CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 settembre 2026
Cassazione n. 25755/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LESSANDRA, nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliate in Roma, ViaMonte delle Gioie n. 13, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in atti;[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica e pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 24,presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA];CONTRORICORRENTE E RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 15198/2021Numero sezionale 5972/2026Numero di raccolta generale 25755/2026Data pubblicazione 24/09/2026avverso la sentenza n. 1401/20 della Commissione tributariaregionale dell’[OSCURATO:PERSONA], sez. 13, pubblicata in data 3dicembre 2020, non notificata.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, [OSCURATO:PERSONA],nella camera di consiglio del 18 settembre 2026.1.Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissionetributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] ha accolto parzialmentel’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.387/3/2019 della Commissione tributaria provinciale di Parma, chepronunziando sugli avvisi di accertamento IMU per gli anni diimposta 2012 e 2013 - con i quali era stato riconosciuto un maggiorvalore imponibile di euro 75 al mq. su una superficie di mq. 156.359– aveva rigettato il ricorso del contribuente, dando comunque attodella rettifica dell’Ufficio– da euro 75 a euro 37,50 al mq. – delvalore dell’area per la sola annualità 2013.La Corte regionale ha riconosciuto il minor valore imponibile –pari a euro 37,50 - dell’area di proprietà del contribuente daassoggettare a tassazione IMU, già rettificato dal Comune di Torrilein relazione all’anno 2013, anche per l’annualità 2012, affermandoche, sebbene la deliberazione assunta dal Comune di Torrileriguardasse la determinazione dei valori delle aree fabbricabili per il2013, non era tuttavia giustificabile sostenere che in un solo anno lamedesima area potesse aver perduto il 50% del proprio potenzialeedificatorio. I giudici d’appello hanno inoltre rilevato che il valore perle annualità precedenti al 2012 era notevolmente inferiore, e chequello attribuito per tale anno doveva ritenersi quindi eccessivo, ehanno concluso per la riduzione del valore stesso e delle sanzioni daapplicare. [OSCURATO:PERSONA] ha infine confermato l’estensione del terreno dasottoporre a tassazione, escludendo la rilevanza dei vincoli diNumero registro generale 15198/2021Numero sezionale 5972/2026Numero di raccolta generale 25755/2026Data pubblicazione 24/09/2026inedificabilità esistenti su parte dell’area di proprietà del contribuentee considerando che il Comune aveva comunque tenuto conto di taleridotta potenzialità edificatoria nella determinazione del valore.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con atto notificato indata 31 maggio 2021, ricorso per cassazione avverso la suddettasentenza, affidandone l’accoglimento a un unico motivo diimpugnazione.Con comparsa del 2 settembre 2026 si sono costituite ingiudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AlessandraGuazzo Gerardi, nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], chehanno richiamato le conclusioni del ricorso, invocando inoltre ladisapplicazione delle sanzioni nei confronti dei successori delcontribuente, in conformità al disposto di cui all’art. 8 D. Lgs. n.472/1997.3. Il Comune di Torrile ha depositato controricorso e haproposto ricorso incidentale affidato a un unico motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art. 2,d. lgs. n. 504/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod.proc. civ., per aver la Commissione di secondo grado ritenuto che, aifini dell’assoggettabilità ad IMU, le aree devono essere consideratenel loro complesso, senza considerare che essendo l’area soggetta avincoli urbanistici di destinazione determinanti, in base al PianoOperativo Comunale (POC) del Comune di Torrile, la cessione a titologratuito del 40%, parte di essa non può essere considerata qualesuperficie edificabile. Si osserva, inoltre, che per le annualità 2014 e2015, il Comune ha sottoposto a tassazione la minore area di62.630,050 mq.1.1. La censura è destituita di fondamento e va disattesa.Numero registro generale 15198/2021Numero sezionale 5972/2026Numero di raccolta generale 25755/2026Data pubblicazione 24/09/20261.2. Va ribadito il principio secondo cui, per le aree ricompresenel piano regolatore generale, l'edificabilità non è esclusa da vincolispecifici, che possono incidere unicamente sul valore venale dellestesse in ragione delle concrete potenzialità edificatorie, ed èinsussistente solo in presenza di vincoli assoluti, ancorché posti dastrumenti regionali di pianificazione paesaggistica ed ambientale, iquali prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale (cfr. Cass.18 settembre 2019, n. 23206).1.3. Poste tali premesse in diritto, la Commissione tributariaregionale si è attenuta a detti principi, avendo affermato: «Viceversal’estensione del terreno da sottoporre a tassazione deve essereconfermata. Ciò in funzione del fatto che le aree in questione devonoessere considerate nel loro complesso (Cass. n. 20256 del23.07.2008) prescindendo dalla destinazione che ciascuna porzionedi essa in concreto avrà dopo la realizzazione del processoedificatorio; solo dall’esito dello stesso si potranno distinguere leparti edificate, le parti infrastrutturali e di urbanizzazione primaria(viabilità e similari) e secondarie (aree a verde e similari) oltre alleinfrastrutture territoriali previste (casse di laminazione) comecontemplato dallo strumento urbanistico nello schema di assetto diambito di Poc, in quanto è vigente una solidale partecipazione di tuttii proprietari delle particelle comprese nel perimetro di assetto diambito. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente,l’[OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto delle riduzioni di calcoloper l’onerosità di opere e oneri per la realizzazione di casse dilaminazione e di verde pubblico, nella misura del 25%, misuraconfermata dal CTU nella perizia».Nessun significato assume, inoltre, rispetto all’individuazionedell’area soggetta al tributo, il fatto che per le successive annualità2014 e 2015, il Comune abbia sottoposto a tassazione la minorNumero registro generale 15198/2021Numero sezionale 5972/2026Numero di raccolta generale 25755/2026Data pubblicazione 24/09/2026superficie di 62.630,050 mq., diversa essendo stata, all’evidenza, lavalutazione rispetto ai dati assunti a base della stima negli annioggetto dell’avviso impugnato, con analisi non vincolante inrelazione alle annualità precedenti.2. Costituendosi in giudizio, le eredi del contribuente hannoinvocato, ai sensi dell’art. 8 del d. lgs. n. 472/1997, ladisapplicazione delle sanzioni nei loro confronti. La richiesta èfondata, disponendo la norma citata che l’obbligazione al pagamentodella sanzione non si trasmette agli eredi.Va richiamata sul punto la giurisprudenza di questa Cortesecondo cui in caso di decesso del contribuente, trova applicazione ildisposto di cui all'art. 8, d.lgs. n. 472 del 1997, che, nel prevederel'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione di pagamento dellasanzione, detta un principio di ordine generale in quanto corollariodel principio della responsabilità personale specificamente codificatonel precedente art. 2, avendo il legislatore stabilito in modo chiaro enetto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggitributarie riferibile a persona fisica si estingue con la mortedell'autore della violazione (Cass., Sez. T., 5/9/2022, n. 26015;Cass., Sez. 5, 22/5/2003, n. 8097; Cass., Sez. 5, 27/9/2005, n.18862; Cass., Sez. 5, 3/10/2006, n. 21326).3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il Comune deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 5, d. lgs. n. 504/1992 edell’art. 30 L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 20/2000, in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Commissione di secondo gradoritenuto contraddittoria l’attribuzione del valore al mq. dell’area, conuna riduzione riferita esclusivamente all’annualità 2013, sulla base diun’asserita ingiustificabilità dell’abbattimento del potenzialeedificatorio, nella misura del 50%, nel breve lasso temporale di unanno, essendo invece la diversa valutazione dell’ente fondata su unaNumero registro generale 15198/2021Numero sezionale 5972/2026Numero di raccolta generale 25755/2026Data pubblicazione 24/09/2026condizione giuridico-amministrativa del lotto del tutto differente.Osserva il Comune che nel luglio 2012, decorsi cinque annidall’approvazione senza presentazione di PUA, la scheda del POCrelativa all’area fabbricabile era decaduta ed era significativamentevenuta meno la possibilità, per il proprietario, di attuare l’interventodi urbanizzazione in via immediata, con la conseguente diminuzionedi valore dell’area alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (utile per determinare labase imponibile del tributo per l’annualità 2013). Il valoredell’immobile nel 2012 era quindi ben superiore per una ragionespecifica e non poteva quindi ritenersi privo di giustificazione.3.1. Il motivo è inammissibile sotto due distinti profili.Il ricorrente incidentale mira a una rivalutazione delragionamento decisorio del giudice del merito. Pur deducendoapparentemente una violazione di norme di legge, il Comune mira inrealtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, cosìda realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimitàin un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.04/07/2017, n. 8758).Il motivo è altresì inammissibile in quanto impropriamenteriferito al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,che riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto enon può invocarsi rispetto all’omesso esame di un fatto decisivoquale quello prospettato dal ricorrente incidentale, da censurare4. In conclusione, il ricorso principale va accolto per quanto diragione, risultando fondata la censura riferita all’applicazione dellesanzioni nei confronti degli eredi del contribuente. La sentenza dellaCommissione di secondo grado va quindi cassata e, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nelmerito con il parziale accoglimento del ricorso originario,Numero registro generale 15198/2021Numero sezionale 5972/2026Numero di raccolta generale 25755/2026Data pubblicazione 24/09/2026limitatamente alla disapplicazione delle sanzioni. Il ricorsoincidentale va invece rigettato.5. Le spese dell’intero giudizio sono compensate, in ragionedella reciproca soccombenza delle parti e del parziale accoglimentodel ricorso, limitatamente alla disapplicazione delle sanzioni.6. Sussistono i presupposti per imporre al controricorrentericorrente incidentale il pagamento del cd. "doppio contributounificato". P.Q.MAccoglie parzialmente il ricorso principale, cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originariolimitatamente alla disapplicazione delle sanzioni nei confronti delleeredi.Rigetta il ricorso incidentale.Compensa le spese dell’intero giudizio.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18settembre 2026Il Presidentedott. [OSCURATO:PERSONA]