CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22562/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10937/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] sito in via Cola di Rienzo, n. 187. –controricorrenti – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] n. 9722/2021, depositata in data 2 novembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Diniego rimb. Irpef-Iva-Ilor 1990-1991-1992 1. Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], in data 4 febbraio 2009 impugnavano il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate relativo ad un’istanza di rimborso, ex art. 37, comma secondo e 38, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il 90% delle imposte pagate dal de cuius negli anni di imposta 1990, 1991, 1992 (per la somma complessiva di € 166.439,66, oltre interessi), istanza giustificata dall’essere stato, il detto contribuente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Regione Sicilia colpiti dal sisma dell’anno 1990 (art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289). 2. La C.t.p. di Catania, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio, con sentenza n. 5398/10/2018, rigettava il ricorso dei contribuenti e confermava il diniego implicito dell’amministrazione finanziaria. 3. Avverso la detta sentenza proponevano appello i contribuenti dinanzi la C.t.r. della Sicilia, nel cui giudizio resisteva l’ufficio con controdeduzioni. 4. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 9722/2021, depositata in data 2 novembre 2021, accoglieva parzialmente il gravame rettificando le statuizioni del giudice di prime cure e condannando l’amministrazione finanziaria al pagamento di € 27.383,45, oltre interessi. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. I contribuenti hanno resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 28 g iugno 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002; dell’art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modifiche e integrazioni; dell’art. 117, comma 1, Cost. e degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; dei principi stabiliti dalla Commissione Europea con decisione (UE) 2016/195, notificata con il n. C (2015) 5549 final, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che i contribuenti, con la mera indicazione del quantum chiesto a rimborso, avessero assolto l’onere probatorio in merito al rispetto del regolamento c.d. de minimis, erroneamente interpretando, oltretutto, la disciplina applicabile circa l’individuazione del periodo di riferimento temporale da prendere in considerazione. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 18, 19, 22, 27 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in procedendo e l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha compiuto valutazione alcuna della sussistenza dei requisiti o fatti costitutivi dell’istanza di rimborso (tempestività dell’istanza e prove dei pagamenti effettuati), ovvero della sussistenza di un silenzio rifiuto impugnabile. 2. Il primo motivo è ammissibile, giacché non introduce fatti nuovi né censura alcun accertamento in fatto . In r ealtà con esso si denuncia la violazione del regolamento de minimis , ossia il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (alla cui applicazione si riferisce la stessa citata decisione della Commissione, all’art. 2), in ordine all’individuazione dei periodi cui riferire il triennio, che il giudice di appello sembrerebbe aver riferito agli esercizi in esame, quindi, coincidenti con gli anni d’imposta 1990-92-93, mentre, come prescrive il regolamento: (considerando 10 ) “Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.”; (art. 3, par. 2) “L’importo complessivo degli aiuti « de minimis » concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non pù superare € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.»; ( art. 3, par. 4) “Gli aiuti “de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa ̀ accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa”; (par. 5) “ Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato”; dunque, come dispone l’art. 2 della richiamata decisione della Commissione, deve farsi riferimento al momento della concessione degli aiuti, quindi ogni verifica va compiuta relativamente al triennio 2001-2002-2003, vista la concessione con la legge 289 del 2002, entrata in vigore nel 2003. In questo modo va quindi applicato il principio consolidato secondo cui, per il rispetto del principio « de minimis » , non basta che l'importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dal diritto dell’Unione Europea, dovendo invece la relativa prova riguardare anche l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria «de minimis» su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass.25/03/2021, n. 8375). Nella fattispecie in esame, la C.t.r. siciliana ha fatto malgoverno dei principi sopra esposti, ritenendo applicabile al caso de quo il regime derogatorio sulla base della produzione della dichiarazione autocertificata, non effettuando la valutazione del limite de minimis nei termini di cui al principio appena esposto. 3. Il secondo motivo, con cui ci si duolecontemporaneamente sia dell’omessa valutazione della sussistenza dell’istanza di rimborso , quindi del silenzio rifiuto impugnabile, sia dell’assunta omessa valutazione della prova del diritto al rimborso, è inammisssible. Nel corpo del motivo è rappresentata una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, con l’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamente separati la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. 11/04/2018, n. 8915; Cass.23/04/2013, n. 9793) o al vizio processuale, si tratta quindi di censure non ontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e quindi non autonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione da parte di questa Corte. Inoltre, il ricorso non riproduce, né menziona la produzione nel merito, dell’istanza di rimborso, che assume inidonea a determinare il silenzio rifiuto,e cì in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. pro. civ. che impone, a pena d'inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass. 15/01/2019, n. 777; Cass. 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726). Inammissibile è peraltro anche la pretesa violazione dell’art. 2697 cod. civ.. Infatti, « In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018). 4. In conclusione, va accolto il p rimo motivo e dichiarato inammissibile il secondo e la sentenza impugnata va cassata , in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di Catania – affinché, in diversa composiz ione, proceda a nuovo e motivato esame, alla luce dell’illustrato principio in ordine all’individuazione temporale dei periodi cui fare riferimento ai fini del regime del c.d. de minimis; ed affinché provveda sul le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, dichiarato inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia –sezio