CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37541/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici. La ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene una violazione di legge e un vizio di motivazione nel mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'ad 62 bis cod. pen., nonché sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto. Per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la sentenza rileva come la personalità della ricorrente non consente un riconoscimento delle generiche, in quanto gravata da precedenti (e ulteriori pendenze) nell'assenza di elementi positivi. Per la particolare tenuità del fatto la valutazione complessiva della condotta del ricorrente (anche relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) è stata ritenuta grave e il suo comportamento abituale, per i precedenti specifici e le pendenze giudiziarie (ulteriori 4 procedimenti per reati fiscali). Si tratta di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec