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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15315/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 4 e 5 cod. pen.; Considerato che con il primo motivo di ricorso, che si duole dell'assenza di motivazione sulla riconducibilità all'imputata del fatto contestato, non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag 2); Considerato che con il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 4 cod. pen., è manifestamente infondato poiché le autrici del furto non si sono limitate ad approfittare della distrazione della persona offesa ma sono state loro stesse, con abilità e astuzia, le artefici della distrazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 4 e 5 cod. pen.; Considerato che con il primo motivo di ricorso, che si duole dell'assenza di motivazione sulla riconducibilità all'imputata del fatto contestato, non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag 2); Considerato che con il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 4 cod. pen., è manifestamente infondato poiché le autrici del furto non si sono limitate ad approfittare della distrazione della persona offesa ma sono state loro stesse, con abilità e astuzia, le artefici della distrazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 15315/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris