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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 46473/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 78/ RG 22632 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi ed adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che a pag. 2 ha dato atto degli elementi ritenuti incompatibili con i presupposti della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis cod. pen. in base ad una valutazione complessiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deljzi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Io ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera heora La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 78/ RG 22632 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi ed adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che a pag. 2 ha dato atto degli elementi ritenuti incompatibili con i presupposti della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis cod. pen. in base ad una valutazione complessiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deljzi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Io ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera heora La Presidente
Sentenza Cassazione n. 46473/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris