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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14239/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria fatta pervenire dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; iff • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Parma in data 7 aprile 2016, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, ha rideterminato le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall.; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del vizio di motivazione relativamente alla configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è inammissibile, in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque attinenti esclusivamente al merito, essendo diretti a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali non consentiti in questa sede (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria fatta pervenire dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; iff • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Parma in data 7 aprile 2016, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, ha rideterminato le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall.; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del vizio di motivazione relativamente alla configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è inammissibile, in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque attinenti esclusivamente al merito, essendo diretti a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali non consentiti in questa sede (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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