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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 14156/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04BNVX0 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il GUP del capoluogo piemontese aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di cui ai capi 1) e 2) della rubrica e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 2 cod. pen., contestata sul capo 1), riconosciute altresì le circostanze attenuanti generiche, applicato l'aumento per la continuazione ed operata la diminuzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore dell'Unuareopka lamentando manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli elementi costitutivi del delitto di cui al capo 1): rileva come la decisione di merito sia stata assunta in contrasto con gli elementi acquisiti che imponevano invece una ricostruzione della vicenda in termini diametralmente diversi escludendo, in particolare, che il ricorrente si fosse recato presso la abitazione delle presunte persone offese con intenti predatori ma, piuttosto, al solo fine di prestare aiuto alla connazionale assoggettata e costretta alla prostituzione; evidenzia gli elementi che avrebbero dovuto portare ad escludere la sottrazione di denaro ed a ritenere invero insussistente la "altruità" degli altri beni ovvero, quantomeno, della sua consapevolezza in capo al ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile.

La sentenza della Corte di Appello non ha affatto trascurato le considerazioni svolte dalla difesa con l'atto di gravame a partire dall'esame del filmato (del cui audio era stata persino disposta la tradizione) pervenendo comunque a ritenere la sussistenza del delitto di rapina dal momento che era stata acquisita la prova - che ha sostenuto non essere stata superata dalle considerazioni difensive - della sottrazione del televisore come del telefono cellulare mediante esercizio di violenza e minaccia nei confronti delle persone offese.

Si è in presenza, d'altra canto, di una "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Rileva allora il collegio che il ricorso contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione risultando inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

Non è inutile, d'altra parte, ribadire che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art.606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Manto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04BNVX0 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il GUP del capoluogo piemontese aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di cui ai capi 1) e 2) della rubrica e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 2 cod. pen., contestata sul capo 1), riconosciute altresì le circostanze attenuanti generiche, applicato l'aumento per la continuazione ed operata la diminuzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore dell'Unuareopka lamentando manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli elementi costitutivi del delitto di cui al capo 1): rileva come la decisione di merito sia stata assunta in contrasto con gli elementi acquisiti che imponevano invece una ricostruzione della vicenda in termini diametralmente diversi escludendo, in particolare, che il ricorrente si fosse recato presso la abitazione delle presunte persone offese con intenti predatori ma, piuttosto, al solo fine di prestare aiuto alla connazionale assoggettata e costretta alla prostituzione; evidenzia gli elementi che avrebbero dovuto portare ad escludere la sottrazione di denaro ed a ritenere invero insussistente la "altruità" degli altri beni ovvero, quantomeno, della sua consapevolezza in capo al ricorrente. 3. Il ricorso è inammissibile. La sentenza della Corte di Appello non ha affatto trascurato le considerazioni svolte dalla difesa con l'atto di gravame a partire dall'esame del filmato (del cui audio era stata persino disposta la tradizione) pervenendo comunque a ritenere la sussistenza del delitto di rapina dal momento che era stata acquisita la prova - che ha sostenuto non essere stata superata dalle considerazioni difensive - della sottrazione del televisore come del telefono cellulare mediante esercizio di violenza e minaccia nei confronti delle persone offese. Si è in presenza, d'altra canto, di una "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Rileva allora il collegio che il ricorso contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione risultando inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. Non è inutile, d'altra parte, ribadire che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art.606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Manto
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