CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2015
Cassazione n. 30143/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18627/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso cui è elettivamente domiciliato in Roma, via Piemonte 32, il tutto come da procura a margine del ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO, n. 167/VI/15,depositata il 21/01/2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento per il recupero di imposte dirette, I.r.a.p., I.v.a. e addizionali per l’anno 2007, oltre a sanzioni, per un importo complessivo di € 1.029.157,24. In effetti per quell’anno il contribuente presentava una dichiarazione con operazioni imponibili per € 137.819,00. L’Ufficio rilevava peraltro oneri manutentivi di tre immobili, di cui il contribuente è comproprietario; interessi passivi su un mutuo ipotecario per € 3.153,00; spese da lavoro dipendente per € 8.644,00; premi assicurativi per € 1.336,00; contributi previdenziali per altri € 1.336,00; un conferimento sociale per € 600,00 e l’acquisto di titoli azionari. Effettuati controlli sui conti correnti bancari di alcuni congiunti (moglie e genitori), dedotte le operazioni inerenti al soddisfacimento di esigenze personali, il resto dell’ammontare delle movimentazioni bancarie veniva imputato ai ricavi riconducibili all’attività commerciale del contribuente, valorizzando anche il fatto che alcuni pagamenti di fatture emesse dal fornitore [OSCURATO:PERSONA] erano state effettuate tramite i conti dei genitori. Il contribuente impugnava l’avviso, ma la CTP respingeva il ricorso osservando che lo stesso non aveva fornito documentazione contabile atta a motivare ogni singola operazione sui conti correnti bancari. 2. Il contribuente adiva così la CTR, la quale respingeva l’appello. [OSCURATO:PERSONA] propone così ricorso in cassazione avverso la suddetta sentenza affidandolo a tre motivi. L’Agenzia si è costituita a mezzo di controricorso per resistere. In data 6 luglio 2017 il contribuente ha depositato ai sensi dell’art.372, cod. proc. civ., la sentenza penale di assoluzione per il reato di cui all’art.4, d.lgs. 10 marzo 2000, n.74. Lo stesso ha poi depositato in data 13 settembre 2022 memoria illustrativa. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in relazione all'art. 360, primo comma, num.4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, primo comma, n.4, cod. proc. civ.e 118, disp. att. cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata difetterebbe di motivazione. In particolare, la sentenza di secondo grado si sarebbe limitata ad un generico richiamo alla precedente pronuncia, senza fornire le ragioni del proprio convincimento, rinviando al quadro probatorio acquisito e senza fornire elementi circa il percorso argomentativo seguito. La sentenza non avrebbe minimamente affrontato gli elementi fattuali portati dal contribuente a giustificazione della non riconducibilità a sé delle operazioni bancarie e quindi dei ricavi ricostruiti dall’Ufficio, che dunque avrebbe commesso evidenti macroscopici errori. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 32, primo comma, num. 7, 39, primo comma, lett. d) e 40, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 51, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In particolare, la CTR avrebbe confermato la riferibilità dell e operazioni effettuate sui conti correnti di terzi (genitori e coniuge) all’attività del contribuente sulla base della presunzione legale di cui al citato art. 32 del d.P.R. n. 600/73, senza però considerare che se per tre operazioni (i pagamenti relativi al fornitore [OSCURATO:PERSONA]) tale riferibilità era pacifica, negli altri casi erano stati forniti elementi presuntivi in senso contrario (essendo in proposito sufficiente il ricorso alla praesumptio hominis), tra cui il fatto che il padre del ricorrente era titolare di un’impresa edile. Ai sensi poi della normativa I.v.a. (in particolare art. 51 d.P.R. n. 633/72), incomberebbe all’Ufficio la prova che l’intestazione a terzi dei conti sia in realtà fittizia, e ciò avuto riguardo alle circostanze del caso concreto. Solo tale previa dimostrazione potrebbe quindi portare a fondare la presunzione di riferibilità delle operazioni sul conto di terzi al contribuente. I giudici di merito, in particolare, non avevano nella specie tenuto conto del fatto che le movimentazioni del conto del padre riguardavano importi dell’ordine di oltre cinquecentomila euro, laddove il contribuente gestiva una piccola macelleria con costi di acquisto merce dell’ordine di euro settantamila circa. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma secondo, d.P.R. n. 600/73 e 51, comma secondo, d. P.R. n. 633/72. Nello specifico la violazione sarebbe consistita nell’aver posto come ricavi i prelevamenti annotati sui conti correnti, non risultanti dalle scritture contabili. Sulla base del principio per cui si considerano ricavi la sommatoria dei prelevamenti e dei versamenti sul conto, l’Ufficio aveva accertato maggior imponibile per € 715.335,09. Tale risultato sarebbe stato acriticamente fatto proprio anche dalla CTR, senza considerare che in realtà i prelievi andavano valutati come costi e non come ricavi. 4. Il primo motivo è infondato. La motivazione può dirsi apparente solo quando essa, bench é graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (da ultimo Cass. 01/03/2022, n.6758). Nella specie, la motivazione, per quanto stringata ed a tratti insufficiente rispetto ai motivi d’appello proposti, non risulta meramente apparente nel senso sopra indicato, basandosi su elementi fattuali, tra i quali operazioni sicuramente riferibili al contribuente presenti su conti di terzi. Essa così si sottrae a censura, in ragione dell’oggetto del motivo e dei noti limiti al controllo del vizio motivazionale discendenti dal disposto del riformato art. 360, cod. proc. civ. 5. Anche il secondo motivo è infondato. Va anzitutto ribadito il principio, più volte espresso da questa Corte, in base al quale “In tema di accertamento dell'IVA, i movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti legati al contribuente da stretto rapporto familiare o da particolari rapporti contrattuali (nella specie, l'amministratore unico della società, il suo gestore di fatto e la figlia di quest'ultimo nonché socia) possono essere riferiti al contribuente, salva la prova contraria a suo carico, al fine di determinarne i maggiori ricavi non dichiarati, in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell'attività imprenditoriale ” (Cass. 01/10/2014, n. 20668). Ciò, dunque, non impedisce al contribuente di dimostrare il contrario, e cioè, pur a fronte dell’utilizzazione del conto dei terzi congiunti, la giustificazione di determinate operazioni (Cass.11/05/2012, n. 7296), come anche qui ben specificato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “Qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili” (Cass.04/08/2010, n.18081). La relativa prova poi può essere evidentemente raggiunta con i normali mezzi, ivi comprese anche le presunzioni semplici (come precisato dalla sentenza appena citata). Nella specie,però , il contribuente non risulta aver fornito elementi di tal fatta, che infatti devono essere caratterizzati da gravità, precisione e concordanza. Egli si è, infatti , in proposito limitato ad allegare l’ingente entità dei movimenti rispetto alla propria attività di impresa, senza ad esempio riscontrare in qualche modo la riferibilità oggettiva almeno di parte delle movimentazioni alla diversa attività paterna; nonché ad allegare il fatto che avrebbe ripreso solo nel 2007 a gestire la macelleria, in precedenza oggetto di cessione, senza che anche ciò possa in qualche modo assumere un carattere oggettivo tale da giustificare una limitatezza del volume d’affari. Né in proposito assume rilievo decisivo la sentenza penale di assoluzione del contribuente, dal momento che il giudice tributario deve procedere ad un’autonoma valutazione anche a fronte di una sentenzapenale irrevocabile su reati tributari, attesa l'autonomia dei due giudizi, la diversità dei mezzi di prova acquisibili e dei criteri di valutazione. Nella specie, la sentenza assolutoria si basa su elementi non decisivi ai fini tributari, come le dichiarazioni dello stesso contribuente, e con specifico riferimento alle risultanze dei conti correnti non fa riferimento ad elementi specifici inerenti le singole movimentazioni, che sarebbero imputabili all’attività imprenditoriali di terzi (il padre titolare del conto), invece come visto indispensabili per assolversi al relativo onere probatorio. Anche tale motivo dev’essere dunque respinto. 6. Infondato risulta,infine, anche il terzo motivo. In effetti, la censura consiste nell’aver l’Ufficio sommato, ai fini della ricostruzione del volume d’affari, prelevamenti e versamenti, opinando il ricorrente che semmai solo i secondi possono avere all’uopo rilievo, dovendo i primi essere riferiti logicamente al sostenimento di costi. Tuttavia va qui ribadito che “i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari assumono sempre rilievo ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, se il titolare di detti conti non fornisca adeguata giustificazione, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, poiché questa previsione e quella di cui all'art. 38 del medesimo D.P.R. hanno portata generale, riguardando la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell'attività svolta e dalla quale quei redditi provengano; né può inferirsi l'applicabilità dell'art. 32 citato ai soli soggetti che esercitino attività di impresa o di lavoro autonomo per via del riferimento testuale della disposizione ai "ricavi" ed alle "scritture contabili", in quanto il dato letterale risulta limitativo unicamente della possibilità per l'Ufficio di desumere reddito dai "prelevamenti"con riferimento all’esercizio di attività di lavoro autonomo (cfr.Corte Cost. n.228/2014). 7. In definitiva il ricorso dev’essere integralmente respinto, con aggravio di spese, liquidate come in dispositivo, in capo al ricorrente soccombente. 8. Sussistono i presupposti processuali per dichiarar e l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite ch