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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21316/2026

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ni;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 995/2020, depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4476/2021Numero sezionale 942/2026Numero di raccolta generale 21316/2026Data pubblicazione 23/06/2026PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiamato in giudizio davanti al Giudice di pace diBolzano il [OSCURATO:PERSONA] 5 di Bolzano, chiedendo di accertare lanullità e inefficacia delle delibere assembleari relative alle gestioni 2010-2018, per la parte relativa all’approvazione delle spese personaliaddebitate all’attore perché adottate a maggioranza.

L’attore ha dedottoche gli amministratori del Condominio avrebbero inserito arbitrariamentenei rendiconti condominiali spese personali non specificate, per un importocomplessivo pari a euro 42.611,11, di cui euro 2.271 a suo carico, chesarebbero prive di causale giustificativa, cosicché le relative delibererisulterebbero nulle e non annullabili e quindi non soggette al termine didecadenza di cui all’art. 1137 c.c.

Con sentenza del 5 dicembre 2019 ilGiudice di pace di Bolzano ha rigettato la domanda, dichiarando l’attoredecaduto dal diritto di impugnare le delibere.2.

La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA].

Con la sentenza n. 995/2020il Tribunale di Bolzano ha accolto il gravame, dichiarando la nullità parzialedelle delibere impugnate nelle parti in cui attribuiscono spese individualiall’appellante nell’importo complessivo di euro

2.270.3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] 5.[OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese.[OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è articolato in un unico motivo che contesta, in relazione al n.3 dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di legge e,nella specie, dell’art. 1135 c.c. in punto attribuzioni dell’assemblea edell’art. 1123, commi 1 e 2, c.c. in punto ripartizione delle spese: ilTribunale di Bolzano non ha correttamente applicato la norma di cuiall’art. 1123 c.c., avendo ritenuto che risulta errato l’addebito quali spesepersonali di spese che, ove si tratti di spese di gestione, vanno addebitatea tale titolo secondo i criteri di ripartizione applicabili o, ove si tratti invecedi altre spese attinenti alla posizione personale del singolo condomino e/oNumero registro generale 4476/2021Numero sezionale 942/2026Numero di raccolta generale 21316/2026Data pubblicazione 23/06/2026ai suoi rapporti con il condominio, vanno richieste in via ordinaria e nonpossono essere addebitate dall’assemblea, se non con il consenso di tutti icondomini.

Sin dalla pronuncia delle sezioni unite n. 4806/2005 le ipotesidi nullità di una delibera assembleare sono state ridotte alle solefattispecie di delibere prive di elementi essenziali, recanti oggettoimpossibile, illecito o esulante dalla competenza dell’assemblea, delibereincidenti sui diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietàesclusiva e delibere invalide in relazione all’oggetto.

Le delibere oggettodel presente processo non ricadono in alcuna di tali ipotesi. [OSCURATO:PERSONA] dovuto valutare l’addebitabilità della spesa secondo il criteriodell’utilizzazione differenziata; è attribuzione dell’assemblea condominialeai sensi dell’art. 1135 c.c. approvare il rendiconto contenente le spesepersonali da addebitare al singolo condomino in base all’art. 1123, comma2, c.c.Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Il Tribunale, a frontedell’addebito al condomino [OSCURATO:PERSONA] di somme a titolo di “movimenti e spesepersonali” elencate alle pagine 14-16 (che comprendevano spese, di varianatura e causale, per invio solleciti, per invio convocazione, per invioverbale, per certificazioni relative a detrazioni, per redazione certificazioneenergetica), ha affermato che le delibere sarebbero affette da nullità, inquanto si tratterebbe di decisioni che non potrebbero essere prese se nonall’unanimità, giacché l’assemblea dei condomini non potrebbe, in basealle mere maggioranze previste dalla legge, ripartire tali spese.L’affermazione del Tribunale, nella sua generalità, è errata.Costituiscono legittimo oggetto di delibere assembleari, per ilperfezionamento delle quali è prevista l’applicazione del principiomaggioritario, le spese che riguardano le parti e i servizi comunidell’edificio condominiale.

È così nulla la delibera dell'assembleacondominiale che assuma decisioni che riguardino i singoli condomininell'ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettanoNumero registro generale 4476/2021Numero sezionale 942/2026Numero di raccolta generale 21316/2026Data pubblicazione 23/06/2026sull'adeguato uso delle cose comuni (cfr. tra le tante Cass. n. 14222 del2019).Il criterio generale della ripartizione delle spese, appunto necessarie per laconservazione e per il godimento delle parti comuni, per la prestazione deiservizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dallamaggioranza, è dettato dal primo comma dell’art. 1123 c.c., a norma delquale tali spese sono sostenute dai condomini in misura proporzionale alvalore della proprietà di ciascuno.

Il secondo comma dell’art. 1123 c.c.prevede però che se si tratta di cose destinate a servire i condomini inmisura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascunopuò farne (sulla portata del secondo comma dell'art. 1123 c.c.,disposizione speciale rispetto al principio generale dettato nel primocomma della medesima disposizione, si veda, da ultimo, Cass. n.8253/2025).Questa Corte ha precisato, ad esempio, che gli oneri riguardanti le speseeffettuate per fini individuali, come quelle postali e i compensi dovutiall'amministratore in dipendenza di comunicazioni e chiarimenti sucomunicazioni ordinarie e straordinarie, sono inquadrabili nell'ambito delsecondo comma dell'art. 1123, purché sia concretamente valutata lanatura dell'attività resa al singolo condomino e la conseguenteaddebitabilità individuale o meno ad esso dei relativi costi (cfr. in tal sensoCass. n. 12573/20129, ripresa da Cass. n. 18503/2020).

Analoga ratio èsottesa al disposto di cui al n. 6 dell’art. 1130 c.c., secondo cuil’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza dellecomunicazioni da parte del condomino dei dati relativi al registro dianagrafe condominiale, richiede con lettera raccomandata le informazioninecessarie e in caso di omessa o incompleta risposta acquisisca lui taliinformazioni, addebitandone il costo ai “responsabili”.Restano, allora, nulle le sole deliberazioni dell’assemblea che approvinol’erogazione di un servizio del tutto esulante dalle attribuzioni previsteNumero registro generale 4476/2021Numero sezionale 942/2026Numero di raccolta generale 21316/2026Data pubblicazione 23/06/2026dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., rivelando il perseguimento di finalitàextracondominiali (da ultimo, Cass. n. 9563/2026; Cass. n. 13592/2026).II.

La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata alTribunale di Bolzano, che deciderà la causa alla luce del principio di dirittoappena ricordato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione allespese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Bolzano inpersona di diverso magistrato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ni;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 995/2020, depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4476/2021Numero sezionale 942/2026Numero di raccolta generale 21316/2026Data pubblicazione 23/06/2026PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiamato in giudizio davanti al Giudice di pace diBolzano il [OSCURATO:PERSONA] 5 di Bolzano, chiedendo di accertare lanullità e inefficacia delle delibere assembleari relative alle gestioni 2010-2018, per la parte relativa all’approvazione delle spese personaliaddebitate all’attore perché adottate a maggioranza. L’attore ha dedottoche gli amministratori del Condominio avrebbero inserito arbitrariamentenei rendiconti condominiali spese personali non specificate, per un importocomplessivo pari a euro 42.611,11, di cui euro 2.271 a suo carico, chesarebbero prive di causale giustificativa, cosicché le relative delibererisulterebbero nulle e non annullabili e quindi non soggette al termine didecadenza di cui all’art. 1137 c.c. Con sentenza del 5 dicembre 2019 ilGiudice di pace di Bolzano ha rigettato la domanda, dichiarando l’attoredecaduto dal diritto di impugnare le delibere.2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza n. 995/2020il Tribunale di Bolzano ha accolto il gravame, dichiarando la nullità parzialedelle delibere impugnate nelle parti in cui attribuiscono spese individualiall’appellante nell’importo complessivo di euro 2.270.3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] 5.[OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in un unico motivo che contesta, in relazione al n.3 dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di legge e,nella specie, dell’art. 1135 c.c. in punto attribuzioni dell’assemblea edell’art. 1123, commi 1 e 2, c.c. in punto ripartizione delle spese: ilTribunale di Bolzano non ha correttamente applicato la norma di cuiall’art. 1123 c.c., avendo ritenuto che risulta errato l’addebito quali spesepersonali di spese che, ove si tratti di spese di gestione, vanno addebitatea tale titolo secondo i criteri di ripartizione applicabili o, ove si tratti invecedi altre spese attinenti alla posizione personale del singolo condomino e/oNumero registro generale 4476/2021Numero sezionale 942/2026Numero di raccolta generale 21316/2026Data pubblicazione 23/06/2026ai suoi rapporti con il condominio, vanno richieste in via ordinaria e nonpossono essere addebitate dall’assemblea, se non con il consenso di tutti icondomini. Sin dalla pronuncia delle sezioni unite n. 4806/2005 le ipotesidi nullità di una delibera assembleare sono state ridotte alle solefattispecie di delibere prive di elementi essenziali, recanti oggettoimpossibile, illecito o esulante dalla competenza dell’assemblea, delibereincidenti sui diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietàesclusiva e delibere invalide in relazione all’oggetto. Le delibere oggettodel presente processo non ricadono in alcuna di tali ipotesi. [OSCURATO:PERSONA] dovuto valutare l’addebitabilità della spesa secondo il criteriodell’utilizzazione differenziata; è attribuzione dell’assemblea condominialeai sensi dell’art. 1135 c.c. approvare il rendiconto contenente le spesepersonali da addebitare al singolo condomino in base all’art. 1123, comma2, c.c.Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Il Tribunale, a frontedell’addebito al condomino [OSCURATO:PERSONA] di somme a titolo di “movimenti e spesepersonali” elencate alle pagine 14-16 (che comprendevano spese, di varianatura e causale, per invio solleciti, per invio convocazione, per invioverbale, per certificazioni relative a detrazioni, per redazione certificazioneenergetica), ha affermato che le delibere sarebbero affette da nullità, inquanto si tratterebbe di decisioni che non potrebbero essere prese se nonall’unanimità, giacché l’assemblea dei condomini non potrebbe, in basealle mere maggioranze previste dalla legge, ripartire tali spese.L’affermazione del Tribunale, nella sua generalità, è errata.Costituiscono legittimo oggetto di delibere assembleari, per ilperfezionamento delle quali è prevista l’applicazione del principiomaggioritario, le spese che riguardano le parti e i servizi comunidell’edificio condominiale. È così nulla la delibera dell'assembleacondominiale che assuma decisioni che riguardino i singoli condomininell'ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettanoNumero registro generale 4476/2021Numero sezionale 942/2026Numero di raccolta generale 21316/2026Data pubblicazione 23/06/2026sull'adeguato uso delle cose comuni (cfr. tra le tante Cass. n. 14222 del2019).Il criterio generale della ripartizione delle spese, appunto necessarie per laconservazione e per il godimento delle parti comuni, per la prestazione deiservizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dallamaggioranza, è dettato dal primo comma dell’art. 1123 c.c., a norma delquale tali spese sono sostenute dai condomini in misura proporzionale alvalore della proprietà di ciascuno. Il secondo comma dell’art. 1123 c.c.prevede però che se si tratta di cose destinate a servire i condomini inmisura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascunopuò farne (sulla portata del secondo comma dell'art. 1123 c.c.,disposizione speciale rispetto al principio generale dettato nel primocomma della medesima disposizione, si veda, da ultimo, Cass. n.8253/2025).Questa Corte ha precisato, ad esempio, che gli oneri riguardanti le speseeffettuate per fini individuali, come quelle postali e i compensi dovutiall'amministratore in dipendenza di comunicazioni e chiarimenti sucomunicazioni ordinarie e straordinarie, sono inquadrabili nell'ambito delsecondo comma dell'art. 1123, purché sia concretamente valutata lanatura dell'attività resa al singolo condomino e la conseguenteaddebitabilità individuale o meno ad esso dei relativi costi (cfr. in tal sensoCass. n. 12573/20129, ripresa da Cass. n. 18503/2020). Analoga ratio èsottesa al disposto di cui al n. 6 dell’art. 1130 c.c., secondo cuil’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza dellecomunicazioni da parte del condomino dei dati relativi al registro dianagrafe condominiale, richiede con lettera raccomandata le informazioninecessarie e in caso di omessa o incompleta risposta acquisisca lui taliinformazioni, addebitandone il costo ai “responsabili”.Restano, allora, nulle le sole deliberazioni dell’assemblea che approvinol’erogazione di un servizio del tutto esulante dalle attribuzioni previsteNumero registro generale 4476/2021Numero sezionale 942/2026Numero di raccolta generale 21316/2026Data pubblicazione 23/06/2026dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., rivelando il perseguimento di finalitàextracondominiali (da ultimo, Cass. n. 9563/2026; Cass. n. 13592/2026).II. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata alTribunale di Bolzano, che deciderà la causa alla luce del principio di dirittoappena ricordato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione allespese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Bolzano inpersona di diverso magistrato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
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