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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13461/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] B. Araniti per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato quella emessa in data 27 novembre 2018 all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena applicata al Caponera in -12 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 2.200 di multa, al [OSCURATO:PERSONA] in anni 14 di reclusione e 2.400 euro di multa, al Giungo in anni 8 e mesi 8 di reclusione e 1.600 euro di multa ed al Praticò in anni 9 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.400 di multa, confermando nel resto la sentenza appellata.

In entrambi i giudizi è stata riconosciuta la perdurante attività della cosca [OSCURATO:PERSONA] (capo A), la cui esistenza quale articolazione di vertice del locale di Archi di [OSCURATO:PERSONA] e della struttura unitaria denominata 'ndrangheta era stata già riconosciuta in sentenze passate in giudicato, in base alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi operanti nel settore della gestione dei rifiuti e vittime di estorsioni mafiose, i quali avevano attribuito il ruolo apicale al [OSCURATO:PERSONA], organizzatore, ideatore e protagonista, insieme agli altri due sodali Caponera e Praticò ed a [OSCURATO:PERSONA], dell'estorsione, contestata al capo B), risultata sistemica e concretamente espressiva dell'interesse della 'ndrangheta nel settore della gestione dei rifiuti, particolarmente appetibile per gli elevati margini di guadagno ricavabili anche dagli ingenti investimenti pubblici.

Era stata, infatti, ricostruita la pianificazione dell'intervento della cosca in detto settore, realizzato, nell'ambito della spartizione concordata a livello di vertice della 'ndrangheta, mediante l'infiltrazione nelle società che gestivano il servizio e, in particolare nella [OSCURATO:PERSONA] spa, società a capitale misto, partecipata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], di cui l'Aiello era direttore tecnico, in modo da assumerne il controllo e pilotare ogni attività collaterale, imponendo i fornitori, il personale da assumere e la tangente da corrispondere, minacciando l'Aiello, poi divenuto collaboratore, e offrendogli protezione per l'esercizio dell'attività a [OSCURATO:PERSONA] e negli altri 18 comuni, ove la società operava, senza interferenze, minacce o pretese di altre cosche.

L'assunzione di sodali aveva garantito la presenza costante della cosca nella società e il controllo continuo, al punto da risultare che la società era dei [OSCURATO:PERSONA], come rivendicato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] quando aveva offerto protezione all'Aiello ("quando vengono digli che è roba dei [OSCURATO:PERSONA], che ci sono i [OSCURATO:PERSONA]").Risultavano delineati i ruoli degli imputati, essendo il Caponera delegato dal [OSCURATO:PERSONA] a riscuotere il provento delle estorsioni al pari del Giungo, assunto come dipendente della società e uomo di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], in grado di intervenire per tacitare le pretese dei Bellocco e dirimere controversie con politici o appartenenti ad altre cosche; il Praticò, zio del Caponera, assunto in [OSCURATO:PERSONA], era esecutore delle disposizioni del nipote specie durante la detenzione dello stesso ed era intervenuto sui Nasone di Scilla, ponendo fine alle intimidazioni e alle pretese nei confronti della società.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha formulato i seguenti motivi: 2.1 violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 391 bis cod. proc. pen. da cui deriverebbe la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e di tutti gli atti successivi per essere stato impedito alla difesa di sentire in sede di indagini difensive i collaboratori di giustizia Aiello e Lucibello, rigettando anche la richiesta di incidente probatorio.

Nell'atto di appello si contestava la motivazione dell'ordinanza del 2 ottobre 2018 con la quale il G.u.p. aveva dichiarato inammissibile l'eccezione di nullità in base al principio di tassatività e ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2 lett. d) del d.l.n. 8/91 conv. in I. n. 82/91 e degli art. 392, 393, 398 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., atteso che gli argomenti utilizzati risultano in contrasto con il principio del giusto processo e con la parità delle parti processuali poiché le uniche eccezioni all'esercizio dell'attività di indagine difensiva sono quelle previste dal primo comma dell'art. 391 bis cod. proc. pen., sicché l'estensione del divieto di audizione anche alle persone sottoposte a speciali misure di protezione contrasta con la norma e viola il diritto di difesa.

Si era evidenziato che la circolare della [OSCURATO:PERSONA] e Antiterrorismo (n.13229/2016 del 18 aprile 2016), richiamata nel provvedimento di rigetto della richiesta di assunzione di informazione dai collaboratori Lucibello e Aiello, emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Protezione- non può prevalere sulla norma né violare il principio di legalità dell'azione amministrativa, sancito dall'art. 97 Cost. sicché detta circolare è illegittima.

Si sosteneva che anche la disposizione dell'art. 12, comma 2, d.l. n. 8 del 91 che impone al collaboratore che sottoscrive le misure di protezione, pena la revoca delle stesse, di non rilasciare dichiarazioni a soggetti diversi dal P.m., dalle forze di polizia e dal proprio difensore, è illegittima, in quanto, limitando l'attività di indagine difensiva, si risolve nel creare una categoria di soggetti al di sopra della legge e il mancato coordinamento di tale disciplina con la legge n. 397 del 2000 lede i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost.; la lesione dei diritti della difesa è resa evidente anche dall'impossibilità di impugnare il rigetto della richiesta di incidente probatorio, non ritenuto atto abnorme.

A tali censure la Corte di appello ha risposto in modo semplicistico ed erroneo, richiamando il quarto comma dell'art. 391 bis cod. proc. pen., che vieta di fare domande sui fatti e le notizie riferite alla persona sentita dal P.m., ma non è dato sapere come la Corte potesse conoscere in anticipo il contenuto delle domande che la difesa avrebbe inteso rivolgere al collaboratore.

Si segnala che i collaboratori sono stati sentiti in appello su richiesta del P.m. appellante, ma ai difensori non è stato consentito di rivolgere domande su temi diversi dalla posizione degli imputati assolti per i quali vi era appello del P.m., tant'è che il ricorrente è stato costretto a rendere ripetute dichiarazioni spontanee per smentire i collaboratori; è stata, inoltre, rigettata la richiesta di confronto, che avrebbe consentito di verificare l'attendibilità dei collaboratori, in particolare del Lucibello, legato da un risalente rapporto di amicizia con il Caponera. 2.2 Violazione dell'art. 606, lett. d) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt.416 bis cod. pen., 628-629, 416 bis.1 cod. pen. nonché 187 e 192 cod. pen.

La motivazione è illogica e congetturale in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

La Corte ha ignorato le censure difensive sulla non affidabilità dei dichiaranti; non ha tenuto conto delle dichiarazioni rese dal Caponera in sede di interrogatorio né della mancanza di prova della continuità dei rapporti con il sodalizio anche nel periodo di detenzione dal 2005 al 2009 e del ruolo esecutivo delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] svolto anche dal carcere.

La Corte di appello ha fondato la protrazione della partecipazione del Caponera, già condannato in via definitiva per appartenenza alla medesima associazione sino al 6 aprile 2007, su due colloqui del 21 luglio 2009 nel corso dei quali il Caponera, appena scarcerato, avvisava la madre e Lucibello del suo arrivo a [OSCURATO:PERSONA] e il Praticò forniva al Lucibello la stessa informazione, illogicamente ricavando da tali conversazioni del tutto neutre la riassunzione del controllo delle società di gestione dei rifiuti per conto del cugino [OSCURATO:PERSONA].

Le dichiarazioni dei collaboratori sono del tutto inidonee a provare la partecipazione del ricorrente all'associazione.

La dichiarazione del Lucibello circa la confidenza ricevuta dal ricorrente - di essere stato avvicinato nell'estate 2009 da soggetti di vertice della cosca che intendevano investirlo degli affari criminali della famiglia, ma egli non voleva aderire- è generica, non avendo egli indicato alcun soggetto né potendo identificarsi uno dei protagonisti nell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto il Lucibello ha solo riferito di aver accompagnato nel 2012-2013 il Caponera presso lo studio legale ed è stato documentato il mandato rilasciato al figlio del [OSCURATO:PERSONA].Anche la motivazione relativa all'incontro organizzato dal ricorrente e svoltosi presso l'abitazione in ristrutturazione del Lucibello, ritenuto decisivo ai fini della prova dell'appartenenza all'associazione, è illogica, non avendo la Corte colto le macroscopiche contraddizioni tra le dichiarazioni dei due dichiaranti.

Aiello riferisce che l'incontro era stato voluto da persone della fascia ionica per chiarire alcuni suoi comportamenti e nella circostanza il ricorrente lo avrebbe minacciato dicendo "se hai sbagliato ti taglio il collo", ma, mentre il Lucibello dichiara di aver assistito >alla scena e di avergli fatto le condoglianze per la perdita della moglie, l'Aiello non riferisce della sua presenza.

La Corte ha minimizzato il contrasto, valorizzando la convergenza sull'incontro presso una casa in costruzione, attribuendo credibilità ai collaboratori senza alcuna verifica e approfondimento.

Quanto al Lucibello si è valorizzato il fatto che avesse iniziato a collaborare spontaneamente, quando era libero e non indagato, accettando le conseguenze, senza considerare che egli aveva motivo di temere di essere coinvolto dalle dichiarazioni dell'Aiello e di essere individuato tra i favoreggiatori della latitanza del [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha valorizzato l'acquisto di campane porta rifiuti mai avvenuto o la costituzione del lavaggio del Caponera all'interno della sua azienda, trascurando che ciò fu frutto di un accordo perché il Lucibello era in ritardo sul pagamento degli stipendi.

Le dichiarazioni dell'Aiello sono generiche ed interessate perché dirette ad allontanare i sospetti dalle condotte illecite tenute, attribuite agli accusati: a tal fine si era chiesta l'acquisizione del fascicolo fallimentare, negata dalla Corte con conseguente omessa valutazione di una prova decisiva.

Anche in relazione al capo B) valgono analoghe censure di illogicità della motivazione.

La minaccia indiretta rivolta dal ricorrente e dagli altri imputati all'Aiello per assicurargli protezione e tranquillità non solo a [OSCURATO:PERSONA] ma anche negli altri 18 comuni della Provincia troverebbe origine in un incontro avvenuto tra il 2000-2004 tra [OSCURATO:PERSONA] e l'Aiello nel quale il ricorrente non ebbe alcun ruolo, rimanendo estraneo agli accordi in base ai quali l'Aiello sarebbe stato costretto a versare la somma di 1.000-2.000 euro per ogni commessa a partire dal 2002 e 15 mila mensili dal 2005 agli esponenti della cosca [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, non può trascurarsi che il Caponera è stato detenuto dal 29 novembre 2005 al 21 luglio 2009 ovvero quasi per l'intero arco temporale dell'estorsione e lo stesso Aiello ha dichiarato che all'epoca della scarcerazione del Caponera la società era ormai collassata, sicché non si comprende come il ricorrente possa aver commesso il reato, essendo rimasto indimostrato che avesse impartito ordini e imposto assunzioni dal carcere.

Quanto alla imposizione delle assunzioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dei fratelli Verduci e [OSCURATO:PERSONA] la Corte non ha tenuto conto delle indagini difensive, del fatto che all'epoca il ricorrente era detenuto e che lo Zimbato rientrava tra il personale riassorbito: pertanto, la tesi accolta in sentenza si scontra con il dato oggettivo della detenzione del ricorrente. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo B) in relazione all'attendibilità dell'Aiello.

La trasmissione degli atti al P.m. in relazione alla posizione dell'Aiello, disposta il 23 luglio 2021 dal Tribunale di Palmi all'esito del processo> Metauros, il cui dispositivo fu acquisito con il consenso delle parti, non era stata ritenuta rilevante in mancanza della motivazione.

La motivazione depositata smentisce la valutazione della Corte sulla credibilità del dichiarante, ritenuto non vittima, ma imprenditore colluso persino inserito nel contesto associativo; peraltro, la stessa Corte dà atto dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] al quale l'Aiello si era rivolto per conto della società per essere favorito.

La valutazione di attendibilità intrinseca del collaboratore è poco attenta ed è carente quanto alla attendibilità estrinseca, specie per la mancata considerazione della latitanza del [OSCURATO:PERSONA] dal 2005 al 2009 e della detenzione dal 2009 al 19 agosto 2017, incompatibili con la vessazione sistemica ricondotta alla cosca e con la specifica competenza attribuita al ricorrente.

Le dichiarazioni dell'Aiello erano sfornite di riscontri esterni, non potendo risultare confermate da quelle del Lucibello, che non ha mai fatto riferimento all'estorsione subita dall'Aiello e dalla [OSCURATO:PERSONA] spa né la Corte ha tenuto conto delle divergenze sull'incontro tenutosi presso l'abitazione del Lucibello, della cui presenza non riferisce l'Aiello, sicché la motivazione sulla credibilità del dichiarante è carente e non rispetta i principi affermati da questa Corte nelle pronunce riportate nel ricorso sulla natura dei riscontri e sulla necessità che siano individualizzanti. 2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla natura armata dell'associazione ritenuta in assenza di elementi che dimostrino la diretta disponibilità di armi da parte del ricorrente o la loro riferibilità ai capi. 2.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen. per avere la Corte ritenuto sussistente l'aggravante senza considerare che il ricorrente non poteva esplicitare alcuna minaccia mafiosa nei confronti dell'Aiello per conto del [OSCURATO:PERSONA] perché all'epoca era detenuto. 2.6 Vizio della motivazione, meramente apparente, in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, determinata in misura eccessiva.

3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] deduce:3.1 vizio di motivazione in relazione agli artt.110- 629 cod. pen. per essere stato ritenuto sussistente il delitto di estorsione sulla scorta di una erronea interpretazione degli elementi indiziari, di natura dichiarativa e documentale, integrante il travisamento della prova.

Si censura l'apodittica motivazione sull'attribuzione del reato al ricorrente e sulla valutazione delle dichiarazioni dell'Aiello alla luce del dispositivo della sentenza emessa nel processo Metauros, acquisito dalla Corte, ma ritenuto non rilevante: giudizio, invece, travolto dalla motivazione depositata per, le stesse ragioni già indicate nel ricorso del Caponera. 3.1.2 Del tutto insoddisfacente è il giudizio sulla credibilità soggettiva dell'Aiello e sui riscontri esterni, non rispondente ai principi affermati da questa Corte sulla valutazione della chiamata di correo e per il mancato confronto con la valutazione espressa in altro procedimento.

La Corte non ha tenuto conto dell'incidenza della latitanza del ricorrente dal 2005 al 2009 e della detenzione dal 2009 al 19 agosto 2017 sulla ritenuta vessazione sistemica riconducibile alla cosca e al ricorrente in particolare; ha ritenuto credibile l'Aiello in ragione del suo inserimento nel settore dei rifiuti, oggetto di attenzione da parte della cosca, della natura autoaccusatoria delle dichiarazioni coinvolgenti anche politici collusi, degli attentati subiti, che lo indussero ad accettare la protezione dei [OSCURATO:PERSONA], ma non vi sono elementi di riscontro sul punto, non essendo sufficiente la sola individuazione dei luoghi (il caseificio o l'officina di Gallico), indicati come quelli dei primi contatti e incontri con il ricorrente, o l'identificazione dei dipendenti minacciati o delle pretese della cosca Nasone di Scilla in assenza di riscontri individualizzanti.

Secondo la Corte le dichiarazioni dell'Aiello troverebbero conferma in quelle del Lucibello quanto alle assunzioni imposte, ma questi non aveva mai parlato dell'estorsione in danno della [OSCURATO:PERSONA] spa; l'incontro avvenuto nell'estate 2010 nell'abitazione in costruzione del Lucibello, nel corso del quale il Caponera aveva minacciato l'Aiello di tagliargli la gola e il ricorrente di danni fisici talmente gravi che neppure un medico legale sarebbe riuscito a identificarlo, è smentito dalla circostanza che il ricorrente era detenuto in regime di 41 bis 0.P.; le dichiarazioni dei due collaboratori su tale incontro divergono in modo radicale; quanto alla protezione offerta all'Aiello in periodo precedente all'inizio dell'appalto non si è considerato che nel 2003-2004 la [OSCURATO:PERSONA] spa non lavorava ancora a [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'appalto ebbe inizio nel 2005, quando il ricorrente era latitante; che le assunzioni, da ritenere mere raccomandazioni, spesso veicolate da politici,non è dimostrato fossero imposte dal ricorrente: il giudizio è, pertanto, congetturale e carente, specie alla luce dei criteri affermati da questa Corte.Si riportano numerose pronunce sulla chiamata in correità e sui criteri di valutazione della prova e si richiama il giudizio di inattendibilità soggettiva espresso nella sentenza del processo Metauros, divenuta definitiva. 3.1.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie del Lucibello per mancanza di convergenza con quelle dell'Aiello ai fini della dimostrazione dell'estorsione da questi subita.

La Corte ha condiviso la valutazione del G.u.p. secondo la quale il ricorrente avrebbe incontrato l'Aiello, lo avrebbe minacciato, formulato le richieste e riscosso le somme estorte, delegando il cugino Caponera e [OSCURATO:PERSONA], dando credito alle dichiarazioni del Lucibello, legale rappresentante della Ecomac costretto a raggiungere un accordo con il [OSCURATO:PERSONA] per consentire ai fratelli Fontana di ottenere la manutenzione dei compattatori della Leonia, dopo aver incontrato il [OSCURATO:PERSONA] tra il 2001 e 2002 e assunto dopo un mese il cugino Caponera, ma l'incontro non risulta dimostrato.

Si sottolinea che la vicenda del Lucibello non ha alcun rapporto con quella della [OSCURATO:PERSONA] spa e l'affermazione di aver pagato alla cosca il 5% del fatturato di [OSCURATO:PERSONA] in base all'accordo raggiunto con il Caponera di far intervenire il cugino [OSCURATO:PERSONA] sull'Aiello per assicurarsi la fornitura dei mezzi alla [OSCURATO:PERSONA], al pari dell'affermazione che tutte le aziende del settore erano costrette a pagare la stessa percentuale alla cosca territorialnnente competente, è affermazione generica, che non può fungere da riscontro all'estorsione subita dall'Aiello; anche le altre dichiarazioni del Lucibello, oltre ad essere prive di riscontri, sono eccentriche rispetto al reato di estorsione contestato al capo B).

Si sottolinea che la decisione del Lucibello di collaborare non fu spontanea, ma derivata dalla consapevolezza del coinvolgimento nell'indagine sulla latitanza del ricorrente; si ribadisce l'assoluta divergenza tra le dichiarazioni del Lucibello e dell'Aiello sull'incontro avvenuto nel 2010 in via Cananzi, avendo il primo riferito di aver percepito le minacce e le intimidazioni subite dall'Aiello, mentre questi ha escluso la presenza del Lucibello; l'Aiello ha riferito della minaccia rivoltagli dal ricorrente, all'epoca detenuto, di cui il Lucibello non riferisce sicché il credito accordato alle dichiarazioni dell'Aiello non è assistito da riscontri esterni individualizzanti. 3.2 Vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., non risultando dimostrata la destinazione dei proventi alle casse dell'associazione mafiosa né il ricorso al metodo mafioso o a intimidazioni mafiose specie per l'imputato all'epoca detenuto.

Non è dimostrato il ruolo apicale del ricorrente nel sodalizio né la finalizzazione delle condotte a beneficio dell'associazione. 3.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo.Le generiche e non riscontrate dichiarazioni dei collaboratori sul reato fine hanno inevitabile incidenza sul reato associativo, che non poteva essere contestato al ricorrente dal 2002 al 2011, ma solo dal 7 aprile 2007 per essere il periodo precedente coperto da giudicato.

Tenuto conto del periodo di latitanza e della ininterrotta detenzione subita dal 2009 al 19 agosto 2017, in mancanza di elementi che ne provino la perdurante adesione al sodalizio, la motivazione risulta carente e apodittica. 3.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ruolo apicale attribuito al ricorrente solo in base al precedente specifico e non ad aspetti dinamici della condotta, dimostrativi della posizione di preminenza esercitata, risultando solo asserita e non dimostrata l'attribuzione di competenza nel settore dei rifiuti per la cosca da parte dello zio [OSCURATO:PERSONA], al quale il ricorrente sarebbe subentrato da latitante. 3.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 bis, commi 4 e 5, cod. pen. non essendo dimostrata la diretta disponibilità di armi da parte del ricorrente né la riferibilità di esse ad alcuno dei capi. 3.6 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 628, comma 3 n.3, cod. pen. non essendo dimostrata l'esplicitazione di minacce mafiose da parte del ricorrente all'epoca detenuto. 3.7 Vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Giungo ha formulato motivi in gran parte sovrapponibili a quelli del ricorso precedente, cui si farà rinvio. 4.1 Con il primo motivo si denuncia il vizio di motivazione in relazione al reato di estorsione per le ragioni illustrate al precedente punto

3.1. La Corte ha valorizzato le dichiarazioni dell'Aiello, secondo le quali il Giungo avrebbe veicolato le pretese estorsive del [OSCURATO:PERSONA]; sarebbe intervenuto per proteggere l'Aiello dalle pretese della cosca Bellocco; lo avrebbe accompagnato al cospetto del [OSCURATO:PERSONA]; gli avrebbe imposto l'assunzione dello zio [OSCURATO:PERSONA], avrebbe partecipato all'incontro dell'Aliello con l'assessore [OSCURATO:PERSONA] insieme ad altri sodali per risolvere questioni sorte con il politico; lo avrebbe convocato ad Archi e intimorito alla presenza di persone non palesatesi.

Secondo la Corte le dichiarazioni dell'Aiello sarebbero riscontrate da quelle del Lucibello sull'incontro in via Cananzi nel corso del quale l'Aiello era stato minacciato, senza considerare che l'Aiello aveva parlato della presenza del fratello e non del ricorrente, sicché vi è una netta divergenza tra le dichiarazioni dei due collaboratori Le altre dichiarazioni del Lucibello sul ruolo del Giungo (quale componente delle squadre che si occupavano di estorsioni nella zona centrale di [OSCURATO:PERSONA], quale referente del latitante [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti con l'Aiello, quale detentore di una cassa comune con i sodali Caponera e Praticò) riguardano fatti diversi, sono privi di riscontro; né può utilizzarsi la sentenza emessa nel processo Padrino, in cui si è accertata la partecipazione del ricorrente alla cosca [OSCURATO:PERSONA] fino al 2014, quale riscontro esterno per la vicenda estorsiva.

Con palese travisamento della prova la Corte afferma che nel corso della riunione presso l'abitazione del Lucibello si trattò della gestione della [OSCURATO:PERSONA] negli altri comuni, mentre il collaboratore nulla riferisce in proposito; è sfornita di prova l'asserita attività di usura esercitata dal Giungo in nome e per conto della cosca, sicché le dichiarazioni del Lucibello sono prive di riscontro ed inconferenti rispetto alla vicenda estorsiva, ma, soprattutto, inattendibili relativamente alla presenza del ricorrente all'incontro presso la sua abitazione perché smentite dall'Aiello.

La Corte ha recepito il narrato dell'Aiello senza alcun vaglio di attendibilità e senza attribuire rilievo al processo instaurato a suo carico né rispettare i principi affermati da questa Corte sulla chiamata di correo. 4.2 Vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen. ritenuta apoditticamente sussistente per il solo fatto che il ricorrente era stato assunto nella società [OSCURATO:PERSONA], senza indicare alcun elemento circa il ruolo ricoperto nell'associazione e cointeressenze con la cosca. 4.3 Vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

5. Nell'interesse del Praticò l'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 5.1 Vizio di motivazione in relazione all'estorsione oggetto del capo B) e travisamento della prova per le argomentazioni già esposte nei ricorsi precedenti circa la mancata valutazione di attendibilità dell'Aiello e la mancanza di riscontri.

Si denuncia la mancanza di convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori e l'assenza di riscontri esterni; si è attribuito rilievo all'assunzione del ricorrente quale dipendente della [OSCURATO:PERSONA] e alla circostanza che in una occasione il ricorrente prese in consegna i soldi, provento dell'estorsione, per portarli al nipote [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che, come riferito dall'Aiello, era in palese difficoltà, il che indica che non fosse consapevole di concorrere all'estorsione.

L'intervento presso i Nasone di Scilla, riferito dall'Aiello, è circostanza priva di riscontro al pari del ruolo di portavoce delle richieste estorsive del Giungo dopo l'arresto del nipote.

Indimostrata è la dichiarazione del Lucibello circa il ruolo del Praticò di portavoce del nipote al quale rendicontava l'esecuzione delle sue richieste all'Aiello, circa il supporto economico richiesto al Lucibello dopo l'arresto del nipote e le minacce rivoltegli per conto della cosca dopo l'interruzione dei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA]. 5.2 Vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. per essere apodittica e priva di riscontro la tesi accolta in sentenza secondo la quale anche il ricorrente avrebbe agito con metodo mafioso per il solo fatto di essere stato assunto nella società [OSCURATO:PERSONA] ed essere subentrato al nipote nell'autolavaggio sito nell'impresa del Lucibello e, pertanto, ritenuto intraneo al sodalizio. 5.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 bis cod. pen. per essere l'appartenenza del ricorrente all'associazione fondata su dichiarazioni generiche e prive di riscontro.

Il ricorrente non è mai stato ritenuto appartenente alla cosca nei processi che ne hanno riconosciuto l'esistenza; è incensurato e legato da rapporti di parentela ad altri imputati; l'assunzione presso la [OSCURATO:PERSONA] spa non è indice di appartenenza associativa né vi è prova di condotte esecutive del programma criminoso. 5.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 bis, comma 4 e 5, cod. pen. per i motivi già illustrati nei ricorsi precedenti. 5.5 Vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, applicato in misura superiore al minimo edittale.

6. Nell'interesse del Praticò ha presentato ricorso anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che articola motivi sugli stessi profili di censura enunciati dal codifensore. 6.1 In primo luogo, denuncia la manifesta irrazionalità, l'apparenza e la mancanza di motivazione in relazione alla vicenda estorsiva, posta automaticamente a sostegno della contestazione associativa, per avere la Corte disatteso le argomentazioni difensive, trascurando che la figura del ricorrente emerge solo nel periodo di detenzione del nipote; che le argomentazioni riproposte in sentenza non avevano superato il vaglio di legittimità in fase cautelare; che l'incendio dell'autovettura e il furto subito presso la sua abitazione in Archi, territorio in cui opera l'associazione, costituiscono prova della mancanza di credito all'esterno, confermata dal mancato coinvolgimento in altri procedimenti.

Si denuncia il travisamento della prova relativamente alle dichiarazioni dell'Aiello, recepite acriticamente, senza considerare che questi riferisce dell'intervento del Praticò per la vicenda dei Nasone di Scilla nel 2002, mentre l'accordo con il [OSCURATO:PERSONA], da cui nasceva l'obbligo di protezione, è di due anni successivo; forse solo in un'occasione il Praticò aveva ricevuto il denaro, di norma prelevato dal nipote, e la sua assunzione costituirebbe il provento dell'estorsione, ma non vi è prova che l'assunzione venne richiesta dal Caponera.Quanto all'avvicendamento con il nipote nella gestione del lavaggio presso l'impresa del Lucibello si è dato credito alle parole del Lucibello, prive di riscontro quanto alle presunte minacce rivoltegli dal ricorrente e persino smentite dalle dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive dal Campolo, che riferisce che fu il Praticò a prestare soldi al Lucibello e non viceversa.

Non si è considerato che il Praticò è estraneo al patto e agli accordi con il [OSCURATO:PERSONA]; iniziò a lavorare per la [OSCURATO:PERSONA] nel 2004 e non vi è prova che conoscesse Aiello nel 2002: tale contraddizione vizia il ragionamento della Corte per l'interferenza fattuale e logica della circostanza sulle altre parti del narrato.

Gli atti amministrativi smentiscono la ricostruzione della presunta estorsione, fondata sulle dichiarazioni dei collaboratori secondo i quali sin dal 2002 sarebbe stato noto che la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe occupata anche della raccolta rifiuti in [OSCURATO:PERSONA], essendo le convenzioni del 2004.

Privo di riscontro è l'assunto che il Praticò veicolasse i messaggi del nipote detenuto né risultano rapporti tra il ricorrente e il Giungo; non si è tenuto conto delle anomalie nelle dichiarazioni del Lucibello relativamente alla costituzione del lavaggio e alla gestione affidata al ricorrente durante la detenzione del nipote: né si è valutato il prestito di denaro proprio fatto al Lucibello per evitare il fallimento del lavaggio ed aiutare il nipote, sicché il ricorrente non risulta coinvolto in alcuna attività illecita, avendo solo tentato di aiutare il nipote in difficoltà.

Tali elementi, taciuti dal Lucibello, che attribuisce a vessazioni le difficoltà economiche, invece, da ascrivere al dispendioso regime di vita condotto, ne provano l'inattendibilità.

La Corte non verifica l'attendibilità dei dichiaranti alla luce dei rilievi difensivi né verifica l'esistenza di riscontri individualizzanti né individua il ruolo dinamico del ricorrente limitato nel tempo e circoscritto al periodo di detenzione del nipote. 6.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 4 e 5, cod. pen. per le ragioni già indicate dal codifensore. 6.3 Violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1 e 3, cod. pen. insussistenti per il ricorrente. 6.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 91 non risultando ravvisabile nella condotta del ricorrente né il metodo mafioso né la finalità della condotta, intendendo il ricorrente solo aiutare il nipote. 6.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per mancata considerazione del ruolo marginale, del modesto precedente penale e delle ragioni affettive alla base della condotta.7.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche a nome dei codifensori, ha depositato motivi nuovi con i quali denuncia la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla valutazione dell'attendibilità dell'Aiello, alla luce della motivazione della sentenza del Tribunale di Palmi, allegata ai motivi con attestazione di irrevocabilità, che lo ha ritenuto inattendibile.

Sono riportati i passaggi della motivazione che censurano il narrato del dichiarante e ne sottolineano la totale inaffidabilità per l'inevitabile ricaduta di tale valutazione nel presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito illustrate. 1.1 Sono inammissibili le questioni preliminari formulate dalla difesa del Caponera, in quanto reiterano pedissequamente eccezioni sollevate sin dalla fase dell'udienza preliminare, riproposte in appello, alle quali la Corte territoriale ha fornito esaustiva risposta, evidenziando che l'assunzione delle dichiarazioni dei collaboratori nella fase delle indagini preliminari è normativamente prevista solo per il P.m. e che la richiesta difensiva ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. pen. confligge con gli obblighi e con gli impegni assunti dal collaboratore ex art. 12, co. 2 d.l. n.8 del 91 conv. in I. n. 82 del 91, tra i quali rientra quello di non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti, comunque, di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione.

Correttamente la Corte di appello ha sottolineato che detta norma è stata introdotta dalla legge n. 45 del 2001 ed è entrata in vigore il 25 marzo 2001, rimarcando che la disciplina sui collaboratori di giustizia forma un corpus normativo speciale e successivo a quello delle investigazioni difensive, sicché opera in deroga a quest'ultimo.

Già tale considerazione risponde alle censure difensive e fornisce una giustificazione del limite imposto, rinvenendola nel peculiare regime previsto per i collaboratori e nella particolare tutela che lo Stato riserva a chi ha scelto la strada della collaborazione ed è sottoposto a misure di protezione ovvero a misure che lo collocano in una condizione di isolamento e connesso obbligo di riservatezza.

A differenza di quanto obiettato dal difensore non è, quindi, in una circolare, fonte normativa di rango inferiore, ma nella legge la fonte della limitazione temporanea all'espletamento di indagini difensive poiché è la legge a preservare il collaboratore da contatti con persone diverse da quelle indicate dalla norma citata, senza, tuttavia, porsi in contrasto con norme costituzionali, in quanto il diritto di difesa non è irrimediabilmente pregiudicato, ma solo temporaneamente limitato e destinato a riespandersi nel dibattimento ovvero nella sede processuale, cui il nostro sistema assegna centralità per la formazione della prova nella pienezza del contraddittorio.

Se ne ricava che la limitazione, dettata dalla necessità di contemperare esigenze di sicurezza con altri interessi processuali, ugualmente meritevoli di tutela, realizza un ragionevole bilanciamento di interessi, e trova un ulteriore riscontro nel divieto previsto dall'art. 391 bis, comma 4, cod. proc. pen., che impedisce al difensore di fare domande sui fatti e le notizie riferite dalla persona già sentita dal pubblico ministero, come nel caso di specie.

Non è affatto illogico il riferimento della Corte di appello a tale norma, in quanto il divieto si colloca nella stessa linea, essendo ragionevole ritenere che l'indagine difensiva investa i fatti investigati nella fase delle indagini preliminari.

Coerentemente è stato sottolineato che le prerogative difensive sono esercitabili nella successiva fase dibattimentale, ma optando per il giudizio abbreviato l'imputato ha volontariamente rinunciato ad esaminare i collaboratori in contraddittorio e ciò incide sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata, come ritenuto in sentenza. 1.2 Ugualmente corretto è il riferimento al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione per giustificare il rigetto dell'incidente probatorio, non qualificabile come atto abnorme.

L'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, infatti, esclude l'abnormità dell'ordinanza con cui il giudice rigetta la richiesta di incidente probatorio, trattandosi di provvedimento che non si pone al di fuori del sistema processuale, che rimette al potere discrezionale del giudice la decisione sulla fondatezza della istanza e non determina la stasi del procedimento (Sez. 6, n. 46109 del 28/10/2021, P., Rv. 282354; Sez. 3, n. 29594 del 28/05/2021, P., Rv. 281718).

Deve, pertanto, ritenersi corretto il riferimento alla natura speciale della normativa sui collaboratori ed all'impegno di segretezza assunto nella fase delle indagini.

Peraltro, l'ostensione dei verbali alla chiusura delle indagini consente alla difesa di conoscere i contenuti dichiarativi e di organizzare la linea difensiva,in quanto l'esame dei collaboratori è solo differito al dibattimento, sicché l'impossibilità di escutere il dichiarante prima del dibattimento, per quanto già detto, non viola il diritto di difesa, e l'opzione per il rito abbreviato, frutto di scelta autonoma dell'imputato, comporta una consapevole rinuncia all'esame agognato in fase di indagini preliminari, trattandosi di rito a prova contratta. 1.3 Analogamente è del tutto infondata l'eccezione relativa all'ulteriore violazione del diritto di difesa, derivante dalla limitazione imposta in sede di rinnovazione istruttoria.Correttamente la Corte di appello ha consentito ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. la rinnovazione istruttoria solo per le prove dichiarative erroneamente valutate dal primo giudice e ritenute decisive per l'affermazione di responsabilità, secondo le ragioni specificamente prospettate nell'atto di appello del P.m., non dando ingresso ad una generalizzata rinnovazione istruttoria, come auspicato dal ricorrente, specie in un giudizio abbreviato di appello.

E' stato, infatti, affermato che in caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dibattimentale non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma è limitato alle sole testimonianze che, secondo le puntuali e specifiche ragioni prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, Prundaru, Rv. 276050; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425-02 anche con riferimento alle prove a discarico richieste dalla difesa; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, P. Rv. 276318).

Peraltro, è principio pacifico che nel giudizio abbreviato di appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585). 1.4 Analoga linearità argomentativa sorregge il rigetto della richiesta di confronto tra il ricorrente e il collaboratore Lucibello, avendo i giudici di appello correttamente osservato che il confronto ex art. 211 cod. proc. pen. come mezzo di prova non costituisce adempimento di cui sia imposta obbligatoriamente l'effettuazione, in quanto, a fronte di contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al giudice apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell'una piuttosto che dell'altra dichiarazione (Sez. 6, n. 37691 del 16/09/2022, B., Rv. 283935-02) e, nel caso di specie, la Corte di appello ha spiegato di non ritenere necessario il confronto, in quanto gli elementi in atti, sulla cui base il ricorrente aveva scelto di essere giudicato, consentivano di formulare un giudizio di piena attendibilità di entrambi i collaboratori.

2. E', tuttavia, proprio questo il profilo critico della sentenza impugnata alla luce dell'elemento nuovo prodotto; è, infatti, fondata la doglianza incentrata sull'omessa valutazione della sentenza del Tribunale di Palmi, che ha definito il processo Metauros, restando assorbite le ulteriori censure.La centralità delle dichiarazioni dei collaboratori Lucibello e Aiello ai fini del giudizio di responsabilità formulato a carico degli imputati è innegabile ed è ammessa dai giudici di merito, che tra gli atti utilizzabili in ragione del rito prescelto, costituti dalle informative di polizia giudiziaria, dalle trascrizioni dei dialoghi intercettati e dai provvedimenti giudiziari prodotti e ritualmente acquisiti, assegnano spazio centrale al contributo offerto dai due collaboratori, ritenuto credibile, convergente, autonomo e riscontrato da plurimi elementi.

Tuttavia, come si evince dalla esposizione dei motivi, tema comune a tutti) ricorsi è quello della inattendibilità dei collaboratori di giustizia, interessati, nella prospettazione difensiva, rispettivamente, l'Aiello a far ricadere su altri le responsabilità per le sovrafatturazioni e per la gestione della società condotta al fallimento, il Lucibello a prevenire l'incriminazione per il favoreggiamento della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] e il coinvolgimento nelle indagini a seguito delle dichiarazioni dell'Aiello.

Con varie declinazioni i ricorsi contestano il profilo della credibilità soggettiva dei dichiaranti e, in primo luogo dell'Aiello, vittima dell'estorsione contestata al capo B), ma fonte principale d'accusa anche per il reato associativo in ragione delle competenze e del ruolo direttivo svolto nella società [OSCURATO:PERSONA] spa, centrale nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti in [OSCURATO:PERSONA] e nei 18 comuni della provincia, oggetto delle attenzioni e delle mire economiche della cosca; ancor più numerosi e puntigliosi sono i rilievi mossi alla attendibilità oggettiva del narrato di entrambi i dichiaranti per rimarcarne le divergenze e l'inconciliabilità, ancor prima di sostenere l'assenza di riscontri.

Sono noti i principi affermati da questa Corte in tema di prova, con i quali si è precisato che ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità ai sensi del disposto dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni.

L'esame del giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa (Sez.

U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465).Detti principi sono stati ulteriormente ribaditi da questa Corte (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145), che ha sottolineato che la metodologia a cui il giudice deve conformarsi nella valutazione nella chiamata in correità o in reità, non può che essere quella indicata dalle Sezioni Unite nella sentenza prima citata, ma ha precisato che detta sequenza non deve essere osservata jTh attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente è ha, comunque, puntualizzato che il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni.

È quindi, prioritario e preliminare il controllo della credibilità soggettiva del dichiarante e su tale profilo si appuntano le censure difensive, ancor più numerose sul piano dell'attendibilità oggettiva del narrato come già detto.

Sul primo profilo l'analisi risulta carente per essersi la Corte di appello limitata a condividere il giudizio di attendibilità espresso dal G.u.p., valorizzando la spontaneità delle dichiarazioni dell'Aiello, senza approfondire l'indagine sulla personalità del dichiarante, sulle sue condizioni socio-economiche e sulla genesi della collaborazione, trascurando i rilievi difensivi centrati sui suoi rapporti con la criminalità organizzata, non limitati alla richiesta di protezione.

La Corte di appello ha valorizzato il giudizio di attendibilità già espresso in altri procedimenti, attribuendo rilievo alle dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'Aiello, riferendo delle relazioni con politici collusi e dell'interesse della politica per la società [OSCURATO:PERSONA] quale bacino di voti, assicurati dalle assunzioni imposte; ha altresì, valorizzato la pluralità di attentati subiti e i riscontri acquisiti, ma, pur avendo affermato che la decisione di collaborare dell'Aiello trovava origine in un ripensamento e nella necessità di interrompere le scelte anteatte di vita criminale (pag.80), non ha approfondito tale ultimo aspetto al fine di escludere contaminazioni connesse ai rapporti equivoci con la criminalità organizzata.

Sul punto la Corte di appello ha minimizzato l'iniziativa dell'Aiello di recarsi da [OSCURATO:PERSONA], detto il Mastro, capo dell'omonima cosca per chiedere, per conto della società, di essere favorito: la circostanza, emersa nel processo denominato Morsa sugli appalti e allegata dalla difesa del Caponera quale dato sospetto, è stata svalutata, ritenendola un tentativo di trarre vantaggio dal rapporto avviato con i [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, avvedersi della distonia di una simile iniziativa rispetto alla posizione di vittima del dichiarante.

Risulta, peraltro, trascurato che proprio in quel processo, definito con sentenza prodotta e acquisita in giudizio, l'Aiello non era stato ritenuto attendibile: giudizio che, senza essere in alcun modo vincolante, avrebbe imposto, anche alla luce dei rilievi difensivi, un'analisi più attenta in punto di credibilità soggettiva o quantomeno una valutazione della ritenuta irrilevanza di tale apprezzamento.

È stato, infatti, affermato che in tema di dichiarazioni rese da collaboratore di giustizia, qualora sia dedotta l'inattendibilità sulla base di quanto affermato in una precedente sentenza, il giudice procedente, pur non essendo vincolato a tale valutazione, deve motivare adeguatamente e specificamente il proprio diverso apprezzamento (Sez. 6, n. 2900 del 12/12/2013, dep.2014, Graziano, Rv. 258247), • non può pertanto, omettere, come denunciato dai ricorrenti; di esprimersi sul punto, dovendo tener conto della valutazione espressa in altra sentenza, fornendo una puntuale motivazione ove intenda discostarsi dal precedente giudizio (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep.2021, PG Torcasio, Rv. 281127 - 04).

Analogamente la Corte di appello ha riduttivamente considerato il dispositivo, emesso il 23 luglio 2021 dal Tribunale di Palmi in altro processo e acquisito con il consenso delle parti con il quale era stata disposta la trasmissione degli atti al P.m. in relazione alla posizione dell'Aiello.

Tale decisione è stata ritenuta assolutamente ininfluente sul giudizio di credibilità del collaboratore, atteso che, in mancanza della motivazione, non poteva stabilirsi se l'iniziativa del Tribunale fosse da ricondurre ad un reato di natura dichiarativa o ad un altro reato commesso dall'Aiello, ma non contestato in quel processo.

Già tale risposta risulta inadeguata e inappagante perché elude il tema posto dalle difese, non potendo il dato considerarsi neutro e privo di ricadute sull'attendibilità intrinseca del collaboratore, ancor più incisa dalla motivazione resa dal Tribunale di Palmi.

Come anticipato, con i motivi nuovi l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche a nome dei codifensori, ha prodotto la motivazione di detta sentenza assolutoria con attestazione di definitività nei confronti degli imputati coinvolti dalle dichiarazioni accusatorie dell'Aiello, ritenute inattendibili e mosse dal preponderante interesse ad allontanare, celare e negare le proprie responsabilità con inevitabile ricaduta sulla attendibilità del narrato al punto da inficiare la posizione di vittima del dichiarante, smentita dalle emergenze processuali, che ne avrebbero addirittura consegnato l'immagine di un infiltrato della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti.

Preliminarmente va chiarito che la sentenza prodotta può essere acquisita anche nel presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

Questa Corte si è già espressa in tal senso, affermando che l'irricevibilità di documenti nuovi in sede di legittimità, che trova ragione nel ruolo di pura legittimità della Corte di cassazione, subisce una eccezione nella produzione di quei documenti che l'interessato non era stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, tra i quali rientrano i documenti formatisi in epoca successiva alla sentenza impugnata, ma che risultino rilevanti per la decisione, o i documenti dai quali, senza alcun accertamento di fatto, possa derivare l'applicazione dello ius superveniens o di cause estintive o di ipotesi più favorevoli.

Se quindi, si è ritenuta possibile l'acquisizione di sentenze irrevocabili formatesi in altro processo, si è, tuttavia, nettamente escluso che spetti al giudice di legittimità il confronto probatorio tra gli elementi in fatto accertati e posti a sostegno della sentenza passata in giudicato con la situazione probatoria propria del processo nel quale viene acquisita, trattandosi di valutazione propria del giudizio di merito.

Esclusa l'efficacia vincolante delle valutazioni espresse in sentenze irrevocabili, è certo che non spetta al giudice di legittimità, esulando dai suoi compiti, procedere ad una valutazione di resistenza, prevalenza o indifferenza degli elementi posti a fondamento della decisione irrevocabile con la conseguenza che l'annullamento con rinvio al giudice di merito è soluzione obbligata.

È stato infatti, precisato che nel giudizio di legittimità è consentita l'acquisizione di una sentenza irrevocabile quando l'interessato non sia stato in grado di produrla nei precedenti gradi di giudizio, ma la stessa non può essere oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., imponendosi l'annullamento con rinvio della pronuncia impugnata al fine di una rivalutazione nel merito della situazione probatoria emersa nel giudizio non ancora definito a seguito della pendenza del ricorso per cassazione, ferme restando le preclusioni processuali già formate (Sez. 2, n. 19409 del 13/02/2019, PG c/ Biscotti, Rv. 276653 - 02; Sez. 5, n. 38569 del 07/05/2014, Dell'Orefice, Rv. 259904; Sez. 6, n. 3702 del 04/12/2012, dep. 2013, Capasso e altri, Rv. 254766).

I limiti del sindacato di legittimità non consentono di effettuare in questa sede la verifica richiesta dai difensori sulla credibilità dell'Aiello alla luce del giudizio tranciante espresso nella sentenza acquisita, trattandosi di valutazione propria del giudizio di merito, nell'ambito del quale sarà effettuata una nuova ponderazione valutativa, che, senza alcuna automatica estensione del giudizio espresso nelle sentenze irrevocabili acquisite (anche quella di cui si è detto in precedenza), dovrà condurre ad un giudizio più completo ed esaustivo.

Il giudizio sulla credibilità soggettiva nell'ambito della complessiva e unitaria valutazione della chiamata in reità, ha una funzione primaria di determinazione del livello di rigore necessario per il controllo delle dichiarazioni, sicché se il dichiarante ha la propensione a mentire, si impone la massima cautela nella valorizzazione dell'apporto probatorio fornito e il massimo scrupolo nella confutazione delle obiezioni difensive sulla tenuta del racconto (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011 Misseri, Rv. 250244).Pur senza trascurare che i ricorsi propongono una lettura parcellizzata delle dichiarazioni dei collaboratori, equivocano sulla collocazione temporale degli episodi narrati per ricavarne l'inaffidabilità dei dichiaranti e l'inconciliabilità oggettiva del narrato con i periodi di detenzione degli imputati, le divergenze riscontrabili sull'incontro svoltosi nell'estate 2010 presso l'abitazione del Lucibello, rimarcate in tutti i ricorsi quale macroscopico segno dell'inattendibilità dei dichiaranti, meriterebbero una motivazione più puntuale di quella resa per ridimensionare i punti di contrasto.

Ma, come già detto, è prioritaria la verifica sulla credibilità soggettiva dell'Aiello alla luce dell'elemento nuovo prodotto r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] B. Araniti per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato quella emessa in data 27 novembre 2018 all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena applicata al Caponera in -12 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 2.200 di multa, al [OSCURATO:PERSONA] in anni 14 di reclusione e 2.400 euro di multa, al Giungo in anni 8 e mesi 8 di reclusione e 1.600 euro di multa ed al Praticò in anni 9 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.400 di multa, confermando nel resto la sentenza appellata. In entrambi i giudizi è stata riconosciuta la perdurante attività della cosca [OSCURATO:PERSONA] (capo A), la cui esistenza quale articolazione di vertice del locale di Archi di [OSCURATO:PERSONA] e della struttura unitaria denominata 'ndrangheta era stata già riconosciuta in sentenze passate in giudicato, in base alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi operanti nel settore della gestione dei rifiuti e vittime di estorsioni mafiose, i quali avevano attribuito il ruolo apicale al [OSCURATO:PERSONA], organizzatore, ideatore e protagonista, insieme agli altri due sodali Caponera e Praticò ed a [OSCURATO:PERSONA], dell'estorsione, contestata al capo B), risultata sistemica e concretamente espressiva dell'interesse della 'ndrangheta nel settore della gestione dei rifiuti, particolarmente appetibile per gli elevati margini di guadagno ricavabili anche dagli ingenti investimenti pubblici. Era stata, infatti, ricostruita la pianificazione dell'intervento della cosca in detto settore, realizzato, nell'ambito della spartizione concordata a livello di vertice della 'ndrangheta, mediante l'infiltrazione nelle società che gestivano il servizio e, in particolare nella [OSCURATO:PERSONA] spa, società a capitale misto, partecipata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], di cui l'Aiello era direttore tecnico, in modo da assumerne il controllo e pilotare ogni attività collaterale, imponendo i fornitori, il personale da assumere e la tangente da corrispondere, minacciando l'Aiello, poi divenuto collaboratore, e offrendogli protezione per l'esercizio dell'attività a [OSCURATO:PERSONA] e negli altri 18 comuni, ove la società operava, senza interferenze, minacce o pretese di altre cosche. L'assunzione di sodali aveva garantito la presenza costante della cosca nella società e il controllo continuo, al punto da risultare che la società era dei [OSCURATO:PERSONA], come rivendicato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] quando aveva offerto protezione all'Aiello ("quando vengono digli che è roba dei [OSCURATO:PERSONA], che ci sono i [OSCURATO:PERSONA]").Risultavano delineati i ruoli degli imputati, essendo il Caponera delegato dal [OSCURATO:PERSONA] a riscuotere il provento delle estorsioni al pari del Giungo, assunto come dipendente della società e uomo di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], in grado di intervenire per tacitare le pretese dei Bellocco e dirimere controversie con politici o appartenenti ad altre cosche; il Praticò, zio del Caponera, assunto in [OSCURATO:PERSONA], era esecutore delle disposizioni del nipote specie durante la detenzione dello stesso ed era intervenuto sui Nasone di Scilla, ponendo fine alle intimidazioni e alle pretese nei confronti della società. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha formulato i seguenti motivi: 2.1 violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 391 bis cod. proc. pen. da cui deriverebbe la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e di tutti gli atti successivi per essere stato impedito alla difesa di sentire in sede di indagini difensive i collaboratori di giustizia Aiello e Lucibello, rigettando anche la richiesta di incidente probatorio. Nell'atto di appello si contestava la motivazione dell'ordinanza del 2 ottobre 2018 con la quale il G.u.p. aveva dichiarato inammissibile l'eccezione di nullità in base al principio di tassatività e ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2 lett. d) del d.l.n. 8/91 conv. in I. n. 82/91 e degli art. 392, 393, 398 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., atteso che gli argomenti utilizzati risultano in contrasto con il principio del giusto processo e con la parità delle parti processuali poiché le uniche eccezioni all'esercizio dell'attività di indagine difensiva sono quelle previste dal primo comma dell'art. 391 bis cod. proc. pen., sicché l'estensione del divieto di audizione anche alle persone sottoposte a speciali misure di protezione contrasta con la norma e viola il diritto di difesa. Si era evidenziato che la circolare della [OSCURATO:PERSONA] e Antiterrorismo (n.13229/2016 del 18 aprile 2016), richiamata nel provvedimento di rigetto della richiesta di assunzione di informazione dai collaboratori Lucibello e Aiello, emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Protezione- non può prevalere sulla norma né violare il principio di legalità dell'azione amministrativa, sancito dall'art. 97 Cost. sicché detta circolare è illegittima. Si sosteneva che anche la disposizione dell'art. 12, comma 2, d.l. n. 8 del 91 che impone al collaboratore che sottoscrive le misure di protezione, pena la revoca delle stesse, di non rilasciare dichiarazioni a soggetti diversi dal P.m., dalle forze di polizia e dal proprio difensore, è illegittima, in quanto, limitando l'attività di indagine difensiva, si risolve nel creare una categoria di soggetti al di sopra della legge e il mancato coordinamento di tale disciplina con la legge n. 397 del 2000 lede i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost.; la lesione dei diritti della difesa è resa evidente anche dall'impossibilità di impugnare il rigetto della richiesta di incidente probatorio, non ritenuto atto abnorme. A tali censure la Corte di appello ha risposto in modo semplicistico ed erroneo, richiamando il quarto comma dell'art. 391 bis cod. proc. pen., che vieta di fare domande sui fatti e le notizie riferite alla persona sentita dal P.m., ma non è dato sapere come la Corte potesse conoscere in anticipo il contenuto delle domande che la difesa avrebbe inteso rivolgere al collaboratore. Si segnala che i collaboratori sono stati sentiti in appello su richiesta del P.m. appellante, ma ai difensori non è stato consentito di rivolgere domande su temi diversi dalla posizione degli imputati assolti per i quali vi era appello del P.m., tant'è che il ricorrente è stato costretto a rendere ripetute dichiarazioni spontanee per smentire i collaboratori; è stata, inoltre, rigettata la richiesta di confronto, che avrebbe consentito di verificare l'attendibilità dei collaboratori, in particolare del Lucibello, legato da un risalente rapporto di amicizia con il Caponera. 2.2 Violazione dell'art. 606, lett. d) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt.416 bis cod. pen., 628-629, 416 bis.1 cod. pen. nonché 187 e 192 cod. pen. La motivazione è illogica e congetturale in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. La Corte ha ignorato le censure difensive sulla non affidabilità dei dichiaranti; non ha tenuto conto delle dichiarazioni rese dal Caponera in sede di interrogatorio né della mancanza di prova della continuità dei rapporti con il sodalizio anche nel periodo di detenzione dal 2005 al 2009 e del ruolo esecutivo delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] svolto anche dal carcere. La Corte di appello ha fondato la protrazione della partecipazione del Caponera, già condannato in via definitiva per appartenenza alla medesima associazione sino al 6 aprile 2007, su due colloqui del 21 luglio 2009 nel corso dei quali il Caponera, appena scarcerato, avvisava la madre e Lucibello del suo arrivo a [OSCURATO:PERSONA] e il Praticò forniva al Lucibello la stessa informazione, illogicamente ricavando da tali conversazioni del tutto neutre la riassunzione del controllo delle società di gestione dei rifiuti per conto del cugino [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni dei collaboratori sono del tutto inidonee a provare la partecipazione del ricorrente all'associazione. La dichiarazione del Lucibello circa la confidenza ricevuta dal ricorrente - di essere stato avvicinato nell'estate 2009 da soggetti di vertice della cosca che intendevano investirlo degli affari criminali della famiglia, ma egli non voleva aderire- è generica, non avendo egli indicato alcun soggetto né potendo identificarsi uno dei protagonisti nell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto il Lucibello ha solo riferito di aver accompagnato nel 2012-2013 il Caponera presso lo studio legale ed è stato documentato il mandato rilasciato al figlio del [OSCURATO:PERSONA].Anche la motivazione relativa all'incontro organizzato dal ricorrente e svoltosi presso l'abitazione in ristrutturazione del Lucibello, ritenuto decisivo ai fini della prova dell'appartenenza all'associazione, è illogica, non avendo la Corte colto le macroscopiche contraddizioni tra le dichiarazioni dei due dichiaranti. Aiello riferisce che l'incontro era stato voluto da persone della fascia ionica per chiarire alcuni suoi comportamenti e nella circostanza il ricorrente lo avrebbe minacciato dicendo "se hai sbagliato ti taglio il collo", ma, mentre il Lucibello dichiara di aver assistito >alla scena e di avergli fatto le condoglianze per la perdita della moglie, l'Aiello non riferisce della sua presenza. La Corte ha minimizzato il contrasto, valorizzando la convergenza sull'incontro presso una casa in costruzione, attribuendo credibilità ai collaboratori senza alcuna verifica e approfondimento. Quanto al Lucibello si è valorizzato il fatto che avesse iniziato a collaborare spontaneamente, quando era libero e non indagato, accettando le conseguenze, senza considerare che egli aveva motivo di temere di essere coinvolto dalle dichiarazioni dell'Aiello e di essere individuato tra i favoreggiatori della latitanza del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha valorizzato l'acquisto di campane porta rifiuti mai avvenuto o la costituzione del lavaggio del Caponera all'interno della sua azienda, trascurando che ciò fu frutto di un accordo perché il Lucibello era in ritardo sul pagamento degli stipendi. Le dichiarazioni dell'Aiello sono generiche ed interessate perché dirette ad allontanare i sospetti dalle condotte illecite tenute, attribuite agli accusati: a tal fine si era chiesta l'acquisizione del fascicolo fallimentare, negata dalla Corte con conseguente omessa valutazione di una prova decisiva. Anche in relazione al capo B) valgono analoghe censure di illogicità della motivazione. La minaccia indiretta rivolta dal ricorrente e dagli altri imputati all'Aiello per assicurargli protezione e tranquillità non solo a [OSCURATO:PERSONA] ma anche negli altri 18 comuni della Provincia troverebbe origine in un incontro avvenuto tra il 2000-2004 tra [OSCURATO:PERSONA] e l'Aiello nel quale il ricorrente non ebbe alcun ruolo, rimanendo estraneo agli accordi in base ai quali l'Aiello sarebbe stato costretto a versare la somma di 1.000-2.000 euro per ogni commessa a partire dal 2002 e 15 mila mensili dal 2005 agli esponenti della cosca [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, non può trascurarsi che il Caponera è stato detenuto dal 29 novembre 2005 al 21 luglio 2009 ovvero quasi per l'intero arco temporale dell'estorsione e lo stesso Aiello ha dichiarato che all'epoca della scarcerazione del Caponera la società era ormai collassata, sicché non si comprende come il ricorrente possa aver commesso il reato, essendo rimasto indimostrato che avesse impartito ordini e imposto assunzioni dal carcere. Quanto alla imposizione delle assunzioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dei fratelli Verduci e [OSCURATO:PERSONA] la Corte non ha tenuto conto delle indagini difensive, del fatto che all'epoca il ricorrente era detenuto e che lo Zimbato rientrava tra il personale riassorbito: pertanto, la tesi accolta in sentenza si scontra con il dato oggettivo della detenzione del ricorrente. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo B) in relazione all'attendibilità dell'Aiello. La trasmissione degli atti al P.m. in relazione alla posizione dell'Aiello, disposta il 23 luglio 2021 dal Tribunale di Palmi all'esito del processo> Metauros, il cui dispositivo fu acquisito con il consenso delle parti, non era stata ritenuta rilevante in mancanza della motivazione. La motivazione depositata smentisce la valutazione della Corte sulla credibilità del dichiarante, ritenuto non vittima, ma imprenditore colluso persino inserito nel contesto associativo; peraltro, la stessa Corte dà atto dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] al quale l'Aiello si era rivolto per conto della società per essere favorito. La valutazione di attendibilità intrinseca del collaboratore è poco attenta ed è carente quanto alla attendibilità estrinseca, specie per la mancata considerazione della latitanza del [OSCURATO:PERSONA] dal 2005 al 2009 e della detenzione dal 2009 al 19 agosto 2017, incompatibili con la vessazione sistemica ricondotta alla cosca e con la specifica competenza attribuita al ricorrente. Le dichiarazioni dell'Aiello erano sfornite di riscontri esterni, non potendo risultare confermate da quelle del Lucibello, che non ha mai fatto riferimento all'estorsione subita dall'Aiello e dalla [OSCURATO:PERSONA] spa né la Corte ha tenuto conto delle divergenze sull'incontro tenutosi presso l'abitazione del Lucibello, della cui presenza non riferisce l'Aiello, sicché la motivazione sulla credibilità del dichiarante è carente e non rispetta i principi affermati da questa Corte nelle pronunce riportate nel ricorso sulla natura dei riscontri e sulla necessità che siano individualizzanti. 2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla natura armata dell'associazione ritenuta in assenza di elementi che dimostrino la diretta disponibilità di armi da parte del ricorrente o la loro riferibilità ai capi. 2.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen. per avere la Corte ritenuto sussistente l'aggravante senza considerare che il ricorrente non poteva esplicitare alcuna minaccia mafiosa nei confronti dell'Aiello per conto del [OSCURATO:PERSONA] perché all'epoca era detenuto. 2.6 Vizio della motivazione, meramente apparente, in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, determinata in misura eccessiva. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] deduce:3.1 vizio di motivazione in relazione agli artt.110- 629 cod. pen. per essere stato ritenuto sussistente il delitto di estorsione sulla scorta di una erronea interpretazione degli elementi indiziari, di natura dichiarativa e documentale, integrante il travisamento della prova. Si censura l'apodittica motivazione sull'attribuzione del reato al ricorrente e sulla valutazione delle dichiarazioni dell'Aiello alla luce del dispositivo della sentenza emessa nel processo Metauros, acquisito dalla Corte, ma ritenuto non rilevante: giudizio, invece, travolto dalla motivazione depositata per, le stesse ragioni già indicate nel ricorso del Caponera. 3.1.2 Del tutto insoddisfacente è il giudizio sulla credibilità soggettiva dell'Aiello e sui riscontri esterni, non rispondente ai principi affermati da questa Corte sulla valutazione della chiamata di correo e per il mancato confronto con la valutazione espressa in altro procedimento. La Corte non ha tenuto conto dell'incidenza della latitanza del ricorrente dal 2005 al 2009 e della detenzione dal 2009 al 19 agosto 2017 sulla ritenuta vessazione sistemica riconducibile alla cosca e al ricorrente in particolare; ha ritenuto credibile l'Aiello in ragione del suo inserimento nel settore dei rifiuti, oggetto di attenzione da parte della cosca, della natura autoaccusatoria delle dichiarazioni coinvolgenti anche politici collusi, degli attentati subiti, che lo indussero ad accettare la protezione dei [OSCURATO:PERSONA], ma non vi sono elementi di riscontro sul punto, non essendo sufficiente la sola individuazione dei luoghi (il caseificio o l'officina di Gallico), indicati come quelli dei primi contatti e incontri con il ricorrente, o l'identificazione dei dipendenti minacciati o delle pretese della cosca Nasone di Scilla in assenza di riscontri individualizzanti. Secondo la Corte le dichiarazioni dell'Aiello troverebbero conferma in quelle del Lucibello quanto alle assunzioni imposte, ma questi non aveva mai parlato dell'estorsione in danno della [OSCURATO:PERSONA] spa; l'incontro avvenuto nell'estate 2010 nell'abitazione in costruzione del Lucibello, nel corso del quale il Caponera aveva minacciato l'Aiello di tagliargli la gola e il ricorrente di danni fisici talmente gravi che neppure un medico legale sarebbe riuscito a identificarlo, è smentito dalla circostanza che il ricorrente era detenuto in regime di 41 bis 0.P.; le dichiarazioni dei due collaboratori su tale incontro divergono in modo radicale; quanto alla protezione offerta all'Aiello in periodo precedente all'inizio dell'appalto non si è considerato che nel 2003-2004 la [OSCURATO:PERSONA] spa non lavorava ancora a [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'appalto ebbe inizio nel 2005, quando il ricorrente era latitante; che le assunzioni, da ritenere mere raccomandazioni, spesso veicolate da politici,non è dimostrato fossero imposte dal ricorrente: il giudizio è, pertanto, congetturale e carente, specie alla luce dei criteri affermati da questa Corte.Si riportano numerose pronunce sulla chiamata in correità e sui criteri di valutazione della prova e si richiama il giudizio di inattendibilità soggettiva espresso nella sentenza del processo Metauros, divenuta definitiva. 3.1.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie del Lucibello per mancanza di convergenza con quelle dell'Aiello ai fini della dimostrazione dell'estorsione da questi subita. La Corte ha condiviso la valutazione del G.u.p. secondo la quale il ricorrente avrebbe incontrato l'Aiello, lo avrebbe minacciato, formulato le richieste e riscosso le somme estorte, delegando il cugino Caponera e [OSCURATO:PERSONA], dando credito alle dichiarazioni del Lucibello, legale rappresentante della Ecomac costretto a raggiungere un accordo con il [OSCURATO:PERSONA] per consentire ai fratelli Fontana di ottenere la manutenzione dei compattatori della Leonia, dopo aver incontrato il [OSCURATO:PERSONA] tra il 2001 e 2002 e assunto dopo un mese il cugino Caponera, ma l'incontro non risulta dimostrato. Si sottolinea che la vicenda del Lucibello non ha alcun rapporto con quella della [OSCURATO:PERSONA] spa e l'affermazione di aver pagato alla cosca il 5% del fatturato di [OSCURATO:PERSONA] in base all'accordo raggiunto con il Caponera di far intervenire il cugino [OSCURATO:PERSONA] sull'Aiello per assicurarsi la fornitura dei mezzi alla [OSCURATO:PERSONA], al pari dell'affermazione che tutte le aziende del settore erano costrette a pagare la stessa percentuale alla cosca territorialnnente competente, è affermazione generica, che non può fungere da riscontro all'estorsione subita dall'Aiello; anche le altre dichiarazioni del Lucibello, oltre ad essere prive di riscontri, sono eccentriche rispetto al reato di estorsione contestato al capo B). Si sottolinea che la decisione del Lucibello di collaborare non fu spontanea, ma derivata dalla consapevolezza del coinvolgimento nell'indagine sulla latitanza del ricorrente; si ribadisce l'assoluta divergenza tra le dichiarazioni del Lucibello e dell'Aiello sull'incontro avvenuto nel 2010 in via Cananzi, avendo il primo riferito di aver percepito le minacce e le intimidazioni subite dall'Aiello, mentre questi ha escluso la presenza del Lucibello; l'Aiello ha riferito della minaccia rivoltagli dal ricorrente, all'epoca detenuto, di cui il Lucibello non riferisce sicché il credito accordato alle dichiarazioni dell'Aiello non è assistito da riscontri esterni individualizzanti. 3.2 Vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., non risultando dimostrata la destinazione dei proventi alle casse dell'associazione mafiosa né il ricorso al metodo mafioso o a intimidazioni mafiose specie per l'imputato all'epoca detenuto. Non è dimostrato il ruolo apicale del ricorrente nel sodalizio né la finalizzazione delle condotte a beneficio dell'associazione. 3.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo.Le generiche e non riscontrate dichiarazioni dei collaboratori sul reato fine hanno inevitabile incidenza sul reato associativo, che non poteva essere contestato al ricorrente dal 2002 al 2011, ma solo dal 7 aprile 2007 per essere il periodo precedente coperto da giudicato. Tenuto conto del periodo di latitanza e della ininterrotta detenzione subita dal 2009 al 19 agosto 2017, in mancanza di elementi che ne provino la perdurante adesione al sodalizio, la motivazione risulta carente e apodittica. 3.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ruolo apicale attribuito al ricorrente solo in base al precedente specifico e non ad aspetti dinamici della condotta, dimostrativi della posizione di preminenza esercitata, risultando solo asserita e non dimostrata l'attribuzione di competenza nel settore dei rifiuti per la cosca da parte dello zio [OSCURATO:PERSONA], al quale il ricorrente sarebbe subentrato da latitante. 3.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 bis, commi 4 e 5, cod. pen. non essendo dimostrata la diretta disponibilità di armi da parte del ricorrente né la riferibilità di esse ad alcuno dei capi. 3.6 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 628, comma 3 n.3, cod. pen. non essendo dimostrata l'esplicitazione di minacce mafiose da parte del ricorrente all'epoca detenuto. 3.7 Vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Giungo ha formulato motivi in gran parte sovrapponibili a quelli del ricorso precedente, cui si farà rinvio. 4.1 Con il primo motivo si denuncia il vizio di motivazione in relazione al reato di estorsione per le ragioni illustrate al precedente punto 3.1. La Corte ha valorizzato le dichiarazioni dell'Aiello, secondo le quali il Giungo avrebbe veicolato le pretese estorsive del [OSCURATO:PERSONA]; sarebbe intervenuto per proteggere l'Aiello dalle pretese della cosca Bellocco; lo avrebbe accompagnato al cospetto del [OSCURATO:PERSONA]; gli avrebbe imposto l'assunzione dello zio [OSCURATO:PERSONA], avrebbe partecipato all'incontro dell'Aliello con l'assessore [OSCURATO:PERSONA] insieme ad altri sodali per risolvere questioni sorte con il politico; lo avrebbe convocato ad Archi e intimorito alla presenza di persone non palesatesi. Secondo la Corte le dichiarazioni dell'Aiello sarebbero riscontrate da quelle del Lucibello sull'incontro in via Cananzi nel corso del quale l'Aiello era stato minacciato, senza considerare che l'Aiello aveva parlato della presenza del fratello e non del ricorrente, sicché vi è una netta divergenza tra le dichiarazioni dei due collaboratori Le altre dichiarazioni del Lucibello sul ruolo del Giungo (quale componente delle squadre che si occupavano di estorsioni nella zona centrale di [OSCURATO:PERSONA], quale referente del latitante [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti con l'Aiello, quale detentore di una cassa comune con i sodali Caponera e Praticò) riguardano fatti diversi, sono privi di riscontro; né può utilizzarsi la sentenza emessa nel processo Padrino, in cui si è accertata la partecipazione del ricorrente alla cosca [OSCURATO:PERSONA] fino al 2014, quale riscontro esterno per la vicenda estorsiva. Con palese travisamento della prova la Corte afferma che nel corso della riunione presso l'abitazione del Lucibello si trattò della gestione della [OSCURATO:PERSONA] negli altri comuni, mentre il collaboratore nulla riferisce in proposito; è sfornita di prova l'asserita attività di usura esercitata dal Giungo in nome e per conto della cosca, sicché le dichiarazioni del Lucibello sono prive di riscontro ed inconferenti rispetto alla vicenda estorsiva, ma, soprattutto, inattendibili relativamente alla presenza del ricorrente all'incontro presso la sua abitazione perché smentite dall'Aiello. La Corte ha recepito il narrato dell'Aiello senza alcun vaglio di attendibilità e senza attribuire rilievo al processo instaurato a suo carico né rispettare i principi affermati da questa Corte sulla chiamata di correo. 4.2 Vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen. ritenuta apoditticamente sussistente per il solo fatto che il ricorrente era stato assunto nella società [OSCURATO:PERSONA], senza indicare alcun elemento circa il ruolo ricoperto nell'associazione e cointeressenze con la cosca. 4.3 Vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. 5. Nell'interesse del Praticò l'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 5.1 Vizio di motivazione in relazione all'estorsione oggetto del capo B) e travisamento della prova per le argomentazioni già esposte nei ricorsi precedenti circa la mancata valutazione di attendibilità dell'Aiello e la mancanza di riscontri. Si denuncia la mancanza di convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori e l'assenza di riscontri esterni; si è attribuito rilievo all'assunzione del ricorrente quale dipendente della [OSCURATO:PERSONA] e alla circostanza che in una occasione il ricorrente prese in consegna i soldi, provento dell'estorsione, per portarli al nipote [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che, come riferito dall'Aiello, era in palese difficoltà, il che indica che non fosse consapevole di concorrere all'estorsione. L'intervento presso i Nasone di Scilla, riferito dall'Aiello, è circostanza priva di riscontro al pari del ruolo di portavoce delle richieste estorsive del Giungo dopo l'arresto del nipote. Indimostrata è la dichiarazione del Lucibello circa il ruolo del Praticò di portavoce del nipote al quale rendicontava l'esecuzione delle sue richieste all'Aiello, circa il supporto economico richiesto al Lucibello dopo l'arresto del nipote e le minacce rivoltegli per conto della cosca dopo l'interruzione dei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA]. 5.2 Vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. per essere apodittica e priva di riscontro la tesi accolta in sentenza secondo la quale anche il ricorrente avrebbe agito con metodo mafioso per il solo fatto di essere stato assunto nella società [OSCURATO:PERSONA] ed essere subentrato al nipote nell'autolavaggio sito nell'impresa del Lucibello e, pertanto, ritenuto intraneo al sodalizio. 5.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 bis cod. pen. per essere l'appartenenza del ricorrente all'associazione fondata su dichiarazioni generiche e prive di riscontro. Il ricorrente non è mai stato ritenuto appartenente alla cosca nei processi che ne hanno riconosciuto l'esistenza; è incensurato e legato da rapporti di parentela ad altri imputati; l'assunzione presso la [OSCURATO:PERSONA] spa non è indice di appartenenza associativa né vi è prova di condotte esecutive del programma criminoso. 5.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 bis, comma 4 e 5, cod. pen. per i motivi già illustrati nei ricorsi precedenti. 5.5 Vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, applicato in misura superiore al minimo edittale. 6. Nell'interesse del Praticò ha presentato ricorso anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che articola motivi sugli stessi profili di censura enunciati dal codifensore. 6.1 In primo luogo, denuncia la manifesta irrazionalità, l'apparenza e la mancanza di motivazione in relazione alla vicenda estorsiva, posta automaticamente a sostegno della contestazione associativa, per avere la Corte disatteso le argomentazioni difensive, trascurando che la figura del ricorrente emerge solo nel periodo di detenzione del nipote; che le argomentazioni riproposte in sentenza non avevano superato il vaglio di legittimità in fase cautelare; che l'incendio dell'autovettura e il furto subito presso la sua abitazione in Archi, territorio in cui opera l'associazione, costituiscono prova della mancanza di credito all'esterno, confermata dal mancato coinvolgimento in altri procedimenti. Si denuncia il travisamento della prova relativamente alle dichiarazioni dell'Aiello, recepite acriticamente, senza considerare che questi riferisce dell'intervento del Praticò per la vicenda dei Nasone di Scilla nel 2002, mentre l'accordo con il [OSCURATO:PERSONA], da cui nasceva l'obbligo di protezione, è di due anni successivo; forse solo in un'occasione il Praticò aveva ricevuto il denaro, di norma prelevato dal nipote, e la sua assunzione costituirebbe il provento dell'estorsione, ma non vi è prova che l'assunzione venne richiesta dal Caponera.Quanto all'avvicendamento con il nipote nella gestione del lavaggio presso l'impresa del Lucibello si è dato credito alle parole del Lucibello, prive di riscontro quanto alle presunte minacce rivoltegli dal ricorrente e persino smentite dalle dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive dal Campolo, che riferisce che fu il Praticò a prestare soldi al Lucibello e non viceversa. Non si è considerato che il Praticò è estraneo al patto e agli accordi con il [OSCURATO:PERSONA]; iniziò a lavorare per la [OSCURATO:PERSONA] nel 2004 e non vi è prova che conoscesse Aiello nel 2002: tale contraddizione vizia il ragionamento della Corte per l'interferenza fattuale e logica della circostanza sulle altre parti del narrato. Gli atti amministrativi smentiscono la ricostruzione della presunta estorsione, fondata sulle dichiarazioni dei collaboratori secondo i quali sin dal 2002 sarebbe stato noto che la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe occupata anche della raccolta rifiuti in [OSCURATO:PERSONA], essendo le convenzioni del 2004. Privo di riscontro è l'assunto che il Praticò veicolasse i messaggi del nipote detenuto né risultano rapporti tra il ricorrente e il Giungo; non si è tenuto conto delle anomalie nelle dichiarazioni del Lucibello relativamente alla costituzione del lavaggio e alla gestione affidata al ricorrente durante la detenzione del nipote: né si è valutato il prestito di denaro proprio fatto al Lucibello per evitare il fallimento del lavaggio ed aiutare il nipote, sicché il ricorrente non risulta coinvolto in alcuna attività illecita, avendo solo tentato di aiutare il nipote in difficoltà. Tali elementi, taciuti dal Lucibello, che attribuisce a vessazioni le difficoltà economiche, invece, da ascrivere al dispendioso regime di vita condotto, ne provano l'inattendibilità. La Corte non verifica l'attendibilità dei dichiaranti alla luce dei rilievi difensivi né verifica l'esistenza di riscontri individualizzanti né individua il ruolo dinamico del ricorrente limitato nel tempo e circoscritto al periodo di detenzione del nipote. 6.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 4 e 5, cod. pen. per le ragioni già indicate dal codifensore. 6.3 Violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1 e 3, cod. pen. insussistenti per il ricorrente. 6.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 91 non risultando ravvisabile nella condotta del ricorrente né il metodo mafioso né la finalità della condotta, intendendo il ricorrente solo aiutare il nipote. 6.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per mancata considerazione del ruolo marginale, del modesto precedente penale e delle ragioni affettive alla base della condotta.7. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche a nome dei codifensori, ha depositato motivi nuovi con i quali denuncia la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla valutazione dell'attendibilità dell'Aiello, alla luce della motivazione della sentenza del Tribunale di Palmi, allegata ai motivi con attestazione di irrevocabilità, che lo ha ritenuto inattendibile. Sono riportati i passaggi della motivazione che censurano il narrato del dichiarante e ne sottolineano la totale inaffidabilità per l'inevitabile ricaduta di tale valutazione nel presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito illustrate. 1.1 Sono inammissibili le questioni preliminari formulate dalla difesa del Caponera, in quanto reiterano pedissequamente eccezioni sollevate sin dalla fase dell'udienza preliminare, riproposte in appello, alle quali la Corte territoriale ha fornito esaustiva risposta, evidenziando che l'assunzione delle dichiarazioni dei collaboratori nella fase delle indagini preliminari è normativamente prevista solo per il P.m. e che la richiesta difensiva ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. pen. confligge con gli obblighi e con gli impegni assunti dal collaboratore ex art. 12, co. 2 d.l. n.8 del 91 conv. in I. n. 82 del 91, tra i quali rientra quello di non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti, comunque, di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione. Correttamente la Corte di appello ha sottolineato che detta norma è stata introdotta dalla legge n. 45 del 2001 ed è entrata in vigore il 25 marzo 2001, rimarcando che la disciplina sui collaboratori di giustizia forma un corpus normativo speciale e successivo a quello delle investigazioni difensive, sicché opera in deroga a quest'ultimo. Già tale considerazione risponde alle censure difensive e fornisce una giustificazione del limite imposto, rinvenendola nel peculiare regime previsto per i collaboratori e nella particolare tutela che lo Stato riserva a chi ha scelto la strada della collaborazione ed è sottoposto a misure di protezione ovvero a misure che lo collocano in una condizione di isolamento e connesso obbligo di riservatezza. A differenza di quanto obiettato dal difensore non è, quindi, in una circolare, fonte normativa di rango inferiore, ma nella legge la fonte della limitazione temporanea all'espletamento di indagini difensive poiché è la legge a preservare il collaboratore da contatti con persone diverse da quelle indicate dalla norma citata, senza, tuttavia, porsi in contrasto con norme costituzionali, in quanto il diritto di difesa non è irrimediabilmente pregiudicato, ma solo temporaneamente limitato e destinato a riespandersi nel dibattimento ovvero nella sede processuale, cui il nostro sistema assegna centralità per la formazione della prova nella pienezza del contraddittorio. Se ne ricava che la limitazione, dettata dalla necessità di contemperare esigenze di sicurezza con altri interessi processuali, ugualmente meritevoli di tutela, realizza un ragionevole bilanciamento di interessi, e trova un ulteriore riscontro nel divieto previsto dall'art. 391 bis, comma 4, cod. proc. pen., che impedisce al difensore di fare domande sui fatti e le notizie riferite dalla persona già sentita dal pubblico ministero, come nel caso di specie. Non è affatto illogico il riferimento della Corte di appello a tale norma, in quanto il divieto si colloca nella stessa linea, essendo ragionevole ritenere che l'indagine difensiva investa i fatti investigati nella fase delle indagini preliminari. Coerentemente è stato sottolineato che le prerogative difensive sono esercitabili nella successiva fase dibattimentale, ma optando per il giudizio abbreviato l'imputato ha volontariamente rinunciato ad esaminare i collaboratori in contraddittorio e ciò incide sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata, come ritenuto in sentenza. 1.2 Ugualmente corretto è il riferimento al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione per giustificare il rigetto dell'incidente probatorio, non qualificabile come atto abnorme. L'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, infatti, esclude l'abnormità dell'ordinanza con cui il giudice rigetta la richiesta di incidente probatorio, trattandosi di provvedimento che non si pone al di fuori del sistema processuale, che rimette al potere discrezionale del giudice la decisione sulla fondatezza della istanza e non determina la stasi del procedimento (Sez. 6, n. 46109 del 28/10/2021, P., Rv. 282354; Sez. 3, n. 29594 del 28/05/2021, P., Rv. 281718). Deve, pertanto, ritenersi corretto il riferimento alla natura speciale della normativa sui collaboratori ed all'impegno di segretezza assunto nella fase delle indagini. Peraltro, l'ostensione dei verbali alla chiusura delle indagini consente alla difesa di conoscere i contenuti dichiarativi e di organizzare la linea difensiva,in quanto l'esame dei collaboratori è solo differito al dibattimento, sicché l'impossibilità di escutere il dichiarante prima del dibattimento, per quanto già detto, non viola il diritto di difesa, e l'opzione per il rito abbreviato, frutto di scelta autonoma dell'imputato, comporta una consapevole rinuncia all'esame agognato in fase di indagini preliminari, trattandosi di rito a prova contratta. 1.3 Analogamente è del tutto infondata l'eccezione relativa all'ulteriore violazione del diritto di difesa, derivante dalla limitazione imposta in sede di rinnovazione istruttoria.Correttamente la Corte di appello ha consentito ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. la rinnovazione istruttoria solo per le prove dichiarative erroneamente valutate dal primo giudice e ritenute decisive per l'affermazione di responsabilità, secondo le ragioni specificamente prospettate nell'atto di appello del P.m., non dando ingresso ad una generalizzata rinnovazione istruttoria, come auspicato dal ricorrente, specie in un giudizio abbreviato di appello. E' stato, infatti, affermato che in caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dibattimentale non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma è limitato alle sole testimonianze che, secondo le puntuali e specifiche ragioni prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, Prundaru, Rv. 276050; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425-02 anche con riferimento alle prove a discarico richieste dalla difesa; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, P. Rv. 276318). Peraltro, è principio pacifico che nel giudizio abbreviato di appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585). 1.4 Analoga linearità argomentativa sorregge il rigetto della richiesta di confronto tra il ricorrente e il collaboratore Lucibello, avendo i giudici di appello correttamente osservato che il confronto ex art. 211 cod. proc. pen. come mezzo di prova non costituisce adempimento di cui sia imposta obbligatoriamente l'effettuazione, in quanto, a fronte di contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al giudice apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell'una piuttosto che dell'altra dichiarazione (Sez. 6, n. 37691 del 16/09/2022, B., Rv. 283935-02) e, nel caso di specie, la Corte di appello ha spiegato di non ritenere necessario il confronto, in quanto gli elementi in atti, sulla cui base il ricorrente aveva scelto di essere giudicato, consentivano di formulare un giudizio di piena attendibilità di entrambi i collaboratori. 2. E', tuttavia, proprio questo il profilo critico della sentenza impugnata alla luce dell'elemento nuovo prodotto; è, infatti, fondata la doglianza incentrata sull'omessa valutazione della sentenza del Tribunale di Palmi, che ha definito il processo Metauros, restando assorbite le ulteriori censure.La centralità delle dichiarazioni dei collaboratori Lucibello e Aiello ai fini del giudizio di responsabilità formulato a carico degli imputati è innegabile ed è ammessa dai giudici di merito, che tra gli atti utilizzabili in ragione del rito prescelto, costituti dalle informative di polizia giudiziaria, dalle trascrizioni dei dialoghi intercettati e dai provvedimenti giudiziari prodotti e ritualmente acquisiti, assegnano spazio centrale al contributo offerto dai due collaboratori, ritenuto credibile, convergente, autonomo e riscontrato da plurimi elementi. Tuttavia, come si evince dalla esposizione dei motivi, tema comune a tutti) ricorsi è quello della inattendibilità dei collaboratori di giustizia, interessati, nella prospettazione difensiva, rispettivamente, l'Aiello a far ricadere su altri le responsabilità per le sovrafatturazioni e per la gestione della società condotta al fallimento, il Lucibello a prevenire l'incriminazione per il favoreggiamento della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] e il coinvolgimento nelle indagini a seguito delle dichiarazioni dell'Aiello. Con varie declinazioni i ricorsi contestano il profilo della credibilità soggettiva dei dichiaranti e, in primo luogo dell'Aiello, vittima dell'estorsione contestata al capo B), ma fonte principale d'accusa anche per il reato associativo in ragione delle competenze e del ruolo direttivo svolto nella società [OSCURATO:PERSONA] spa, centrale nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti in [OSCURATO:PERSONA] e nei 18 comuni della provincia, oggetto delle attenzioni e delle mire economiche della cosca; ancor più numerosi e puntigliosi sono i rilievi mossi alla attendibilità oggettiva del narrato di entrambi i dichiaranti per rimarcarne le divergenze e l'inconciliabilità, ancor prima di sostenere l'assenza di riscontri. Sono noti i principi affermati da questa Corte in tema di prova, con i quali si è precisato che ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità ai sensi del disposto dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465).Detti principi sono stati ulteriormente ribaditi da questa Corte (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145), che ha sottolineato che la metodologia a cui il giudice deve conformarsi nella valutazione nella chiamata in correità o in reità, non può che essere quella indicata dalle Sezioni Unite nella sentenza prima citata, ma ha precisato che detta sequenza non deve essere osservata jTh attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente è ha, comunque, puntualizzato che il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni. È quindi, prioritario e preliminare il controllo della credibilità soggettiva del dichiarante e su tale profilo si appuntano le censure difensive, ancor più numerose sul piano dell'attendibilità oggettiva del narrato come già detto. Sul primo profilo l'analisi risulta carente per essersi la Corte di appello limitata a condividere il giudizio di attendibilità espresso dal G.u.p., valorizzando la spontaneità delle dichiarazioni dell'Aiello, senza approfondire l'indagine sulla personalità del dichiarante, sulle sue condizioni socio-economiche e sulla genesi della collaborazione, trascurando i rilievi difensivi centrati sui suoi rapporti con la criminalità organizzata, non limitati alla richiesta di protezione. La Corte di appello ha valorizzato il giudizio di attendibilità già espresso in altri procedimenti, attribuendo rilievo alle dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'Aiello, riferendo delle relazioni con politici collusi e dell'interesse della politica per la società [OSCURATO:PERSONA] quale bacino di voti, assicurati dalle assunzioni imposte; ha altresì, valorizzato la pluralità di attentati subiti e i riscontri acquisiti, ma, pur avendo affermato che la decisione di collaborare dell'Aiello trovava origine in un ripensamento e nella necessità di interrompere le scelte anteatte di vita criminale (pag.80), non ha approfondito tale ultimo aspetto al fine di escludere contaminazioni connesse ai rapporti equivoci con la criminalità organizzata. Sul punto la Corte di appello ha minimizzato l'iniziativa dell'Aiello di recarsi da [OSCURATO:PERSONA], detto il Mastro, capo dell'omonima cosca per chiedere, per conto della società, di essere favorito: la circostanza, emersa nel processo denominato Morsa sugli appalti e allegata dalla difesa del Caponera quale dato sospetto, è stata svalutata, ritenendola un tentativo di trarre vantaggio dal rapporto avviato con i [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, avvedersi della distonia di una simile iniziativa rispetto alla posizione di vittima del dichiarante. Risulta, peraltro, trascurato che proprio in quel processo, definito con sentenza prodotta e acquisita in giudizio, l'Aiello non era stato ritenuto attendibile: giudizio che, senza essere in alcun modo vincolante, avrebbe imposto, anche alla luce dei rilievi difensivi, un'analisi più attenta in punto di credibilità soggettiva o quantomeno una valutazione della ritenuta irrilevanza di tale apprezzamento. È stato, infatti, affermato che in tema di dichiarazioni rese da collaboratore di giustizia, qualora sia dedotta l'inattendibilità sulla base di quanto affermato in una precedente sentenza, il giudice procedente, pur non essendo vincolato a tale valutazione, deve motivare adeguatamente e specificamente il proprio diverso apprezzamento (Sez. 6, n. 2900 del 12/12/2013, dep.2014, Graziano, Rv. 258247), • non può pertanto, omettere, come denunciato dai ricorrenti; di esprimersi sul punto, dovendo tener conto della valutazione espressa in altra sentenza, fornendo una puntuale motivazione ove intenda discostarsi dal precedente giudizio (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep.2021, PG Torcasio, Rv. 281127 - 04). Analogamente la Corte di appello ha riduttivamente considerato il dispositivo, emesso il 23 luglio 2021 dal Tribunale di Palmi in altro processo e acquisito con il consenso delle parti con il quale era stata disposta la trasmissione degli atti al P.m. in relazione alla posizione dell'Aiello. Tale decisione è stata ritenuta assolutamente ininfluente sul giudizio di credibilità del collaboratore, atteso che, in mancanza della motivazione, non poteva stabilirsi se l'iniziativa del Tribunale fosse da ricondurre ad un reato di natura dichiarativa o ad un altro reato commesso dall'Aiello, ma non contestato in quel processo. Già tale risposta risulta inadeguata e inappagante perché elude il tema posto dalle difese, non potendo il dato considerarsi neutro e privo di ricadute sull'attendibilità intrinseca del collaboratore, ancor più incisa dalla motivazione resa dal Tribunale di Palmi. Come anticipato, con i motivi nuovi l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche a nome dei codifensori, ha prodotto la motivazione di detta sentenza assolutoria con attestazione di definitività nei confronti degli imputati coinvolti dalle dichiarazioni accusatorie dell'Aiello, ritenute inattendibili e mosse dal preponderante interesse ad allontanare, celare e negare le proprie responsabilità con inevitabile ricaduta sulla attendibilità del narrato al punto da inficiare la posizione di vittima del dichiarante, smentita dalle emergenze processuali, che ne avrebbero addirittura consegnato l'immagine di un infiltrato della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti. Preliminarmente va chiarito che la sentenza prodotta può essere acquisita anche nel presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. Questa Corte si è già espressa in tal senso, affermando che l'irricevibilità di documenti nuovi in sede di legittimità, che trova ragione nel ruolo di pura legittimità della Corte di cassazione, subisce una eccezione nella produzione di quei documenti che l'interessato non era stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, tra i quali rientrano i documenti formatisi in epoca successiva alla sentenza impugnata, ma che risultino rilevanti per la decisione, o i documenti dai quali, senza alcun accertamento di fatto, possa derivare l'applicazione dello ius superveniens o di cause estintive o di ipotesi più favorevoli. Se quindi, si è ritenuta possibile l'acquisizione di sentenze irrevocabili formatesi in altro processo, si è, tuttavia, nettamente escluso che spetti al giudice di legittimità il confronto probatorio tra gli elementi in fatto accertati e posti a sostegno della sentenza passata in giudicato con la situazione probatoria propria del processo nel quale viene acquisita, trattandosi di valutazione propria del giudizio di merito. Esclusa l'efficacia vincolante delle valutazioni espresse in sentenze irrevocabili, è certo che non spetta al giudice di legittimità, esulando dai suoi compiti, procedere ad una valutazione di resistenza, prevalenza o indifferenza degli elementi posti a fondamento della decisione irrevocabile con la conseguenza che l'annullamento con rinvio al giudice di merito è soluzione obbligata. È stato infatti, precisato che nel giudizio di legittimità è consentita l'acquisizione di una sentenza irrevocabile quando l'interessato non sia stato in grado di produrla nei precedenti gradi di giudizio, ma la stessa non può essere oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., imponendosi l'annullamento con rinvio della pronuncia impugnata al fine di una rivalutazione nel merito della situazione probatoria emersa nel giudizio non ancora definito a seguito della pendenza del ricorso per cassazione, ferme restando le preclusioni processuali già formate (Sez. 2, n. 19409 del 13/02/2019, PG c/ Biscotti, Rv. 276653 - 02; Sez. 5, n. 38569 del 07/05/2014, Dell'Orefice, Rv. 259904; Sez. 6, n. 3702 del 04/12/2012, dep. 2013, Capasso e altri, Rv. 254766). I limiti del sindacato di legittimità non consentono di effettuare in questa sede la verifica richiesta dai difensori sulla credibilità dell'Aiello alla luce del giudizio tranciante espresso nella sentenza acquisita, trattandosi di valutazione propria del giudizio di merito, nell'ambito del quale sarà effettuata una nuova ponderazione valutativa, che, senza alcuna automatica estensione del giudizio espresso nelle sentenze irrevocabili acquisite (anche quella di cui si è detto in precedenza), dovrà condurre ad un giudizio più completo ed esaustivo. Il giudizio sulla credibilità soggettiva nell'ambito della complessiva e unitaria valutazione della chiamata in reità, ha una funzione primaria di determinazione del livello di rigore necessario per il controllo delle dichiarazioni, sicché se il dichiarante ha la propensione a mentire, si impone la massima cautela nella valorizzazione dell'apporto probatorio fornito e il massimo scrupolo nella confutazione delle obiezioni difensive sulla tenuta del racconto (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011 Misseri, Rv. 250244).Pur senza trascurare che i ricorsi propongono una lettura parcellizzata delle dichiarazioni dei collaboratori, equivocano sulla collocazione temporale degli episodi narrati per ricavarne l'inaffidabilità dei dichiaranti e l'inconciliabilità oggettiva del narrato con i periodi di detenzione degli imputati, le divergenze riscontrabili sull'incontro svoltosi nell'estate 2010 presso l'abitazione del Lucibello, rimarcate in tutti i ricorsi quale macroscopico segno dell'inattendibilità dei dichiaranti, meriterebbero una motivazione più puntuale di quella resa per ridimensionare i punti di contrasto. Ma, come già detto, è prioritaria la verifica sulla credibilità soggettiva dell'Aiello alla luce dell'elemento nuovo prodotto r
Sentenza Cassazione n. 13461/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris