CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 08753/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso(iscritto al n. 7521 /20 2 2 R.G. ) proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE([OSCURATO:PERSONA]: 06363391001 ), in persona del Direttore pro tempore , rappresentat a e difes a dall ’ Avvocatura Generale dello Stato e domiciliatapresso gli uffici di quest’ultima, siti in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 (indirizzo p.e.c.: “[OSCURATO:EMAIL]”); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 85C11 A662J), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via di Ripetta n. 142, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al controricorso (indirizzo p.e.c. del difensore: “[OSCURATO:EMAIL]”); -controricorrente - n. 7521/2022 R.G. Cron. Rep. C.C.28 gennaio 2025 Tributi - Avviso di accertamento IVA, IRPEF e IRAP - Accertamento induttivo.avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Puglian. 3177/2021, pubblicata il 6 dicembre 2021 ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.-Nell’ambito dell’attività di controllo sostanziale effettuata, per l’anno di imposta 2011, a carico della società [OSCURATO:PERSONA] S .c.a.r.l. , personale verificatore dell’Agenzia delle Entrate rinveniva nove (9) fatture emesse dall’impresacon ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], esercente: «Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.»,per un imponibile complessivo per €. 20.230,00(euro ventimiladuecentotrenta/00), con relativa IVA per €. 4.105,30 (euro quattromilacentocinque/30) . Poiché dal sistema informativo dell’Anagrafe tributaria risultava che il Sagarriga, titolaredella suddetta impresa con dittaWork Service, per l’anno d’imposta 2011, aveva omesso lacompilazione dei quadri RG/RF , nonché la presentazione della dichiarazione fiscale ai fini IRAP ed IVA cui, invece, era tenuto essendo titolare di partita IVA, l’amministrazione finanziaria , con invito n. I00797/2016 notificato il 21 novembre 2016, chiedeva, al contribuente, di «produrre,in copia conforme, gli atti, i documenti, i libri e i registri contabili e a fornire notizie e dati, atti ad accertare l ’ esatto adempimento delle disposizioni in materia d’imposte sui redditi e degli altri tributi per l ’ anno di imposta 2011». I l contribuente , presentatosi in risposta all ’ invito suddetto, dichiarava testualmente che:«L’attività della [OSCURATO:PERSONA] di SagarrigaVisconti Fabio è cessata in data 31/12/2006, con comunicazione del 15/04/2009 pertantoappare evidente l’impossibilità di ottemperare alla richiesta dell’[OSCURATO:PERSONA]», come risulta dalverbale del 2 dicembre 2016. Preso atto delle dichiarazioni rilasciate e della circostanza che la partita IVA del Sagarriga risultava sì cessata , ma dal 19 ottobre 2015, l’amministrazione finanziaria procedeva all ’ accertamento induttivo del reddito d’impresa ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 19 73, notificando al contribuente, i n data 29 dicembre 2016 , avviso n. TVF 010905430/2016, per l’anno di imposta2011. In motivazione dell’avviso l’Agenzia delle Entrate specificava che «in assenza di qualsivoglia dichiarazione del reddito relativo all’attività esercitata, al fine di addivenire ad una quantificazione reddituale congrua ed aderente allarealtà, nel rispetto del principio di capacità contributiva si determina in € 226.632,26 il reddito d ’ impresa percepito dalla S. V. Nel dettaglio, alla quantificazione dei ricavi conseguiti dalla S. V. pari ad € 415.839,00, è stata applicata la percentuale di redditività del 54,5% desunta dalla banca dati dell ’ Applicativo RADAR ottenuta dalle aziende operanti nel medesimo settore commerciale,aventi uguali caratteristiche e sede nello stesso comune di svolgimento dell’attività (Valenzano) con redditività positiva» esponendo che, rilevato che l’ultima delle fatture rinvenute nella contabilità della New S er S.c.a.r.l. , datata 31 dicembre 2011, aveva qualecronologico il numero 185, l ’ amministrazione finanziaria aveva dedotto che l’impresa di Sagarriga aveva emesso almeno 185 (centottantacinque)fatture fiscali, talché, calcolato l ’ importo medio delle prestazioni, pari a €.2.247,78 (euro duemiladuecentoquarantasette/78), importo ottenuto dividendo il totale imponibile pari a €. 20.230,00 (euro ventimiladuecentotrenta/00) per le nove ( 9 ) fatture rinvenute e moltiplicato tale importo per il numero totale dei documenti emessi, aveva determinato induttivamente, l ’ ammontare dei ricavi conseguiti in € . 415.839,00 (euro quattrocentoquindicimilaottocentotrentanove/00) , conseguentemente accertando una maggiore imposta IRPEF per € . 96.232,00 (euro novantaseimiladuecentotrentadue/00), I RAP per € . 10.924,00 (euro diecimilanovecentoventiquattro/00) e IVA per € . 84.387,00 (euro ottantaquattromilatrecentottantasette/00) , irrogando le relative sanzioni per €. 100.685,70 (euro centomilaseicentottantacinque/70). Avverso il menzionato atto impositivo , il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari, contestando, in primo luogo, l’applicabilità, al caso di specie, della metodologiaaccertativa ex art. 39, comma 2 , del d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto «per l’anno d’imposta oggetto di contestazione parte ricorrente non svolgeva alcuna attività d’impresa», avendo cessato l ’ attività il 31 dicembre 2006, come da visura cameraleche veniva prodotta in giudizio, sebbene larelativa comunicazione fosse stata tardivamente trasmessa sia alla Camera di C ommercio che all ’ Agenzia delle E ntrate , sicché la mancanza delle scritture contabili si poneva in rapporto dicausalità con la cessazione dell’attività d’impresa. Il contribuente, per quanto di rilievo in questa sede,contestava altresì di aver mai intrattenuto rapporti economici con la cooperativasottoposta a verifica e riferiva di aver depositato, in data 17 gennaio 2017, atto di denunzia -querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., al fine di disconoscere le fatture asseritamente emesse dalla sua impresama a lui del tutto ignote. Deduceva, inoltre, che prova della falsità di tali fatture era, d’altronde, costituita dal fatto che le stesse siriferivano a prestazioni di manodopera, laddove sarebbe stato agevole per l’amministrazione finanziaria verificare che egli non aveva alcun lavoratore alle proprie dipendenze , avendo cessatotutti i rapporti di lavoro già a far data del 31 dicembre 2005. Altro elemento di falsità delle fatture risiedeva nel fatto che il fisco aveva omesso di valutareche i relativi pagamenti risultavano tutt i eseguiti incontanti. [OSCURATO:PERSONA] di Bari , nella resistenza dell’amministrazione finanziaria,con sentenza n. 380/10/2018, accoglieva il ricorso del contribuente e annulla va l ’ atto impositivo con la seguente motivazione: « Il ricorrente ha fornito prova documentale idonea a dimostrare la cessazione dell’attività già dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tanto emerge dalla Visura camerale e dal mod. 770/2005 da cui si evince la cessazione ditutti i rapporti di lavoro. Le fatture rinvenute presso la sede della [OSCURATO:PERSONA], peraltro risultate tutte pagate inmodo non tracciabile, sono state tempestivamente contestate dal ricorrente con una denuncia - querela presentata presso il Tribunale di Bari, in quanto ritenute false, disconoscendo anche la finna per quietanza in calce alle stesse». 2.- L a [OSCURATO:PERSONA] della Puglia , investita dall’appelloproposto dall ’ Agenzia delle Entrate , lo rigettava con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione. In particolare, a sostegno dell ’ adottata pronuncia , la [OSCURATO:PERSONA], per quanto di interesse in questa sede, che : «L’agenzia ha rinvenuto nell’ambito di una verifica fiscale, riguardante altro soggetto, alcune fatture asseritamente emesse dall ’ appellato che le ha contestate con una specifica denunciaper non averle mai emesse, oltre a disconoscere la firma di quietanza apposta su di esse.Tuttavia, l’Agenzia ha basato l’intero accertamento sul rinvenimento di n. 9 fatture, asseritamente emesse dal contribuente ed atteso che l’ultima fattura datata [OSCURATO:DATA_NASCITA]riporta il numero progressivo n. 185, presume che siano state emesse almeno 185 fatture; che l ’ importo complessivo, delle n. 9 fatture, ammonta ad euro 20.230,00, determinando una media di euro 2.247,78; che moltiplicata per il numero delle presunte fatture emesse n. 184, determinerebbero presunti ricavi non contabilizzati per euro 415.839,00, cui viene applicatauna, ulteriore, presunzione di percentuale di redditività del 54%, che quantifica il reddito d ’ impresa in euro 226.632,26. Risulta evidente, nel caso in esame, una inammissibile concatenazione di presunzioni.Sul fronte delle fatture, il contribuente ha prodotto atto di denuncia-querela alla Procuradella Repubblica, presso il Tribunale di Bari, affermando di non aver mai intrattenuto rapporti economici con la citata cooperativa e di non aver mai, emesso le fatture, disconoscendone la relativa quietanza di firma, ritenendo così di aver offerto tutti gli elementipossibili che l’ordinamento offre per la prova della propria estraneità. La Suprema Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 17727 del 22 giugno 2021 ha affermato che in materia di accertamento, nelle ipotesi di fatture reperite nella documentazione contabile di un cliente che le utilizza per dedurre dei costi, è compito dell’Agenzia delle Entrate provare che tali fatture sono state emesse dal fornitore.Come nel caso in esame, l’imprenditore riteneva che le fatture erano state falsamentepredisposte da terzi e che per tale ragione aveva presentato denuncia-querela. I primi Giudici hanno correttamente esaminato e valutato l’intera vicenda processuale, di certo non può contestarsi l’operato del contribuente poiché ha fatto tutto quanto in suo potereal fine di dimostrare la totale estraneità ai fatti di causa, cosa che, di contro, non ha fatto l ’ [OSCURATO:PERSONA] il quale ha posto alla base dell ’ avviso di accertamento delle mere illazioni derivantida un controllo incrociato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.C.a.r.l. in liquidazione, soggetto, tra l’altro, già interessato dall’[OSCURATO:PERSONA] per vicende similari. Anche con riferimento alle contestazioni in merito al ritardo delle comunicazioni, parte appellata ha ammesso di aver effettuato le comunicazioni solo successivamente alla data dicessazione (nel 2009 in Camera di Commercio e nel 2015 all’Agenzia delle Entrate), macomunque prima della notifica dell’avviso di accertamento.Sta di fatto comunque che, pur riconoscendo la formale tardività delle comunicazioni, residua che nella realtà ogni attività ha avuto termine in data 31/12/2006.Né può essere condivisa la tesi dell’Agenzia che il contribuente abbia consapevolmente atteso il decorso dei termini di cui all’art. 2220 cod. civ. (Conservazione delle scritture contabili),per sottrarsi agli obblighi di controllo e di ispezione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], atteso che in detto periodo la stessa Amministrazione finanziaria poteva attivare le procedure di controllo, cuievidentemente vi ha rinunciato.Tantomeno va minimizzato che le fatture non riportano un pagamento tracciato, risultantetutte pagate per contanti. Anche in questo caso sarebbe inverosimile effettuare ricavi per oltre 400 mila euro, come afferma l’[OSCURATO:PERSONA], senza l’ausilio di un istituto di credito. In conclusione, l’appello viene rigettato». 3.-Avverso la menzionata sente nza d ’ appello , l ’ Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione,affidato a due motiv i .4.-Il contribuente ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo , l ’ amministrazione finanziaria ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 132e 274 c.p.c., nonché, infine, dell’art.118 disp. att. c.p.c. Sostiene, in particolare, che la Commissione Tributaria R egional e avrebbe ritenuto che la sola presentazione della denuncia - querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari fosse idonea a dimostrare che il contribuente non aveva «mai intrattenuto rapporti economici con la citata cooperativa e di non aver mai, emesso le fatture, disconoscendone la relativa quietanza di firma, ritenendo così di aver offerto tutti gli elementi possibili che l’ordinamento offre per la prova della propria estraneità»,così incorrendo in una motivazione apparente che non darebbe conto del percorso logico - giuridico seguito per pervenire alla conclusione secondo cui il contribuente av rebbe offerto dimostrazione circa lasua estraneità ai fatti di causa, non potendo tale denuncia - querela costituire, di per sé, provadell’estraneità del contribuente alla fattispecie evasiva. 2.-La censura è infondata. Ed invero, come chiarito da questa Corte regolatrice, «In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.» [Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3 marzo 2022, Rv.664120-01; cfr., altresì, in senso sostanzialmente conforme Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 22598 del 25 settembre 2018, Rv.650880-01, secondo cui «In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..»]. In particolare, giova rammentare che questa Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., operata dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l’anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “ contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. U., sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, Rv.629830-01). Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la [OSCURATO:PERSONA] ha senz ’ altro motivato - sia pure in maniera sintetica -in relazione all’estraneità del contribuente rispetto alla fattispecie evasiva che gli era stata contestata mediante l’atto impositivo, evidenziando, peraltro e diversamente da quanto sostenuto dall’amministrazione finanziaria odierna ricorrente, come la prova di tale estraneità fosse suscettibile di essere desunta non già esclusivamente dalla presentazione della denuncia-querela, ma, piuttosto, anche in ragione di ulteriori elementi probatori, valutati unitamente a tale denuncia e valevoli a fornire riscontro a quanto dichiarato in quest’ultima. La motivazione della pronuncia impugnata, infatti, richiama anche la documentazione prodotta dal contribuente già nell’ambito del processo di primo grado e dalla quale emergeva l’avvenuta cessazione, già alla data del 31 dicembre 2006, dell’impresa di cui il predetto era titolare. Infine, il giudice d’appello non manca di evidenziare come le fatture di cui il contribuente aveva provveduto a denunciare la falsità non contenessero alcuna indicazione circa l’utilizzo di mezzi di pagamento suscettibili di essere tracciati e concernessero, dunque, tutte corrispettivi pagati mediante denaro contante, con conseguente inverosimiglianza dell’avvenuto conseguimento di ricavi, peraltro secondo la ragguardevole misura indicata dall’amministrazione finanziaria, senza l’ausilio di un istituto bancario. 3.- Con il secondo (e ultimo) motivo, l ’ amministrazione finanziaria ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 c.c. Sostiene, in particolare, che, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe disatteso il principio secondo cui ilregime probatorio previsto per l’accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 consente all’amministrazione finanziariadi avvalersi anche di elementi di prova meramenteindiziari. Ne conseguirebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, che sarebbe affetto da violazione di legge il capo di sentenza con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Bari ha affermato essere fondato su « mere illazioni » l ’ atto impositivo oggetto di controversia, sia perché, nella motivazione di tale atto , era stato dettagliatamente chiarito che l’impresa con ditta W ork S ervice di [OSCURATO:PERSONA], aveva presentato la dichiarazione per l ’ anno d’imposta 2011 omettendo lacompilazione dei quadri RG/RF e omettendo altresì la presentazione delle prescritte dichiarazioni ai fini IRAP e IVA alle quali il contribuente era, comunque, obbligato poiché titolare di partita IVA, cosìlegittimando il ricorso a presunzioni c c .d d . « supersemplici ». 4.-La censura è senz’altro infondata. Ed invero, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, l’ufficio, nei casi previsti da tale disposizione normativa, procede alla rettifica dei redditi d’impresa con il metodo induttivocd. “ puro ” , ovvero sulla base di elementi presuntivi privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo art. 39 e sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze delbilancio e dalle scritture contabili, ove esistenti . Parimenti, in tema di IVA, l’art. 55, comma 1, parte seconda, d.P.R. n. 633 del 1972, prevede che l ’ ammontare imponibile complessivo e l’aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’[OSCURATO:PERSONA] e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuentee le imposte detraibili ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972,risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33. Orbene, secondo la costante giurisprudenza di questa Corteregolatrice «in tema di rettifica dei redditi d’impresa, il discrimine tra l’accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la “incompletezza, falsità o inesattezza” degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l’[OSCURATO:PERSONA] accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, “le omissioni o le false od inesatte indicazioni” sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l’attendibilità – e dunque l ’ utilizzabilità, ai fini dell’accertamento - anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l’Amministrazione finanziaria può “prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti” ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c..» (Cass.civ., Sez. 5, ordinanza n. 33604 del 18 dicembre 2019, Rv. 656397 - 01; conf. Cass. civ., Sez. 6 - 5 , ordinanza n. 4662 del15 febbraio 2023, non massimata ). L’accertamento induttivo puro, svolto ai sensi dell ’ art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600del 1973, consente dunque all ’ a mministrazione finanziaria di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze delle scritture contabili e di determinare l’imponibile sulla base di elementi meramente indiziari, costituenti presunzioni cc.dd. “ supersemplici ”, cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ponendo a carico del contribuente l’onere di fornire la prova contraria, ossia di dimostrare di non aver conseguito il reddito accertato (Cass.civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 20793 del 27 febbraio 2020 , non massimata ) ovvero di avere conseguito un reddito inferiore a quello indicato dall’[OSCURATO:PERSONA] (Cass.civ., Sez. 5, sentenza n. 12127 del14 aprile 2022, n on massimata ). Nella specie,se è certamente vero che l ’ accertamento è stato condotto a termini dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600del 1973 con conseguente ricorso, da parte dell’amministrazione finanziaria, a presunzioni cc.dd.«supersemplici», ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 19191 del 17 luglio 2019, Rv. 654710-01)ed inversione, a carico del contribuente , dell’ onere della prova circa l’esistenza dielementi intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’ufficio (Cass.civ., Sez. 5, sentenza n. 15027 del 2 luglio 2014, Rv. 631522 - 01 ) , risulta nondimeno altrettanto innegabile come, proprio alla stregua della motivazione della sentenza impugnata, l a [OSCURATO:PERSONA] abbiaritenuto assolto tale onere di prova contraria da parte del contribuente, mediante la deduzione degli elementi di prova già sopra menzionati e che sono stati ritenuti, dal giudice d’appello, valevoli a dimostrare l’estraneità del contribuente alla fattispecie evasiva contestata mediante l’avviso di accertamento. In tal senso, dunque, non è dato riscontrare alcuna violazione o falsa applicazione delle norme indicate dalla ricorrente e, in particolare, del regime probatorio derivante dall’applicazione, alla fattispecie in esame, dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973. Da ultimo, non è chi non veda come la censura di cui si tratta esibisca altresì un profilo di inammissibilità, giacché la stessa, nella parte in cui si concentra sugli elementi probatori presuntivi a fondamento dell ’ atto impositivo [ e, cioè, l ’ omessa dichiarazione del reddito d ’ impresa e l’avvenuto rinvenimento nella contabilità della società [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., di ben 9 (nove) fatture fiscali , riferite a specifiche prestazioni che sarebbero state fornite dall ’ impresa del contribuente e redatte in conformità alle indicazioni stabilite dall ’ articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972], invocandone altresì la valorizzazione a discapito degli elementi di prova addotti dal contribuente a proprio favore (cfr., all ’ uopo, quanto evidenziato in ricorso, alle pagg. 14-15), finisce con il risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del compendio istruttorio, notoriamente preclusa in sede di giudizio di legittimità. Questa Corte regolatrice ha, infatti, più volte chiarito che «In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio dilegittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento delcomplesso istruttorio nel suo insieme.» (cfr., ex permultis, Cass., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, Rv. 670888-01). Questa Corte di legittimità ha, infatti, più volte affermato che «Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.» (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14 gennaio 2019, Rv.652398-01; conf. Cass., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022, Rv.664394-01).Parimenti, è stato chiarito che «la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata»(Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24 maggio 2006, Rv. 589595-01; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448-01; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014, Rv. 631330-01). 5.-In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso dev’essere senz’altro rigettato. 6.- Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7.- Ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, stante la soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. P.Q.M La Corte Suprema di Cassaz