Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:353
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordonnance du [OSCURATO:PERSONA] T‑251/00 DEP
[OSCURATO:PERSONA] SCA e [OSCURATO:PERSONA]+ SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Liquidazione delle spese»
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) 7 dicembre 2004
Massime dell’ordinanza
1.
Procedura — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Nozione — Spese sostenute dalle parti nella fase precedente la presentazione
del ricorso — Esclusione
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]
2.
Procedura — Spese — Liquidazione — Elementi da prendere in considerazione
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]
3.
Procedura — Spese — Liquidazione — Elementi da prendere in considerazione — Analisi di una questione di diritto nuova ed importante
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]
4.
Procedura — Spese — Liquidazione — Elementi da prendere in considerazione — Questioni già sollevate nel corso del procedimento
amministrativo — Collaborazione tra i ricorrenti
5.
Procedura — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Spese indispensabili sostenute dalle parti — Spese di inoltro di atti
processuali — Presupposti
[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 43, n. 6, 91, lett. b), e 102, n. 2]
1. Come risulta dall’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, le spese ripetibili sono limitate a quelle
che, da un lato, sono state impegnate ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, sono state indispensabili
a tali fini.
A tal proposito, devono essere considerati come spese irripetibili i costi imputati dalle parti richiedenti ai colloqui con
i servizi della [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’adozione della decisione impugnata nella causa principale e precedenti alla presentazione
del ricorso. Infatti, per «procedimento», l’art. 91 del regolamento di procedura intende soltanto il procedimento dinanzi
al Tribunale, ad esclusione della fase che lo precede, indipendentemente dal fatto che una riunione con i servizi della [OSCURATO:PERSONA]
possa avere avuto la finalità di evitare un procedimento dinanzi al Tribunale.
(v. punti 21‑22)
2. Il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura
in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione
delle spese, il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali
accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata ed i suoi agenti o consulenti.
Poiché il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria, il giudice comunitario deve valutare liberamente
i termini della causa tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo
del diritto comunitario, nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso può aver
richiesto agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti.
(v. punti 23‑24)
3. Con riguardo all’oggetto e alla natura della controversia nella causa principale, nonché alla sua importanza dal punto di
vista del diritto comunitario, l’analisi di una questione di diritto nuova e rilevante, che non era stata richiamata nel corso
del procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] e che è connessa a una materia nella quale la [OSCURATO:PERSONA] ha sviluppato
e pubblicato i suoi nuovi orientamenti nel corso del procedimento principale, può giustificare l’intervento di avvocati altamente
specializzati che avevano bisogno di un elevato numero di ore di lavoro a tariffe orarie molto elevate e il fatto che le ricorrenti
fossero rappresentate da più avvocati.
(v. punto 26)
4. Per quanto riguarda l’entità del lavoro svolto nell’ambito della causa principale, il giudice comunitario può tenere conto
del fatto che alcuni mezzi sollevati dalle parti ricorrenti erano già stati oggetto di uno scambio di vedute nel corso del
procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] e che gli avvocati di tali parti avevano pertanto una conoscenza approfondita
delle questioni sollevate dovuta alla loro partecipazione a tale altro procedimento.
Peraltro, il giudice comunitario può tenere conto del fatto che le parti ricorrenti hanno collaborato alla preparazione del
ricorso e delle altre memorie, presentandoli congiuntamente e non con atti separati, anche se ciascuna delle parti ricorrenti
è stata rappresentata da avvocati diversi e nessun accordo formale di ripartizione dei compiti è intercorso tra questi ultimi,
e considerare così che la presentazione congiunta del ricorso deve aver ridotto il tempo dedicato, in particolare, alla preparazione
e alla redazione delle memorie da parte degli avvocati di ciascuna delle parti ricorrenti. Il giudice comunitario può tuttavia
tener conto altresì del fatto che, collaborando in questo modo, le parti ricorrenti hanno sensibilmente ridotto i costi, in
termini di lavoro, della parte avversa nonché del giudice comunitario.
(v. punti 29‑30)
5. Il Tribunale, nella sua valutazione in merito all’indispensabilità dei costi di inoltro delle memorie e altri documenti al
Tribunale, tiene conto del fatto, in primo luogo, che esistono mezzi sicuri e poco onerosi per trasmettere tali documenti,
in secondo luogo, che, all’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, è previsto un termine in ragione della
distanza per consentire un inoltro attraverso vie convenzionali e poco onerose e, infine, che l’art. 43, n. 6, del regolamento
di procedura prevede la possibilità di una trasmissione di atti attraverso mezzi di comunicazione moderni, in particolare
via fax, a condizione che l’originale firmato degli atti sia depositato entro i dieci giorni successivi.
(v. punto 34)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione Ampliata)
7 dicembre 2004
(1)
«Liquidazione delle spese»
Nel procedimento T-251/00 DEP,
[OSCURATO:PERSONA] SCA,
con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall'avv. A. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]+ SA,
con sede in Parigi, rappresentata dall'avv. J.-P. de [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo,
richiedenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata inizialmente dai sigg. F. Lelievre e W. Wils, successivamente dal sig. É. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
con domicilio eletto in Lussemburgo,
resistente,
avente ad oggetto domande di liquidazione delle spese a seguito della sentenza del Tribunale 20 novembre 2002, causa T-251/00,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]+/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-4825),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione Ampliata)
composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili, dal sig. J. Azizi, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. O. Czúcz,
giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti, procedimento e conclusioni delle parti
1
Con sentenza 20 novembre 2002, causa T‑251/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]+/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-4825; in prosieguo: la «causa
principale»), il Tribunale ha annullato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 10 luglio 2000, recante modifica della decisione della
[OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 2000, che dichiara alcune operazioni di concentrazione compatibili con il mercato comune e con il funzionamento
dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (casi [OSCURATO:PERSONA]/JV40 – [OSCURATO:PERSONA]+/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/JV47 – [OSCURATO:PERSONA]+/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA])
e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
2
Con lettera 6 gennaio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di versarle la somma di EUR 179 160,44 a titolo di sue
spese nella causa principale. Il 16 gennaio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a giustificare la propria domanda.
Con lettera del 12 febbraio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito un resoconto più preciso delle spese impegnate, mantenendo la propria
domanda nella sua integralità. Il 10 marzo 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato il rimborso delle spese richieste e ha chiesto
alla [OSCURATO:PERSONA] di versarle la somma di EUR 20 000.
3
Con lettera 5 marzo 2003, la [OSCURATO:PERSONA]+ ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di versarle la somma di EUR 225 863,24 a titolo di sue spese
nella causa principale. Il 12 marzo 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha invitato la [OSCURATO:PERSONA]+ a giustificare la propria domanda. Con lettera
del 4 giugno 2003, la [OSCURATO:PERSONA]+ ha fornito un resoconto più preciso delle spese impegnate, mantenendo la propria domanda nella
sua integralità. Il 17 giugno 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato il rimborso delle spese richieste e ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA]+
di versarle la somma di EUR 20 000. Il 29 ottobre 2003 la [OSCURATO:PERSONA]+ ha reiterato alla [OSCURATO:PERSONA] la propria domanda del 5 marzo
2003.
4
Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale rispettivamente il 2 luglio 2003 e il 20 aprile 2004, la [OSCURATO:PERSONA] e la
[OSCURATO:PERSONA]+ hanno presentato domande di liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del
Tribunale.
5
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia stabilire in EUR 179 160,44 l’ammontare della spese che la [OSCURATO:PERSONA] le deve
rimborsare.
6
[OSCURATO:PERSONA]+ chiede che il Tribunale voglia stabilire in EUR 228 463,24 l’ammontare della spese che la [OSCURATO:PERSONA] le deve rimborsare.
7
Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 18 agosto 2003 e il 23 luglio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le
proprie osservazioni sulle rispettive domande della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]+. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia
fissare le spese ripetibili in EUR 43 250 per le due ricorrenti, da ripartire tra le stesse.
Argomenti delle parti
Argomenti della [OSCURATO:PERSONA]
8
Nelle lettere del 6 gennaio e del 12 febbraio 2003, cui la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce nella sua domanda di liquidazione delle
spese, essa ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] il rimborso delle spese specificate come segue:
–
a titolo di onorario degli avvocati, 407,5 ore di lavoro, di cui 72,75 ore per un avvocato associato ad una tariffa oraria
variabile da dollari USA (USD) 550 a USD 765, 246 ore per un avvocato ad una tariffa oraria variabile da USD 360 a USD 480
e 88,75 ore per alcuni praticanti avvocati ad una tariffa oraria variabile da USD 120 a USD 190, vale a dire, in totale, per
onorari di avvocati pari a circa EUR 167 000, dettagliati in quattro parcelle riguardanti, sostanzialmente, costi relativi
in primo luogo ad una riunione con i servizi della [OSCURATO:PERSONA] il 27 luglio 2000 e alla preparazione e redazione del ricorso
nella causa principale; in secondo luogo alla redazione di osservazioni sull’eccezione di irricevibilità; in terzo luogo,
alla preparazione e redazione della replica nonché all’esame del controricorso e della controreplica e, in quarto luogo, alla
preparazione di osservazioni sulle misure di organizzazione del procedimento del Tribunale e all’udienza;
–
a titolo di spese per telecomunicazioni (telefono e fax), EUR 1 819 circa;
–
a titolo di spese per la produzione di documenti (copie e rilegature, ore straordinarie di segreteria), EUR 4 254 circa;
–
a titolo di spese postali (posta espressa, francobolli, posta «in mani proprie»), EUR 360 circa;
–
a titolo di spese di taxi per il deposito di atti del procedimento in Tribunale e per spostamenti, EUR 3 985 circa.
9
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il tempo dedicato dagli avvocati alla causa non è stato eccessivo, tenuto conto dell’oggetto e della
natura della controversia, della sua importanza dal punto di vista del diritto comunitario e degli interessi economici delle
parti in gioco nella stessa. [OSCURATO:PERSONA] rileva che la causa principale ha sollevato questioni giuridiche complesse e nuove
e ha pertanto reso necessario un lavoro di ricerca e d’interpretazione molto consistente. Essa sottolinea che, in particolare
a causa dell’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], la causa ha reso necessaria la produzione di un elevato
numero di memorie. Inoltre, essa fa valere che, nell’ottica di un’economia processuale e al fine di ridurre il tempo di lavoro
dedicato alla causa, poiché il ricorso è stato presentato da tre ricorrenti, una delle quali ha desistito alla conclusione
della fase scritta, la redazione degli atti ha richiesto un lavoro di coordinamento tra gli avvocati delle tre ricorrenti.
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che gli avvocati delle ricorrenti hanno collaborato per la preparazione del ricorso e delle altre
memorie, che hanno presentato congiuntamente e non con atti separati, ma che nessun accordo formale di ripartizione dei compiti
è stato concluso tra tali avvocati.
10
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il procedimento ha leso i suoi interessi economici poiché, come il Tribunale ha constatato al punto
111 della sentenza resa nella causa principale, la decisione impugnata dava luogo ad un’incertezza giuridica in capo ad essa
riguardo alla validità di determinate clausole contrattuali. Tenuto conto di quanto precede, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in
conformità alla giurisprudenza del Tribunale, il numero di ore degli avvocati impegnati e la tariffa oraria dei loro onorari
siano adeguati. Il riferimento alla tariffa oraria media di onorari di avvocati impegnati in altre cause non sarebbe rilevante,
poiché l’importo delle spese dev’essere stabilito caso per caso.
11
Quanto alle «spese di taxi» controverse, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che esse comprendono essenzialmente le spese di trasporto afferenti
al deposito di atti del procedimento nella cancelleria del Tribunale. Inoltre, con riguardo alle spese concernenti la riunione
del 27 luglio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale riunione aveva il fine di ottenere la revoca della decisione del 10 luglio
2000 e di evitare così un ricorso dinanzi al Tribunale.
