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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2000

ECLI:EU:C:2000:492
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61997CJ0262_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-262/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Arbeidshof di Anversa ([OSCURATO:PERSONA]) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Rijksdienst voor [OSCURATO:PERSONA] e

[OSCURATO:PERSONA],

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE), e degli artt. 12, n. 2, e 46 bis, n. 3, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, D.A.O.

Edward (relatore), L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G.

Kapteyn, C. Gulmann, J.-P.

Puissochet, P. Jann e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: - per il Rijksdienst voor [OSCURATO:PERSONA], dal signor G. Perl, amministratore generale; - per il signor [OSCURATO:PERSONA], dai signori H. van Hoogenbemt e B. Vanschoebeke, del foro di Bruxelles; - per il governo belga, dal signor J. Devadder, consigliere generale presso il servizio giuridico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente; - per la Commissione delle Comunità europee, dai signori P.J.

Kuijper e B.J.

Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali del Rijksdienst voor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor J.C.A. [OSCURATO:PERSONA], consigliere presso l'Office national des pensions, dal signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dai signori H. van Hoogenbemt e B. Vanschoebeke, del governo belga, rappresentato dal signor J. Devadder, del governo olandese, rappresentato dal signor M.A.

Fierstra, capo del servizio di diritto europeo presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla signora M. Ewing, del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistita dal signor M. Hoskins, barrister, e della Commissione, rappresentata dal signor P. J. Kuijper, all'udienza del 12 gennaio 1999, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 maggio 1999, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con sentenza 11 luglio 1997, pervenuta alla Corte il 21 luglio successivo, l'Arbeidshof di Anversa proponeva, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) e degli artt. 12, n. 2, e 46 bis, n. 3, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71 modificato»). 2 Tali questioni venivano sollevate nell'ambito di una controversia tra il signor [OSCURATO:PERSONA] e il Rijksdienst voor [OSCURATO:PERSONA], ente previdenziale belga, in merito alla liquidazione della pensione di vecchiaia del primo. 3 La legge belga 20 luglio 1990 stabilisce, all'art. 3, n. 1, primo comma, che il diritto alla pensione di vecchiaia si acquisisce, per ogni anno civile, in base ad una frazione delle pertinenti retribuzioni lorde dell'interessato, prese in considerazione secondo i seguenti parametri: «a) 75% ["aliquota per coniugati"] per i lavoratori il cui coniuge: - ha cessato ogni attività lavorativa, salvo quella autorizzata con regio provvedimento; - non fruisce di un'indennità o assegno di cui all'art. 25 del regio decreto n. 50; - non fruisce di alcuna pensione di vecchiaia o per i superstiti o di prestazione sostitutiva concessa in virtù della presente legge, del regio decreto n. 50, di un regime belga per operai, impiegati, minatori, marinai o lavoratori autonomi, di un regime belga applicabile al personale dei servizi pubblici o della Société nationale des chemins de fer belges (ente nazionale delle ferrovie), [di ogni altro regime belga], di un regime di un paese straniero o di un regime applicabile al personale di un ente di diritto pubblico internazionale.

b) 60% ["aliquota per celibi"] per gli altri lavoratori». 4 Il n. 8 della stessa norma precisa: «In deroga al n. 1, primo comma, lett. a), il godimento da parte di un coniuge di una o più pensioni di vecchiaia o per i superstiti o di prestazione sostitutiva concesse in virtù di uno o più regimi belgi diversi da quelli per operai, impiegati, minatori, marinai e lavoratori dipendenti, in virtù di un regime di un paese straniero o di un regime applicabile al personale di un ente di diritto pubblico internazionale non osta alla concessione a favore dell'altro coniuge della pensione di vecchiaia calcolata in base al n. 1, primo comma, lett. a), del presente articolo, purché l'importo globale delle dette pensioni e delle prestazioni sostitutive del primo coniuge sia inferiore alla differenza tra gli importi della pensione di vecchiaia dell'altro coniuge calcolati rispettivamente in base al n. 1, primo comma, lett. a), ed al n. 1, primo comma, lett. b), del presente articolo.

Tuttavia, in questo caso, l'importo globale della dette pensioni e delle prestazioni sostitutive del primo coniuge è dedotto dall'importo della pensione di vecchiaia dell'altro coniuge». 5 [OSCURATO:PERSONA], ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] (legge generale olandese sull'assicurazione contro la vecchiaia; in prosieguo: l'«AOW»), chiunque risieda nel Paese in età compresa tra i 15 e i 65 anni è obbligatoriamente assicurato, indipendentemente dal fatto che eserciti o meno un'attività lavorativa e dalla cittadinanza. 6 Una persona celibe o nubile che abbia raggiunto l'età di 65 anni percepisce una pensione pari al 70% della retribuzione minima netta in funzione dei periodi di assicurazione maturati dalla medesima.

Una persona coniugata, uomo o donna, acquisisce, al compimento del 65° anno di età, un diritto personale a una pensione di vecchiaia pari al 50% della retribuzione minima netta in funzione dei periodi di assicurazione da essa maturati.

Una persona coniugata che abbia 65 anni e il cui coniuge non abbia ancora raggiunto tale età percepisce parimenti un supplemento di pensione il cui massimo può raggiungere il 50% del salario minimo netto in funzione dei periodi di assicurazione compiuti dal coniuge più giovane.

Il supplemento è del pari ridotto del 2% per ogni anno in cui quest'ultimo sia rimasto assente e quindi non assicurato.

Fino al 1° aprile 1998 la detta maggiorazione veniva concessa indipendentemente dal reddito del coniuge più giovane. 7 Quando il coniuge compie il 65° anno di età, il supplemento è abolito.

Entrambi i coniugi acquisiscono un diritto a una pensione personale di vecchiaia indipendente. 8 Il signor [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato un'attività lavorativa subordinata nei [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], egli era stato coperto da assicurazione obbligatoria durante i periodi 5 marzo 1946 - 13 dicembre 1950 e 11 giugno 1958 - 8 novembre 1958 e da assicurazione volontaria nei periodi 1° gennaio 1957 - 11 giugno 1958 e 9 novembre 1958 - 8 maggio 1993. [OSCURATO:PERSONA] egli era stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato, al regime previdenziale belga dal 1958 al 1993. 9 Il signor [OSCURATO:PERSONA] aveva pertanto effettuato i versamenti ai regimi belga e olandese dal 1958 al 1993. 10 A partire dal suo 65° compleanno, ovvero dall'8 maggio 1993, gli erano state corrisposte prestazioni di vecchiaia sia olandesi che belghe. 11 [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] (cassa olandese di assicurazione sociale; in prosieguo: la «SVB»), con decisione 21 aprile 1993, concedeva al signor [OSCURATO:PERSONA] una pensione di vecchiaia di importo lordo corrispondente all'aliquota intera di una persona coniugata convivente in maniera stabile con un coniuge infrasessantacinquenne.

Inoltre, gli è stato concesso un supplemento mensile. 12 [OSCURATO:PERSONA], l'Office national des pensions (istituto nazionale belga delle pensioni; in prosieguo: l'«ONP»), con delibera 13 luglio 1993, concedeva al signor [OSCURATO:PERSONA] una pensione di vecchiaia, calcolata sulla base di una carriera di 35 anni compiuta in [OSCURATO:PERSONA].

Tale pensione gli veniva concessa con l'aliquota per coniugati, poiché sua moglie non esercitava alcuna attività lavorativa e non godeva di nessuna delle prestazioni di cui all'art. 3, n. 1, primo comma, lett. a), della legge 20 luglio 1990. 13 A partire dal suo 65° compleanno, ovvero dal 16 agosto 1994, la signora [OSCURATO:PERSONA] riceveva una pensione olandese di vecchiaia.

Tale pensione veniva calcolata sulla base dei periodi di assicurazione sia volontaria sia obbligatoria.

Contestualmente, il signor [OSCURATO:PERSONA] si vedeva revocare dalla SVB la maggiorazione della pensione che gli era stata versata fino a quel momento. 14 Con decisione 20 ottobre 1994, notificata il 4 novembre successivo, l'ONP comunicava al signor [OSCURATO:PERSONA] che, poiché sua moglie percepiva nei [OSCURATO:PERSONA] una pensione di vecchiaia o una prestazione sostitutiva di cui all'art. 3, n. 1, primo comma, lett. a), della legge 20 luglio 1990, la pensione che gli era stata concessa con aliquota per coniugati sarebbe stata convertita in una pensione con aliquota per celibi. 15 Con domanda depositata il 15 novembre 1994 presso l'Arbeidsrechtbank di Turnhout il signor [OSCURATO:PERSONA] proponeva un ricorso avverso tale decisione, sostenendo che l'art. 46 bis, n. 3, lett. c), del regolamento n. 1408/71 modificato non avrebbe consentito alle autorità belghe, ai fini della determinazione dell'aliquota (per coniugati o per celibi) della sua pensione belga di vecchiaia, di tenere conto della pensione di vecchiaia concessa a sua moglie, ai sensi dell'AOW, sulla base dell'assicurazione volontaria di quest'ultima. 16 Con sentenza 10 gennaio 1996 l'Arbeidsrechtbank accoglieva il ricorso e riconosceva al signor [OSCURATO:PERSONA] il diritto a una pensione belga di vecchiaia con aliquota per coniugati.

Da un lato, secondo il detto giudice, risulterebbe dalla sentenza della Corte 11 agosto 1995, causa C-98/94, Schmidt ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-2559), che prestazioni calcolate o corrisposte sulla base delle carriere di due persone diverse non possono essere considerate come prestazioni della stessa natura ai sensi dell'art. 46 bis del regolamento n. 1408/71 modificato.

Dall'altro, esso riteneva che l'applicazione restrittiva della normativa nazionale di cui al procedimento principale fosse contraria alla normativa comunitaria, in particolare al Trattato CE e al principio della libera circolazione dei lavoratori. 17 L'ONP proponeva appello avverso la detta decisione innanzi al giudice di rinvio, il quale anzitutto respingeva l'argomento del signor [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la totalità della pensione di sua moglie sarebbe derivata da un'assicurazione volontaria.

Infatti, secondo questo giudice, solo la maggior parte della detta pensione - ovvero l'88% dell'importo accordato - era corrisposta sulla base di una «assicurazione volontaria o facoltativa continuata» ai sensi dell'art. 46 bis, n. 3, lett. c), del regolamento n. 1408/71 modificato. 18 Inoltre, il giudice di rinvio, invalidando la conclusione dell'Arbeidsrechtbank, affermava che la detta norma era applicabile nel caso che determinate prestazioni di anzianità o di vecchiaia fossero corrisposte a due persone diverse, concludendo che la parte succitata della pensione della signora [OSCURATO:PERSONA] non poteva pertanto essere tenuta in conto nella determinazione della pensione belga del marito. 19 Tuttavia, quanto alla parte della pensione della signora [OSCURATO:PERSONA] corrisposta sulla base dei periodi di assicurazione obbligatoria che può dare luogo all'applicazione dell'art. 3, nn. 1 e 8, della legge 20 luglio 1990 - ovvero il 12% dell'importo concesso -, il giudice di rinvio nutriva dubbi sull'interpretazione della sentenza della Corte 5 ottobre 1994, causa C-165/91, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4661), degli artt. 5 e 50 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 41 CE), nonché degli artt. 48 del Trattato, 49 e 51 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 40 CE e 42 CE). 20 Ritenendo che la soluzione della controversia principale dipenda dall'esatta portata della sentenza [OSCURATO:PERSONA], già citata, l'Arbeidshof di Anversa: «1) chiede alla Corte di giustizia una pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione delle disposizioni summenzionate e di tutte le altre che la Corte ritenga applicabili alla fattispecie: Se sia conciliabile con il diritto comunitario, in particolare con gli artt. 5, 48 e 51 del Trattato CEE 25 marzo 1957, in special modo con il principio della libera circolazione dei lavoratori e della leale collaborazione tra le autorità competenti, l'orientamento secondo cui un giudice nazionale non può disapplicare la norma belga quando accerta che una norma nazionale applicabile obbliga a ridurre la pensione del lavoratore migrante (come l'art. 3, nn. 1 e 8, della legge belga 20 luglio 1990, che obbliga a defalcare dall'importo della pensione di persona coniugata di un lavoratore migrante l'importo della pensione del coniuge, perché ritenuta prestazione equivalente a pensione) e ritenga impossibile qualsiasi altra interpretazione di detta norma nazionale che possa ovviare alle impreviste conseguenze dannose di una carenza di coordinazione tra i sistemi previdenziali nell'interesse della libera circolazione dei lavoratori, oppure ritenga che la corretta applicazione di queste norme costituisca ostacolo per la libera circolazione dei lavoratori. 2) Chiede alla Corte di giustizia di interpretare la portata della sentenza della Corte 5 ottobre 1994, causa C-165/91, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4661), alla luce delle stesse norme del diritto comunitario:

a) Se i punti di detta sentenza relativi alla seconda questione (punti 21-31) vadano intesi nel senso di "conseguenze dannose impreviste della carenza di coordinazione tra sistemi previdenziali";

b) Se il punto 2 del dispositivo di detta sentenza debba interpretarsi, alla luce dei punti 32-34, nel senso che, allorché non è possibile formulare un'interpretazione del diritto nazionale applicabile la quale consenta di evitare, in una determinata fattispecie, le conseguenze dannose dell'applicazione di detta norma per la libera circolazione dei lavoratori, il giudice nazionale deve applicare integralmente detta norma giuridica oppure nel senso che deve disapplicarla. 3) Alla luce del punto 2 del dispositivo della sentenza 5 ottobre 1994 e della giurisprudenza della Corte, se sia conciliabile con il diritto comunitario, in particolare con gli artt. 5, 48 e 51 del Trattato, dichiarare che non spetta al giudice nazionale disapplicare norme del diritto nazionale espresse e imperative per evitare conseguenze pregiudizievoli derivanti: - dalla loro applicazione a danno dei lavoratori migranti che si sono avvalsi del diritto alla libera circolazione, - dalla carenza di coordinazione tra sistemi previdenziali di diversi Stati membri». 21 A titolo preliminare, occorre rilevare che il giudice nazionale, nel provvedimento di rinvio, ha indicato espressamente di non aver ritenuto necessario proporre una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 46 bis del regolamento n. 1408/71 modificato per quanto riguarda le pensioni corrisposte sulla base dell'assicurazione volontaria o facoltativa continuata. 22 Le questioni proposte dal giudice nazionale, quindi, riguardano solamente la portata da attribuire ad una prestazione come quella di vecchiaia concessa alla signora [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'AOW, sulla base dell'assicurazione obbligatoria. 23 Le questioni proposte devono essere analizzate congiuntamente. 24 La causa [OSCURATO:PERSONA], già citata, verteva sull'art. 10, n. 1, del regio decreto belga 24 ottobre 1967, n. 50.

In base a questa norma, se il coniuge del lavoratore ha cessato ogni attività lavorativa e non fruisce di nessuna pensione di vecchiaia o di una prestazione sostitutiva, al lavoratore è concessa una pensione con aliquota per coniugati.

Tuttavia, se il coniuge del lavoratore fruisce di una pensione o di una prestazione sostitutiva, il lavoratore ha diritto solamente ad una pensione con aliquota per celibi. 25 Il signor [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato un'attività lavorativa subordinata nei [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA].

Sua moglie, invece, non aveva mai svolto attività lavorativa subordinata.

In seguito ad un mutamento della disciplina olandese in materia, si era stabilito di concedere a ciascun coniuge, all'età della pensione, una prestazione di importo eguale se l'interessato aveva risieduto nei [OSCURATO:PERSONA].

Tale pensione, tuttavia, non era subordinata alla condizione che l'interessato avesse ivi esercitato un'attività lavorativa. 26 Quando la signora [OSCURATO:PERSONA] raggiunse l'età di 65 anni, l'istituto previdenziale olandese le attribuì quindi una pensione di vecchiaia autonoma.

Contestualmente, al signor [OSCURATO:PERSONA] venne revocata dall'ente olandese la maggiorazione della pensione che gli era stata fino ad allora attribuita. 27 La concessione della detta pensione alla signora [OSCURATO:PERSONA] aveva pertanto lasciato invariato il reddito familiare globale.

Tuttavia, l'importo della pensione concessa ai sensi del regime belga fu ridotto, applicando l'aliquota per celibi. 28 La prima questione proposta dal giudice nazionale verteva sul problema della compatibilità della normativa belga con il diritto comunitario.

La Corte stabilì che la detta normativa non poteva essere considerata, di per sé, un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, giacché essa si applicava indistintamente ai cittadini nazionali e ai cittadini degli altri Stati membri (sentenza [OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 19). 29 La seconda questione riguardava l'applicazione concreta della detta normativa a una situazione quale quella dei coniugi [OSCURATO:PERSONA].

La Corte stabilì che nel procedere, ai fini dell'applicazione del proprio diritto nazionale, alla qualificazione di una prestazione previdenziale attribuita in forza del regime previsto dalla legge di un altro Stato membro, il giudice nazionale deve interpretare la propria normativa alla luce degli obiettivi degli artt. 48-51 del Trattato ed evitare, per quanto possibile, che la sua interpretazione sia atta a dissuadere il lavoratore migrante dall'esercizio effettivo del suo diritto alla libera circolazione. 30 Quanto alla presente controversia, alcuni dei fatti essenziali sono pressoché identici a quelli della causa [OSCURATO:PERSONA], già citata, in quanto l'importo della pensione precedentemente concessa al signor [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del regime olandese attualmente è corrisposto in parti uguali ai coniugi [OSCURATO:PERSONA], senza che il reddito familiare globale sia aumentato a causa di questa nuova concessione.

Tuttavia, la prestazione concessa al signor [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del regime belga è stata ridotta. 31 Inoltre, è evidente che le difficoltà che il signor [OSCURATO:PERSONA] si trova ad affrontare sono la conseguenza delle differenze fondamentali tra i due regimi di cui alla controversia principale.

Infatti, il regime belga prevede un'aliquota di pensione più alta per i lavoratori il cui coniuge non fruisca di una pensione di vecchiaia o di una prestazione sostitutiva, mentre il regime olandese, nelle stesse condizioni, corrisponde a ciascun coniuge, all'età della pensione, una prestazione irrinunciabile di uguale importo, senza che ciò comporti un qualsiasi aumento del reddito globale della coppia. 32 La presente causa differisce dalla causa [OSCURATO:PERSONA], già citata, in quanto essa non verte sulla medesima norma del diritto nazionale.

A differenza delle disposizioni dell'art. 10 del regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, di cui si discuteva nella causa [OSCURATO:PERSONA], l'art. 3, n. 8, della legge 20 luglio 1990 stabilisce, in deroga alle disposizioni del suo n. 1, che la corresponsione di una pensione a favore dell'altro coniuge a norma di determinati regimi belgi o stranieri non osta alla concessione di una pensione calcolata con l'aliquota per coniugati, purché l'importo della pensione percepita dall'altro coniuge non sia superiore alla differenza tra l'importo della pensione di vecchiaia di cui trattasi, calcolata con l'aliquota per coniugati, e l'importo della stessa pensione, calcolata con l'aliquota per celibi.

Tuttavia, dall'importo della pensione con aliquota per coniugati viene detratto l'importo della pensione percepita dall'altro coniuge. 33 Dal fascicolo della causa principale emerge che, per quanto riguarda la parte della pensione della signora [OSCURATO:PERSONA] corrisposta sulla base dei periodi di assicurazione obbligatoria, cioè il 12% dell'importo concesso, occorrerebbe applicare l'art. 3, n. 8, della legge 20 luglio 1990.

L'applicazione di tale clausola di riduzione avrebbe l'effetto di diminuire l'importo della pensione del signor [OSCURATO:PERSONA], calcolata con l'aliquota per coniugati, dell'importo della pensione percepita da sua moglie in base alla legislazione olandese. 34 Pertanto, il problema che si pone nella presente causa, a differenza della causa [OSCURATO:PERSONA], già citata, è di stabilire se, applicando una norma di legge, che - fissa l'importo della pensione di vecchiaia corrisposta a un lavoratore coniugato, - prevede la riduzione dell'importo della detta pensione in funzione di una pensione concessa al coniuge in virtù del regime di un altro Stato membro, ma - prevede un divieto di cumulo, con possibilità di deroga, nel caso in cui la pensione percepita da altra fonte sia inferiore a un determinato importo, le autorità competenti, senza disattendere i precetti del diritto comunitario, possano ridurre l'importo della pensione di vecchiaia concessa a un lavoratore migrante in funzione di una pensione concessa al coniuge in virtù del regime di un altro Stato membro, malgrado la concessione di quest'ultima pensione non comporti alcun aumento del reddito familiare globale. 35 Secondo una giurisprudenza costante, il diritto comunitario non menoma la competenza degli Stati membri a configurare i loro sistemi previdenziali (sentenze 7 febbraio 1984, causa 238/82, Duphar e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 523, punto 16, e 17 giugno 1997, causa C-70/95, Sodemare e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-3395, punto 27). 36 Conseguentemente, in mancanza di un'armonizzazione comunitaria in materia, spetta alla legge di ciascuno Stato membro determinare, da un lato, le condizioni del diritto o dell'obbligo di iscriversi ad un regime di previdenza sociale (sentenze 24 aprile 1980, causa 110/79, Coonan/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1445, punto 12, e 4 ottobre 1991, causa C-349/87, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4501, punto 15) e, dall'altro, le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni previdenziali (sentenza 30 gennaio 1997, cause riunite C-4/95 e C-5/95, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-511, punto 36). 37 Tuttavia, sebbene l'art. 51 del Trattato lasci sussistere le differenze tra i regimi previdenziali dei diversi Stati membri e, quindi, tra i diritti delle persone che sono ivi occupate, è pacifico che lo scopo degli artt. 48-51 del Trattato non sarebbe raggiunto se i lavoratori migranti, a seguito dell'esercizio del loro diritto alla libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro (sentenza [OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 27). 38 Parimenti, secondo una giurisprudenza costante, il dovere per gli Stati membri, ai sensi dell'art. 5 del Trattato, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario vale per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell'ambito delle loro competenze, quelli giurisdizionali. 39 A questo proposito, spetta al giudice nazionale conferire alla legge nazionale che è chiamato ad applicare un'interpretazione per quanto possibile conforme ai precetti del diritto comunitario (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 34, e altresì, nello stesso senso, 13 novembre 1990, causa C-106/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4135, punto 8). 40 Se una simile applicazione conforme non è possibile, il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli, eventualmente disapplicando ogni disposizione la cui applicazione, date le circostanze della fattispecie, condurrebbe a un risultato contrario al diritto comunitario (v., in senso analogo, sentenza 21 maggio 1987, causa 249/85, Albako/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2345, punti 13 e seguenti). 41 Occorre constatare, a questo proposito, che la perdita o la riduzione di una prestazione previdenziale a danno di un lavoratore per il semplice fatto che si tenga in conto una prestazione della stessa natura concessa al coniuge, in base alla legislazione di un altro Stato membro, mentre, da un lato, la concessione di quest'ultima prestazione non ha causato alcun aumento del reddito globale familiare e, dall'altro, essa è avvenuta contemporaneamente a una riduzione di pari valore della pensione personale del lavoratore in base alla legislazione di questo stesso Stato, è tale da ostacolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità. 42 Una simile conseguenza potrebbe infatti dissuadere il lavoratore comunitario dall'esercitare il suo diritto alla libera circolazione e costituirebbe, quindi, un ostacolo a tale libertà sancita dall'art. 48 del Trattato. 43 In particolare, emerge dal fascicolo che le disposizioni nazionali anticumulo di cui alla controversia principale sono state concepite proprio in ragione dell'eventuale aumento del reddito familiare globale che risulterebbe dalla percezione di una pensione di vecchiaia o di reversibilità da parte del coniuge dell'assicurato interessato.

In questo modo, le autorità competenti avranno necessariamente una cognizione esatta dell'importo delle prestazioni concesse sia al lavoratore sia al coniuge. 44 Pertanto, l'art. 48 del Trattato osta a che le autorità competenti si limitino a ridurre la pensione del lavoratore senza verificare se la pensione concessa al coniuge abbia l'effetto di aumentare il reddito familiare globale. 45 Occorre pertanto risolvere le questioni pregiudiziali dichiarando che, quando le autorità competenti di uno Stato membro applicano una norma di legge, che - fissa l'importo della pensione di vecchiaia corrisposta a un lavoratore coniugato, - prevede la riduzione dell'importo della detta pensione in funzione di una pensione concessa al coniuge in virtù del regime di un altro Stato membro, ma - prevede un divieto di cumulo, con possibilità di deroga nel caso in cui la pensione percepita da altra fonte sia inferiore a un determinato importo, l'art. 48 del Trattato osta a che le dette autorità riducano l'importo della pensione concessa a un lavoratore migrante in funzione di una pensione concessa al coniuge in virtù del regime di un altro Stato membro, quando la concessione di quest'ultima pensione non comporti alcun aumento del reddito familiare globale.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 46 Le spese sostenute dai governi belga, olandese e del [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Arbeidshof di Anversa con sentenza 11 luglio 1997, dichiara: Quando le autorità competenti di uno Stato membro applicano una disposizione di legge, che - fissa l'importo della pensione di vecchiaia corrisposta a un lavoratore coniugato, - prevede la riduzione dell'importo della detta pensione in funzione di una pensione concessa al coniuge in virtù del regime di un altro Stato membro, ma - prevede un divieto di cumulo, con possibilità di deroga nel caso in cui la pensione percepita da altra fonte sia inferiore a un determinato importo, l'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) osta a che le dette autorità riducano l'importo della pensione concessa a un lavoratore migrante in funzione di una pensione concessa al coniuge in virtù del regime di un altro Stato membro, quando la concessione di quest'ultima pensione non comporti alcun aumento del reddito familiare globale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61997CJ0262_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-262/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Arbeidshof di Anversa ([OSCURATO:PERSONA]) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Rijksdienst voor [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE), e degli artt. 12, n. 2, e 46 bis, n. 3, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7), LA CORTE, composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, D.A.O. Edward (relatore), L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: - per il Rijksdienst voor [OSCURATO:PERSONA], dal signor G. Perl, amministratore generale; - per il signor [OSCURATO:PERSONA], dai signori H. van Hoogenbemt e B. Vanschoebeke, del foro di Bruxelles; - per il governo belga, dal signor J. Devadder, consigliere generale presso il servizio giuridico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente; - per la Commissione delle Comunità europee, dai signori P.J. Kuijper e B.J. Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali del Rijksdienst voor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor J.C.A. [OSCURATO:PERSONA], consigliere presso l'Office national des pensions, dal signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dai signori H. van Hoogenbemt e B. Vanschoebeke, del governo belga, rappresentato dal signor J. Devadder, del governo olandese, rappresentato dal signor M.A. Fierstra, capo del servizio di diritto europeo presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla signora M. Ewing, del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistita dal signor M. Hoskins, barrister, e della Commissione, rappresentata dal signor P. J. Kuijper, all'udienza del 12 gennaio 1999, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 maggio 1999, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con sentenza 11 luglio 1997, pervenuta alla Corte il 21 luglio successivo, l'Arbeidshof di Anversa proponeva, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) e degli artt. 12, n. 2, e 46 bis, n. 3, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71 modificato»). 2 Tali questioni venivano sollevate nell'ambito di una controversia tra il signor [OSCURATO:PERSONA] e il Rijksdienst voor [OSCURATO:PERSONA], ente previdenziale belga, in merito alla liquidazione della pensione di vecchiaia del primo. 3 La legge belga 20 luglio 1990 stabilisce, all'art. 3, n. 1, primo comma, che il diritto alla pensione di vecchiaia si acquisisce, per ogni anno civile, in base ad una frazione delle pertinenti retribuzioni lorde dell'interessato, prese in considerazione secondo i seguenti parametri: «a) 75% ["aliquota per coniugati"] per i lavoratori il cui coniuge: - ha cessato ogni attività lavorativa, salvo quella autorizzata con regio provvedimento; - non fruisce di un'indennità o assegno di cui all'art. 25 del regio decreto n. 50; - non fruisce di alcuna pensione di vecchiaia o per i superstiti o di prestazione sostitutiva concessa in virtù della presente legge, del regio decreto n. 50, di un regime belga per operai, impiegati, minatori, marinai o lavoratori autonomi, di un regime belga applicabile al personale dei servizi pubblici o della Société nationale des chemins de fer belges (ente nazionale delle ferrovie), [di ogni altro regime belga], di un regime di un paese straniero o di un regime applicabile al personale di un ente di diritto pubblico internazionale. b) 60% ["aliquota per celibi"] per gli altri lavoratori». 4 Il n. 8 della stessa norma precisa: «In deroga al n. 1, primo comma, lett. a), il godimento da parte di un coniuge di una o più pensioni di vecchiaia o per i superstiti o di prestazione sostitutiva concesse in virtù di uno o più regimi belgi diversi da quelli per operai, impiegati, minatori, marinai e lavoratori dipendenti, in virtù di un regime di un paese straniero o di un regime applicabile al personale di un ente di diritto pubblico internazionale non osta alla concessione a favore dell'altro coniuge della pensione di vecchiaia calcolata in base al n. 1, primo comma, lett. a), del presente articolo, purché l'importo globale delle dette pensioni e delle prestazioni sostitutive del primo coniuge sia inferiore alla differenza tra gli importi della pensione di vecchiaia dell'altro coniuge calcolati rispettivamente in base al n. 1, primo comma, lett. a), ed al n. 1, primo comma, lett. b), del presente articolo. Tuttavia, in questo caso, l'importo globale della dette pensioni e delle prestazioni sostitutive del primo coniuge è dedotto dall'importo della pensione di vecchiaia dell'altro coniuge». 5 [OSCURATO:PERSONA], ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] (legge generale olandese sull'assicurazione contro la vecchiaia; in prosieguo: l'«AOW»), chiunque risieda nel Paese in età compresa tra i 15 e i 65 anni è obbligatoriamente assicurato, indipendentemente dal fatto che eserciti o meno un'attività lavorativa e dalla cittadinanza. 6 Una persona celibe o nubile che abbia raggiunto l'età di 65 anni percepisce una pensione pari al 70% della retribuzione minima netta in funzione dei periodi di assicurazione maturati dalla medesima. Una persona coniugata, uomo o donna, acquisisce, al compimento del 65° anno di età, un diritto personale a una pensione di vecchiaia pari al 50% della retribuzione minima netta in funzione dei periodi di assicurazione da essa maturati. Una persona coniugata che abbia 65 anni e il cui coniuge non abbia ancora raggiunto tale età percepisce parimenti un supplemento di pensione il cui massimo può raggiungere il 50% del salario minimo netto in funzione dei periodi di assicurazione compiuti dal coniuge più giovane. Il supplemento è del pari ridotto del 2% per ogni anno in cui quest'ultimo sia rimasto assente e quindi non assicurato. Fino al 1° aprile 1998 la detta maggiorazione veniva concessa indipendentemente dal reddito del coniuge più giovane. 7 Quando il coniuge compie il 65° anno di età, il supplemento è abolito. Entrambi i coniugi acquisiscono un diritto a una pensione personale di vecchiaia indipendente. 8 Il signor [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato un'attività lavorativa subordinata nei [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], egli era stato coperto da assicurazione obbligatoria durante i periodi 5 marzo 1946 - 13 dicembre 1950 e 11 giugno 1958 - 8 novembre 1958 e da assicurazione volontaria nei periodi 1° gennaio 1957 - 11 giugno 1958 e 9 novembre 1958 - 8 maggio 1993. [OSCURATO:PERSONA] egli era stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato, al regime previdenziale belga dal 1958 al 1993. 9 Il signor [OSCURATO:PERSONA] aveva pertanto effettuato i versamenti ai regimi belga e olandese dal 1958 al 1993. 10 A partire dal suo 65° compleanno, ovvero dall'8 maggio 1993, gli erano state corrisposte prestazioni di vecchiaia sia olandesi che belghe. 11 [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] (cassa olandese di assicurazione sociale; in prosieguo: la «SVB»), con decisione 21 aprile 1993, concedeva al signor [OSCURATO:PERSONA] una pensione di vecchiaia di importo lordo corrispondente all'aliquota intera di una persona coniugata convivente in maniera stabile con un coniuge infrasessantacinquenne. Inoltre, gli è stato concesso un supplemento mensile. 12 [OSCURATO:PERSONA], l'Office national des pensions (istituto nazionale belga delle pensioni; in prosieguo: l'«ONP»), con delibera 13 luglio 1993, concedeva al signor [OSCURATO:PERSONA] una pensione di vecchiaia, calcolata sulla base di una carriera di 35 anni compiuta in [OSCURATO:PERSONA]. Tale pensione gli veniva concessa con l'aliquota per coniugati, poiché sua moglie non esercitava alcuna attività lavorativa e non godeva di nessuna delle prestazioni di cui all'art. 3, n. 1, primo comma, lett. a), della legge 20 luglio 1990. 13 A partire dal suo 65° compleanno, ovvero dal 16 agosto 1994, la signora [OSCURATO:PERSONA] riceveva una pensione olandese di vecchiaia. Tale pensione veniva calcolata sulla base dei periodi di assicurazione sia volontaria sia obbligatoria. Contestualmente, il signor [OSCURATO:PERSONA] si vedeva revocare dalla SVB la maggiorazione della pensione che gli era stata versata fino a quel momento. 14 Con decisione 20 ottobre 1994, notificata il 4 novembre successivo, l'ONP comunicava al signor [OSCURATO:PERSONA] che, poiché sua moglie percepiva nei [OSCURATO:PERSONA] una pensione di vecchiaia o una prestazione sostitutiva di cui all'art. 3, n. 1, primo comma, lett. a), della legge 20 luglio 1990, la pensione che gli era stata concessa con aliquota per coniugati sarebbe stata convertita in una pensione con aliquota per celibi. 15 Con domanda depositata il 15 novembre 1994 presso l'Arbeidsrechtbank di Turnhout il signor [OSCURATO:PERSONA] proponeva un ricorso avverso tale decisione, sostenendo che l'art. 46 bis, n. 3, lett. c), del regolamento n. 1408/71 modificato non avrebbe consentito alle autorità belghe, ai fini della determinazione dell'aliquota (per coniugati o per celibi) della sua pensione belga di vecchiaia, di tenere conto della pensione di vecchiaia concessa a sua moglie, ai sensi dell'AOW, sulla base dell'assicurazione volontaria di quest'ultima. 16 Con sentenza 10 gennaio 1996 l'Arbeidsrechtbank accoglieva il ricorso e riconosceva al signor [OSCURATO:PERSONA] il diritto a una pensione belga di vecchiaia con aliquota per coniugati. Da un lato, secondo il detto giudice, risulterebbe dalla sentenza della Corte 11 agosto 1995, causa C-98/94, Schmidt ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2559), che prestazioni calcolate o corrisposte sulla base delle carriere di due persone diverse non possono essere considerate come prestazioni della stessa natura ai sensi dell'art. 46 bis del regolamento n. 1408/71 modificato. Dall'altro, esso riteneva che l'applicazione restrittiva della normativa nazionale di cui al procedimento principale fosse contraria alla normativa comunitaria, in particolare al Trattato CE e al principio della libera circolazione dei lavoratori. 17 L'ONP proponeva appello avverso la detta decisione innanzi al giudice di rinvio, il quale anzitutto respingeva l'argomento del signor [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la totalità della pensione di sua moglie sarebbe derivata da un'assicurazione volontaria. Infatti, secondo questo giudice, solo la maggior parte della detta pensione - ovvero l'88% dell'importo accordato - era corrisposta sulla base di una «assicurazione volontaria o facoltativa continuata» ai sensi dell'art. 46 bis, n. 3, lett. c), del regolamento n. 1408/71 modificato. 18 Inoltre, il giudice di rinvio, invalidando la conclusione dell'Arbeidsrechtbank, affermava che la detta norma era applicabile nel caso che determinate prestazioni di anzianità o di vecchiaia fossero corrisposte a due persone diverse, concludendo che la parte succitata della pensione della signora [OSCURATO:PERSONA] non poteva pertanto essere tenuta in conto nella determinazione della pensione belga del marito. 19 Tuttavia, quanto alla parte della pensione della signora [OSCURATO:PERSONA] corrisposta sulla base dei periodi di assicurazione obbligatoria che può dare luogo all'applicazione dell'art. 3, nn. 1 e 8, della legge 20 luglio 1990 - ovvero il 12% dell'importo concesso -, il giudice di rinvio nutriva dubbi sull'interpretazione della sentenza della Corte 5 ottobre 1994, causa C-165/91, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4661), degli artt. 5 e 50 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 41 CE), nonché degli artt. 48 del Trattato, 49 e 51 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 40 CE e 42 CE). 20 Ritenendo che la soluzione della controversia principale dipenda dall'esatta portata della sentenza [OSCURATO:PERSONA], già citata, l'Arbeidshof di Anversa: «1) chiede alla Corte di giustizia una pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione delle disposizioni summenzionate e di tutte le altre che la Corte ritenga applicabili alla fattispecie: Se sia conciliabile con il diritto comunitario, in particolare con gli artt. 5, 48 e 51 del Trattato CEE 25 marzo 1957, in special modo con il principio della libera circolazione dei lavoratori e della leale collaborazione tra le autorità competenti, l'orientamento secondo cui un giudice nazionale non può disapplicare la norma belga quando accerta che una norma nazionale applicabile obbliga a ridurre la pensione del lavoratore migrante (come l'art. 3, nn. 1 e 8, della legge belga 20 luglio 1990, che obbliga a defalcare dall'importo della pensione di persona coniugata di un lavoratore migrante l'importo della pensione del coniuge, perché ritenuta prestazione equivalente a pensione) e ritenga impossibile qualsiasi altra interpretazione di detta norma nazionale che possa ovviare alle impreviste conseguenze dannose di una carenza di coordinazione tra i sistemi previdenziali nell'interesse della libera circolazione dei lavoratori, oppure ritenga che la corretta applicazione di queste norme costituisca ostacolo per la libera circolazione dei lavoratori. 2) Chiede alla Corte di giustizia di interpretare la portata della sentenza della Corte 5 ottobre 1994, causa C-165/91, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4661), alla luce delle stesse norme del diritto comunitario: a) Se i punti di detta sentenza relativi alla seconda questione (punti 21-31) vadano intesi nel senso di "conseguenze dannose impreviste della carenza di coordinazione tra sistemi previdenziali"; b) Se il punto 2 del dispositivo di detta sentenza debba interpretarsi, alla luce dei punti 32-34, nel senso che, allorché non è possibile formulare un'interpretazione del diritto nazionale applicabile la quale consenta di evitare, in una determinata fattispecie, le conseguenze dannose dell'applicazione di detta norma per la libera circolazione dei lavoratori, il giudice nazionale deve applicare integralmente detta norma giuridica oppure nel senso che deve disapplicarla. 3) Alla luce del punto 2 del dispositivo della sentenza 5 ottobre 1994 e della giurisprudenza della Corte, se sia conciliabile con il diritto comunitario, in particolare con gli artt. 5, 48 e 51 del Trattato, dichiarare che non spetta al giudice nazionale disapplicare norme del diritto nazionale espresse e imperative per evitare conseguenze pregiudizievoli derivanti: - dalla loro applicazione a danno dei lavoratori migranti che si sono avvalsi del diritto alla libera circolazione, - dalla carenza di coordinazione tra sistemi previdenziali di diversi Stati membri». 21 A titolo preliminare, occorre rilevare che il giudice nazionale, nel provvedimento di rinvio, ha indicato espressamente di non aver ritenuto necessario proporre una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 46 bis del regolamento n. 1408/71 modificato per quanto riguarda le pensioni corrisposte sulla base dell'assicurazione volontaria o facoltativa continuata. 22 Le questioni proposte dal giudice nazionale, quindi, riguardano solamente la portata da attribuire ad una prestazione come quella di vecchiaia concessa alla signora [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'AOW, sulla base dell'assicurazione obbligatoria. 23 Le questioni proposte devono essere analizzate congiuntamente. 24 La causa [OSCURATO:PERSONA], già citata, verteva sull'art. 10, n. 1, del regio decreto belga 24 ottobre 1967, n. 50. In base a questa norma, se il coniuge del lavoratore ha cessato ogni attività lavorativa e non fruisce di nessuna pensione di vecchiaia o di una prestazione sostitutiva, al lavoratore è concessa una pensione con aliquota per coniugati. Tuttavia, se il coniuge del lavoratore fruisce di una pensione o di una prestazione sostitutiva, il lavoratore ha diritto solamente ad una pensione con aliquota per celibi. 25 Il signor [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato un'attività lavorativa subordinata nei [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA]. Sua moglie, invece, non aveva mai svolto attività lavorativa subordinata. In seguito ad un mutamento della disciplina olandese in materia, si era stabilito di concedere a ciascun coniuge, all'età della pensione, una prestazione di importo eguale se l'interessato aveva risieduto nei [OSCURATO:PERSONA]. Tale pensione, tuttavia, non era subordinata alla condizione che l'interessato avesse ivi esercitato un'attività lavorativa. 26 Quando la signora [OSCURATO:PERSONA] raggiunse l'età di 65 anni, l'istituto previdenziale olandese le attribuì quindi una pensione di vecchiaia autonoma. Contestualmente, al signor [OSCURATO:PERSONA] venne revocata dall'ente olandese la maggiorazione della pensione che gli era stata fino ad allora attribuita. 27 La concessione della detta pensione alla signora [OSCURATO:PERSONA] aveva pertanto lasciato invariato il reddito familiare globale. Tuttavia, l'importo della pensione concessa ai sensi del regime belga fu ridotto, applicando l'aliquota per celibi. 28 La prima questione proposta dal giudice nazionale verteva sul problema della compatibilità della normativa belga con il diritto comunitario. La Corte stabilì che la detta normativa non poteva essere considerata, di per sé, un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, giacché essa si applicava indistintamente ai cittadini nazionali e ai cittadini degli altri Stati membri (sentenza [OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 19). 29 La seconda questione riguardava l'applicazione concreta della detta normativa a una situazione quale quella dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]. La Corte stabilì che nel procedere, ai fini dell'applicazione del proprio diritto nazionale, alla qualificazione di una prestazione previdenziale attribuita in forza del regime previsto dalla legge di un altro Stato membro, il giudice nazionale deve interpretare la propria normativa alla luce degli obiettivi degli artt. 48-51 del Trattato ed evitare, per quanto possibile, che la sua interpretazione sia atta a dissuadere il lavoratore migrante dall'esercizio effettivo del suo diritto alla libera circolazione. 30 Quanto alla presente controversia, alcuni dei fatti essenziali sono pressoché identici a quelli della causa [OSCURATO:PERSONA], già citata, in quanto l'importo della pensione precedentemente concessa al signor [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del regime olandese attualmente è corrisposto in parti uguali ai coniugi [OSCURATO:PERSONA], senza che il reddito familiare globale sia aumentato a causa di questa nuova concessione. Tuttavia, la prestazione concessa al signor [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del regime belga è stata ridotta. 31 Inoltre, è evidente che le difficoltà che il signor [OSCURATO:PERSONA] si trova ad affrontare sono la conseguenza delle differenze fondamentali tra i due regimi di cui alla controversia principale. Infatti, il regime belga prevede un'aliquota di pensione più alta per i lavoratori il cui coniuge non fruisca di una pensione di vecchiaia o di una prestazione sostitutiva, mentre il regime olandese, nelle stesse condizioni, corrisponde a ciascun coniuge, all'età della pensione, una prestazione irrinunciabile di uguale importo, senza che ciò comporti un qualsiasi aumento del reddito globale della coppia. 32 La presente causa differisce dalla causa [OSCURATO:PERSONA], già citata, in quanto essa non verte sulla medesima norma del diritto nazionale. A differenza delle disposizioni dell'art. 10 del regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, di cui si discuteva nella causa [OSCURATO:PERSONA], l'art. 3, n. 8, della legge 20 luglio 1990 stabilisce, in deroga alle disposizioni del suo n. 1, che la corresponsione di una pensione a favore dell'altro coniuge a norma di determinati regimi belgi o stranieri non osta alla concessione di una pensione calcolata con l'aliquota per coniugati, purché l'importo della pensione percepita dall'altro coniuge non sia superiore alla differenza tra l'importo della pensione di vecchiaia di cui trattasi, calcolata con l'aliquota per coniugati, e l'importo della stessa pensione, calcolata con l'aliquota per celibi. Tuttavia, dall'importo della pensione con aliquota per coniugati viene detratto l'importo della pensione percepita dall'altro coniuge. 33 Dal fascicolo della causa principale emerge che, per quanto riguarda la parte della pensione della signora [OSCURATO:PERSONA] corrisposta sulla base dei periodi di assicurazione obbligatoria, cioè il 12% dell'importo concesso, occorrerebbe applicare l'art. 3, n. 8, della legge 20 luglio 1990. L'applicazione di tale clausola di riduzione avrebbe l'effetto di diminuire l'importo della pensione del signor [OSCURATO:PERSONA], calcolata con l'aliquota per coniugati, dell'importo della pensione percepita da sua moglie in base alla legislazione olandese. 34 Pertanto, il problema che si pone nella presente causa, a differenza della causa [OSCURATO:PERSONA], già citata, è di stabilire se, applicando una norma di legge, che - fissa l'importo della pensione di vecchiaia corrisposta a un lavoratore coniugato, - prevede la riduzione dell'importo della detta pensione in funzione di una pensione concessa al coniuge in virtù del regime di un altro Stato membro, ma - prevede un divieto di cumulo, con possibilità di deroga, nel caso in cui la pensione percepita da altra fonte sia inferiore a un determinato importo, le autorità competenti, senza disattendere i precetti del diritto comunitario, possano ridurre l'importo della pensione di vecchiaia concessa a un lavoratore migrante in funzione di una pensione concessa al coniuge in virtù del regime di un altro Stato membro, malgrado la concessione di quest'ultima pensione non comporti alcun aumento del reddito familiare globale. 35 Secondo una giurisprudenza costante, il diritto comunitario non menoma la competenza degli Stati membri a configurare i loro sistemi previdenziali (sentenze 7 febbraio 1984, causa 238/82, Duphar e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 523, punto 16, e 17 giugno 1997, causa C-70/95, Sodemare e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3395, punto 27). 36 Conseguentemente, in mancanza di un'armonizzazione comunitaria in materia, spetta alla legge di ciascuno Stato membro determinare, da un lato, le condizioni del diritto o dell'obbligo di iscriversi ad un regime di previdenza sociale (sentenze 24 aprile 1980, causa 110/79, Coonan/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1445, punto 12, e 4 ottobre 1991, causa C-349/87, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4501, punto 15) e, dall'altro, le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni previdenziali (sentenza 30 gennaio 1997, cause riunite C-4/95 e C-5/95, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-511, punto 36). 37 Tuttavia, sebbene l'art. 51 del Trattato lasci sussistere le differenze tra i regimi previdenziali dei diversi Stati membri e, quindi, tra i diritti delle persone che sono ivi occupate, è pacifico che lo scopo degli artt. 48-51 del Trattato non sarebbe raggiunto se i lavoratori migranti, a seguito dell'esercizio del loro diritto alla libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro (sentenza [OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 27). 38 Parimenti, secondo una giurisprudenza costante, il dovere per gli Stati membri, ai sensi dell'art. 5 del Trattato, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario vale per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell'ambito delle loro competenze, quelli giurisdizionali. 39 A questo proposito, spetta al giudice nazionale conferire alla legge nazionale che è chiamato ad applicare un'interpretazione per quanto possibile conforme ai precetti del diritto comunitario (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 34, e altresì, nello stesso senso, 13 novembre 1990, causa C-106/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4135, punto 8). 40 Se una simile applicazione conforme non è possibile, il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli, eventualmente disapplicando ogni disposizione la cui applicazione, date le circostanze della fattispecie, condurrebbe a un risultato contrario al diritto comunitario (v., in senso analogo, sentenza 21 maggio 1987, causa 249/85, Albako/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2345, punti 13 e seguenti). 41 Occorre constatare, a questo proposito, che la perdita o la riduzione di una prestazione previdenziale a danno di un lavoratore per il semplice fatto che si tenga in conto una prestazione della stessa natura concessa al coniuge, in base alla legislazione di un altro Stato membro, mentre, da un lato, la concessione di quest'ultima prestazione non ha causato alcun aumento del reddito globale familiare e, dall'altro, essa è avvenuta contemporaneamente a una riduzione di pari valore della pensione personale del lavoratore in base alla legislazione di questo stesso Stato, è tale da ostacolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità. 42 Una simile conseguenza potrebbe infatti dissuadere il lavoratore comunitario dall'esercitare il suo diritto alla libera circolazione e costituirebbe, quindi, un ostacolo a tale libertà sancita dall'art. 48 del Trattato. 43 In particolare, emerge dal fascicolo che le disposizioni nazionali anticumulo di cui alla controversia principale sono state concepite proprio in ragione dell'eventuale aumento del reddito familiare globale che risulterebbe dalla percezione di una pensione di vecchiaia o di reversibilità da parte del coniuge dell'assicurato interessato. In questo modo, le autorità competenti avranno necessariamente una cognizione esatta dell'importo delle prestazioni concesse sia al lavoratore sia al coniuge. 44 Pertanto, l'art. 48 del Trattato osta a che le autorità competenti si limitino a ridurre la pensione del lavoratore senza verificare se la pensione concessa al coniuge abbia l'effetto di aumentare il reddito familiare globale. 45 Occorre pertanto risolvere le questioni pregiudiziali dichiarando che, quando le autorità competenti di uno Stato membro applicano una norma di legge, che - fissa l'importo della pensione di vecchiaia corrisposta a un lavoratore coniugato, - prevede la riduzione dell'importo della detta pensione in funzione di una pensione concessa al coniuge in virtù del regime di un altro Stato membro, ma - prevede un divieto di cumulo, con possibilità di deroga nel caso in cui la pensione percepita da altra fonte sia inferiore a un determinato importo, l'art. 48 del Trattato osta a che le dette autorità riducano l'importo della pensione concessa a un lavoratore migrante in funzione di una pensione concessa al coniuge in virtù del regime di un altro Stato membro, quando la concessione di quest'ultima pensione non comporti alcun aumento del reddito familiare globale. Decisione relativa alle spese Sulle spese 46 Le spese sostenute dai governi belga, olandese e del [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Arbeidshof di Anversa con sentenza 11 luglio 1997, dichiara: Quando le autorità competenti di uno Stato membro applicano una disposizione di legge, che - fissa l'importo della pensione di vecchiaia corrisposta a un lavoratore coniugato, - prevede la riduzione dell'importo della detta pensione in funzione di una pensione concessa al coniuge in virtù del regime di un altro Stato membro, ma - prevede un divieto di cumulo, con possibilità di deroga nel caso in cui la pensione percepita da altra fonte sia inferiore a un determinato importo, l'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) osta a che le dette autorità riducano l'importo della pensione concessa a un lavoratore migrante in funzione di una pensione concessa al coniuge in virtù del regime di un altro Stato membro, quando la concessione di quest'ultima pensione non comporti alcun aumento del reddito familiare globale.
Sentenza Corte di giustizia UE/2000 — Fons Iuris — Fons Iuris