CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2024
Cassazione n. 43983/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; Considerato che, inoltre, i motivi proposti sono inammissibili, per difetto di specificità, in quanto si limitano ad esprimere mero dissenso dalla decisione impugnata, senza formulare censure ascrivibili ai vizi denunciabili nel giudizio di legittimità, secondo l'elencazione tassativa dell'art. 606 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024