Argomenti della [OSCURATO:PERSONA]+
12
Nelle lettere del 5 marzo e del 4 giugno 2003, cui la [OSCURATO:PERSONA]+ si riferisce nella sua domanda di liquidazione delle spese, essa
ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] il rimborso delle spese specificate come segue:
–
a titolo di onorari degli avvocati, 594 ore di lavoro ad una tariffa oraria variabile da USD 414 a USD 572 per avvocati associati
e avvocati e da USD 120 a USD 150 per praticanti avvocati, vale a dire, in totale, per onorari di avvocati pari a EUR 216 662,
dettagliati in sei parcelle riguardanti sostanzialmente, in primo luogo, colloqui con i servizi della [OSCURATO:PERSONA] a seguito
dell’adozione della decisione impugnata nella causa principale e la preparazione e redazione del ricorso di cui alla causa
principale; in secondo luogo, la redazione di osservazioni sull’eccezione di irricevibilità; in terzo luogo, la redazione
della replica; in quarto luogo, la redazione di osservazioni sulla controreplica; in quinto luogo, la redazione di osservazioni
sulle misure di organizzazione del procedimento del Tribunale e, in sesto luogo, l’udienza;
–
a titolo di altre diverse spese (costi di spostamento, spese postali, per copie, telefoniche e di fax), EUR 9 201;
–
a titolo di spese sostenute per la preparazione e la presentazione della domanda di liquidazione delle spese costituente oggetto
del presente procedimento, EUR 2 600.
13
Per quanto riguarda le spese sostenute relativamente ai colloqui con i servizi della [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’adozione della
decisione impugnata nella causa principale, la [OSCURATO:PERSONA]+ ritiene che si tratti di spese direttamente connesse al procedimento.
Infatti la [OSCURATO:PERSONA]+ sottolinea che, dopo l’adozione della decisione impugnata nella causa principale, era necessario determinare
quale comportamento essa dovesse adottare riguardo all’incertezza originata da questa decisione ed esaminare l’opportunità
di un ricorso contro quest’ultima.
14
Secondo la [OSCURATO:PERSONA]+, tutte le altre spese sono state indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale. L’importo
relativo agli onorari degli avvocati è, secondo la [OSCURATO:PERSONA]+, giustificato dalla complessità della causa, che ha sollevato questioni
di diritto che non sono state ancora esaminate dal giudice comunitario. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA]+ rileva che essa ha dovuto presentare
un insolito numero di memorie, in parte a causa dell’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Questa complessità
della causa avrebbe altresì reso necessario l’intervento di numerosi avvocati e la prestazione da parte di questi ultimi di
un numero elevato di ore di lavoro. La tariffa degli onorari corrisponderebbe inoltre alle tariffe abitualmente praticate
da avvocati specializzati. [OSCURATO:PERSONA]+ sottolinea altresì che la controversia nella causa principale non solo rivestiva per
la stessa una notevole importanza economica, ma poneva inoltre questioni molto rilevanti dal punto di vista del diritto comunitario.
15
Infine la [OSCURATO:PERSONA]+ considera che, dato che il Tribunale, nel fissare le spese ripetibili, tiene conto di tutte le circostanze
della causa sino al momento in cui decide, e che esso non decide separatamente sulle spese sostenute dalle parti nell’ambito
del procedimento di liquidazione delle spese, si devono includere nella presente domanda le spese specificamente indicate
per questa fase del procedimento, vale a dire EUR 2 600.
Argomenti della [OSCURATO:PERSONA]
16
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la causa principale presentasse una relativa complessità soltanto per quanto riguardava questioni
di diritto relative alla ricevibilità del ricorso. Di contro, contrariamente alle cause in materia di concorrenza generalmente
portate dinanzi al Tribunale, la causa principale non avrebbe comportato alcuna complessità in ordine ai fatti. Pertanto,
secondo la [OSCURATO:PERSONA], la redazione degli atti doveva richiedere tra un terzo e la metà del lavoro normalmente richiesto
per una causa di concorrenza. Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il numero di ore di lavoro fatto valere dalle due
richiedenti sia manifestamente eccessivo. [OSCURATO:PERSONA] contesta che l’eccezione di ricevibilità sia stata tale da aumentare
il tempo di lavoro degli avvocati delle ricorrenti rispetto a quello in ogni caso necessario per la redazione del ricorso
e della replica nella causa principale.
