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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 34913/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, volto a contestare la decisione della Corte territoriale là dove ha confermato la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentata estorsione, omettendo la riqualificazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché reiterativo di profili di censura - non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso - già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, che ha speso congrue e logiche argomentazioni, oltre ad avere fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Si vedano le pagg. 10-11 dell'impugnata sentenza, dove la Corte d'appello - dopo avere richiamato il principio in base al può dirsi integrato il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e non l'estorsione, nell'ipotesi in cui il terzo abbia agito al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto dell'effettivo titolare - spiega come, nel caso di specie, si ravvisino, invece, gli elementi costitutivi della tentata estorsione, avendo l'imputato manifestato un fine di profitto personale ultroneo rispetto alla riscossione delle somme pretese dal Volpe); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, volto a contestare la decisione della Corte territoriale là dove ha confermato la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentata estorsione, omettendo la riqualificazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché reiterativo di profili di censura - non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso - già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, che ha speso congrue e logiche argomentazioni, oltre ad avere fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Si vedano le pagg. 10-11 dell'impugnata sentenza, dove la Corte d'appello - dopo avere richiamato il principio in base al può dirsi integrato il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e non l'estorsione, nell'ipotesi in cui il terzo abbia agito al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto dell'effettivo titolare - spiega come, nel caso di specie, si ravvisino, invece, gli elementi costitutivi della tentata estorsione, avendo l'imputato manifestato un fine di profitto personale ultroneo rispetto alla riscossione delle somme pretese dal Volpe); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 34913/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris