CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 19708/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33622/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA], N. 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di F irenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 517/2019R.G.N. 400/2018 depositata i l 06/08/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze, rigettando l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]., e accogliendo l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro-Sede di Firenze contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 72/2018, in riforma di quest’ultima decisione, respingeva l’opposizione che il Montanari e la [OSCURATO:SOCIETA]. avevano proposto contro l’ordinanza- ingiunzione n. 1016/2015 in data 29.10.2015, che applicava nei loro confronti sanzioni amministrative per € 138.673,00, a fronte di plurime violazioni del d.lgs. n. 234/2007, in tema di mancati riposi, e superamento dei limiti relativi al lavoro notturno ed all’orario settimanale, violazioni insite nelle prestazioni degli autisti dipendenti della suddetta società nei singoli giorni dell’anno 2010 specificamente indicati; condannava, quindi, gli appellati/appellanti incidentali al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, come liquidate per ogni grado, e dichiarava sussistenti nei confronti degli stessi i presupposti per il pagamento del raddoppio del contributo unificato. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nell’accogliere l’appello principale dell’amministrazione opposta, riteneva anzitutto che i tracciati dei cronotachigrafi digitali erano stati consegnati dalla società appellata agli ispettori nel corso dell’accertamento che aveva dato luogo alle contestazioni, e che la stessa società (né in fase amministrativa né in giudizio) negava che i dati oggettivamente leggibili in tali documenti dimostrassero i mancati riposi, ed il superamento dei limiti relativi al lavoro notturno e all’orario settimanale. Ritenendo, inoltre, pacifico che [OSCURATO:SOCIETA] avesse installato i cronotachigrafi digitali su tutti i propri mezzi di trasporto, considerava, da un lato, sul piano sostanziale, che sarebbe mancata la dimostrazione dei presupposti per la deroga a dotarsi di tali strumenti di controllo della prestazione dei propri autisti, a carico di detta impresa; e, dall’altro, sul piano processuale, che, se anche la stessa avesse installato in modo spontaneo il cronotachigrafo, pur non avendone l’obbligo, si trattava comunque di documentazione utilizzabile come prova. Ciò andando in contrario avviso sia rispetto al Tribunale che a quanto ritenuto in una sentenza del Giudice di Pace di Prato, per i quali erano, invece, inutilizzabili tali tracciati come prova documentale. Riteneva, infine, che la cennata sentenza del Giudice di Pace, benché passata in cosa giudicata formale, fosse priva di efficacia di giudicato in questo procedimento sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo. 3. Avverso tale sentenza il solo [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 4. L’intimata amministrazione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia ex art. 360 n. 3 c.p.c. la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al combinato disposto degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.”. Ritiene non condivisibile il rigetto dell’eccezione di giudicato esterno, sollevata dagli opponenti sulla base della sentenza n. 175/2014 del Giudice di Pace di Prato rispetto alla fattispecie di cui è causa; rigetto che la Corte territoriale aveva motivato, assumendo che era “del tutto fuori luogo invocare un giudicato esterno a sostegno dell’opposizione … perché la sentenza del Giudice di Pace riguarda un giudizio relativo a violazioni del codice della strada introdotto da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della Prefettura, diverso quindi da questo sia per le parti, sia per il petitum e la causa petendi … e perché la sentenza del Giudice di Pace non vincolerebbe in alcun modo la decisione nel presente giudizio, giacché si limita ad affermazioni processuali che in sé non potrebbero comunque diventare definitive e vincolanti in altro giudizio …”. 2. Con il secondo motivo, denuncia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 3 d.lgs. n. 689/1981”. Secondo il ricorrente, “sulla scorta di tutto quanto esposto e documentat o, nonché di quanto emerso nel corso dell’istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado, risulta evidente e provata la mancanza dell’elemento soggettivo dell’illecito per cui è lite da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA].”. 3. Con un terzo motivo, denuncia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al combinato disposto dell’art. 2697 c.c. e di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”. Deduce che la peculiarità delle contestazioni avrebbe richiesto, non già una pedissequa ed acritica lettura dei tracciati dei cronotachigrafi, ma, da un lato, una approfondita comparazione tra le risultanze meccanografiche e i singoli orari di lavoro degli autisti interessati (da effettuarsi con tecnici qualificati) e, dall’altro, l’instaurazione di un contraddittorio con ciascun dipendente, atto a determinare la veridicità dell’infrazione piuttosto che il cattivo uso, da parte dell’addetto, del cronotachigrafo e di tutti quegli strumenti atti a certificare la regolare condotta durante la prestazione di trasporto. Assume, inoltre, che in data 26.6.2009, la società, conformemente a quanto previsto dall’art. 11 bis del CCNL Trasporti e Logistica, aveva siglato con FILT-CGIL un accordo sindacale avente per oggetto, tra l’altro, l’estensione della durata media della settimana lavorativa del personale viaggiante a 61 ore settimanali, a condizione che nel periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non superasse il limite di 58 ore settimanali; circostanza di per sé già suscettibile di invalidare numerose risultanze ispettive. 4. Con il quarto motivo, denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al combinato di cui agli artt. 2729 e 2697 c.c.”. Sottolineando che nel corso del primo grado di giudizio era emerso che i mezzi di [OSCURATO:SOCIETA]. erano stati sottoposti ai controlli di rito da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, sostiene il ricorrente che, nel corso del giudizio, erano emersi quei dati “gravi, precisi e concordanti”, che avrebbero dovuto condurre i giudici di merito, quanto meno, ad espletare degli approfondimenti sulla metodologia utilizzata dalla ITL per l’applicazione della sanzione, magari sempre attraverso l’ammissione di quella CTU tecnica che gli opponenti avevano chiesto in entrambi i gradi del giudizio. 5. Il primo motivo non è fondato. 5.1. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la preclusione derivante dall’esistenza di un giudicato esterno non opera ove si accerti che tra i rapporti giuridici afferenti, rispettivamente, alla sentenza che dovrebbe far stato ed al giudizio nel quale si invoca il giudicato stesso non sussiste coincidenza oggettiva e soggettiva (così, a titolo esemplificativo, Cass. civ., sez. lav., 22.8.2007, n. 17883). 5.2. Ebbene, l’impugnata sentenza è senz’altro conforme a tale principio di diritto ed alle disposizioni di legge in tema di giudicato esterno che si assumono violate. La Corte distrettuale, infatti, ha constatato anzitutto che la sentenza del Giudice di Pace di Prato passata in giudicato, che richiamavano gli opponenti, era stata resa tra parti per nulla coincidenti con quelle del procedimento pervenuto alla cognizione della Corte stessa, vertendo su opposizioni della [OSCURATO:SOCIETA] e di dipendenti di quest’ultima nei confronti della Prefettura di Prato, non ricorrendo perciò identità di parti tra i due giudizi. La Corte d’appello, inoltre, constatava che il procedimento definito davanti al Giudice di Pace riguardava violazioni del codice della strada, e, quindi, del tutto diverse da quelle contestate nell’ordinanza-ingiunzione opposta in questo procedimento, pertanto con oggetto appunto differente rispetto allo stesso. Infine, riteneva che detta sentenza – “anche se fosse stata pronunciata fra le stesse parti e sullo stesso oggetto” – essendosi limitata ad affermazioni processuali, aveva dato luogo ad un giudicato soltanto “formale”, limitato al rapporto processuale dell’ambito in cui era stata emanata, inidonea a produrre effetti in qualsiasi altro giudizio. 5.3. Rispetto a questi piani rilievi, erroneamente - in evidente contrasto con l’art. 2909 c.c. (a termini del quale: “L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”) -asserisce il ricorrente che “la pronuncia ottenuta nell’ambito di un procedimento, quali che ne siano le parti, fa stato sulla materia del contendere, avendo chiarito le circostanze di fatto ed i principi di diritto sottesi alla fattispecie”. Parimenti errato è l’assunto del ricorrente, secondo cui la Prefettura, parte opposta del giudizio definito dal G.d.P. di Prato, non sarebbe “altro che l’Organo tramite il quale –per legge – la ITL è stata formalmente rappresentata”, in detto giudizio. Infine, erroneamente individuati e comunque ininfluenti sono i punti di convergenza tra i due giudizi, sostenuti dal ricorrente, e, cioè, il dato che “in entrambi i casi sono stati opposti provvedimenti scaturiti dal medesimo verbale ispettivo” e quello che “tutti i provvedimenti impugnati sono stati emessi dal Ministero del Lavoro”. Invero, le violazioni al Codice della strada oggetto dell’altro procedimento non riguardavano sicuramente ambiti di competenza del Ministero del Lavoro. In disparte l’evidente diversità di parti nei due giudizi, verificata dalla Corte territoriale, e già di per sé dirimente, il fatto che le differenti contestazioni elevate nelle due distinte ordinanze- ingiunzioni, rispettivamente, opposte in essi fossero scaturite dal medesimo verbale ispettivo non esclude assolutamente la diversità di oggetto tra gli stessi giudizi. 6. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso per difetto della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. 6.1. Invero, come premesso, il ricorrente si limita del tutto genericamente ad asserire che: “Sulla scorta di tutto quanto sopra esposto e documentato, nonché di quanto è emerso nel corso dell’istruttoria espletata nel corso del Giudizio di primo grado, risulta evidente e provata la mancanza dell’elemento soggettivo dell’illecito per cui è lite da parte del Sig. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA].”. 7. Parimenti inammissibile è il terzo motivo. 7.1. Esso, infatti, si traduce in una critica dell’apprezzamento probatorio compiuto dalla Corte di merito, che non può essere considerata in questa sede di legittimità. Il ricorrente, del resto, neppure spiega sotto quali profili la stessa Corte avrebbe violato il principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., o le norme collettive cui fa generico riferimento. Profila, inoltre, nello svolgimento di tale censura una diversa lettura delle risultanze processuali, che pure non può trovare ingresso in questa sede. 8. E’ infine inammissibile il quarto motivo, nell’esposizione del quale neppure viene spiegato quali elementi gravi, precisi e concordanti avrebbe pretermesso la Corte territoriale in violazione dell’art. 2729 c.c.; elementi che peraltro, secondo lo stesso ricorrente, non avrebbero formato una prova in proprio favore, ma avrebbero giustificato degli approfondimenti istruttori ulteriori a mezzo di CTU. 9. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto con regolamento secondo soccombenza delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022. 10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve