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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18507/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio per un nuovo giudizio in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 340 c.p. e declaratoria d'inammissibilità nel resto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 08/02/2024, che ha dichiarato, ad esito di giudizio abbreviato, la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 337, 339; 635, comma 2, n. 1, 61 n. 2 ; 81, 341 bis, 61 n. 2; 582, 585 in relazione all'art. 576 nn.1 e 5-bis e) 340 cod. pen. e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, lo ha condannato alla pena - sospesa - di anni uno di reclusione.

I fatti di cui al giudizio si sono svolti all'interno dell'ospedale di Catania, dove il ricorrente, stanco di aspettare il suo turno al pronto soccorso, iniziava a urlare e a brandire la stampella a lui in uso, a sbatterla contro il gabbiotto adibito a postazione di guardia minacciando, oltraggiando e cagionando lesioni ai pubbliciufficiali, interrompendo o comunque turbando la regolarità del servizio pubblico sanitario che per diversi minuti rimaneva fermo.

2. Con il ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo e) ovvero, in subordine, la rideterminazione della pena applicando le attenuanti generiche nella massima estensione. 2.1 Con primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al reato di cui al capo e) per erronea applicazione dell'art. 340 cod. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, per la carenza di prova del turbamento del servizio; in particolare la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in che modo l'episodio specifico abbia concretamente influito sulla regolarità dell'assistenza sanitaria erogata. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso, si chiede l'applicazione della riduzione massima della pena per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, in quanto il giudice di secondo grado ha omesso di svolgere la compiuta valutazione pluridimensionale richiesta dalla legge per l'applicazione dell'art. 62- bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale ai provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01 ).

3. Il primo motivo è manifestamente infondato: la giurisprudenza di legittimità ha precisato come l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 340 cod. pen. sia integrato da qualsiasi comportamento che provochi l'interruzione o turbi il regolare svolgimento di un servizio pubblico; né rileva che l'interruzione sia definitiva o il turbamento totale, essendo sufficiente, a tal fine, anche un'interruzione momentanea, purché di durata non irrilevante, o un turbamento relativo, purché non insignificante (ex multis: Sez. 6, n. 5463 del 28/10/2020, Batzella, Rv. 280597 - 02; Sez. 2, n. 52007 del 24/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268434 - 01; Sez. 5, n. 15388 del 6/3/2014, Sanna, Rv. 260217). 2Nel caso in esame, non è in contestazione la ricostruzione, in punto di fatto, della vicenda, contrassegnata dalla condotta impeditiva dell'odierno imputato, che, per protestare contro la ritenuta lentezza del servizio di triage, ha dato in escandescenze, causando l'intervento del servizio di sicurezza e di personale ospedaliero per riportarlo alla calma.

La Corte di appello, su analogo motivo dedotto in quella sede, ha valutato - così come il primo giudice- l'interruzione, quantificata in termini di minuti, del servizio della sala triage del Pronto soccorso di Catania, quale condotta che, pur non determinando l'interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, ha comportato comunque la concreta compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso, in quanto il personale sanitario è stato costretto ad interrompere le proprie mansioni per affrontare le violente rimostranze del Messina, ritenendo quindi ravvisabile l'idoneità della condotta ad interrompere o comunque ad ostacolare il sereno e regolare svolgimento del servizio pubblico sanitario.

4. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto il giudice di primo grado aveva ridotto, ex art. 62- bis cod. pen., la pena base del reato più grave di resistenza da un anno e sei mesi ad un anno di reclusione, applicando le circostanze nella loro massima estensione.

Inoltre la Corte di appello, rispondendo allo stesso motivo presentato dalla difesa, ha non illogicamente sottolineato che le modalità e il luogo del fatto sottolineano la complessiva gravità e pericolosità della condotta, di modo che 'la pena in concreto irrogata appare corrispondere al disvalore penale concreto della condotta illecita'.

5. Il ricorso deve essere per i motivi suesposti dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] c arelli 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio per un nuovo giudizio in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 340 c.p. e declaratoria d'inammissibilità nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 08/02/2024, che ha dichiarato, ad esito di giudizio abbreviato, la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 337, 339; 635, comma 2, n. 1, 61 n. 2 ; 81, 341 bis, 61 n. 2; 582, 585 in relazione all'art. 576 nn.1 e 5-bis e) 340 cod. pen. e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, lo ha condannato alla pena - sospesa - di anni uno di reclusione. I fatti di cui al giudizio si sono svolti all'interno dell'ospedale di Catania, dove il ricorrente, stanco di aspettare il suo turno al pronto soccorso, iniziava a urlare e a brandire la stampella a lui in uso, a sbatterla contro il gabbiotto adibito a postazione di guardia minacciando, oltraggiando e cagionando lesioni ai pubbliciufficiali, interrompendo o comunque turbando la regolarità del servizio pubblico sanitario che per diversi minuti rimaneva fermo. 2. Con il ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo e) ovvero, in subordine, la rideterminazione della pena applicando le attenuanti generiche nella massima estensione. 2.1 Con primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al reato di cui al capo e) per erronea applicazione dell'art. 340 cod. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, per la carenza di prova del turbamento del servizio; in particolare la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in che modo l'episodio specifico abbia concretamente influito sulla regolarità dell'assistenza sanitaria erogata. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso, si chiede l'applicazione della riduzione massima della pena per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, in quanto il giudice di secondo grado ha omesso di svolgere la compiuta valutazione pluridimensionale richiesta dalla legge per l'applicazione dell'art. 62- bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale ai provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01 ). 3. Il primo motivo è manifestamente infondato: la giurisprudenza di legittimità ha precisato come l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 340 cod. pen. sia integrato da qualsiasi comportamento che provochi l'interruzione o turbi il regolare svolgimento di un servizio pubblico; né rileva che l'interruzione sia definitiva o il turbamento totale, essendo sufficiente, a tal fine, anche un'interruzione momentanea, purché di durata non irrilevante, o un turbamento relativo, purché non insignificante (ex multis: Sez. 6, n. 5463 del 28/10/2020, Batzella, Rv. 280597 - 02; Sez. 2, n. 52007 del 24/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268434 - 01; Sez. 5, n. 15388 del 6/3/2014, Sanna, Rv. 260217). 2Nel caso in esame, non è in contestazione la ricostruzione, in punto di fatto, della vicenda, contrassegnata dalla condotta impeditiva dell'odierno imputato, che, per protestare contro la ritenuta lentezza del servizio di triage, ha dato in escandescenze, causando l'intervento del servizio di sicurezza e di personale ospedaliero per riportarlo alla calma. La Corte di appello, su analogo motivo dedotto in quella sede, ha valutato - così come il primo giudice- l'interruzione, quantificata in termini di minuti, del servizio della sala triage del Pronto soccorso di Catania, quale condotta che, pur non determinando l'interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, ha comportato comunque la concreta compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso, in quanto il personale sanitario è stato costretto ad interrompere le proprie mansioni per affrontare le violente rimostranze del Messina, ritenendo quindi ravvisabile l'idoneità della condotta ad interrompere o comunque ad ostacolare il sereno e regolare svolgimento del servizio pubblico sanitario. 4. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto il giudice di primo grado aveva ridotto, ex art. 62- bis cod. pen., la pena base del reato più grave di resistenza da un anno e sei mesi ad un anno di reclusione, applicando le circostanze nella loro massima estensione. Inoltre la Corte di appello, rispondendo allo stesso motivo presentato dalla difesa, ha non illogicamente sottolineato che le modalità e il luogo del fatto sottolineano la complessiva gravità e pericolosità della condotta, di modo che 'la pena in concreto irrogata appare corrispondere al disvalore penale concreto della condotta illecita'. 5. Il ricorso deve essere per i motivi suesposti dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost. P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] c arelli 3
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