17
Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la causa non possa aver richiesto l’intervento di sette avvocati associati e di quattro
collaboratori nei diversi studi di avvocati interessati. [OSCURATO:PERSONA] ritiene poi che alcune delle ore di lavoro conteggiate
non possano manifestamente essere considerate indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale. Con riferimento
all’argomento delle richiedenti secondo il quale la causa ha reso necessario il coordinamento di tutti i loro avvocati nella
causa principale, la [OSCURATO:PERSONA] considera che i risultati di tale coordinamento non incidono in alcun modo sull’importo delle
spese di cui è chiesta la liquidazione.
18
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che le tariffe orarie degli avvocati delle richiedenti siano nettamente più elevate di quelle abitualmente
praticate da avvocati specializzati. Essa considera che, anche se la giurisprudenza non riconosce l’esistenza di onorari di
riferimento e che è pertanto necessario valutare caso per caso il carattere ragionevole delle spese impegnate, sarebbe utile
menzionare alcuni precedenti e effettuare alcune comparazioni in modo da limitare il rischio di arbitrarietà e la mancanza
di equità. Essa si riferisce al riguardo all’ordinanza 10 gennaio 2002, causa T-80/97 DEP, Starway/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1,
punto 36), nella quale il Tribunale ha considerato una tariffa oraria di EUR 285,05 per il calcolo delle spese ripetibili.
19
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che le spese relative alla riunione del 27 luglio 2000 riguardassero la fase precontenziosa. Inoltre,
le spese diverse presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero esagerate. In particolare non si possono ragionevolmente fatturare copie
di documenti a EUR 0,16 la pagina quando in commercio tali servizi costano meno di EUR 0,02 la pagina. Allo stesso modo, riguardo
alle «spese di taxi», la [OSCURATO:PERSONA] nega che sia indispensabile ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’art. 91,
lett. b), del regolamento di procedura, domandare regolarmente ad un taxi di portare atti processuali in Tribunale.
20
Infine la [OSCURATO:PERSONA] nega che la causa rivestisse un interesse economico rilevante per la [OSCURATO:PERSONA] o fosse di un’importanza
fondamentale per il diritto comunitario.
Giudizio del Tribunale
21
Ai sensi dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura, sono considerate spese recuperabili «le spese indispensabili
sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente
o avvocato». Da tale disposizione deriva che le spese recuperabili sono limitate a quelle che, da un lato, sono state impegnate
ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, sono state indispensabili a tali fini.
22
Anzitutto, devono essere considerate come spese irrecuperabili i costi imputati dalle richiedenti ai colloqui con i servizi
della [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’adozione della decisione impugnata nella casa principale e precedenti alla presentazione
del ricorso. Infatti si deve ricordare che, per «procedimento», l’art. 91 del regolamento di procedura intende soltanto il
procedimento dinanzi al Tribunale, ad esclusione della fase che lo precede (v. ordinanza Starway/Consiglio, punto 18 supra,
punto 25 e giurisprudenza ivi citata), indipendentemente dal fatto che la riunione di cui trattasi nel caso di specie possa
avere avuto la finalità, come rileva la [OSCURATO:PERSONA], di evitare un procedimento dinanzi al Tribunale.
23
Con riferimento alle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale, è giurisprudenza costante che, poiché il diritto
comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i termini della causa tenendo
conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto comunitario, nonché
delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso può aver richiesto agli agenti o ai consulenti
intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti (v. ordinanza Starway/Consiglio, punto 18 supra,
punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
24
In particolare occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il giudice comunitario è competente non a liquidare
gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla
parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, il Tribunale non deve prendere in considerazione
tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata
ed i suoi agenti o consulenti (v. ordinanze del Tribunale 24 gennaio 2002, causa T‑38/95 DEP, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. II-217, punto 32, e Starway/Consiglio, punto 18 supra, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
25
L’importo delle spese ripetibili nel caso di specie dev’essere stabilito in base a tali criteri. Al riguardo si deve tener
conto dei seguenti elementi di valutazione.
26
Anzitutto, con riguardo all’oggetto e alla natura della controversia nonché alla sua importanza dal punto di vista del diritto
comunitario, sembra che la causa abbia sollevato una questione di diritto nuova e rilevante. Infatti, poiché la [OSCURATO:PERSONA]
ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità derivante sostanzialmente dal fatto che la decisione impugnata nella causa principale
non costituiva un atto pregiudizievole, occorreva esaminare l’estensione degli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] nella valutazione
delle restrizioni accessorie notificate nell’ambito di una concentrazione ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 21
dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1). Tale questione
non era stata richiamata nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. Per di più, soltanto nel corso
del procedimento nella causa principale la [OSCURATO:PERSONA] ha sviluppato e pubblicato i suoi nuovi orientamenti riguardanti il
trattamento delle restrizioni accessorie nell’ambito dei procedimenti di concentrazione. L’analisi di tale questione, in particolare
nell’ambito delle osservazioni delle parti sull’eccezione d’irricevibilità, ha così giustificato l’intervento di avvocati
altamente specializzati che avevano bisogno di un elevato numero di ore di lavoro a tariffe orarie molto elevate e il fatto
che le ricorrenti fossero rappresentate da più avvocati (v., in tal senso, ordinanza Starway/Consiglio, punto 18 supra, punto
31 e giurisprudenza ivi citata).
27
Allo stesso modo, la preparazione di memorie nella causa principale, per quanto riguarda tale questione, ha certamente potuto
richiedere notevoli lavori di ricerca e comportare altre spese, quali quelle per la riproduzione di documenti.
28
Tuttavia, in particolare con riguardo agli onorari per la redazione di memorie diverse dalle dette osservazioni sull’eccezione
d’irricevibilità, occorre tener conto del fatto che, ad eccezione di tale specifica questione giuridica, la causa non presentava
un particolare grado di complessità, né dal punto di vista giuridico né dal punto di vista dei fatti. Parallelamente, il fascicolo
nella causa principale non è stato eccessivamente voluminoso.
29
Inoltre occorre rilevare che alcuni mezzi sollevati dalle ricorrenti nella causa principale erano già stati oggetto di uno
scambio di vedute nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] e che gli avvocati di tali parti avevano
pertanto una conoscenza approfondita delle questioni sollevate dovuta alla loro partecipazione a tale altro procedimento.
30
D’altronde occorre tener conto del fatto che le ricorrenti hanno collaborato alla preparazione del ricorso e delle altre memorie,
che essi hanno presentato congiuntamente e non con atti separati, anche se le ricorrenti sono state rappresentate da avvocati
diversi e nessun accordo formale di ripartizione dei compiti sembra sia intercorso tra questi ultimi. In una siffatta situazione,
anche tenendo conto del fatto che, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], ogni parte deve recare la propria valutazione sull’insieme
degli elementi rilevati nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale e gli avvocati delle diverse parti devono coordinare
il loro lavoro, è pur vero che, in una certa misura, la presentazione congiunta del ricorso deve aver ridotto il tempo dedicato,
in particolare, alla preparazione e alla redazione delle memorie da parte degli avvocati di ciascuna delle ricorrenti nella
causa principale. Il Tribunale tuttavia tiene altresì conto del fatto che, presentando il ricorso e producendo le altre memorie
congiuntamente e non con atti separati, le ricorrenti nella causa principale hanno sensibilmente ridotto i costi, in termini
di lavoro, della parte avversa e, d’altra parte, anche del Tribunale.
31
Infine la controversia ha colpito interessi economici delle richiedenti, dato che la validità dell’operazione di concentrazione
è stata, in una certa misura, rimessa in discussione dalla decisione impugnata nella causa principale. Tuttavia, effettuando
un confronto con le cause ordinariamente trattate in materia di concentrazioni, non si può ritenere che la controversia abbia
riguardato interessi economici eccezionali di tali parti.
32
Tenuto conto degli elementi di valutazione che precedono, il Tribunale ritiene anzitutto eccessivo, ai fini della liquidazione
delle spese, il numero di ore di lavoro degli avvocati delle richiedenti imputato alla controversia (vale a dire 407,5 ore
di lavoro per la [OSCURATO:PERSONA] e 594 ore di lavoro per la [OSCURATO:PERSONA]+) e ritiene che verrà effettuata una giusta valutazione delle
spese ripetibili a titolo di onorari di avvocati stabilendo il loro ammontare, tenuto conto delle spese indicate per il presente
procedimento di liquidazione delle spese, in EUR 40 000 per ciascuna delle richiedenti, vale a dire in EUR 80 000 per gli
onorari d’avvocato di entrambe le richiedenti.
33
Per quanto riguarda le altre spese imputate alla controversia dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ritiene che tale parte non abbia
dimostrato che gli altri costi, vale a dire spese per telecomunicazioni (EUR 1 819), per produzione di documenti (EUR 4 254),
per posta speciale e per francobolli (EUR 360) e per spostamenti (EUR 3 985), fossero nel loro insieme indispensabili ai fini
del procedimento dinanzi al Tribunale.
34
In particolare il Tribunale considera che, in linea di principio, non può ritenersi indispensabile, ai fini del procedimento
dinanzi al Tribunale, far giungere a mezzo taxi presso quest’ultimo memorie e altra documentazione. Infatti, in primo luogo,
esistono altri mezzi sicuri e evidentemente meno onerosi per trasmettere documenti al Tribunale. In secondo luogo, per consentire
un inoltro attraverso vie più convenzionali e meno onerose, è stato previsto, nell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura,
un termine in ragione della distanza. Infine, dal 1° febbraio 2001, vale a dire a partire da una data situata nell’ambito
dello svolgimento della fase scritta nella causa principale, l’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura prevede la possibilità
di una trasmissione di atti attraverso mezzi di comunicazione moderni, in particolare via fax, a condizione che l’originale
firmato degli atti sia depositato entro i dieci giorni successivi. Per di più, tenuto conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] riporta
le dette spese di inoltro a mezzo taxi di memorie e altri documenti, sembrano altresì molto esagerati i costi di telecomunicazioni,
in particolare di fax, indicati a titolo di spese da liquidare.
35
In mancanza d’informazioni precise fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’imputazione di questi diversi costi, il Tribunale
ritiene appropriato fissare le spese ripetibili per tali altri costi in EUR 6 000.
36
Riguardo agli altri costi imputati alla controversia dalla [OSCURATO:PERSONA]+, si deve tener conto del fatto che tale parte ne ha fornito
una descrizione molto dettagliata. Di conseguenza, pur tenendo conto del fatto che i costi di telecomunicazione e di fax sembrano
molto esagerati quali spese da liquidare, il Tribunale ritiene appropriato stabilire, per la [OSCURATO:PERSONA]+, le spese ripetibili per
questi altri costi in EUR 8 500.
37
Di conseguenza il Tribunale ritiene venga effettuata una corretta valutazione delle spese ripetibili fissando queste ultime
in EUR 46 000 per la [OSCURATO:PERSONA] e in EUR 48 500 per la [OSCURATO:PERSONA]+.
38
Poiché il Tribunale, nel determinare le spese ripetibili, ha tenuto conto di tutte le circostanze della causa fino al momento
della pronuncia, non occorre statuire separatamente sulle spese sostenute dalle parti in relazione al presente procedimento
di liquidazione delle spese (v., in tal senso, ordinanza Starway/Consiglio, punto 18 supra, punto 39).
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione Ampliata)
ordina:
1)
Le spese che la [OSCURATO:PERSONA] deve rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑251/00 sono fissate in EUR 46 000.
2)
Le spese che la [OSCURATO:PERSONA] deve rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA]+ nella causa T‑251/00 sono fissate in EUR 48 500.
Lussemburgo, 7 dicembre 2004
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
M. Jaeger
1
–
Lingua processuale: il francese.