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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30618/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 3954/22 in data 04/07/2022 della Corte di appello di Napoli, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in data 23/02/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di rapina aggravata (capo A: in danno di [OSCURATO:PERSONA] di Pozzuoli in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e di porto ingiustificato di arma (capo B: in Pozzuoli in data 03/07/2021).

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 clisp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: inosservanza di norme processuali per la violazione del combinato disposto degli artt. 516, 521, 522 e 526 cod. proc. pen. e del relativo obbligo di correlazione tra accusa e sentenza nonché correlativo vizio di motivazione.

Dalla lettura della sentenza di primo grado si evincono coordinate spazio temporali circa la datazione (03/07/2011) e il luogo di commissione del fatto (esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA]) del tutto inconferenti, diversi e travisati sia rispetto a quelli indicati nei capi d'imputazione sia rispetto a quelli indicati negli atti processuali.

Secondo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in tema di prova della responsabilità penale; violazione di legge in relazione agli artt. 63, 64, 350, comma 7, 192, commi 1 e 2, 530, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dall'Orsetti presso la Stazione dei carabinieri di Pozzuoli.

Le dichiarazioni dell'Orsetti sono state rese in data 03/07/2021 presso i carabinieri dopo che, nei confronti dello stesso, a partire dalle ore 16,30 del medesimo giorno, erano state compiute perquisizioni, di carattere personale, veicolare e domiciliare ed ancora, dopo che lo stesso era stato posto in stato di arresto, il medesimo giorno, alle ore 21,00 e, soprattutto, dopo che il pubblico ministero di turno aveva emesso, il medesimo giorno, alle ore 21,22, l'ordine di traduzione agli arresti domiciliari, dove il ricorrente è stato poi condotto alle ore 01,20 del 04/07/2021, ossia dopo quasi quattro ore dall'ordine del pubblico ministero: elementi fattuali, questi, che consentono di ritenere non libere e sicuramente, non frutto di libera scelta, spontanee e genuine, e pertanto inutilizzabili e viziate, le predette dichiarazioni, il tutto anche a voler prescindere dal fatto che dette dichiarazioni avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione e motivazione da parte della Corte territoriale.

Quest'ultima poi, con evidente travisamento, ha valorizzato il dato della presunta identità tra il cacciavite rinvenuto nell'autovettura' nella disponibilità dell'Orsetti e l'eventuale cacciavite asseritamente utilizzato dal presunto rapinatore, così come ritratto nelle immagini e nelle foto di videosorveglianza in atti.

Identico travisamento è intervenuto con riferimento all'abbigliamento, ed in particolare al ritrovamento di capi d'abbigliamento ritenuti corrispondenti a quelli utilizzate dal presunto rapinatore ritratto nelle immagini di videosorveglianza, attesane l'evidente genericità.

Ed ancora, vi è stato travisamento anche in relazione alle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato l'autore della rapina come soggetto dagli occhi scuri, mentre l'imputato ha occhi di colore celeste, come si legge nel fascicolo del casellario centrale d'identità.

Terzo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in tema di esclusione dell'applicazione della disciplina del reato complesso, con conseguente violazione di legge.

Nella fattispecie, l'aver ritenuto l'uso dell'arma come aggravante del reato di rapina e come fatto autonomamente integrante il reato di porto d'armi od oggetti atti ad offendere, costituisce violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, per identità del fatto storico.

Quarto motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla determinazione del limite edittale e del relativo aumento di pena a titolo di continuazione.

Del tutto ingiustificatamente, i giudici di merito hanno omesso di considerare la giovane età dell'imputato, il suo comportamento collaborativo, la relativa esiguità del danno ed il comportamento tenuto susseguente al reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va evidenziato in premessa come la Corte territoriale si sia espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive e l'omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati nei ricorsi non configura il vizio denunciato: va ribadito, infatti, che il giudice di appello, in presenza di una 'doppia conforme", nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.

Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; di recente v.

Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, non mass. sul punto).

Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito d una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; da ultimo cfr. Sez. 28729 del 07/07/2022, Labate, non mass.).

Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (cfr., Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 26870 del 12/05/2022, Gioè, non mass.).

2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo.

La Corte territoriale ha avuto modo di precisare che l'indicazione della data del 03/07/2011, ha costituito "un mero refuso del primo giudice che, nel trascrivere il capo di imputazione, non ha riportato la data corretta del fatto, che è 03/07/2021, come si evince da tutti gli atti di polizia giudiziaria presenti in fascicolo nonché dal capo di imputazione allegato dal pubblico ministero ai vari atti provenienti dal suo ufficio, pure inseriti nel fascicolo del giudice.

Quanto alla pretesa diversità del locale, non risulta dagli atti che le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza appartengano ad un diverso locale che si chiamerebbe "Road bar tabaccheria", anzi, da tutti gli atti di polizia giudiziaria, ivi comprese le foto in atti, estrapolate appunto dal sistema di videosorveglianza, emerge chele immagini attengono proprio alla tabaccheria oggetto della rapina per cui si procede, denominata "Road star tabaccheria".

Con queste argomentate conclusioni che evidenziano la ricorrenza di errori materiali che per nulla hanno inciso sulla ricostruzione storica del fatto in relazione alla data ed al luogo degli accadimenti, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della pedissequa reiterazione del motivo di appello.

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

La Corte territoriale ha fatto applicazione della consolidata giurisprudenza secondo cui sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (cfr., Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018, Basso, Rv. 272541; nello stesso senso, Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, S., Rv. 275752; Sez., 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, clep. 2021, Minauro, Rv. 280242; Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Nacchia, Rv. 283409-01).

Il ricorrente, tuttavia, evidenzia che il contesto nel quale tali dichiarazioni sono state rese indurrebbe a considerare tali dichiarazioni non libere e, pertanto, prive del carattere di spontaneità che, solo, ne consente l'utilizzabilità ai sensi dell'art. 370, comma 7, cod. proc. pen.

Nondimeno, pur depurando la motivazione della sentenza dall'elemento di prova costituito dalle sopradette dichiarazioni volendone riconoscere il presupposto - peraltro non pienamente dimostrato - della non spontaneità, il motivo di ricorso non supera la "prova di resistenza", relativa agli ulteriori elementi valorizzati dalla Corte d'appello ai fini della pronuncia sulla penale responsabilità.

In tal senso, la Corte ha ritenuto come le dichiarazioni rese dall'imputato siano del tutto conformi agli elementi di prova scrutinati, di per sé sufficienti a basare una pronuncia di condanna.

In particolare: le immagini del sistema di videosorveglianza consentono di rilevare l'uso di un cacciavite cui pure fa riferimento il figlio del titolare della tabaccheria laddove un cacciavite è stato sequestrato nell'auto dell'imputato; a casa dell'imputato è stata sequestrata biancheria (mutande) il cui marchio (che lo caratterizza rendendolo come capo non comune) è identico a quello dell'indumento indossato dal rapinatore; ulteriori indumenti sequestrati in casa dell'imputato, su indicazione di quest'ultimo che inizia così a collaborare con la polizia giudiziaria, sono, infine, visibili nelle foto in atti.

Infine, destituita di ogni fondamento è la censura difensiva "secondo cui la dipendente della tabaccheria, [OSCURATO:PERSONA], avrebbe descritto il rapinatore con occhi celesti; invero, la predetta afferma che questi aveva occhi di colore sicuramente scuro, cioè proprio come il colore degli occhi dell'imputato".

4. Manifestamente infondato è il terzo motivo.

Evidenzia il Collegio che, in relazione al ritenuto assorbimento del porto di coltello nella rapina, esattamente la Corte territoriale lo ha escluso, trattandosi di beni giuridici diversi: infatti, la circostanza aggravante dell'uso dell'arma non postula l'illiceità della detenzione o del porto di questa (cfr., Sez. 2, n. 8999 del 18/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263229, secondo cui l'uso dell'arma, costituente aggravante della rapina, è fatto oggettivamente distinto dal porto abusivo di arma, il quale costituisce un reato di mero pericolo, il cui elemento materiale non può, pertanto, considerarsi assorbito, in base alla normativa del reato complesso, nell'obiettività del delitto di rapina, tanto più che questo può essere aggravato, a norma dell'art. 628, primo comma, n. 1 cod. pen., anche quando l'arma impiegata non risulti detenuta e portata illegalmente).

5. Manifestamente infondato è il quarto motivo.

La Corte territoriale ha ritenuto che "quanto alla pena, il fatto riveste caratteri di gravità ex art. 133, comma 1, cod. pen. per la pluralità di persone minacciate ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), l'entità del profitto, l'uso dell'arma impropria.

Tutti questi elementi non sono inficiati dalla incensuratezza dedotta in appello e, unitariamente valutati, impediscono qualsiasi rivisitazione del trattamento sanzionatorio sia ai sensi dell'art. 133 che del combinato disposto artt. 62 -bis e 69 cod. pen.": trattasi di valutazioni del tutto congrue che giustificano le conclusioni assunte.

6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 3954/22 in data 04/07/2022 della Corte di appello di Napoli, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in data 23/02/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di rapina aggravata (capo A: in danno di [OSCURATO:PERSONA] di Pozzuoli in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e di porto ingiustificato di arma (capo B: in Pozzuoli in data 03/07/2021). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 clisp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: inosservanza di norme processuali per la violazione del combinato disposto degli artt. 516, 521, 522 e 526 cod. proc. pen. e del relativo obbligo di correlazione tra accusa e sentenza nonché correlativo vizio di motivazione. Dalla lettura della sentenza di primo grado si evincono coordinate spazio temporali circa la datazione (03/07/2011) e il luogo di commissione del fatto (esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA]) del tutto inconferenti, diversi e travisati sia rispetto a quelli indicati nei capi d'imputazione sia rispetto a quelli indicati negli atti processuali. Secondo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in tema di prova della responsabilità penale; violazione di legge in relazione agli artt. 63, 64, 350, comma 7, 192, commi 1 e 2, 530, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dall'Orsetti presso la Stazione dei carabinieri di Pozzuoli. Le dichiarazioni dell'Orsetti sono state rese in data 03/07/2021 presso i carabinieri dopo che, nei confronti dello stesso, a partire dalle ore 16,30 del medesimo giorno, erano state compiute perquisizioni, di carattere personale, veicolare e domiciliare ed ancora, dopo che lo stesso era stato posto in stato di arresto, il medesimo giorno, alle ore 21,00 e, soprattutto, dopo che il pubblico ministero di turno aveva emesso, il medesimo giorno, alle ore 21,22, l'ordine di traduzione agli arresti domiciliari, dove il ricorrente è stato poi condotto alle ore 01,20 del 04/07/2021, ossia dopo quasi quattro ore dall'ordine del pubblico ministero: elementi fattuali, questi, che consentono di ritenere non libere e sicuramente, non frutto di libera scelta, spontanee e genuine, e pertanto inutilizzabili e viziate, le predette dichiarazioni, il tutto anche a voler prescindere dal fatto che dette dichiarazioni avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione e motivazione da parte della Corte territoriale. Quest'ultima poi, con evidente travisamento, ha valorizzato il dato della presunta identità tra il cacciavite rinvenuto nell'autovettura' nella disponibilità dell'Orsetti e l'eventuale cacciavite asseritamente utilizzato dal presunto rapinatore, così come ritratto nelle immagini e nelle foto di videosorveglianza in atti. Identico travisamento è intervenuto con riferimento all'abbigliamento, ed in particolare al ritrovamento di capi d'abbigliamento ritenuti corrispondenti a quelli utilizzate dal presunto rapinatore ritratto nelle immagini di videosorveglianza, attesane l'evidente genericità. Ed ancora, vi è stato travisamento anche in relazione alle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato l'autore della rapina come soggetto dagli occhi scuri, mentre l'imputato ha occhi di colore celeste, come si legge nel fascicolo del casellario centrale d'identità. Terzo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in tema di esclusione dell'applicazione della disciplina del reato complesso, con conseguente violazione di legge. Nella fattispecie, l'aver ritenuto l'uso dell'arma come aggravante del reato di rapina e come fatto autonomamente integrante il reato di porto d'armi od oggetti atti ad offendere, costituisce violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, per identità del fatto storico. Quarto motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla determinazione del limite edittale e del relativo aumento di pena a titolo di continuazione. Del tutto ingiustificatamente, i giudici di merito hanno omesso di considerare la giovane età dell'imputato, il suo comportamento collaborativo, la relativa esiguità del danno ed il comportamento tenuto susseguente al reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va evidenziato in premessa come la Corte territoriale si sia espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive e l'omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati nei ricorsi non configura il vizio denunciato: va ribadito, infatti, che il giudice di appello, in presenza di una 'doppia conforme", nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; di recente v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, non mass. sul punto). Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito d una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; da ultimo cfr. Sez. 28729 del 07/07/2022, Labate, non mass.). Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (cfr., Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 26870 del 12/05/2022, Gioè, non mass.). 2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. La Corte territoriale ha avuto modo di precisare che l'indicazione della data del 03/07/2011, ha costituito "un mero refuso del primo giudice che, nel trascrivere il capo di imputazione, non ha riportato la data corretta del fatto, che è 03/07/2021, come si evince da tutti gli atti di polizia giudiziaria presenti in fascicolo nonché dal capo di imputazione allegato dal pubblico ministero ai vari atti provenienti dal suo ufficio, pure inseriti nel fascicolo del giudice. Quanto alla pretesa diversità del locale, non risulta dagli atti che le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza appartengano ad un diverso locale che si chiamerebbe "Road bar tabaccheria", anzi, da tutti gli atti di polizia giudiziaria, ivi comprese le foto in atti, estrapolate appunto dal sistema di videosorveglianza, emerge chele immagini attengono proprio alla tabaccheria oggetto della rapina per cui si procede, denominata "Road star tabaccheria". Con queste argomentate conclusioni che evidenziano la ricorrenza di errori materiali che per nulla hanno inciso sulla ricostruzione storica del fatto in relazione alla data ed al luogo degli accadimenti, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della pedissequa reiterazione del motivo di appello. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. La Corte territoriale ha fatto applicazione della consolidata giurisprudenza secondo cui sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (cfr., Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018, Basso, Rv. 272541; nello stesso senso, Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, S., Rv. 275752; Sez., 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, clep. 2021, Minauro, Rv. 280242; Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Nacchia, Rv. 283409-01). Il ricorrente, tuttavia, evidenzia che il contesto nel quale tali dichiarazioni sono state rese indurrebbe a considerare tali dichiarazioni non libere e, pertanto, prive del carattere di spontaneità che, solo, ne consente l'utilizzabilità ai sensi dell'art. 370, comma 7, cod. proc. pen. Nondimeno, pur depurando la motivazione della sentenza dall'elemento di prova costituito dalle sopradette dichiarazioni volendone riconoscere il presupposto - peraltro non pienamente dimostrato - della non spontaneità, il motivo di ricorso non supera la "prova di resistenza", relativa agli ulteriori elementi valorizzati dalla Corte d'appello ai fini della pronuncia sulla penale responsabilità. In tal senso, la Corte ha ritenuto come le dichiarazioni rese dall'imputato siano del tutto conformi agli elementi di prova scrutinati, di per sé sufficienti a basare una pronuncia di condanna. In particolare: le immagini del sistema di videosorveglianza consentono di rilevare l'uso di un cacciavite cui pure fa riferimento il figlio del titolare della tabaccheria laddove un cacciavite è stato sequestrato nell'auto dell'imputato; a casa dell'imputato è stata sequestrata biancheria (mutande) il cui marchio (che lo caratterizza rendendolo come capo non comune) è identico a quello dell'indumento indossato dal rapinatore; ulteriori indumenti sequestrati in casa dell'imputato, su indicazione di quest'ultimo che inizia così a collaborare con la polizia giudiziaria, sono, infine, visibili nelle foto in atti. Infine, destituita di ogni fondamento è la censura difensiva "secondo cui la dipendente della tabaccheria, [OSCURATO:PERSONA], avrebbe descritto il rapinatore con occhi celesti; invero, la predetta afferma che questi aveva occhi di colore sicuramente scuro, cioè proprio come il colore degli occhi dell'imputato". 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Evidenzia il Collegio che, in relazione al ritenuto assorbimento del porto di coltello nella rapina, esattamente la Corte territoriale lo ha escluso, trattandosi di beni giuridici diversi: infatti, la circostanza aggravante dell'uso dell'arma non postula l'illiceità della detenzione o del porto di questa (cfr., Sez. 2, n. 8999 del 18/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263229, secondo cui l'uso dell'arma, costituente aggravante della rapina, è fatto oggettivamente distinto dal porto abusivo di arma, il quale costituisce un reato di mero pericolo, il cui elemento materiale non può, pertanto, considerarsi assorbito, in base alla normativa del reato complesso, nell'obiettività del delitto di rapina, tanto più che questo può essere aggravato, a norma dell'art. 628, primo comma, n. 1 cod. pen., anche quando l'arma impiegata non risulti detenuta e portata illegalmente). 5. Manifestamente infondato è il quarto motivo. La Corte territoriale ha ritenuto che "quanto alla pena, il fatto riveste caratteri di gravità ex art. 133, comma 1, cod. pen. per la pluralità di persone minacciate ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), l'entità del profitto, l'uso dell'arma impropria. Tutti questi elementi non sono inficiati dalla incensuratezza dedotta in appello e, unitariamente valutati, impediscono qualsiasi rivisitazione del trattamento sanzionatorio sia ai sensi dell'art. 133 che del combinato disposto artt. 62 -bis e 69 cod. pen.": trattasi di valutazioni del tutto congrue che giustificano le conclusioni assunte. 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e
Sentenza Cassazione n. 30618/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris