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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27994/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15561/2018R.G. proposto da arch. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ( C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), quest’ultima in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese, con procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Guida ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliate all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (c. f. e p .

IVA 02082300209) , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa Oggetto: Proprietà –Regolamento dei confini – Riconvenzionale di usucapione dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] (c. f. [OSCURATO:PERSONA] 50251294H ) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 57511 1647F) con procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma nella via Portuense n. 104 presso lo studio di [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 127/2018,pubblicata il 15 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - la ls [OSCURATO:SOCIETA]., c on atto di citazione notificat o il 3 novembre 2009, evocava, dinanzi al Tribunale di Cagliari, la [OSCURATO:SOCIETA]. e l’arch. [OSCURATO:PERSONA], esponendo di essere proprietaria, fra gli altri, di un lotto di terreno sito nel territorio comunale di Pula, bene di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., acquistato dall’attrice a seguito d el fallimento di detta società, unitamente al ramo d'azienda , nel quale erano ricompresi tutti i comparti edificatori del compendio della fallita, in virtù del decreto di trasferimento del Tribunale di Bergamo; aggiungeva che dal 2004 la [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del suo amministratore [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del lotto denominato "Ulivi 7 ”, confinante con quello oggetto di causa, aveva abusivamente preso possesso di parte del terreno acquistato dalla ls Molas per circa 300 mq realizzandovi arbitrariamente opere edilizie; chiedeva, quindi, che fosse accertato i l diritto di proprietà della I s Molas sull'intero lotto di terreno, con condanna della Crinal rilascio della porzione di terreno occupata senza titolo, oltre al risarcimento dei danni conseguenti al mancato godimento del bene; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza della [OSCURATO:SOCIETA]., che spiegava anche domanda riconvenzionale di usucapione, il giudice adito, espletata istruttoria, anche con c.t.u., con sentenza n. 115 del 2016, rigettata la riconvenzion ale , e qualificata la domanda attorea quale regolamento dei confini, accertavalo scostamento della linea di confine tra le proprietà delle parti ed individuava l’esatta linea di confine, come indicato nella relazione peritale, condannando la convenuta al rilascio immediato in favore dell’attrice della porzione di terreno occupata, dichiaratoprescritto il diritto al risarcimento del danno chiesto dalla [OSCURATO:PERSONA], con compensazione integralmente delle spese di lite tra l'attrice e laPopisteanu; -sul gravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla Popisteanu, la Corte d'appello di Cagliari, costituita l’appellata, che proponeva anche appello incidentale, con sentenza n. 127 del 2018, rigettava sia l’impugnazione principale sia quella incidentale, dichiarando compensate nella misura della m età le spese del giudizio e ponendo il restante 50% a carico dell'appellante principale.

A sostegno di tale decisione la Corte distrettuale evidenziava la correttezza della qualificazione dell’azione quale regolamento di confini - nonostante le parti fossero concordi del definirl a come azione petitoria – alla luce del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema d'interpretazione della domanda, il giudice di merito era tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa sulla base dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate.

Aggiungeva che condivideva la statuizione del giudice di prime cure di rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione in quanto dalle dichiarazioni rese dai testi Fulghesu, Sechi e Collu, che riferivano dello spostamento della recinzione, emergeva la prova che solo nell’estate del 2004 erano intervenuti i lavori di sostituzione della vecchia recinzione, che avevano portato ad inglobare l’area su cui insisteva il pozzetto fognario, che prima era liberamente accessibile, con secca smentita d ell ’ ATP , prodotta in altro giudizio, tra la Vega e la [OSCURATO:PERSONA].

Né veniva ritenuta fondata la censura delle appellanti principali relativamente all’esito degli accertamenti peritali, per avere l’ausiliario del giudice dato compiuta risposta alle osservazioni della Crin, ribadendo che la nuova recinzione era stata collocata all'interno del terreno di proprietà della [OSCURATO:PERSONA].

Del pari veniva respinto l’appello incidentale relativo alla pronuncia di prescrizione della domanda di risarcimento dei danni,che seppure fondato non poteva essere accolto per non avere l’originaria attrice soddisfatto neanche gli oneri di allegazione oltre che di prova, pure necessari per il c.d. danno figurativo; - per la cassazione del la sentenza della Corte d i appello di Cagliari ricorrono la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Popisteanu, sulla base di quattro motivi, cuiresiste la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso ; - in pr ossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Atteso che: - con il primo motivo le ricorrenti lamentano la nullità della sentenza di appello per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. , in particolare degli artt. 948, 950 e 2697 c.c. , oltre all’a rt. 112 c.p.c.per vizio di ultrapetizione, per avere il Giudice di appello erroneamente qualificato l'azione quale regolamento dei confini e non quale rei vindicatio.

Pur spettando al Giudice di merito qualificare la domanda, a prescindere dalla qualificazione giuridica fornita dalle parti, si critica la parte della sentenza di appello in cui viene affermato che non era in discussione tra le odierne parti in causa il contenuto dei rispettivi titoli di acquisto.

La differenza tra le due richiamate azioni, infatti, è proprio la conflittualità tra i rispettivi titoli; se ciò viene in contestazione allora trattasi di azione di rei vindicatiomentre, nel caso opposto, di regolamento di confini.

Inoltre i giudici di merito avevano dichiarato lo scostamento della linea di confine ed il suo ripristino, non richiesto dall’attrice nell’atto introduttivo.

Il motivo è infondato.

La Corte - letti gli atti processuali e interpretate le domande e le tesi difensive delle parti nei giudizi di primo e di secondo grado (accesso consentito in considerazione della natura del vizio denunciato) - ritiene insussi stente la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. e concorda con la decisione dei giudici del merito i quali hanno deciso la controversia ritenendo esercitata dalla società [OSCURATO:PERSONA] un'azione di regolamento di confini di cui all'art.950 c.c. e non un'azione di rivendicazione ex art.948 c.c.

È noto che dette due azioni si distinguono tra loro in quanto, mentre con la prima l'attore, sull'assunto di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso, agisce contro il possessore o detentore per ottenere il riconoscimento giudiziale della cosa stessa, con la seconda, invece, tende soltanto a far accertare quale sia l'esatta linea di demarcazione tra il proprio fondo e quello del convenuto, allegandone l'oggettiva incertezza oppure contestando che il confine di fatto corrisponda a quello indicato nei rispettivi titoli di acquisto.

La rivendica presuppone un conflitto di titoli, determinato dal convenuto che nega la proprietà dell'attore, contrapponendo al titolo da costui vantato un proprio diverso ed incompatibile titolo di acquisto, originario o derivativo, mentre nell'azione di regolamento di confini i titoli di proprietà non sono controversi e la contestazione attiene solo alla delimitazione delle rispettive proprietà (conflitto tra fondi) a causadell'incertezza del confine oggettiva (cioè derivante dalla promiscuità del possesso della zona confinaria) o soggettiva (ossia provocata dall'assunto dell'attore di non corrispondenza tra confine apparente e quello reale).

L'azione di regolamento di confini - caratterizzata dall'incertezza dei confini e dalla certezza della situazione giuridica delle parti - non perde poi la sua natura ricognitiva né nel caso in cui l'eliminazione dell'incertezza comporti, come corollario, l'obbligo di rilascio di una porzione indebitamente posseduta, né per effetto dell'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto con la quale questi non contesta l'originario titolo di proprietà della controparte ma si limita ad esporre una situazione sopravvenuta idonea, se ritenuta fondata, ad eliminare la situazione di incertezza del confine.

Va, altresì, aggiunto che nell'azione di regolamento di confini, compatibile con quella di rivendica, tanto da essere configurata come una "vindicatio incertae partis", l'attore è dispensato dall'avanzare un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, giacché implicita nella proposizione di detta azione, rappresentando un corollario del relativo accertamento (Cass. 30 marzo 2016 n. 6148).

È pertanto correttamente qualificata "actio finium regundorum" e non rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per l'intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un inevitabile effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni in ordine alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sui titoli (nei sensi suddetti, tra le tante, Cass. 27 maggio 1997 n. 4703 e Cass. 20 aprile 2001 n. 5899; più di recente: Cass. 13 ottobre 2020 n. 22095; Cass. 21 luglio 2021 n. 20912).

Nel caso di specie si è appunto verificata la situazione di conflitto tra fondi,non risultando in contestazione tra le parti i titoli di proprietà dei fondi confinanti.

In particolare, lo scopo dell'azione proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] - come emerge con evidenza dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio nel quale si fa espresso riferimento al contrasto ed all'incertezza sull'esatto confine tra i mappali di proprietà delle parti - è quello della determinazione quantitativa dell'oggetto delle proprietà dei confinanti nella presupposta validità ed efficacia dei titoli di acquisto delle parti. [OSCURATO:PERSONA] (anche quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].), a sua volta, non ha contestato il titolo posto dalla società attrice a fondamento della sua domanda: mai quindi è venuto a profilarsi tra la società e la originaria convenuta un conflitto tra i titoli di proprietà non posti in discussione.

I giudici del merito hanno, pertanto , correttamente tenuto conto delle tesi difensive prospettate dalle parti al fine dell'esatta interpretazione del contenuto delle istanze proposte e della qualificazione giuridica da dare ai fatti da ciascuna parte dedotti: di conseguenza il Tribunale di Cagliari è rimasto nell'ambito del petitume della causa petendi e si è attenuto al thema decidendum comprendente l'azione di regolamento di confini, al pari della Corte di appello, nel confermare la decisione del giudice di prime cure.

In definitiva deve ritenersi ineccepibile la qualificazione giuridica attribuita dal tribunale alla domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: da ciò deriva che devono ritenersi corrette le conseguenze che da tale esatta premessa il giudice di secondo grado ha tratto anchein tema di onere della prova; - con il secondo motivo viene denunciata la nullità della sentenza di appello ex art. 360,comma 1 n. 5 c.p.c. in tema di onere probatorio che non sarebbe stato assolto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. relativamente alla dimostrazione della linea di confine tra le rispettive proprietà (art. 116 c.p.c.) , in quanto l e ricorrentiavevano dedotto nel giudizio di merit o che le pretese della [OSCURATO:PERSONA] andavano comunque rigettate per nonavere la stessa assolto all’onere probatorio sulla stessa gravante.

In giurisprudenza, infatti, incombe a chi propone la domanda ex art. 950 c.c. allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine tra i terreni finitimi.

Sebbene il legislatore non abbia stilato alcuna graduatoria quanto alla rilevanza delle prove ammissibili in tema di domanda di regolamento di confini, la giurisprudenza di legittimità ritiene che si debbano valutare, in via preliminare, i titoli di acquisto e le planimetrie ivi allegate, potendo il Giudice di merito ricorrere ad ogni altro mezzo di prova documentale (tra cui anche le risultanze catastali) solo qualora, sulla base delle risultanze dei predetti elementi, il confine risulti ancora incerto.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Dalla peculiare natura dell'azione di regolamento dei confini, la quale hail carattere di una vindicatio duplex incertae partis, ed è conseguentemente svincolata dal principio actore non probante, reus absolvitur, deriva che il giudice adito con tale azione è obbligato comunque a determinare la contestata demarcazione fra i fondi contigui, nel senso che, anche in mancanza di prove specifiche o di validi elementi desumibili dalle mappe catastali, deve pur sempre adottare una soluzione che elimini lo stato di incertezza, ricorrendo ad ogni possibile dato presuntivo (Cass. n. 1284 del 1976 ; conf.

Cass. n. 11200 del 2004; Cass. n. 10062 del 2018).

La prova di maggior rilievo è fornita dai titoli, in base ai quali è possibile l'esatta identificazione del confine, che devono essere esaminati in concreto con riferimento al loro contenuto (Cass. n. 4715 del 1977; Cass. n. 5552 del 1978).

Solo la mancanza od insufficienza di indicazioni sul confinerilevabili dagli indicati titoli giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ovvero, in ultima analisi, ai dati forniti dalle mappe catastali, ricorso previsto solo in via sussidiaria, in totale difetto di ogni altro mezzo di prova, anche presuntiva, idoneo al superamento dell'incertezza sulla linea di demarcazione fra i due fondi contigui (Cass. n. 2622 del 1978).

Emerge dal complesso dei principi appena richiamati che, nella provadella determinazione del confine, è utilizzabile ogni mezzo istruttorio e non è richie sta una prova rigorosa mediante titoli di acquisto o di usucapione, bastando anche lepresunzioni (cfr Cass. 17 novembre 2021 n. 34825; Cass. 12 gennaio 2022 n. 803); - con il terzo motivo viene evidenziata la nullità della sentenza di appello ex art. 360,comma 1 n. 5 c.p.c. in tema di onere probatorio non assolto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. relativamente all'occupazione di porzione dell'immobile per cui è causa da parte della Crin e lo scostamento della recinzione, per avere il Giudice distrettuale commentato le dichiarazioni dei testi della ls [OSCURATO:SOCIETA]. solamente nell'ottica del rigetto della domandadi usucapione della Crin.

Per il secondo Giudice, infatti, doveva, dunque, ritenersi dimostrato in causa che la nuova recinzione, che aveva inglobato una porzione di terreno di proprietà della appellata, era stata eseguita nel 2004, come da dichiarazioni dei testi indotti di parte attrice.

I noltre, sempre per il Giudice di seconde cure, le dichiarazioni della teste Massa indotta dalla Crin sono apparse "prive di rilievo", non esaminate quelle della teste Cadeddu.

Inoltre, sono state erroneamente considerate le risultanze della ATP dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale rilevava che già alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il pozzetto relativo alla rete fognaria era interamente nella proprietà lotto [OSCURATO:SOCIETA]., oggi della [OSCURATO:SOCIETA].

Ad avviso delle ricorrenti neanche il c.t.u., ing.

Manca, avrebbe mai riferito di uno scostamento della linea di confine nel 2004 ma solodi un er r ore di tracciamento dei confini non imputabile alla Crin(e al riguardo denuncia un travisamento della prova), con la conseguenza che il Catasto, accortosi dell'errore, nel 1998 provvedeva alla correzione ed assegnava al mappale 499 una superficie diversa e maggiore di quella di cui alla prima rappresentazione.

Detta ricostruzione da un lato sconfessa l'intero assunto di parte attrice - e di riflesso de i giudici di merito - che riferiscono di uno scostamento della linea di confine (recinzione) nell'estate del 2004 e, quindi, anche la veridicità dei testi escussi (su cui, appunto, si fonda quasi totalmente la decisione del Giudice di merito).

Per il resto conferma la fondatezza della domanda riconvenzionale della Crin che affermava, appunto, che dagli inizi degli anni 80 la situazione reale dei confini era quella attuale e mai modificata.

Il motivo è inammissibile prima che infondato.

L'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge (che implica necessariamente un problema interpretativo della stessa) e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo, applicabile nella specie ratione temporis, dell'art.360, co. 1, n. 5, c.p.c.).

Orbene, sotto un primo profilo, è consolidato il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontraaltro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016).

Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo Giudice (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del2004).

E' altresì pacifico che il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile (cosa che nella specie non è dato ravvisare) solo quando dall'esame del ragionamento svolto dal Giudice di merito e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata emerga la totale obliterazione dielementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il Giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054 del 2014).

Sicché, neppure è prospettabile alcun vizio di nullità del procedimento o della sentenza (adombrato dalle ricorrent i in termini di erronea considerazione di fatti) atteso che (perconsolidato principio di questa Corte) ad integrare gli estremi del vizio di motivazione è necessario che sia stata completamente obliterata la circostanza che si palesaindispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico - giuridica della pronuncia (ex plurimis, Cass. n. 24 155 del 2017; Cass. 17956 del 2015; Cass. 21612 del 2013; Cass. n. 20311 del 2011).

Inoltre, sotto l'altro correlato profilo, va rilevato che, così come articolata, la censura si risolve, in sostanza, nella sollecitazione adeffettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento e come argomentate dallaparte, così mostrando i ricorrenti di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gliapprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Come questa Corte ha più volte sottolineato, compito dellaCassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito(cfr. Cass.n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass.n. 9275 del 2018); - con il quarto motivo viene dedotta la nullità della sentenza di appelloex art. 360, comma 1 n. 5 c .p.c. quanto al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale della Crin di usucapione (decennale o ventennale) .

Come già dedotto con la terza censura , ad avviso delle ricorrenti le prove testimoniali avverse sono inveritiere e smentite totalmente dall’ATP agli atti di causa, dalle dichiarazioni degli altri testi assunti e dalla stessa c.t.u. che ha assolutamente negato lo scostamento della linea di confine nel 2004.

La situazione, infatti, è sempre stata la medesima sin dal 1984, data di acquisto del bene da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., dante causa della Crin e sino ad oggi.

Ciò ha trovato conferma in corso di causa anche dall’audizione di alcuni testi.

Anche l’ultima censura è inammissibile, in quanto valgono sul punto le medesime considerazioni già svolte in relazione al terzo motivo, cui quello ora in esame appare accomunato da un non corretto inquadramento dei limiti entro i quali risulta deducibile la violazione dell’art. 2697 c.c. quanto alla valutazione della prova dei confini dei terreni in contesa.

In conclusione, il ricorso va respinto, con la conseguente condanna delle ricorrent i al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrent i in solido al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, per ciascun controricorrente, oltre a contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15561/2018R.G. proposto da arch. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ( C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), quest’ultima in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese, con procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Guida ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliate all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (c. f. e p . IVA 02082300209) , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa Oggetto: Proprietà –Regolamento dei confini – Riconvenzionale di usucapione dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] (c. f. [OSCURATO:PERSONA] 50251294H ) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 57511 1647F) con procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma nella via Portuense n. 104 presso lo studio di [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 127/2018,pubblicata il 15 febbraio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - la ls [OSCURATO:SOCIETA]., c on atto di citazione notificat o il 3 novembre 2009, evocava, dinanzi al Tribunale di Cagliari, la [OSCURATO:SOCIETA]. e l’arch. [OSCURATO:PERSONA], esponendo di essere proprietaria, fra gli altri, di un lotto di terreno sito nel territorio comunale di Pula, bene di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., acquistato dall’attrice a seguito d el fallimento di detta società, unitamente al ramo d'azienda , nel quale erano ricompresi tutti i comparti edificatori del compendio della fallita, in virtù del decreto di trasferimento del Tribunale di Bergamo; aggiungeva che dal 2004 la [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del suo amministratore [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del lotto denominato "Ulivi 7 ”, confinante con quello oggetto di causa, aveva abusivamente preso possesso di parte del terreno acquistato dalla ls Molas per circa 300 mq realizzandovi arbitrariamente opere edilizie; chiedeva, quindi, che fosse accertato i l diritto di proprietà della I s Molas sull'intero lotto di terreno, con condanna della Crinal rilascio della porzione di terreno occupata senza titolo, oltre al risarcimento dei danni conseguenti al mancato godimento del bene; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza della [OSCURATO:SOCIETA]., che spiegava anche domanda riconvenzionale di usucapione, il giudice adito, espletata istruttoria, anche con c.t.u., con sentenza n. 115 del 2016, rigettata la riconvenzion ale , e qualificata la domanda attorea quale regolamento dei confini, accertavalo scostamento della linea di confine tra le proprietà delle parti ed individuava l’esatta linea di confine, come indicato nella relazione peritale, condannando la convenuta al rilascio immediato in favore dell’attrice della porzione di terreno occupata, dichiaratoprescritto il diritto al risarcimento del danno chiesto dalla [OSCURATO:PERSONA], con compensazione integralmente delle spese di lite tra l'attrice e laPopisteanu; -sul gravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla Popisteanu, la Corte d'appello di Cagliari, costituita l’appellata, che proponeva anche appello incidentale, con sentenza n. 127 del 2018, rigettava sia l’impugnazione principale sia quella incidentale, dichiarando compensate nella misura della m età le spese del giudizio e ponendo il restante 50% a carico dell'appellante principale. A sostegno di tale decisione la Corte distrettuale evidenziava la correttezza della qualificazione dell’azione quale regolamento di confini - nonostante le parti fossero concordi del definirl a come azione petitoria – alla luce del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema d'interpretazione della domanda, il giudice di merito era tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa sulla base dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate. Aggiungeva che condivideva la statuizione del giudice di prime cure di rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione in quanto dalle dichiarazioni rese dai testi Fulghesu, Sechi e Collu, che riferivano dello spostamento della recinzione, emergeva la prova che solo nell’estate del 2004 erano intervenuti i lavori di sostituzione della vecchia recinzione, che avevano portato ad inglobare l’area su cui insisteva il pozzetto fognario, che prima era liberamente accessibile, con secca smentita d ell ’ ATP , prodotta in altro giudizio, tra la Vega e la [OSCURATO:PERSONA]. Né veniva ritenuta fondata la censura delle appellanti principali relativamente all’esito degli accertamenti peritali, per avere l’ausiliario del giudice dato compiuta risposta alle osservazioni della Crin, ribadendo che la nuova recinzione era stata collocata all'interno del terreno di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]. Del pari veniva respinto l’appello incidentale relativo alla pronuncia di prescrizione della domanda di risarcimento dei danni,che seppure fondato non poteva essere accolto per non avere l’originaria attrice soddisfatto neanche gli oneri di allegazione oltre che di prova, pure necessari per il c.d. danno figurativo; - per la cassazione del la sentenza della Corte d i appello di Cagliari ricorrono la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Popisteanu, sulla base di quattro motivi, cuiresiste la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso ; - in pr ossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.. Atteso che: - con il primo motivo le ricorrenti lamentano la nullità della sentenza di appello per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. , in particolare degli artt. 948, 950 e 2697 c.c. , oltre all’a rt. 112 c.p.c.per vizio di ultrapetizione, per avere il Giudice di appello erroneamente qualificato l'azione quale regolamento dei confini e non quale rei vindicatio. Pur spettando al Giudice di merito qualificare la domanda, a prescindere dalla qualificazione giuridica fornita dalle parti, si critica la parte della sentenza di appello in cui viene affermato che non era in discussione tra le odierne parti in causa il contenuto dei rispettivi titoli di acquisto. La differenza tra le due richiamate azioni, infatti, è proprio la conflittualità tra i rispettivi titoli; se ciò viene in contestazione allora trattasi di azione di rei vindicatiomentre, nel caso opposto, di regolamento di confini. Inoltre i giudici di merito avevano dichiarato lo scostamento della linea di confine ed il suo ripristino, non richiesto dall’attrice nell’atto introduttivo. Il motivo è infondato. La Corte - letti gli atti processuali e interpretate le domande e le tesi difensive delle parti nei giudizi di primo e di secondo grado (accesso consentito in considerazione della natura del vizio denunciato) - ritiene insussi stente la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. e concorda con la decisione dei giudici del merito i quali hanno deciso la controversia ritenendo esercitata dalla società [OSCURATO:PERSONA] un'azione di regolamento di confini di cui all'art.950 c.c. e non un'azione di rivendicazione ex art.948 c.c. È noto che dette due azioni si distinguono tra loro in quanto, mentre con la prima l'attore, sull'assunto di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso, agisce contro il possessore o detentore per ottenere il riconoscimento giudiziale della cosa stessa, con la seconda, invece, tende soltanto a far accertare quale sia l'esatta linea di demarcazione tra il proprio fondo e quello del convenuto, allegandone l'oggettiva incertezza oppure contestando che il confine di fatto corrisponda a quello indicato nei rispettivi titoli di acquisto. La rivendica presuppone un conflitto di titoli, determinato dal convenuto che nega la proprietà dell'attore, contrapponendo al titolo da costui vantato un proprio diverso ed incompatibile titolo di acquisto, originario o derivativo, mentre nell'azione di regolamento di confini i titoli di proprietà non sono controversi e la contestazione attiene solo alla delimitazione delle rispettive proprietà (conflitto tra fondi) a causadell'incertezza del confine oggettiva (cioè derivante dalla promiscuità del possesso della zona confinaria) o soggettiva (ossia provocata dall'assunto dell'attore di non corrispondenza tra confine apparente e quello reale). L'azione di regolamento di confini - caratterizzata dall'incertezza dei confini e dalla certezza della situazione giuridica delle parti - non perde poi la sua natura ricognitiva né nel caso in cui l'eliminazione dell'incertezza comporti, come corollario, l'obbligo di rilascio di una porzione indebitamente posseduta, né per effetto dell'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto con la quale questi non contesta l'originario titolo di proprietà della controparte ma si limita ad esporre una situazione sopravvenuta idonea, se ritenuta fondata, ad eliminare la situazione di incertezza del confine. Va, altresì, aggiunto che nell'azione di regolamento di confini, compatibile con quella di rivendica, tanto da essere configurata come una "vindicatio incertae partis", l'attore è dispensato dall'avanzare un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, giacché implicita nella proposizione di detta azione, rappresentando un corollario del relativo accertamento (Cass. 30 marzo 2016 n. 6148). È pertanto correttamente qualificata "actio finium regundorum" e non rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per l'intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un inevitabile effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni in ordine alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sui titoli (nei sensi suddetti, tra le tante, Cass. 27 maggio 1997 n. 4703 e Cass. 20 aprile 2001 n. 5899; più di recente: Cass. 13 ottobre 2020 n. 22095; Cass. 21 luglio 2021 n. 20912). Nel caso di specie si è appunto verificata la situazione di conflitto tra fondi,non risultando in contestazione tra le parti i titoli di proprietà dei fondi confinanti. In particolare, lo scopo dell'azione proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] - come emerge con evidenza dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio nel quale si fa espresso riferimento al contrasto ed all'incertezza sull'esatto confine tra i mappali di proprietà delle parti - è quello della determinazione quantitativa dell'oggetto delle proprietà dei confinanti nella presupposta validità ed efficacia dei titoli di acquisto delle parti. [OSCURATO:PERSONA] (anche quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].), a sua volta, non ha contestato il titolo posto dalla società attrice a fondamento della sua domanda: mai quindi è venuto a profilarsi tra la società e la originaria convenuta un conflitto tra i titoli di proprietà non posti in discussione. I giudici del merito hanno, pertanto , correttamente tenuto conto delle tesi difensive prospettate dalle parti al fine dell'esatta interpretazione del contenuto delle istanze proposte e della qualificazione giuridica da dare ai fatti da ciascuna parte dedotti: di conseguenza il Tribunale di Cagliari è rimasto nell'ambito del petitume della causa petendi e si è attenuto al thema decidendum comprendente l'azione di regolamento di confini, al pari della Corte di appello, nel confermare la decisione del giudice di prime cure. In definitiva deve ritenersi ineccepibile la qualificazione giuridica attribuita dal tribunale alla domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: da ciò deriva che devono ritenersi corrette le conseguenze che da tale esatta premessa il giudice di secondo grado ha tratto anchein tema di onere della prova; - con il secondo motivo viene denunciata la nullità della sentenza di appello ex art. 360,comma 1 n. 5 c.p.c. in tema di onere probatorio che non sarebbe stato assolto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. relativamente alla dimostrazione della linea di confine tra le rispettive proprietà (art. 116 c.p.c.) , in quanto l e ricorrentiavevano dedotto nel giudizio di merit o che le pretese della [OSCURATO:PERSONA] andavano comunque rigettate per nonavere la stessa assolto all’onere probatorio sulla stessa gravante. In giurisprudenza, infatti, incombe a chi propone la domanda ex art. 950 c.c. allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine tra i terreni finitimi. Sebbene il legislatore non abbia stilato alcuna graduatoria quanto alla rilevanza delle prove ammissibili in tema di domanda di regolamento di confini, la giurisprudenza di legittimità ritiene che si debbano valutare, in via preliminare, i titoli di acquisto e le planimetrie ivi allegate, potendo il Giudice di merito ricorrere ad ogni altro mezzo di prova documentale (tra cui anche le risultanze catastali) solo qualora, sulla base delle risultanze dei predetti elementi, il confine risulti ancora incerto. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Dalla peculiare natura dell'azione di regolamento dei confini, la quale hail carattere di una vindicatio duplex incertae partis, ed è conseguentemente svincolata dal principio actore non probante, reus absolvitur, deriva che il giudice adito con tale azione è obbligato comunque a determinare la contestata demarcazione fra i fondi contigui, nel senso che, anche in mancanza di prove specifiche o di validi elementi desumibili dalle mappe catastali, deve pur sempre adottare una soluzione che elimini lo stato di incertezza, ricorrendo ad ogni possibile dato presuntivo (Cass. n. 1284 del 1976 ; conf. Cass. n. 11200 del 2004; Cass. n. 10062 del 2018). La prova di maggior rilievo è fornita dai titoli, in base ai quali è possibile l'esatta identificazione del confine, che devono essere esaminati in concreto con riferimento al loro contenuto (Cass. n. 4715 del 1977; Cass. n. 5552 del 1978). Solo la mancanza od insufficienza di indicazioni sul confinerilevabili dagli indicati titoli giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ovvero, in ultima analisi, ai dati forniti dalle mappe catastali, ricorso previsto solo in via sussidiaria, in totale difetto di ogni altro mezzo di prova, anche presuntiva, idoneo al superamento dell'incertezza sulla linea di demarcazione fra i due fondi contigui (Cass. n. 2622 del 1978). Emerge dal complesso dei principi appena richiamati che, nella provadella determinazione del confine, è utilizzabile ogni mezzo istruttorio e non è richie sta una prova rigorosa mediante titoli di acquisto o di usucapione, bastando anche lepresunzioni (cfr Cass. 17 novembre 2021 n. 34825; Cass. 12 gennaio 2022 n. 803); - con il terzo motivo viene evidenziata la nullità della sentenza di appello ex art. 360,comma 1 n. 5 c.p.c. in tema di onere probatorio non assolto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. relativamente all'occupazione di porzione dell'immobile per cui è causa da parte della Crin e lo scostamento della recinzione, per avere il Giudice distrettuale commentato le dichiarazioni dei testi della ls [OSCURATO:SOCIETA]. solamente nell'ottica del rigetto della domandadi usucapione della Crin. Per il secondo Giudice, infatti, doveva, dunque, ritenersi dimostrato in causa che la nuova recinzione, che aveva inglobato una porzione di terreno di proprietà della appellata, era stata eseguita nel 2004, come da dichiarazioni dei testi indotti di parte attrice. I noltre, sempre per il Giudice di seconde cure, le dichiarazioni della teste Massa indotta dalla Crin sono apparse "prive di rilievo", non esaminate quelle della teste Cadeddu. Inoltre, sono state erroneamente considerate le risultanze della ATP dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale rilevava che già alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il pozzetto relativo alla rete fognaria era interamente nella proprietà lotto [OSCURATO:SOCIETA]., oggi della [OSCURATO:SOCIETA]. Ad avviso delle ricorrenti neanche il c.t.u., ing. Manca, avrebbe mai riferito di uno scostamento della linea di confine nel 2004 ma solodi un er r ore di tracciamento dei confini non imputabile alla Crin(e al riguardo denuncia un travisamento della prova), con la conseguenza che il Catasto, accortosi dell'errore, nel 1998 provvedeva alla correzione ed assegnava al mappale 499 una superficie diversa e maggiore di quella di cui alla prima rappresentazione. Detta ricostruzione da un lato sconfessa l'intero assunto di parte attrice - e di riflesso de i giudici di merito - che riferiscono di uno scostamento della linea di confine (recinzione) nell'estate del 2004 e, quindi, anche la veridicità dei testi escussi (su cui, appunto, si fonda quasi totalmente la decisione del Giudice di merito). Per il resto conferma la fondatezza della domanda riconvenzionale della Crin che affermava, appunto, che dagli inizi degli anni 80 la situazione reale dei confini era quella attuale e mai modificata. Il motivo è inammissibile prima che infondato. L'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge (che implica necessariamente un problema interpretativo della stessa) e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo, applicabile nella specie ratione temporis, dell'art.360, co. 1, n. 5, c.p.c.). Orbene, sotto un primo profilo, è consolidato il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontraaltro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo Giudice (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del2004). E' altresì pacifico che il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile (cosa che nella specie non è dato ravvisare) solo quando dall'esame del ragionamento svolto dal Giudice di merito e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata emerga la totale obliterazione dielementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il Giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054 del 2014). Sicché, neppure è prospettabile alcun vizio di nullità del procedimento o della sentenza (adombrato dalle ricorrent i in termini di erronea considerazione di fatti) atteso che (perconsolidato principio di questa Corte) ad integrare gli estremi del vizio di motivazione è necessario che sia stata completamente obliterata la circostanza che si palesaindispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico - giuridica della pronuncia (ex plurimis, Cass. n. 24 155 del 2017; Cass. 17956 del 2015; Cass. 21612 del 2013; Cass. n. 20311 del 2011). Inoltre, sotto l'altro correlato profilo, va rilevato che, così come articolata, la censura si risolve, in sostanza, nella sollecitazione adeffettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento e come argomentate dallaparte, così mostrando i ricorrenti di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gliapprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018). Come questa Corte ha più volte sottolineato, compito dellaCassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito(cfr. Cass.n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass.n. 9275 del 2018); - con il quarto motivo viene dedotta la nullità della sentenza di appelloex art. 360, comma 1 n. 5 c .p.c. quanto al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale della Crin di usucapione (decennale o ventennale) . Come già dedotto con la terza censura , ad avviso delle ricorrenti le prove testimoniali avverse sono inveritiere e smentite totalmente dall’ATP agli atti di causa, dalle dichiarazioni degli altri testi assunti e dalla stessa c.t.u. che ha assolutamente negato lo scostamento della linea di confine nel 2004. La situazione, infatti, è sempre stata la medesima sin dal 1984, data di acquisto del bene da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., dante causa della Crin e sino ad oggi. Ciò ha trovato conferma in corso di causa anche dall’audizione di alcuni testi. Anche l’ultima censura è inammissibile, in quanto valgono sul punto le medesime considerazioni già svolte in relazione al terzo motivo, cui quello ora in esame appare accomunato da un non corretto inquadramento dei limiti entro i quali risulta deducibile la violazione dell’art. 2697 c.c. quanto alla valutazione della prova dei confini dei terreni in contesa. In conclusione, il ricorso va respinto, con la conseguente condanna delle ricorrent i al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrent i in solido al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, per ciascun controricorrente, oltre a contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13,
Sentenza Cassazione n. 27994/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris