Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2025

Cassazione n. 40500/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1340/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 27303/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TORINOnel procedimento a carico di: VARDE' [OSCURATO:PERSONA] (CUI 066EWBL) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che per, mero errore materiale, il dispositivo annotato sul ruolo dell’udienza del 21 maggio 2025, in relazione al ricorso n. 9052/2025 del Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riporta le parole «rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali», anziché le parole «rigetta il ricorso»; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40500/2025 Roma, lì, 16/12/2025 - che, pertanto, va disposta la correzione dell’errore materiale riportato nel dispositivo, nel senso che laddove si legge «rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali», deve leggersi «rigetta il ricorso».

P.Q.M Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 21 maggio 2025, relativo al ricorso n. 9052/2025 del Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che laddove si legge «rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali», si legga invece «rigetta il ricorso».

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso, il 23 settembre 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1340/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 27303/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TORINOnel procedimento a carico di: VARDE' [OSCURATO:PERSONA] (CUI 066EWBL) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che per, mero errore materiale, il dispositivo annotato sul ruolo dell’udienza del 21 maggio 2025, in relazione al ricorso n. 9052/2025 del Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riporta le parole «rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali», anziché le parole «rigetta il ricorso»; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40500/2025 Roma, lì, 16/12/2025 - che, pertanto, va disposta la correzione dell’errore materiale riportato nel dispositivo, nel senso che laddove si legge «rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali», deve leggersi «rigetta il ricorso». P.Q.M Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 21 maggio 2025, relativo al ricorso n. 9052/2025 del Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che laddove si legge «rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali», si legga invece «rigetta il ricorso». Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso, il 23 settembre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40500/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris