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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2021

Cassazione n. 38668/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MALI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAdato a-n7\---tigralle-perte-- e udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati atti di impugnazione curati dallo stesso difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Venezia il 2 luglio 2020 ha applicato a ciascuno di essi la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per avere detenuto a fine di cessione marijuana (art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso il 4 dicembre 2019, deducendo promiscuamente violazione di legge (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.), anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo, e vizio di motivazione, per non avere giustificato la scelta della pena applicata all'imputato, e ciò con particolare anche se non esclusivo riferimento alla congruità della stessa.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1 ricorsi, di uguale contenuto, sono manifestamente infondati.

La Corte di cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez.

U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata (p. 3), anche con riferimento al tema della congruità della pena proposta dalle parti.

3. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017).

4. Infine, non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Còsì deciso il 26/05/2021. [OSCURATO:PERSONA]? ig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MALI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAdato a-n7\---tigralle-perte-- e udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati atti di impugnazione curati dallo stesso difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Venezia il 2 luglio 2020 ha applicato a ciascuno di essi la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per avere detenuto a fine di cessione marijuana (art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso il 4 dicembre 2019, deducendo promiscuamente violazione di legge (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.), anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo, e vizio di motivazione, per non avere giustificato la scelta della pena applicata all'imputato, e ciò con particolare anche se non esclusivo riferimento alla congruità della stessa. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1 ricorsi, di uguale contenuto, sono manifestamente infondati. La Corte di cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.). Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata (p. 3), anche con riferimento al tema della congruità della pena proposta dalle parti. 3. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017). 4. Infine, non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Còsì deciso il 26/05/2021. [OSCURATO:PERSONA]? ig
Sentenza Cassazione n. 38668/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris