CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2024
Cassazione n. 28591/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5077/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE G . MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 1141/2018,depositata i l 28/06/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2008 la società Cogals.p.a. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo la società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che fosse condannata a pagare euro 35.000 a saldo della fornitura di 4.000 teli mare. La convenuta, costituendosi, ha dedotto di avere ordinato la fornitura dei teli mare, da utilizzare nell’ambito della campagna pubblicitaria per il lancio di una vettura, non alla società Cogal, ma alla società [OSCURATO:SOCIETA], con la quale era stato studiato e ideato il prodotto e con la quale era stato stipulato il contratto di fornitura, e ha quindi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque l’infondatezza delle pretese dell’attrice nei propri confronti, per mancanza di un vincolo contrattuale; ha poi chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita e ha a sua volta chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], con la sentenza n. 712/2015, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA] a corrispondere a Cogal euro 11.970 e la terza chiamata [OSCURATO:SOCIETA] a corrispondere a Cogal euro 17.950. 2. La sentenza è stata impugnata in via principale da Cogal e in via incidentale da [OSCURATO:SOCIETA]. Con la sentenza 28 giugno 2018, n. 1141, la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’appello principale e ha accolto quello incidentale; in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato che nulla è dovuto da Suzuki a Cogal e ha condannato Cogal a restituire quanto ad essa corrisposto da Suzuki in attuazione della sentenza di primo grado, ossia la somma di euro 13.636,04. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., che ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza. Le intimate [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi, che censurano la sentenza impugnata laddove ha accolto l’appello di Suzuki, che deduceva l’assenza di un rapporto contrattuale diretto tra Cogal e Suzuki. 1) Il primo motivo contesta “erronea qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] quale rapporto di appalto anziché quale intermediario o procacciatore d’affari, violazione degli artt. 1655 e segg. c.c., omessa valutazione delle prove documentali”: la Corte d’appello, nel qualificare il rapporto intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] quale “vero e proprio appalto” non avrebbe tenuto in alcuna considerazione, anzi avrebbe omesso di valutare ai fini della qualificazione del rapporto negoziale intercorso tra Suzuki e [OSCURATO:SOCIETA], circostanze dalle quali emerge la mancanza degli elementi fondamentali per qualificare come rapporto di appalto il rapporto intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA] e Suzuki, ovvero l'assenza della previsione di un corrispettivo in denaro direttamente pagato da Suzuki a [OSCURATO:SOCIETA]; è documentalmente comprovato che la fornitura della ricorrente, ove fosse andata a buon fine, sarebbe stata pagata direttamente da Suzuki e la stessa [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe ricevuto il proprio corrispettivo da [OSCURATO:PERSONA], sotto forma di provvigione in percentuale; inoltre Suzuki ha contestato direttamente a Cogal e non a [OSCURATO:SOCIETA] la prima fornitura di 1.000 teli mare e ha chiesto lo storno della fattura di Cogal non perché non di sua pertinenza, ma perché non conforme all'ordine; dalle risultanze istruttorie emerge che [OSCURATO:SOCIETA] non ha fatto altro che reperire su indicazione di Suzuki il fornitore dei teli mare richiesti. 2) Il secondo motivo denuncia “erronea qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra Cogal e [OSCURATO:SOCIETA] quale rapporto di subappalto anziché quale intermediario o procacciatore d'affari, violazione degli artt. 1655 e segg. c.c., omessa valutazione delle prove documentali”: la Corte d'appello, nel qualificare il rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e Cogal alla stregua di un rapporto di subappalto non ha tenuto in considerazione, anzi ha omesso di valutare circostanze documentali che contrastano in maniera stridente con la qualificazione dedotta di subappalto; nel caso in esame manca infatti il pagamento di un corrispettivo diretto dall'appaltatore [OSCURATO:SOCIETA] al subappaltatore Cogal, anzi [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe ricevuto il suo compenso per l'attività di sostanziale intermediazione resa tra le parti sotto forma di provvigione percentuale sul valore della fornitura, forma di corrispettivo che mal si concilia con la qualificazione del rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e Cogal quale mero subappalto. I motivi non possono essere accolti. La Corte d’appello ha accertato come il contratto per la fornitura dei teli sia stato stipulato al momento dell’accettazione da parte di Suzuki della proposta formulata da [OSCURATO:SOCIETA], in cui quest’ultima aveva indicato le caratteristiche dei teli e il loro prezzo: dall’esame dei documenti – ha rilevato il giudice d’appello – risulta che [OSCURATO:SOCIETA] ha formulato la proposta e che Suzuki l’ha accettata con messaggio di posta elettronica, avente ad oggetto la “approvazione preventivo teli mare”. Il rapporto tra Suzuki e [OSCURATO:SOCIETA] – ha osservato la Corte – è caratterizzato dall’ideazione dei teli mare e dalla loro fornitura, così che è qualificabile come appalto, mentre non provato è il rapporto contrattuale diretto tra Suzuki e la ricorrente. In mancanza della prova di un rapporto diretto –ha concluso la Corte d’appello – la ricorrente non è legittimata a chiedere alcun pagamento a Suzuki e al proposito viene richiamato l’orientamento di questa Corte per cui “la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 cod. civ., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore; ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione” (Cass. n. 16917/2011). L’accertamento in fatto compiuto dal giudice d’appello dei rapporti tra Suzuki, [OSCURATO:SOCIETA] e Cogal è contestato dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una diversa ricostruzione in fatto, che valorizza circostanze (le modalità di pagamento e della denuncia dei vizi) ritenute dal giudice non sufficienti a provare l’esistenza di un rapporto diretto tra Cogal e Suzuki. Tale giudizio – affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito – non è censurabile di fronte a questa Corte di legittimità. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.300, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto