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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15875/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

4/03/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Perugia, la cartella di pagamento n.Numero registro generale 11564/2016Numero sezionale 4286/2026Numero di raccolta generale 15875/2026Data pubblicazione 23/05/202608020110037058962001, con la quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. gli avevaintimato, quale coobbligato solidale della società [OSCURATO:SOCIETA]., ilpagamento della somma di euro 21.084,11, oltre interessi e sanzioni,dovuta dalla predetta società a titolo di Irap e Iva per l’anno d’imposta2006, in conseguenza del mancato versamento, da parte di quest’ultima,delle rate di cui all’atto di adesione n.

T3NA30401251/2010.A sostegno del ricorso il contribuente deduceva, tra l’altro, perquanto ancora interessa in questa sede, la carenza di legittimazionepassiva, non essendo configurabile la propria responsabilità solidalerispetto al debito della s.r.l., nonché l’omessa notifica, nei propri confronti,dell’atto di accertamento presupposto.La CTP, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva l’ammontaredella sanzione irrogata, confermando nel resto la legittimità della cartellaopposta.2.

Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale, assumendo che la responsabilitàdell’appellante fosse fondata sul regime della trasparenza ex artt. 115 e116 t.u.i.r. per il quale aveva optato la società dalla sua costituzione e finoall’anno 2006, rigettava il gravame.3.

Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi atre motivi.L’Agenzia delle entrate e l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resistono concontroricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 2462 c.c. e dell’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente applicato,pur non citandolo espressamente, l’art. 2462 c.c., che prevede laresponsabilità illimitata del socio unico della s.r.l., in relazione alleNumero registro generale 11564/2016Numero sezionale 4286/2026Numero di raccolta generale 15875/2026Data pubblicazione 23/05/2026obbligazioni gravanti su quest’ultima, in soli due casi, ossia qualora iconferimenti non siano stati effettuati nel loro intero ammontare ovverofino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2470c.c.: nessuna di tali condizioni, tuttavia, ricorre nella specie.Analogamente, difettano i presupposti per l’applicazione dell’art. 36,comma 3, del d.P.R. n. 602/1973, in relazione alla responsabilità dei sociche hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedentialla messa in liquidazione della società denaro o altri beni sociali inassegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione benisociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione.

Nella specie,peraltro, si versa in una fattispecie diversa dalla liquidazione.1.1 Il motivo è inammissibile.1.2 La doglianza, invero, attiene a questioni che non rientrano nellaratio decidendi dell’impugnata sentenza, la quale ha ravvisato ilfondamento della responsabilità del contribuente non nell’art. 2462 c.c. nénell’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973 - norme che non sono,infatti, neppure richiamate dalla CTR nella parte motivazionale -, bensì nelregime della trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 t.u.i.r., per ilquale la società aveva optato fino a tutto l’anno d’imposta 2006 oggetto dicausa.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per aver la CTR ritenuto che la responsabilità del contribuentediscendesse dal regime della tassazione per trasparenza previsto dallepredette norme.

Gli artt. 115 e 116 t.u.i.r. si applicano, però, alle soleimposte sul reddito, e non anche all’Irap e all’Iva.Inoltre, l’art. 115 cit. prevede, al comma 8, che è la società adessere obbligata in solido con il socio, e non viceversa, mentre l’art. 116cit. non contiene alcuna disposizione che riguardi la responsabilità per leobbligazioni sociali.Numero registro generale 11564/2016Numero sezionale 4286/2026Numero di raccolta generale 15875/2026Data pubblicazione 23/05/20262.1 Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.2.2 Occorre premettere che l’art. 115 del d.P.R. n. 917/1986(t.u.i.r.) stabilisce che, esercitando l’opzione di cui al comma 4, il redditoimponibile dei soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), ossia le societàdi capitali residenti, al cui capitale sociale partecipano esclusivamente isoggetti indicati nella medesima disposizione (altre società di capitaliresidenti), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabilenell'assemblea generale, richiamata dall’art. 2346 c.c., e di partecipazioneagli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, èimputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione,proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.Il successivo art. 116, a sua volta, prevede che l’opzione di cuiall’art. 115 può essere esercitata, con le stesse modalità ed alle stessecondizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo art.115, dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi nonsupera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e con unacompagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numeronon superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa.Di conseguenza, l’esercizio dell’opzione per il regime fiscale pertrasparenza determina l’imputazione diretta, a ciascun socio, del redditomaturato in capo alla società partecipata, proporzionalmente alla quota dipartecipazione agli utili ed indipendentemente dalla sua effettivapercezione, con un meccanismo quindi analogo a quello previsto per latassazione del reddito prodotto dalle società di persone.

In virtù delrichiamo operato dal suindicato art. 116 t.u.i.r., l’opzione può essereesercitata anche dalle società a responsabilità limitata a ristretta baseproprietaria, che abbiano determinati requisiti dimensionali (Cass.21/10/2024, n. 27278; Cass. 31/10/2018, n. 27892; Cass. 01/12/2015,n. 24472).Numero registro generale 11564/2016Numero sezionale 4286/2026Numero di raccolta generale 15875/2026Data pubblicazione 23/05/20262.3 Il comma 8 dell’art. 115 cit. dispone poi che «La societàpartecipata è solidalmente responsabile con ciascun socio per l’imposta, lesanzioni e gli interessi conseguenti all’obbligo di imputazione del reddito».Tale principio, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente – inciò consistendo il profilo di infondatezza del motivo in esame - èapplicabile anche alla disciplina della cd. piccola trasparenza di cui alsuccessivo art. 116, come si desume dall’art. 14, ultimo comma, del d.m.23/04/2004 (emanato in attuazione del comma 9 dello stesso art. 115), ilquale prevede che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degliarticoli dello stesso decreto riferibili alla disciplina della trasparenzaprevista dall’art. 115 t.u.i.r. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 34262).2.4 L’inammissibilità del motivo, in relazione alle altre doglianze,discende, invece, dal difetto di specificità dello stesso, in quanto ilricorrente non indica in quale fase dei giudizi di merito e con quali attidifensivi abbia sollevato la questione, che non risulta trattatanell’impugnata sentenza, dell’applicabilità all’Irap e all’Iva dell’imputazioneper trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 t.u.i.r.In proposito, va rammentato che, nel giudizio di cassazione, èpreclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovitemi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto noncompiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi nonabbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e ritualecontestazione nel giudizio di appello (Cass. 23/01/2007, n. 1474; Cass.15/03/2006, n. 5620; Cass. 08/07/1981, n. 4486).

Pertanto, il ricorrente,il quale introduca temi di indagine non affrontati nei precedenti gradi digiudizio, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione di taliquestioni nel giudizio di merito, ma anche di indicare in quali atti siaavvenuta la relativa deduzione (Cass. 31/08/2007, n. 18440): tale onere,nella specie, non è stato assolto dal ricorrente.Numero registro generale 11564/2016Numero sezionale 4286/2026Numero di raccolta generale 15875/2026Data pubblicazione 23/05/20263.

Con il terzo motivo si assume la violazione e falsa applicazionedell’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto legittima la cartella di pagamentosebbene questa non fosse stata preceduta dalla notifica, nei confronti delcontribuente, dell’atto di accertamento presupposto.3.1 Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.3.2 L’inammissibilità inerisce all’asserita violazione dell’art. 36 cit.,che, come già rilevato in ordine al primo motivo, non rientra nel themadecidendum.3.3 L’infondatezza discende dal rilievo per cui, come sostenuto dallaCTR, non era necessaria la previa notifica al contribuente di un appositoavviso di accertamento, posto che l’impugnata cartella è conseguenzadell’omesso pagamento delle rate, successive alla prima, che la società, inpersona proprio del contribuente quale unico socio e legale rappresentantepro tempore della stessa, si era impegnata ad onorare in ragione dellasottoscrizione dell’atto di adesione all’accertamento erariale ex art. 6 deld.lgs. n. 218/1997.Poiché il meccanismo degli artt. 115 e 116 t.u.i.r. comporta, comegià rilevato, l’imputazione diretta, a ciascun socio, del reddito maturato incapo alla società partecipata, l’Ufficio non era tenuto a notificare al sociounico l’avviso di accertamento per le imposte dovute dalla società,potendo notificargli direttamente la cartella di pagamento.

Quest’ultima èconnessa, in effetti, all’analoga cartella notificata alla società e costituisceun mero atto riscossivo di un credito erariale già accertato in via definitivanei confronti della società stessa, in quanto conseguente alla violazionedel piano di ammortamento concordato dalla debitrice principale in sede diadesione all’accertamento, tanto da non necessitare neppure di unaspecifica motivazione.Questa Corte ha, infatti, statuito che la cartella di pagamentoemessa a seguito dell'omesso versamento di una o più rate relative a unNumero registro generale 11564/2016Numero sezionale 4286/2026Numero di raccolta generale 15875/2026Data pubblicazione 23/05/2026accertamento con adesione non richiede una specifica motivazione,trovandosi di già il contribuente nella condizione di conoscere i presuppostidi fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, di modo che l'oneremotivazionale può considerarsi assolto mediante il mero richiamo all'attodi adesione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24715).4.

In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate come indispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesegiudiziali, che liquida: in favore dell’Agenzia delle entrate, in euro2.300,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito; in favoredell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in euro 2.300,00 per compenso, oltre 15% perle spese generali, euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/05/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4/03/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Perugia, la cartella di pagamento n.Numero registro generale 11564/2016Numero sezionale 4286/2026Numero di raccolta generale 15875/2026Data pubblicazione 23/05/202608020110037058962001, con la quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. gli avevaintimato, quale coobbligato solidale della società [OSCURATO:SOCIETA]., ilpagamento della somma di euro 21.084,11, oltre interessi e sanzioni,dovuta dalla predetta società a titolo di Irap e Iva per l’anno d’imposta2006, in conseguenza del mancato versamento, da parte di quest’ultima,delle rate di cui all’atto di adesione n. T3NA30401251/2010.A sostegno del ricorso il contribuente deduceva, tra l’altro, perquanto ancora interessa in questa sede, la carenza di legittimazionepassiva, non essendo configurabile la propria responsabilità solidalerispetto al debito della s.r.l., nonché l’omessa notifica, nei propri confronti,dell’atto di accertamento presupposto.La CTP, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva l’ammontaredella sanzione irrogata, confermando nel resto la legittimità della cartellaopposta.2. Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale, assumendo che la responsabilitàdell’appellante fosse fondata sul regime della trasparenza ex artt. 115 e116 t.u.i.r. per il quale aveva optato la società dalla sua costituzione e finoall’anno 2006, rigettava il gravame.3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi atre motivi.L’Agenzia delle entrate e l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resistono concontroricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 2462 c.c. e dell’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente applicato,pur non citandolo espressamente, l’art. 2462 c.c., che prevede laresponsabilità illimitata del socio unico della s.r.l., in relazione alleNumero registro generale 11564/2016Numero sezionale 4286/2026Numero di raccolta generale 15875/2026Data pubblicazione 23/05/2026obbligazioni gravanti su quest’ultima, in soli due casi, ossia qualora iconferimenti non siano stati effettuati nel loro intero ammontare ovverofino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2470c.c.: nessuna di tali condizioni, tuttavia, ricorre nella specie.Analogamente, difettano i presupposti per l’applicazione dell’art. 36,comma 3, del d.P.R. n. 602/1973, in relazione alla responsabilità dei sociche hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedentialla messa in liquidazione della società denaro o altri beni sociali inassegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione benisociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione. Nella specie,peraltro, si versa in una fattispecie diversa dalla liquidazione.1.1 Il motivo è inammissibile.1.2 La doglianza, invero, attiene a questioni che non rientrano nellaratio decidendi dell’impugnata sentenza, la quale ha ravvisato ilfondamento della responsabilità del contribuente non nell’art. 2462 c.c. nénell’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973 - norme che non sono,infatti, neppure richiamate dalla CTR nella parte motivazionale -, bensì nelregime della trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 t.u.i.r., per ilquale la società aveva optato fino a tutto l’anno d’imposta 2006 oggetto dicausa.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per aver la CTR ritenuto che la responsabilità del contribuentediscendesse dal regime della tassazione per trasparenza previsto dallepredette norme. Gli artt. 115 e 116 t.u.i.r. si applicano, però, alle soleimposte sul reddito, e non anche all’Irap e all’Iva.Inoltre, l’art. 115 cit. prevede, al comma 8, che è la società adessere obbligata in solido con il socio, e non viceversa, mentre l’art. 116cit. non contiene alcuna disposizione che riguardi la responsabilità per leobbligazioni sociali.Numero registro generale 11564/2016Numero sezionale 4286/2026Numero di raccolta generale 15875/2026Data pubblicazione 23/05/20262.1 Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.2.2 Occorre premettere che l’art. 115 del d.P.R. n. 917/1986(t.u.i.r.) stabilisce che, esercitando l’opzione di cui al comma 4, il redditoimponibile dei soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), ossia le societàdi capitali residenti, al cui capitale sociale partecipano esclusivamente isoggetti indicati nella medesima disposizione (altre società di capitaliresidenti), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabilenell'assemblea generale, richiamata dall’art. 2346 c.c., e di partecipazioneagli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, èimputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione,proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.Il successivo art. 116, a sua volta, prevede che l’opzione di cuiall’art. 115 può essere esercitata, con le stesse modalità ed alle stessecondizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo art.115, dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi nonsupera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e con unacompagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numeronon superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa.Di conseguenza, l’esercizio dell’opzione per il regime fiscale pertrasparenza determina l’imputazione diretta, a ciascun socio, del redditomaturato in capo alla società partecipata, proporzionalmente alla quota dipartecipazione agli utili ed indipendentemente dalla sua effettivapercezione, con un meccanismo quindi analogo a quello previsto per latassazione del reddito prodotto dalle società di persone. In virtù delrichiamo operato dal suindicato art. 116 t.u.i.r., l’opzione può essereesercitata anche dalle società a responsabilità limitata a ristretta baseproprietaria, che abbiano determinati requisiti dimensionali (Cass.21/10/2024, n. 27278; Cass. 31/10/2018, n. 27892; Cass. 01/12/2015,n. 24472).Numero registro generale 11564/2016Numero sezionale 4286/2026Numero di raccolta generale 15875/2026Data pubblicazione 23/05/20262.3 Il comma 8 dell’art. 115 cit. dispone poi che «La societàpartecipata è solidalmente responsabile con ciascun socio per l’imposta, lesanzioni e gli interessi conseguenti all’obbligo di imputazione del reddito».Tale principio, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente – inciò consistendo il profilo di infondatezza del motivo in esame - èapplicabile anche alla disciplina della cd. piccola trasparenza di cui alsuccessivo art. 116, come si desume dall’art. 14, ultimo comma, del d.m.23/04/2004 (emanato in attuazione del comma 9 dello stesso art. 115), ilquale prevede che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degliarticoli dello stesso decreto riferibili alla disciplina della trasparenzaprevista dall’art. 115 t.u.i.r. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 34262).2.4 L’inammissibilità del motivo, in relazione alle altre doglianze,discende, invece, dal difetto di specificità dello stesso, in quanto ilricorrente non indica in quale fase dei giudizi di merito e con quali attidifensivi abbia sollevato la questione, che non risulta trattatanell’impugnata sentenza, dell’applicabilità all’Irap e all’Iva dell’imputazioneper trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 t.u.i.r.In proposito, va rammentato che, nel giudizio di cassazione, èpreclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovitemi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto noncompiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi nonabbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e ritualecontestazione nel giudizio di appello (Cass. 23/01/2007, n. 1474; Cass.15/03/2006, n. 5620; Cass. 08/07/1981, n. 4486). Pertanto, il ricorrente,il quale introduca temi di indagine non affrontati nei precedenti gradi digiudizio, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione di taliquestioni nel giudizio di merito, ma anche di indicare in quali atti siaavvenuta la relativa deduzione (Cass. 31/08/2007, n. 18440): tale onere,nella specie, non è stato assolto dal ricorrente.Numero registro generale 11564/2016Numero sezionale 4286/2026Numero di raccolta generale 15875/2026Data pubblicazione 23/05/20263. Con il terzo motivo si assume la violazione e falsa applicazionedell’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto legittima la cartella di pagamentosebbene questa non fosse stata preceduta dalla notifica, nei confronti delcontribuente, dell’atto di accertamento presupposto.3.1 Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.3.2 L’inammissibilità inerisce all’asserita violazione dell’art. 36 cit.,che, come già rilevato in ordine al primo motivo, non rientra nel themadecidendum.3.3 L’infondatezza discende dal rilievo per cui, come sostenuto dallaCTR, non era necessaria la previa notifica al contribuente di un appositoavviso di accertamento, posto che l’impugnata cartella è conseguenzadell’omesso pagamento delle rate, successive alla prima, che la società, inpersona proprio del contribuente quale unico socio e legale rappresentantepro tempore della stessa, si era impegnata ad onorare in ragione dellasottoscrizione dell’atto di adesione all’accertamento erariale ex art. 6 deld.lgs. n. 218/1997.Poiché il meccanismo degli artt. 115 e 116 t.u.i.r. comporta, comegià rilevato, l’imputazione diretta, a ciascun socio, del reddito maturato incapo alla società partecipata, l’Ufficio non era tenuto a notificare al sociounico l’avviso di accertamento per le imposte dovute dalla società,potendo notificargli direttamente la cartella di pagamento. Quest’ultima èconnessa, in effetti, all’analoga cartella notificata alla società e costituisceun mero atto riscossivo di un credito erariale già accertato in via definitivanei confronti della società stessa, in quanto conseguente alla violazionedel piano di ammortamento concordato dalla debitrice principale in sede diadesione all’accertamento, tanto da non necessitare neppure di unaspecifica motivazione.Questa Corte ha, infatti, statuito che la cartella di pagamentoemessa a seguito dell'omesso versamento di una o più rate relative a unNumero registro generale 11564/2016Numero sezionale 4286/2026Numero di raccolta generale 15875/2026Data pubblicazione 23/05/2026accertamento con adesione non richiede una specifica motivazione,trovandosi di già il contribuente nella condizione di conoscere i presuppostidi fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, di modo che l'oneremotivazionale può considerarsi assolto mediante il mero richiamo all'attodi adesione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24715).4. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate come indispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesegiudiziali, che liquida: in favore dell’Agenzia delle entrate, in euro2.300,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito; in favoredell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in euro 2.300,00 per compenso, oltre 15% perle spese generali, euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/05/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15875/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris