivo, relativo alla perimetrazione cronologica della pericolosità socialedel proposto , è inammissibile perché, come già accennato in premessa, il terzo fo r m ale intest ata rio del be n e confiscato può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicatividella misura, deducibile soltanto dal proposto. ( Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025Rv. 288300 ; Sez. U, n. 6203 del 1993, Rv. 193743 - 01; Sez. U, n. 9616del 1995, Rv. 202018 - 01; Sez . U, n. 10372 del 1995, Rv. 202269 - 01; Sez. U,n. 42 del 1995, Rv. 203093 - 01; Sez. U, n. 20 del 1996, Rv. 206169 - 01). 4.Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è anch’esso passibile di rigetto. 4.1.Il primo motivo , relativo alla ritenuta intestazione fittizia dell'immobile ubicatoin via Orvieto e della somma depositata nel conto corrente corrispondente aicanoni di locazione percepiti , non è fondato . Nonè ravvisabile la denunciata violazione degli artt. 24 e 26 d.lgs. n. 159 del 2011. LaCorte territoriale (pagg. 73 e seg.) ha applicato i principi , ricordati nel precedenteparagrafo, in tema di confisca di prevenzione dei beni formalmente intestati ai figli del proposto , motivatamente ritenendo la tesi ricostruttiva dell’intestazionefittizia dell’immobile , rimasto nella disponibilità del proposto, più plausibiledi quella contraria allegata dal ricorrente , secondo cui l’immobile è stato acquistatocon fondi donatigli dal p adre , dalla madre e dallo zio materno [OSCURATO:PERSONA], ma è stato intestatoa suo nome non fittiziamente ma realmente , tanto che,una volta divenuto proprietario , lo aveva gestito in via esclusiva ed autonoma percependoi canoni di locazione . Alriguardo , il decreto impugnato ha osservato che l’ intestazione al figlio [OSCURATO:PERSONA],più che soddisfare lo spirito di liberalità del padre del formale intestatario , erail risultato di un’ operazione più co mplessa , fin dall’ inizio posta in essere del propostonel suo interesse al fine di realizzare un investimento immobiliare senza far apparirel’ingresso formale del ben e acquistato nel suo patrimonio . [OSCURATO:PERSONA], infatti, non solo aveva condotto le trattative approfittando delle condizioniin c u i versava la parte venditrice ( soggetto frequentatore della bisca gestitoda un amico [OSCURATO:PERSONA] , vittima di estorsione determinatosi a vendere il benein un periodo in cui la sua situazione debitoria era pressante ) e riuscendo ad ottenereun prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato ma, soprattutto, aveva contribu i to in via esclusiva a fornire le risorse finanziarie utilizzate per l’acquisto. Risulta, infatti , dalla documentazione in atti che le somme utilizzate provengono da risorse accumulate da [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo di pericolositàe di forte sproporzione nel suo patrimonio tra entrate lecite ed uscite: inparte, da un libretto di deposito accesso nel 2005 e da conti correnti alimentati , l’uno e gli altri, in via esclusiva dal proposto ; nel r esto , da finanziamenti solo formalmentecompiuti da altri familiari di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rispettivamentemadre e zio materno , ma in realtà compiuti con fondi sempre riconducibilial proposto in ragione di plurime anomalie, analiticamente descritte nellepagg. a 75 a 77, e , soprattutto , in ragione delle condizioni economiche dei presunti finanziatori:[OSCURATO:PERSONA] so rsa priva di redditi e N atale [OSCURATO:PERSONA] non avente nellasua disponibilità una provvista sufficiente a consentirli l’ elargizione al nipote dellasomma asseritamente donata. A prescindere d all a sua intestazione fittizia , l’immobile di via Orvieto , in ragione del suo acquisto con fondi del proposto di provenienza illecita, era , comunque,assoggettabile a confisca di prevenzione , che , come è n oto, si estende anche a i beni che « siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego » ( Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 , Repaci , Rv. 260247 - 01 ) . Rientrano, senz’altro,in tale peculiare categoria anche i beni che, come accertato nel caso in esame, sono stati acquistati con risorse accu mu late dal proposto duranteil periodo di accertata pericolosità e di spro po rzione . D’altraparte, essendo la confisca di prevenzione uno strumento ablativo con naturarecuperatoria della ricchezza intrinsecamente correlata alla attività illecita (siaessa quella accertata in sede penale o ragionevolmente accertata in sede di prevenzione,all'interno del periodo ricostruito in fase cd. constatativa) , qualora siarispettato il parametro della correlazione temporale, i beni oggetto di confisca diprevenzione vanno sempre ritenuti , anche quando sul piano probatorio si è fatto ricorsoalla verifica di sproporzione , derivanti dalla attività illecita del soggetto ( cfr. Sez.1, n. 44214 del 05
Decreto Cassazione n. 09998/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris