CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 settembre 2024
Cassazione n. 37485/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] M'HARNED [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] M'HARNED, per il tramite dei rispettivi difensori e con ricorsi separati, impugnano la sentenza in data 06/05/2024, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal G.i.p. del Tribunale di Milano. Deducono: 1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Violazione di legge, vizio di motivazione e inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 133 cod. pen.. Il ricorrente denuncia l'omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena. 2. [OSCURATO:PERSONA] M'HARNED. 2.1. Vizio di motivazione. Il ricorrente denuncia l'omessa motivazione quanto all'applicazione della pena su richiesta delle parti. 3. Ciò premesso, entrambi i ricorsi sono inammissibili, ove si ricordi che in tema di sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis cod.proc.pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". In tale elencazione tassativa non rientra il vizio di motivazione, così come denunciato dai ricorrenti nei rispettivi ricorsi. 4. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/09/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sezeow PENALE IL 11