CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15871/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],Puisa [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Lecce udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la condanna dell'imputata alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni, l'assegnazione, ai sensi dell'art. 539 cod. proc. pen., di una provvisionale, e la subordinazione della eventuale sospensione condizionale della pena al pagamento di detta provvisionale; letta la memoria depositata dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. e condannata alla pena di mesi uno di reclusione ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, liquidato in euro 2.500 per ciascuna. Secondo la concorde ricostruzione dei Giudici di merito l'imputata ha offeso l'onore e il prestigio del sovr. Galati e dell'ass. Mascipinto, in servizio presso il Commissariato di Ostuni, intervenuti su sua richiesta a seguito di un tamponamento stradale in cui era rimasta coinvolta, proferendo le frasi - pronunciate dopo che gli operanti le avevano chiesto di esibire i documenti - "...non capite niente..., voi siete d'accordo con tutta questa gente del posto.. adesso chiamo i vigili che sono competenti... voi avete intenzione di farmi perdere tempo, non posso mica avere tutta questa roba in auto.. non vi dovete permettere altrimenti vi faccio vedere io cosa succede.. " 2.Propongono ricorso per cassazione i difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deducono vizi cumulativi di inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 341-bis cod. pen. e di contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ricostruisce il tenore delle espressioni pronunciate dall'imputata, amplificando la valenza offensiva di quelle riferite dai testi (da "non capivano niente" e "non sapevano svolgere il loro lavoro" riferite dai testi in "inetti" e "stupidi"). Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., anche nella forma putativa, essendosi devoluta a pagina 20 del ricorso in appello la questione relativa alla antigiuridicità del fatto. Secondo la tesi difensiva, la ricorrente, a fronte della richiesta dei documenti da parte degli operanti, ha avvertito un difetto di tutela da parte dell'autorità cui si era rivolta, stimando più urgente che gli operanti verificassero la posizione degli automezzi coinvolti nel sinistro. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione che ha escluso la tenuità del fatto a seguito della amplificazione della carica lesiva delle espressioni proferite dall'imputata ed in virtù di circostanze del tutto eccentriche rispetto al bene tutelato dalla fattispecie incriminatrice, quali l'arroganza dell'atteggiamento della Vallino ed il fatto che questa avrebbe qualificato indistintamente come omertosi i cittadini di Ostuni. 3. La ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente illustrato il motivo di ricorso relativo alla omessa applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo; i primi due motivi sono, invece, inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Innanzitutto, la ricorrente incorre in un travisamento del contenuto della motivazione che, nel ricostruire il tenore delle frasi offensive proferite, si limita ad effettuare un paragone senza con ciò attribuire alla Vallino espressioni diverse da quelle riportate nel capo di imputazione. La valenza offensiva di tali espressioni è stata ricostruita e valutata dalla Corte territoriale con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, facendo riferimento al loro contenuto denigratorio verso la qualifica e la funzione del personale di Polizia. Trattasi, peraltro, di espressioni che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, travalicano il legittimo esercizio del diritto di critica. Va, infatti, ribadito che ai fini della esclusione del reato di oltraggio le espressioni con le quali può essere sindacata l'attività del pubblico ufficiale debbono essere immediatamente percepite come un giudizio che investe il provvedimento posto in essere da colui che esercita una pubblica funzione. Allorché, invece, la critica non si ponga in un rapporto di immediatezza con l'operato del pubblico ufficiale ma sia indirizzata alla sua persona, come accaduto nel caso in esame in cui le censure hanno direttamente investito la competenza degli operanti, non si verte più nei limiti di un dissenso, con la conseguenza che, se le espressioni usate sono munite di un vigore offensivo e idonee a sminuire la dignità del pubblico ufficiale, deve escludersi la liceità del dissenso stesso (Sez. 6, n. 12992 del 23/10/1998, [OSCURATO:PERSONA]. 213036). 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non dedotto con l'atto di appello in cui la ricorrente si è limitata a censurare l'insussistenza del delitto ascritto sotto il duplice profilo della inutilizzabilità della prova testimoniale e della valenza offensiva delle espressioni effettivamente proferite dalla ricorrente, essendo, al più riconducibili all'esercizio del diritto di critica. 4. E', invece, fondato il terzo motivo di ricorso. La sentenza impugnata ha, infatti, escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non solo per il fatto in sé, ma per il contesto in cui questa è maturata e per l'arroganza del comportamento della Vallino. Così facendo, la Corte territoriale ha offerto una motivazione meramente apparente sull'istanza dell'imputata ed in violazione dei canoni di giudizio in merito alla tenuità del fatto. Ai fini della configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è, infatti, necessaria una valutazione globale del fatto, avuto riguardo alla condotta, alle conseguenze del reato ed al grado di colpevolezza (Sez. U., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, in motivazione). In particolare, con riferimento alla fattispecie in esame, tale valutazione avrebbe dovuto investire il tenore delle espressioni adottate, la loro valenza offensiva e tutte le circostanze di tempo e di luogo della condotta che connotano, altresì, l'intensità dell'elemento psicologico del reato. Tale valutazione è stata sostanzialmente omessa dalla Corte territoriale. Ciò impone, pertanto, in accoglimento del motivo di ricorso in esame, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione del