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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 2025

Cassazione n. 35695/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 25 settembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Marsala il 16 dicembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 10.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 6, commi 2 e 6, della legge n. 401 del 1989; fatto commesso in Marsala il 3 ottobre 2020.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto palesemente generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale (pag. 2-3) sono state adeguatamente esposte le ragioni per cui la mancata ottemperanza da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'obbligo di comparizione presso il Commissariato di P.S. imposto a suo carico non poteva essere ricondotto a una mera dimenticanza.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 25 settembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Marsala il 16 dicembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 10.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 6, commi 2 e 6, della legge n. 401 del 1989; fatto commesso in Marsala il 3 ottobre 2020. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto palesemente generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale (pag. 2-3) sono state adeguatamente esposte le ragioni per cui la mancata ottemperanza da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'obbligo di comparizione presso il Commissariato di P.S. imposto a suo carico non poteva essere ricondotto a una mera dimenticanza. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.
Sentenza Cassazione n. 35695/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris