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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18028/2026

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osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza; l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 settembre 2025, la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Monza che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, 110 c.p. e 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000.

Agli imputati era stato contestato di aver indebitamente utilizzato in q lcompensazione, in qualità di legali rappresentanti della società [OSCURATO:SOCIETA]., crediti fiscali ritenuti inesistenti per un importo complessivo di C 296.426,38, acquisiti tramite contratti di accollo fiscale.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, entrambi gli imputati.

2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi: 2.1 Con il primo motivo, si deducono la "violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 74/2000".

Si contesta alla Corte territoriale di aver applicato retroattivamente il divieto di compensazione tramite accollo fiscale, introdotto solo con il d.l. n. 124/2019, entrato in vigore il 24/12/2019, a fatti commessi in epoca anteriore, quando tale pratica non era espressamente vietata.

Si aggiunge che i contratti di accollo non sono riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e che gli F24 quietanzati erano stati trasmessi dalle società accollanti "con riscontro oggettivo dell'avvenuta operatività delle compensazioni", per cui non era dato individuare "alcuna operazione di creazione artificiosa del credito" così che la "nozione di "credito inesistente" era stata erroneamente applicata, dovendo essa riferirsi alla sola mancanza dei presupposti genetici del credito e non alle modalità del suo utilizzo. 2.2 Con il secondo motivo, si lamentano la violazione del principio di legalità e di irretroattività della legge penale sfavorevole (art. 25 Cost., art. 2 c.p., art. 7 CEDU) nonché, in relazione ai medesimi profili, il vizio di motivazione.

La censura attiene all'applicazione retroattiva delle nuove definizioni di "credito inesistente" e "credito non spettante" introdotte dal d.lgs. n. 87/2024, che la Corte di merito avrebbe erroneamente qualificato come norme di interpretazione autentica.

Si aggiunge che il d.lgs. 87/2024 ha introdotto una disposizione di non punibilità per crediti non spettanti sotto la soglia di € 50.000,00 e si lamenta che la Corte territoriale aveva omesso di verificarne l'applicabilità alla vicenda in esame.

Si denuncia altresì il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo sostenendo che il dolo sarebbe stato desunto "dalla sopravvenuta definizione normativa" senza alcuna verifica delle prassi amministrative, delle interpretazioni contrastanti in tema di accollo e compensazione, delle oscillazioni giurisprudenziali e della prevedibilità dell'intervento legislativo. 2.3 Con il terzo motivo, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione dei crediti come "soggettivamente inesistenti" e alla ritenuta sussistenza del dolo.

Si argomenta che: l'inesistenza dei crediti era stata ricavata dal fatto che la compensazione era stata eseguita "da soggetti diversi dalle società che avevano originariamente maturato il 2credito", senza considerare che sino al 24/12/2019 l'ordinamento consentiva l'accollo esterno e che la giurisprudenza di legittimità aveva distinto "l'inesistenza del credito dalla indebita utilizzabilità"; la prova dell'elemento soggettivo sarebbe stata affermata in via presuntiva, sulla base del ruolo apicale ricoperto, senza considerare elementi di segno contrario quali: le dimissioni rassegnate; la delega di funzioni a professionisti esterni; la non riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] dei contratti di accollo, risultando le firme apposte illeggibili; la sussistenza dei visti di conformità rilasciati da professionisti abilitati e la regolarità formale degli F24. 2.4 Con il quarto motivo, si eccepiscono la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla responsabilità concorsuale per il periodo successivo alle dimissioni del ricorrente.

Si contesta l'estensione della responsabilità penale oltre la data di effettiva cessazione dalla carica, sostenendo che l'istituto civilistico della prorogatio imperii non possa fondare automaticamente la responsabilità penale in assenza di prova di un concreto contributo causale ai fatti successivi e che l'ultimo F24, determinante il momento consumativo del reato, sarebbe stato inoltrato "sotto la gestione [OSCURATO:PERSONA]".

3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola i seguenti cinque motivi. 3.1 Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 10-quater d.lgs. 74/2000 e 2 c.p., per l'erronea applicazione retroattiva della nozione di "credito soggettivamente inesistente", introdotta solo dal d.lgs. n. 87/2024 e costituente modifica peggiorativa.

Il motivo quindi si sofferma sugli arresti giurisprudenziali antecedenti alla sentenza delle Sezioni unite civili n. 34452 del 2023, che, per "la prima volta", avevano ricondotto alla nozione di credito inesistente "l'ipotesi in cui il credito di imposta, pur regolarmente sorto, competa, in realtà a un soggetto diverso", per segnalare che sino a tale decisione la Cassazione penale aveva ritenuto che crediti inesistenti fossero solo quelli in relazione ai quali mancavano "i presupposti oggettivi sui quali si fonda la pretesa".

La nozione di credito soggettivamente inesistente emersa dalla sentenza delle Sezioni civili era stata poi "normatizzata proprio dal decreto legislativo 14/6/2024, n. 87".

La conclusione cui giunge la difesa è che "la novella del 2024" così come "la mutata giurisprudenza civile" non avrebbero potuto trovare applicazione alla vicenda. 3.2 Con il secondo motivo, strettamente legato al primo, si lamenta la violazione degli artt. 25 Cost. e 7 CEDU per l'applicazione retroattiva di un'interpretazione giurisprudenziale sfavorevole e imprevedibile, con particolare riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 34452/2023, che avrebbe esteso la nozione di inesistenza del credito.

Viene, quindi, ribadito che sino alla sentenza delle Sezioni uniti civili del 2023, credito inesistente 3era stato ritenuto solo quello in relazione al quale mancava il presupposto costitutivo, così che il mutamento giurisprudenziale intervenuto non potrebbe trovare applicazione alla vicenda in esame senza violare gli artt. 25 della Cost. e l'art. 7 CEDU. 3.3 Con il terzo motivo, si denunciano la violazione dell'art. 10-quater d.lgs. 74/2000 e la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in ordine alla natura dei crediti utilizzati in compensazione, sostenendosi che, qualora l'operazione di accollo fosse stata ritenuta illecita, i crediti avrebbero dovuto essere qualificati come "non spettanti" (comma 1 dell'art. 10-quater) e non come "inesistenti" (comma 2), in quanto il vizio atterrebbe alla modalità di utilizzo e non alla loro esistenza ontologica.

La Corte territoriale, invece, con motivazione contraddittoria, ha ritenuto, da una parte, che i crediti erano inesistenti, circostanza che renderebbe applicabile il comma 2 dell'art. 10-quater e, dall'altra, ha individuato il disvalore nell'accollo, che, però, afferendo alle modalità di utilizzo del credito, avrebbe reso configurabile l'ipotesi del comma precedente dell'articolo. 3.4 Con il quarto motivo, si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, deducendosi che la presunta imprevedibilità dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale escluderebbe la consapevolezza della illiceità penale della condotta. 3.5 Con il quinto motivo, si censura la motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuta apparente e contraddittoria, in particolare per aver fondato l'aumento di pena su un precedente penale che si assume inesistente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ponendo in ordine logico le questioni sollevate, il primo tema afferisce alla rilevanza penale, già prima dell'entrata in vigore del d.l. 124/2019, conv. con mod. dalla

I. 157 del 2019, dell'accollo esterno dei debiti tributari.

La Corte territoriale, infatti, discostandosi dalle valutazioni del Tribunale, ha ritenuto che "dagli atti e dall'istruttoria dibattimentale non emergono, invero, elementi certi e univoci atti a dimostrare l'oggettiva inesistenza in senso tecnico-contabile dei crediti".

Il consolidato orientamento della Cassazione civile aveva già chiarito, ben prima dell'intervento del legislatore, che "in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche e inderogabili norme di legge.

Tale principio non può considerarsi superato per effetto dell'art. 8, comma primo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno di imposta‘2,z 42002" (Sez. 6 civile, 09/07/2013, n. 17001, Rv. 627180 - 01; conf.

Sez. 5 civile, n. 10207 del 18/05/2016, Rv. 639988 - 01).

È stato del pari escluso che art. 1 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla

I. 19 dicembre 2019, n. 157, richiamato nel ricorso, avesse portata innovativa.

Si era osservato al riguardo che "in caso di accolto negoziale per l'assolvimento del debito di imposta, l'utilizzo in compensazione di un maggior credito dell'accollante era precluso all'accollato anche prima dell'introduzione dell'espressa previsione di cui all'art. 1, comma 2, del d.l. n. 124 del 2019, conv. con mod. dalla

I. n. 157 del 2019, atteso che tale possibilità, di per sé di carattere eccezionale, non era prevista da alcuna disposizione di legge e difettava, in ogni caso, dei presupposti della compensazione di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, per non afferire i debiti e crediti al medesimo soggetto" ( Sez. 5 civ., Ordinanza n. 23934 del 05/09/2024, Rv. 672133 - 01; v. anche, nel medesimo senso, Sez. 5 civ., Ordinanza n. 9353 del 08/04/2024, Rv. 670804 - 01).

A conclusioni simili era anche pervenuta la Sezione penale (Sez. 3, n. 1999 del 14/11/2017, dep. 2018, Addonizio, Rv. 272712 - 01).

In tema era anche intervenuta una risoluzione dell'agenzia delle entrate, la n. 140 del 15/11/2017, che aveva escluso la possibilità di pagamento dei debiti fiscali mediante compensazione con crediti di imposta a mezzo del cd. accolto fiscale, con cui un terzo estingue il debito del contribuente non pagandolo direttamente ma mediante la compensazione con un proprio credito. 1.1 Non soltanto, quindi, non era affatto lecita la compensazione tributaria effettuata avvalendosi di crediti dell'accollante prima della d.l. n. 124 del 2019, ma, come osservato da Sez. 3, n. 30098 del 03/07/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288584 - 01, non sussistevano al riguardo dubiti interpretativi, "in quanto il quadro normativo, giurisprudenziale e interpretativo-amministrativo escludeva ed esclude che, all'epoca dei fatti [il processo aveva a oggetto indebite compensazioni effettuate nel corso del 2018], potesse giustificarsi un serio dubbio sulla riconnprensione della condotta incriminata nel precetto dell'art. 10- quater d.lgs. n. 74 del 2000 e che fosse consentita la proposta lettura dell'art. 8 dello Statuto del contribuente".

2. Diretta conseguenza della rilevanza penale dell'accolto fiscale intervenuto nella vicenda è il tema della natura dei crediti utilizzati per le compensazioni.

La Corte territoriale ha sostenuto che si sia in presenza di crediti inesistenti richiamando sia le lett. g-quater e g-quinquies dell'art. 1 comma 1 d.lgs. 74/2000, introdotte dal d.lgs. n. 87 del 2024, che la sentenza delle Sezioni unite civili n. 34419 del giorno 11/12/2023.

La conclusione cui perviene la Corte territoriale merita alcune precisazioni.

E, difatti, la sentenza delle Sezioni unite, identica a quella citata dalla difesa [OSCURATO:PERSONA], nel ricostruire la nozione di credito inesistente, sottolinea il "dato, intuitivo e di comune conoscenza anche secondo il linguaggio comune" che la "nozione di inesistenza evoca, sul piano fenomenico, la non appartenenza alla realtà" che può essere assoluta "nel senso c 5l'inesistenza riguarda la totalità dei consociati, oppure carattere relativo in quanto condizioni riferite a specifici soggetti; in questo caso il credito o la pretesa non "esistono" per il soggetto che li invoca, senza che interferisca con questa conclusione la circostanza che essi esistano per altri soggetti o per un diverso rapporto".

Ancora, nel prosieguo della motivazione, viene ribadito che rientra nella nozione di credito inesistente quello, "pur regolarmente sorto, [che] compete, in realtà, a un soggetto diverso".

La sentenza, quindi, sotto il profilo in esame, non produce alcun ribaltamento rispetto alle posizioni della giurisprudenza precedente.

E', poi, noto che la sentenza perviene alla conclusione che il credito è inesistente, "allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento". 2.1 Venendo al campo penale, l'orientamento prevalente escludeva che la riscontrabilità attraverso controlli automatici previsti dalla normativa tributaria venisse richiesta quale requisito di tipicità della fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 10-quater d.lgs. 74/2000 ritenendo che la norma incriminatrice "sviluppa una definizione costitutiva ed autonoma dei concetti di "crediti inesistenti" e di "crediti non spettanti", preesistente (e impermeabile) alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 158 del 2015, laddove la definizione di "crediti inesistenti" di cui all'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997, rileva ai soli fini dell'integrazione dell'illecito amministrativo specificamente introdotto dal medesimo d.lgs. n. 158, cit." ( Sez. 3, n. 23083 del 22/02/2022, Beoni, Rv. 283236 - 01; Sez. 3, n. 552 del 01/12/2022 (dep. 11/01/2023 ) Rv. 283920 - 01).

Tale risultato interpretativo è stato ribadito anche dopo la sentenza delle Sezioni unite civili essendo stato nuovamente affermato, nonostante la diversa conclusione cui era pervenuta in motivazione la sentenza n. 344191, che "in tema di indebita compensazione, non assume rilievo ai fini penali la definizione di "crediti inesistenti" contenuta nell'art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, escludendolo il mancato richiamo di tale disposizione nella norma incriminatrice di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74" (Sez. 3, n. 6 del 14/11/2023, dep. 2024, Lo, Rv. 285731 - 01). 2.2 Tale impostazione è stata, quindi, recepita dal legislatore delegato del 2024 che ha fornito la nozione di "credito inesistente" senza operare alcun richiamo al contenuto e ai requisiti fissati dalla previgente formulazione dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997. 62.3 Venendo al caso in esame, va osservato che né dinanzi alla Corte territoriale né con i ricorsi è stato sollevato il tema relativo alla rilevabilità dell'inesistenza a seguito di un controllo automatizzato o formale dei crediti opposti in compensazione, limitandosi le censure difensive a rappresentare che i profili di illegittimità, riguardando le modalità di utilizzo del credito, facevano venire in rilievo la differente categoria dei crediti non spettanti.

La prospettazione difensiva, tuttavia, non tiene conto che i crediti degli accollanti utilizzati non avevano alcuna aderenza con la posizione fiscale di [OSCURATO:SOCIETA] in relazione alla quale, pertanto, non potevano che ritenersi inesistenti in forza dell'alterità soggettiva radicale tra titolare e utilizzatore del credito, che ne determina l'inesistenza per quest'ultimo.

Le "modalità di utilizzo del credito" erano contemplate dall'art. 13 d.lgs. 471/1997 comma 4, nel testo previgente, che, nel fornire una definizione di credito non spettante, faceva riferimento all' "utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti".

Se contestualizzato, quindi, il riferimento alle modalità di utilizzo era relativo al credito spettante, presupposto che, nel caso di credito opposto in compensazione da un soggetto terzo, non può configurarsi a favore dell'utilizzatore. 2.4 Inconferente risulta il riferimento, che si legge nel ricorso dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l'impostazione difensiva, volta a limitare l'applicazione del comma 2 dell'art. 10-quater prima della novella del 2024 alle ipotesi di inesistenza oggettiva, troverebbe conferma nella sentenza Sez. 3 n. 23083 del 22/2/2022 Beoni, Rv. 283236, che non si confronta con l'ipotesi dell'inesistenza soggettiva del credito, mentre non è condivisibile l'argomento, sempre dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il collegamento fra l'inesistenza del credito e la titolarità del medesimo sarebbe stata introdotta dalla sentenza delle Sezioni unite civili n. 34452/23, facendo la pronuncia, gemella di quella richiamata dalla Corte d'appello, cenno all'inesistenza relativa del credito quale "dato intuitivo, di comune conoscenza anche secondo il linguaggio comune", tant'è che la stessa Relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione del 28/10/2015 faceva rientrare nei crediti inesistenti "quei crediti che non sono esistenti dal punto di vista soggettivo (cioè dei quali è riconosciuta la spettanza ad un soggetto diverso da quello che li utilizza in indebita compensazione)". 2.5 Le considerazioni che precedono hanno quale immediata ricaduta l'infondatezza delle doglianze volte a prospettare una applicazione retroattiva della novella del 2024, risultando la demarcazione tra le ipotesi di indebita compensazione recepita dalla sentenza impugnata inserirsi, in relazione al profilo oggetto di contestazione, nel solco segnato dalla giurisprudenza civile e penale antecedente alle riforme del 2024 e del 2019, così da escludere in radice l'ipotesi di applicazione retroattiva della norma penale incOminatrice. 7Non è del pari ravvisabile alcuna violazione del principio di prevedibilità della decisione penale (art. 7 CEDU), poiché l'interpretazione adottata dai giudici di merito non costituisce un overruling imprevedibile, ma si inserisce in un filone interpretativo già esistente che considerava con sfavore tali operazioni elusive.

Le medesime ragioni escludono che nei confronti dei ricorrenti ricorrano le "condizioni di obiettiva incertezza" contemplate dall'art. 10-quater comma 2 bis d.lgs. 74/2000.

Deve quindi affermarsi, in conclusione, che in tema di indebita compensazione, il pagamento effettuato mediante compensazione con crediti d'imposta di debiti tributari acquisiti a seguito di accollo fiscale assumeva rilevanza penale, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 quater d.lgs. 74/2000, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 87 del 29/6/2024, che ha inserito nell'art. 1 comma 1 del d.lgs. 74/2000, la lett. g-quater contenente la definizione di crediti inesistenti.

3. Anche i motivi relativi all'elemento soggettivo (terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]; quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]) sono infondati, rasentando l'inammissibilità.

I denunciati vizi di motivazione si risolvono, infatti, in una richiesta di rilettura delle prove e di una diversa ponderazione degli elementi fattuali.

La Corte d'appello ha desunto la sussistenza del dolo da una serie di indici (ruolo apicale, natura e valore delle operazioni, ricorso a una pratica illecita per l'estinzione dell'obbligazione), con un percorso argonnentativo che non appare manifestamente illogico.

Le tesi difensive, che valorizzano elementi quali le dimissioni o la delega a professionisti o l'esistenza del credito, fanno leva su argomenti che non intaccano la tenuta logica e giuridica della motivazione contestata.

Risulta, poi, consolidato nel panorama giurisprudenziale di legittimità il principio secondo cui la prova del dolo risulta agevolata nel caso di operazioni compensative inesistenti in quanto l'inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l'Erario con una posta creditoria artificiosamente creata (Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, dep. 2019, Giannino, Rv. 275833 - 02; da ultimo Sez. 3, n. 4337 del 4/12/2025 (dep. 2026, Sisti).

Principio correttamente richiamato dalla Corte territoriale, risultando l'utilizzazione di un credito non facente capo alla posizione del contribuente necessariamente sorretta dalla consapevolezza e volontà di avvalersi di un credito inesistente per bilanciare la propria posizione debitoria.

Del tutto generica risulta l'allegazione prospettante la delega di funzioni al professionista esterno, senza considerare che l'argomento confligge con il consolidato orientamento di questa Corte che, per il carattere personale dell'obbligazione tributaria e la posizione di garanzia ricoperta dall'amministratore, esclude che la delega di funzioni possa avere effetto esimente. (Sez. 3, n. 36638 del giorno 11/7/2019, Cipolletti; Sez. 3, n. 11255 del 12/2/2015, Trovant). 1v 8•

4. Le censure volte a contestare l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] delle compensazioni intervenute nel periodo successivo alle dimissioni, è parimenti inammissibile, scontrandosi con l'istituto della prorogatio che è stato "previsto dal legislatore proprio al fine di assicurare la continuità della gestione della società, evitando che in occasione del ricambio delle cariche sociali, ogni rischio di paralisi dell'organo di amministrazione (Cass. civ. Sez. 1, 28/04/1997, n. 3652, Rv. 503948 - 01, in motivazione).

E questo spiega perché il secondo comma dell'art. 2385 c.c. non limiti in alcun modo le attribuzioni degli amministratori nel periodo di proroga, lasciando così intendere che essi rimangano immutati fino alla nomina del nuovo amministratore o, a seconda dei casi, fino a quando il consiglio non sia stato ricostituito (Cass. 3652/97, cit. e già Cass. 11 dicembre 1979, n. 6454)" (Cass. Sez. 1, 04/06/2003, n. 8912, Rv. 563895 - 01).

Non è stata poi oggetto di specifica contestazione l'affermazione dei giudici di merito secondo cui la soglia di punibilità sarebbe stata già stata superata prima della nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale successore di [OSCURATO:PERSONA].

5. Infine, il quinto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], concernente il trattamento sanzionatorio, è inammissibile per genericità.

Il ricorrente si limita a lamentare una motivazione "apparente e contraddittoria" senza sviluppare una critica puntuale e argomentata.

A ciò si aggiunga che la pena si discosta in maniera assai contenuta del minimo edittale per cui la solo locuzione di "pena congrua e adeguata alla gravità del fatto" che si rinviene nella sentenza impugnata risulta idonea a sorreggere la dosimetria contestata.

E' stato, infatti, precisato che quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. 7 pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto).

Per quanto attiene al presunto errore sul precedente penale, la censura è manifestamente infondata, risultando dal certificato del casellario la condanna contestata dalla difesa.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati.

L'esito del giudizio comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del grado. 9• P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteLorenzo [OSCURATO:PERSONA] .'• ¦"; Deposiulta in Cancelleria oggi« 20 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA],IPI? ESPERTO Don. ' " [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza; l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 settembre 2025, la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Monza che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, 110 c.p. e 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000. Agli imputati era stato contestato di aver indebitamente utilizzato in q lcompensazione, in qualità di legali rappresentanti della società [OSCURATO:SOCIETA]., crediti fiscali ritenuti inesistenti per un importo complessivo di C 296.426,38, acquisiti tramite contratti di accollo fiscale. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, entrambi gli imputati. 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi: 2.1 Con il primo motivo, si deducono la "violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 74/2000". Si contesta alla Corte territoriale di aver applicato retroattivamente il divieto di compensazione tramite accollo fiscale, introdotto solo con il d.l. n. 124/2019, entrato in vigore il 24/12/2019, a fatti commessi in epoca anteriore, quando tale pratica non era espressamente vietata. Si aggiunge che i contratti di accollo non sono riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e che gli F24 quietanzati erano stati trasmessi dalle società accollanti "con riscontro oggettivo dell'avvenuta operatività delle compensazioni", per cui non era dato individuare "alcuna operazione di creazione artificiosa del credito" così che la "nozione di "credito inesistente" era stata erroneamente applicata, dovendo essa riferirsi alla sola mancanza dei presupposti genetici del credito e non alle modalità del suo utilizzo. 2.2 Con il secondo motivo, si lamentano la violazione del principio di legalità e di irretroattività della legge penale sfavorevole (art. 25 Cost., art. 2 c.p., art. 7 CEDU) nonché, in relazione ai medesimi profili, il vizio di motivazione. La censura attiene all'applicazione retroattiva delle nuove definizioni di "credito inesistente" e "credito non spettante" introdotte dal d.lgs. n. 87/2024, che la Corte di merito avrebbe erroneamente qualificato come norme di interpretazione autentica. Si aggiunge che il d.lgs. 87/2024 ha introdotto una disposizione di non punibilità per crediti non spettanti sotto la soglia di € 50.000,00 e si lamenta che la Corte territoriale aveva omesso di verificarne l'applicabilità alla vicenda in esame. Si denuncia altresì il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo sostenendo che il dolo sarebbe stato desunto "dalla sopravvenuta definizione normativa" senza alcuna verifica delle prassi amministrative, delle interpretazioni contrastanti in tema di accollo e compensazione, delle oscillazioni giurisprudenziali e della prevedibilità dell'intervento legislativo. 2.3 Con il terzo motivo, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione dei crediti come "soggettivamente inesistenti" e alla ritenuta sussistenza del dolo. Si argomenta che: l'inesistenza dei crediti era stata ricavata dal fatto che la compensazione era stata eseguita "da soggetti diversi dalle società che avevano originariamente maturato il 2credito", senza considerare che sino al 24/12/2019 l'ordinamento consentiva l'accollo esterno e che la giurisprudenza di legittimità aveva distinto "l'inesistenza del credito dalla indebita utilizzabilità"; la prova dell'elemento soggettivo sarebbe stata affermata in via presuntiva, sulla base del ruolo apicale ricoperto, senza considerare elementi di segno contrario quali: le dimissioni rassegnate; la delega di funzioni a professionisti esterni; la non riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] dei contratti di accollo, risultando le firme apposte illeggibili; la sussistenza dei visti di conformità rilasciati da professionisti abilitati e la regolarità formale degli F24. 2.4 Con il quarto motivo, si eccepiscono la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla responsabilità concorsuale per il periodo successivo alle dimissioni del ricorrente. Si contesta l'estensione della responsabilità penale oltre la data di effettiva cessazione dalla carica, sostenendo che l'istituto civilistico della prorogatio imperii non possa fondare automaticamente la responsabilità penale in assenza di prova di un concreto contributo causale ai fatti successivi e che l'ultimo F24, determinante il momento consumativo del reato, sarebbe stato inoltrato "sotto la gestione [OSCURATO:PERSONA]". 3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola i seguenti cinque motivi. 3.1 Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 10-quater d.lgs. 74/2000 e 2 c.p., per l'erronea applicazione retroattiva della nozione di "credito soggettivamente inesistente", introdotta solo dal d.lgs. n. 87/2024 e costituente modifica peggiorativa. Il motivo quindi si sofferma sugli arresti giurisprudenziali antecedenti alla sentenza delle Sezioni unite civili n. 34452 del 2023, che, per "la prima volta", avevano ricondotto alla nozione di credito inesistente "l'ipotesi in cui il credito di imposta, pur regolarmente sorto, competa, in realtà a un soggetto diverso", per segnalare che sino a tale decisione la Cassazione penale aveva ritenuto che crediti inesistenti fossero solo quelli in relazione ai quali mancavano "i presupposti oggettivi sui quali si fonda la pretesa". La nozione di credito soggettivamente inesistente emersa dalla sentenza delle Sezioni civili era stata poi "normatizzata proprio dal decreto legislativo 14/6/2024, n. 87". La conclusione cui giunge la difesa è che "la novella del 2024" così come "la mutata giurisprudenza civile" non avrebbero potuto trovare applicazione alla vicenda. 3.2 Con il secondo motivo, strettamente legato al primo, si lamenta la violazione degli artt. 25 Cost. e 7 CEDU per l'applicazione retroattiva di un'interpretazione giurisprudenziale sfavorevole e imprevedibile, con particolare riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 34452/2023, che avrebbe esteso la nozione di inesistenza del credito. Viene, quindi, ribadito che sino alla sentenza delle Sezioni uniti civili del 2023, credito inesistente 3era stato ritenuto solo quello in relazione al quale mancava il presupposto costitutivo, così che il mutamento giurisprudenziale intervenuto non potrebbe trovare applicazione alla vicenda in esame senza violare gli artt. 25 della Cost. e l'art. 7 CEDU. 3.3 Con il terzo motivo, si denunciano la violazione dell'art. 10-quater d.lgs. 74/2000 e la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in ordine alla natura dei crediti utilizzati in compensazione, sostenendosi che, qualora l'operazione di accollo fosse stata ritenuta illecita, i crediti avrebbero dovuto essere qualificati come "non spettanti" (comma 1 dell'art. 10-quater) e non come "inesistenti" (comma 2), in quanto il vizio atterrebbe alla modalità di utilizzo e non alla loro esistenza ontologica. La Corte territoriale, invece, con motivazione contraddittoria, ha ritenuto, da una parte, che i crediti erano inesistenti, circostanza che renderebbe applicabile il comma 2 dell'art. 10-quater e, dall'altra, ha individuato il disvalore nell'accollo, che, però, afferendo alle modalità di utilizzo del credito, avrebbe reso configurabile l'ipotesi del comma precedente dell'articolo. 3.4 Con il quarto motivo, si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, deducendosi che la presunta imprevedibilità dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale escluderebbe la consapevolezza della illiceità penale della condotta. 3.5 Con il quinto motivo, si censura la motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuta apparente e contraddittoria, in particolare per aver fondato l'aumento di pena su un precedente penale che si assume inesistente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ponendo in ordine logico le questioni sollevate, il primo tema afferisce alla rilevanza penale, già prima dell'entrata in vigore del d.l. 124/2019, conv. con mod. dalla I. 157 del 2019, dell'accollo esterno dei debiti tributari. La Corte territoriale, infatti, discostandosi dalle valutazioni del Tribunale, ha ritenuto che "dagli atti e dall'istruttoria dibattimentale non emergono, invero, elementi certi e univoci atti a dimostrare l'oggettiva inesistenza in senso tecnico-contabile dei crediti". Il consolidato orientamento della Cassazione civile aveva già chiarito, ben prima dell'intervento del legislatore, che "in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche e inderogabili norme di legge. Tale principio non può considerarsi superato per effetto dell'art. 8, comma primo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno di imposta‘2,z 42002" (Sez. 6 civile, 09/07/2013, n. 17001, Rv. 627180 - 01; conf. Sez. 5 civile, n. 10207 del 18/05/2016, Rv. 639988 - 01). È stato del pari escluso che art. 1 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla I. 19 dicembre 2019, n. 157, richiamato nel ricorso, avesse portata innovativa. Si era osservato al riguardo che "in caso di accolto negoziale per l'assolvimento del debito di imposta, l'utilizzo in compensazione di un maggior credito dell'accollante era precluso all'accollato anche prima dell'introduzione dell'espressa previsione di cui all'art. 1, comma 2, del d.l. n. 124 del 2019, conv. con mod. dalla I. n. 157 del 2019, atteso che tale possibilità, di per sé di carattere eccezionale, non era prevista da alcuna disposizione di legge e difettava, in ogni caso, dei presupposti della compensazione di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, per non afferire i debiti e crediti al medesimo soggetto" ( Sez. 5 civ., Ordinanza n. 23934 del 05/09/2024, Rv. 672133 - 01; v. anche, nel medesimo senso, Sez. 5 civ., Ordinanza n. 9353 del 08/04/2024, Rv. 670804 - 01). A conclusioni simili era anche pervenuta la Sezione penale (Sez. 3, n. 1999 del 14/11/2017, dep. 2018, Addonizio, Rv. 272712 - 01). In tema era anche intervenuta una risoluzione dell'agenzia delle entrate, la n. 140 del 15/11/2017, che aveva escluso la possibilità di pagamento dei debiti fiscali mediante compensazione con crediti di imposta a mezzo del cd. accolto fiscale, con cui un terzo estingue il debito del contribuente non pagandolo direttamente ma mediante la compensazione con un proprio credito. 1.1 Non soltanto, quindi, non era affatto lecita la compensazione tributaria effettuata avvalendosi di crediti dell'accollante prima della d.l. n. 124 del 2019, ma, come osservato da Sez. 3, n. 30098 del 03/07/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288584 - 01, non sussistevano al riguardo dubiti interpretativi, "in quanto il quadro normativo, giurisprudenziale e interpretativo-amministrativo escludeva ed esclude che, all'epoca dei fatti [il processo aveva a oggetto indebite compensazioni effettuate nel corso del 2018], potesse giustificarsi un serio dubbio sulla riconnprensione della condotta incriminata nel precetto dell'art. 10- quater d.lgs. n. 74 del 2000 e che fosse consentita la proposta lettura dell'art. 8 dello Statuto del contribuente". 2. Diretta conseguenza della rilevanza penale dell'accolto fiscale intervenuto nella vicenda è il tema della natura dei crediti utilizzati per le compensazioni. La Corte territoriale ha sostenuto che si sia in presenza di crediti inesistenti richiamando sia le lett. g-quater e g-quinquies dell'art. 1 comma 1 d.lgs. 74/2000, introdotte dal d.lgs. n. 87 del 2024, che la sentenza delle Sezioni unite civili n. 34419 del giorno 11/12/2023. La conclusione cui perviene la Corte territoriale merita alcune precisazioni. E, difatti, la sentenza delle Sezioni unite, identica a quella citata dalla difesa [OSCURATO:PERSONA], nel ricostruire la nozione di credito inesistente, sottolinea il "dato, intuitivo e di comune conoscenza anche secondo il linguaggio comune" che la "nozione di inesistenza evoca, sul piano fenomenico, la non appartenenza alla realtà" che può essere assoluta "nel senso c 5l'inesistenza riguarda la totalità dei consociati, oppure carattere relativo in quanto condizioni riferite a specifici soggetti; in questo caso il credito o la pretesa non "esistono" per il soggetto che li invoca, senza che interferisca con questa conclusione la circostanza che essi esistano per altri soggetti o per un diverso rapporto". Ancora, nel prosieguo della motivazione, viene ribadito che rientra nella nozione di credito inesistente quello, "pur regolarmente sorto, [che] compete, in realtà, a un soggetto diverso". La sentenza, quindi, sotto il profilo in esame, non produce alcun ribaltamento rispetto alle posizioni della giurisprudenza precedente. E', poi, noto che la sentenza perviene alla conclusione che il credito è inesistente, "allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento". 2.1 Venendo al campo penale, l'orientamento prevalente escludeva che la riscontrabilità attraverso controlli automatici previsti dalla normativa tributaria venisse richiesta quale requisito di tipicità della fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 10-quater d.lgs. 74/2000 ritenendo che la norma incriminatrice "sviluppa una definizione costitutiva ed autonoma dei concetti di "crediti inesistenti" e di "crediti non spettanti", preesistente (e impermeabile) alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 158 del 2015, laddove la definizione di "crediti inesistenti" di cui all'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997, rileva ai soli fini dell'integrazione dell'illecito amministrativo specificamente introdotto dal medesimo d.lgs. n. 158, cit." ( Sez. 3, n. 23083 del 22/02/2022, Beoni, Rv. 283236 - 01; Sez. 3, n. 552 del 01/12/2022 (dep. 11/01/2023 ) Rv. 283920 - 01). Tale risultato interpretativo è stato ribadito anche dopo la sentenza delle Sezioni unite civili essendo stato nuovamente affermato, nonostante la diversa conclusione cui era pervenuta in motivazione la sentenza n. 344191, che "in tema di indebita compensazione, non assume rilievo ai fini penali la definizione di "crediti inesistenti" contenuta nell'art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, escludendolo il mancato richiamo di tale disposizione nella norma incriminatrice di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74" (Sez. 3, n. 6 del 14/11/2023, dep. 2024, Lo, Rv. 285731 - 01). 2.2 Tale impostazione è stata, quindi, recepita dal legislatore delegato del 2024 che ha fornito la nozione di "credito inesistente" senza operare alcun richiamo al contenuto e ai requisiti fissati dalla previgente formulazione dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997. 62.3 Venendo al caso in esame, va osservato che né dinanzi alla Corte territoriale né con i ricorsi è stato sollevato il tema relativo alla rilevabilità dell'inesistenza a seguito di un controllo automatizzato o formale dei crediti opposti in compensazione, limitandosi le censure difensive a rappresentare che i profili di illegittimità, riguardando le modalità di utilizzo del credito, facevano venire in rilievo la differente categoria dei crediti non spettanti. La prospettazione difensiva, tuttavia, non tiene conto che i crediti degli accollanti utilizzati non avevano alcuna aderenza con la posizione fiscale di [OSCURATO:SOCIETA] in relazione alla quale, pertanto, non potevano che ritenersi inesistenti in forza dell'alterità soggettiva radicale tra titolare e utilizzatore del credito, che ne determina l'inesistenza per quest'ultimo. Le "modalità di utilizzo del credito" erano contemplate dall'art. 13 d.lgs. 471/1997 comma 4, nel testo previgente, che, nel fornire una definizione di credito non spettante, faceva riferimento all' "utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti". Se contestualizzato, quindi, il riferimento alle modalità di utilizzo era relativo al credito spettante, presupposto che, nel caso di credito opposto in compensazione da un soggetto terzo, non può configurarsi a favore dell'utilizzatore. 2.4 Inconferente risulta il riferimento, che si legge nel ricorso dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l'impostazione difensiva, volta a limitare l'applicazione del comma 2 dell'art. 10-quater prima della novella del 2024 alle ipotesi di inesistenza oggettiva, troverebbe conferma nella sentenza Sez. 3 n. 23083 del 22/2/2022 Beoni, Rv. 283236, che non si confronta con l'ipotesi dell'inesistenza soggettiva del credito, mentre non è condivisibile l'argomento, sempre dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il collegamento fra l'inesistenza del credito e la titolarità del medesimo sarebbe stata introdotta dalla sentenza delle Sezioni unite civili n. 34452/23, facendo la pronuncia, gemella di quella richiamata dalla Corte d'appello, cenno all'inesistenza relativa del credito quale "dato intuitivo, di comune conoscenza anche secondo il linguaggio comune", tant'è che la stessa Relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione del 28/10/2015 faceva rientrare nei crediti inesistenti "quei crediti che non sono esistenti dal punto di vista soggettivo (cioè dei quali è riconosciuta la spettanza ad un soggetto diverso da quello che li utilizza in indebita compensazione)". 2.5 Le considerazioni che precedono hanno quale immediata ricaduta l'infondatezza delle doglianze volte a prospettare una applicazione retroattiva della novella del 2024, risultando la demarcazione tra le ipotesi di indebita compensazione recepita dalla sentenza impugnata inserirsi, in relazione al profilo oggetto di contestazione, nel solco segnato dalla giurisprudenza civile e penale antecedente alle riforme del 2024 e del 2019, così da escludere in radice l'ipotesi di applicazione retroattiva della norma penale incOminatrice. 7Non è del pari ravvisabile alcuna violazione del principio di prevedibilità della decisione penale (art. 7 CEDU), poiché l'interpretazione adottata dai giudici di merito non costituisce un overruling imprevedibile, ma si inserisce in un filone interpretativo già esistente che considerava con sfavore tali operazioni elusive. Le medesime ragioni escludono che nei confronti dei ricorrenti ricorrano le "condizioni di obiettiva incertezza" contemplate dall'art. 10-quater comma 2 bis d.lgs. 74/2000. Deve quindi affermarsi, in conclusione, che in tema di indebita compensazione, il pagamento effettuato mediante compensazione con crediti d'imposta di debiti tributari acquisiti a seguito di accollo fiscale assumeva rilevanza penale, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 quater d.lgs. 74/2000, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 87 del 29/6/2024, che ha inserito nell'art. 1 comma 1 del d.lgs. 74/2000, la lett. g-quater contenente la definizione di crediti inesistenti. 3. Anche i motivi relativi all'elemento soggettivo (terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]; quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]) sono infondati, rasentando l'inammissibilità. I denunciati vizi di motivazione si risolvono, infatti, in una richiesta di rilettura delle prove e di una diversa ponderazione degli elementi fattuali. La Corte d'appello ha desunto la sussistenza del dolo da una serie di indici (ruolo apicale, natura e valore delle operazioni, ricorso a una pratica illecita per l'estinzione dell'obbligazione), con un percorso argonnentativo che non appare manifestamente illogico. Le tesi difensive, che valorizzano elementi quali le dimissioni o la delega a professionisti o l'esistenza del credito, fanno leva su argomenti che non intaccano la tenuta logica e giuridica della motivazione contestata. Risulta, poi, consolidato nel panorama giurisprudenziale di legittimità il principio secondo cui la prova del dolo risulta agevolata nel caso di operazioni compensative inesistenti in quanto l'inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l'Erario con una posta creditoria artificiosamente creata (Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, dep. 2019, Giannino, Rv. 275833 - 02; da ultimo Sez. 3, n. 4337 del 4/12/2025 (dep. 2026, Sisti). Principio correttamente richiamato dalla Corte territoriale, risultando l'utilizzazione di un credito non facente capo alla posizione del contribuente necessariamente sorretta dalla consapevolezza e volontà di avvalersi di un credito inesistente per bilanciare la propria posizione debitoria. Del tutto generica risulta l'allegazione prospettante la delega di funzioni al professionista esterno, senza considerare che l'argomento confligge con il consolidato orientamento di questa Corte che, per il carattere personale dell'obbligazione tributaria e la posizione di garanzia ricoperta dall'amministratore, esclude che la delega di funzioni possa avere effetto esimente. (Sez. 3, n. 36638 del giorno 11/7/2019, Cipolletti; Sez. 3, n. 11255 del 12/2/2015, Trovant). 1v 8• 4. Le censure volte a contestare l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] delle compensazioni intervenute nel periodo successivo alle dimissioni, è parimenti inammissibile, scontrandosi con l'istituto della prorogatio che è stato "previsto dal legislatore proprio al fine di assicurare la continuità della gestione della società, evitando che in occasione del ricambio delle cariche sociali, ogni rischio di paralisi dell'organo di amministrazione (Cass. civ. Sez. 1, 28/04/1997, n. 3652, Rv. 503948 - 01, in motivazione). E questo spiega perché il secondo comma dell'art. 2385 c.c. non limiti in alcun modo le attribuzioni degli amministratori nel periodo di proroga, lasciando così intendere che essi rimangano immutati fino alla nomina del nuovo amministratore o, a seconda dei casi, fino a quando il consiglio non sia stato ricostituito (Cass. 3652/97, cit. e già Cass. 11 dicembre 1979, n. 6454)" (Cass. Sez. 1, 04/06/2003, n. 8912, Rv. 563895 - 01). Non è stata poi oggetto di specifica contestazione l'affermazione dei giudici di merito secondo cui la soglia di punibilità sarebbe stata già stata superata prima della nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale successore di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Infine, il quinto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], concernente il trattamento sanzionatorio, è inammissibile per genericità. Il ricorrente si limita a lamentare una motivazione "apparente e contraddittoria" senza sviluppare una critica puntuale e argomentata. A ciò si aggiunga che la pena si discosta in maniera assai contenuta del minimo edittale per cui la solo locuzione di "pena congrua e adeguata alla gravità del fatto" che si rinviene nella sentenza impugnata risulta idonea a sorreggere la dosimetria contestata. E' stato, infatti, precisato che quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. 7 pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto). Per quanto attiene al presunto errore sul precedente penale, la censura è manifestamente infondata, risultando dal certificato del casellario la condanna contestata dalla difesa. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati. L'esito del giudizio comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del grado. 9• P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteLorenzo [OSCURATO:PERSONA] .'• ¦"; Deposiulta in Cancelleria oggi« 20 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA],IPI? ESPERTO Don. ' " [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18028/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris