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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 09926/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Avellino disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza irrevocabile emessa il 13/02/2015, per effetto della condanna pronunciata dallo stesso Tribunale nei confronti del ricorrente il 29/10/2018.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio sospensivo concesso al ricorrente, che erano stati valutati dal Tribunale di Avellino con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del titolo esecutivo posto a fondamento della decisione censurata, che non poteva ritenersi della stessa indole di quello per il quale era stato riconosciuto il beneficio sospensivo.

Si deduceva, al contempo, che con la sentenza di condanna pronunciata il 29/10/2008, il beneficio sospensivo non veniva riconosciuto al ricorrente sull'erroneo assunto che Palmieri aveva già usufruito della sospensione condizionale della pena in un'altra occasione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

Osserva il Collegio che la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza irrevocabile emessa il 13/02/2015 conseguiva, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. alla condanna pronunciata dal Tribunale di Avellino nei confronti del ricorrente il 29/10/2018, rispetto alla quale prive di pertinenza appaiono le censure sull'assenza di identità tipologica tra i due reati, che rilevano esclusivamente per le contravvenzioni e non, come nel caso di specie, per i delitti (Sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000, Bellino, Rv. 215615- 01; Sez. 1, n. 4585 del 30/06/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214020-01).

Tali considerazioni impongono di ritenere inammissibile la censura difensiva in questione.

Parimenti inammissibile deve ritenersi la residua doglianza, con cui si deduceva che con la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Avellino il 29/10/2018 il beneficio sospensivo non era stato riconosciuto al ricorrente sull'erroneo assunto che [OSCURATO:PERSONA] aveva già usufruito della sospensione condizionale della pena in un'altra occasione, per la quale il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la decisione censurata con i rimedi previsti per il processo di cognizione, che non risultano attivati nel caso di specie.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022.

Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Avellino disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza irrevocabile emessa il 13/02/2015, per effetto della condanna pronunciata dallo stesso Tribunale nei confronti del ricorrente il 29/10/2018. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio sospensivo concesso al ricorrente, che erano stati valutati dal Tribunale di Avellino con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del titolo esecutivo posto a fondamento della decisione censurata, che non poteva ritenersi della stessa indole di quello per il quale era stato riconosciuto il beneficio sospensivo. Si deduceva, al contempo, che con la sentenza di condanna pronunciata il 29/10/2008, il beneficio sospensivo non veniva riconosciuto al ricorrente sull'erroneo assunto che Palmieri aveva già usufruito della sospensione condizionale della pena in un'altra occasione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza irrevocabile emessa il 13/02/2015 conseguiva, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. alla condanna pronunciata dal Tribunale di Avellino nei confronti del ricorrente il 29/10/2018, rispetto alla quale prive di pertinenza appaiono le censure sull'assenza di identità tipologica tra i due reati, che rilevano esclusivamente per le contravvenzioni e non, come nel caso di specie, per i delitti (Sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000, Bellino, Rv. 215615- 01; Sez. 1, n. 4585 del 30/06/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214020-01). Tali considerazioni impongono di ritenere inammissibile la censura difensiva in questione. Parimenti inammissibile deve ritenersi la residua doglianza, con cui si deduceva che con la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Avellino il 29/10/2018 il beneficio sospensivo non era stato riconosciuto al ricorrente sull'erroneo assunto che [OSCURATO:PERSONA] aveva già usufruito della sospensione condizionale della pena in un'altra occasione, per la quale il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la decisione censurata con i rimedi previsti per il processo di cognizione, che non risultano attivati nel caso di specie. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 09926/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris