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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20392/2022

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la seguente O [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 805/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA], eLettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa; - controticorrente — avverso la sentenza n. 201/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 615/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], già prestatore di servizio, come lavoratore socialmente utile, presso la ASL Salerno 2, poi divenuta ASL Salerno, dal 1.6.2001 è stato assunto come ausiliario specializzato addetto ai servizi economali, inquadrato dapprima in categoria A e poi, dal 1.1.2007 in categoria B;

2. egli ha agito in giudizio sostenendo che, lungi dallo svolgere attività amministrative semplici, era stato preposto alla gestione dell'ufficio personale del distretto sanitario di [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altra addetta, inquadrata come assistente amministrativo, di fatto esercitando le medesime mansioni di quest'ultima e fino a quel momento dispiegate dall'allora direttore amministrativo del medesimo ufficio;

3. il Biondino ha quindi chiesto il riconoscimento delle corrispondenti differenze retributive, con decorrenza dal 1.6.2001, gradatamente rivendicate rispetto alla categoria C, in , luogo dell'inquadramento in A e B ed, in subordine, sulla categoria B e poi, dal 1.1.2007, sulla categoria C;

4. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda, nei limiti della prescrizione ed ha quindi riconosciuto le differenze rivendicate tra la categoria C e la categoria B di inquadramento a far data dal 27.1.2009, ma la pronuncia è stata poi riformata dalla Corte d'Appello di Salerno, che ha rigettato integralmente le domande;

5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, resistito dalla ASL Salerno; Ric. 2021 n. 805 sez.

ML - ud. 24-2-2022 2-

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

7. il ricorrente ha depositoto memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. l'unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 28 del CCNL di comparto del 7.4.1999 e delle declaratorie di cui al relativo allegato 1, nonché dell'art. 52, co. 5, d.

Igs. 165/2001 e degli artt.36 Cost. e 2126 c.c., stante la erronea classificazione, da parte della Corte d'Appello di Salerno, dei compiti in concreto espletati;

2. la Corte d'Appello, nel rigettare le domande, ha evidenziato come dall'istruttoria fosse emerso lo svolgimento di mansioni di natura contabile -amministrativa, «ma senza potere di firma e quindi senza assunzione di specifica responsabilità» ed altresì senza «potere di iniziativa, né tantomeno autonomia decisionale» e con collaborazione «di tipo meramente esecutivo e di supporto»;

3. la Corte di merito ha poi rilevato come non fosse stato neppure prospettato lo svolgimento di attività di programmazione, studio e ricerca, propri della categoria C rivendicata, e che il Biondino non controllava né coordinava altri dipendenti, occupandosi delle delibere per la sola parte contabile, mentre della parte giuridica se ne occupava la collega Alfano;

4. il motivo di ricorso assume che la Corte d'Appello sarebbe giunta ad un'inesatta classificazione delle mansioni in concreto esercitate, non valorizzando l'avvenuto svolgimento, emerso in istruttoria, di mansioni complesse e non semplici ed erroneamente concentrando la propria decisione sulla circostanza in ordine al fatto che il ricorrente non si assumesse la responsabilità degli atti e delle pratiche che egli provvedeva a istruire e redigere; Ric. 2021 n. 805 sez.

ML - ud. 24-2-2022 3-

5. il ricorso è inammissibile;

6. la Corte territoriale ha infatti ritenuto la natura esecutiva e di supporto dell'attività svolta e dunque l'assenza delle caratteristiche di complessità proprie della categoria C e ciò sulla base della verifica in ordine all'operare del ricorrente sulla base di moduli già predeterminati e sull'assenza di autonomia decisionale;

7. il ricorso per cassazione, incentrandosi sulla qualificazione in termini di "complessità" dell'attività svolta, consiste nella prospettazione di una diversa valutazione delle medesime attività già apprezzate, in termini di mero supporto istruttorio compatibile con la categoria B, dalla Corte territoriale;

8. esso, nonostante l'apparente formulazione dei termini della violazione di legge e della contrattazione collettiva, si connota quindi come prospettazione di una diversa lettura dei dati istruttori, perché difforme rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato da attribuire agli elementi delibati, così risolvendosi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di appello al fine di ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 241.48);

9. per completezza va rilevata l'assoluta infondatezza del fatto, rilevato con la memoria finale, che, rispetto alla collega Alfano, sia intervenuta sentenza passata in giudicato di riconciscimento delle differenze retributive;

10. al di là del rilievo che la sentenza qui impugnata ha individuato due diverse attività svolte dall'uno e dall'altro dei due colleghi, in ogni caso il giudicato ha effetto solo fra le parti (art. 2909 c.c.), né, adducendosi sostanzialmente una parificazione di fatto tra i due colleghi, si ravvisa la ricorrenza di una qualche ipotesi (come ad es. accade quando vi sia un nesso di interdipendenza tra situazioni Ric. 2021 n. 805 sez.

ML - ud. 24-2-2022 4- giuridiche) che possa anche solo far ipotizzare, in punto di diritto, l'estensione della pronuncia al di là dei singoli contendenti che sono stati parte in ciascun giudizio;

11. all'inammissibilità segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del grado; P.Q.M.

La Corte dichara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 2.500,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente O [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 805/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA], eLettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa; - controticorrente — avverso la sentenza n. 201/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 615/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], già prestatore di servizio, come lavoratore socialmente utile, presso la ASL Salerno 2, poi divenuta ASL Salerno, dal 1.6.2001 è stato assunto come ausiliario specializzato addetto ai servizi economali, inquadrato dapprima in categoria A e poi, dal 1.1.2007 in categoria B; 2. egli ha agito in giudizio sostenendo che, lungi dallo svolgere attività amministrative semplici, era stato preposto alla gestione dell'ufficio personale del distretto sanitario di [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altra addetta, inquadrata come assistente amministrativo, di fatto esercitando le medesime mansioni di quest'ultima e fino a quel momento dispiegate dall'allora direttore amministrativo del medesimo ufficio; 3. il Biondino ha quindi chiesto il riconoscimento delle corrispondenti differenze retributive, con decorrenza dal 1.6.2001, gradatamente rivendicate rispetto alla categoria C, in , luogo dell'inquadramento in A e B ed, in subordine, sulla categoria B e poi, dal 1.1.2007, sulla categoria C; 4. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda, nei limiti della prescrizione ed ha quindi riconosciuto le differenze rivendicate tra la categoria C e la categoria B di inquadramento a far data dal 27.1.2009, ma la pronuncia è stata poi riformata dalla Corte d'Appello di Salerno, che ha rigettato integralmente le domande; 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, resistito dalla ASL Salerno; Ric. 2021 n. 805 sez. ML - ud. 24-2-2022 2- 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 7. il ricorrente ha depositoto memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. l'unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 28 del CCNL di comparto del 7.4.1999 e delle declaratorie di cui al relativo allegato 1, nonché dell'art. 52, co. 5, d. Igs. 165/2001 e degli artt.36 Cost. e 2126 c.c., stante la erronea classificazione, da parte della Corte d'Appello di Salerno, dei compiti in concreto espletati; 2. la Corte d'Appello, nel rigettare le domande, ha evidenziato come dall'istruttoria fosse emerso lo svolgimento di mansioni di natura contabile -amministrativa, «ma senza potere di firma e quindi senza assunzione di specifica responsabilità» ed altresì senza «potere di iniziativa, né tantomeno autonomia decisionale» e con collaborazione «di tipo meramente esecutivo e di supporto»; 3. la Corte di merito ha poi rilevato come non fosse stato neppure prospettato lo svolgimento di attività di programmazione, studio e ricerca, propri della categoria C rivendicata, e che il Biondino non controllava né coordinava altri dipendenti, occupandosi delle delibere per la sola parte contabile, mentre della parte giuridica se ne occupava la collega Alfano; 4. il motivo di ricorso assume che la Corte d'Appello sarebbe giunta ad un'inesatta classificazione delle mansioni in concreto esercitate, non valorizzando l'avvenuto svolgimento, emerso in istruttoria, di mansioni complesse e non semplici ed erroneamente concentrando la propria decisione sulla circostanza in ordine al fatto che il ricorrente non si assumesse la responsabilità degli atti e delle pratiche che egli provvedeva a istruire e redigere; Ric. 2021 n. 805 sez. ML - ud. 24-2-2022 3- 5. il ricorso è inammissibile; 6. la Corte territoriale ha infatti ritenuto la natura esecutiva e di supporto dell'attività svolta e dunque l'assenza delle caratteristiche di complessità proprie della categoria C e ciò sulla base della verifica in ordine all'operare del ricorrente sulla base di moduli già predeterminati e sull'assenza di autonomia decisionale; 7. il ricorso per cassazione, incentrandosi sulla qualificazione in termini di "complessità" dell'attività svolta, consiste nella prospettazione di una diversa valutazione delle medesime attività già apprezzate, in termini di mero supporto istruttorio compatibile con la categoria B, dalla Corte territoriale; 8. esso, nonostante l'apparente formulazione dei termini della violazione di legge e della contrattazione collettiva, si connota quindi come prospettazione di una diversa lettura dei dati istruttori, perché difforme rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato da attribuire agli elementi delibati, così risolvendosi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di appello al fine di ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 241.48); 9. per completezza va rilevata l'assoluta infondatezza del fatto, rilevato con la memoria finale, che, rispetto alla collega Alfano, sia intervenuta sentenza passata in giudicato di riconciscimento delle differenze retributive; 10. al di là del rilievo che la sentenza qui impugnata ha individuato due diverse attività svolte dall'uno e dall'altro dei due colleghi, in ogni caso il giudicato ha effetto solo fra le parti (art. 2909 c.c.), né, adducendosi sostanzialmente una parificazione di fatto tra i due colleghi, si ravvisa la ricorrenza di una qualche ipotesi (come ad es. accade quando vi sia un nesso di interdipendenza tra situazioni Ric. 2021 n. 805 sez. ML - ud. 24-2-2022 4- giuridiche) che possa anche solo far ipotizzare, in punto di diritto, l'estensione della pronuncia al di là dei singoli contendenti che sono stati parte in ciascun giudizio; 11. all'inammissibilità segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del grado; P.Q.M. La Corte dichara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 2.500,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma
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