CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25690/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli che, giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la pena (in mesi sei di arresto) irrogata per reato di cui all'art. 699 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva - è indeducibile in quanto la sentenza impugnata (pag. 3 della sentenza impugnata) ha dato conto delle ragioni per le quali la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto hanno reso la pena sostitutiva inidonea in concreto a raggiungere la sua precipua finalità rieducativa, imponendo l'applicazione dello strumento sanzionatorio "residuale" (la detenzione presso i luoghi di pena); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM Dichiara inammiss P.Q.M