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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2026

Cassazione n. 12835/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata in data 16 gennaio 2026; osservato che i motivi di ricorso, con i quali si lamenta la manifesta contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni dei testimoni escussi e dell'interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA] e l'erronea qualificazione giuridica, non sono consentiti perché, di fatto, volto ad ottenere una rivalutazione e alternativa lettura del compendio probatorio con pedissequa reiterazione delle doglianze di merito dedotte in appello e puntualmente disattese con motivazione aderente agli elementi dichiarativi e documentali sui quali non si ravvisa alcun errore sul "significante", operando pertanto semplicemente una valutazione difforme da quella prospettata nel gravame dalla difesa (pagine 5 e 6 della sentenza impugnata); che è preclusa alla Corte di cassazione, la possibilità di una rivisitazione delle risultanze acquisite - onde pervenire ad un diverso giudizio in punto di responsabilità - da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); che, peraltro, la Corte di appello ha illustrato una serie di circostanze, congiuntamente valutate e ritenute nel loro complesso idonee a suffragare il giudizio di responsabilità il delitto di riciclaggio (anziché quello di ricettazione, avendo l'imputato operato l'asportazione delle targhe e del numero di telaio e non essendosi limitato alla ricezione di un bene di provenienza delittuosa) a fronte delle quali prive di rilievo erano le testimonianze introdotte a discarico e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], mentre al documento "bon de transport pour repatation" non poteva attribuirsi alcun valore in assenza di data certa e di prova della sua effettiva provenienza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata in data 16 gennaio 2026; osservato che i motivi di ricorso, con i quali si lamenta la manifesta contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni dei testimoni escussi e dell'interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA] e l'erronea qualificazione giuridica, non sono consentiti perché, di fatto, volto ad ottenere una rivalutazione e alternativa lettura del compendio probatorio con pedissequa reiterazione delle doglianze di merito dedotte in appello e puntualmente disattese con motivazione aderente agli elementi dichiarativi e documentali sui quali non si ravvisa alcun errore sul "significante", operando pertanto semplicemente una valutazione difforme da quella prospettata nel gravame dalla difesa (pagine 5 e 6 della sentenza impugnata); che è preclusa alla Corte di cassazione, la possibilità di una rivisitazione delle risultanze acquisite - onde pervenire ad un diverso giudizio in punto di responsabilità - da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); che, peraltro, la Corte di appello ha illustrato una serie di circostanze, congiuntamente valutate e ritenute nel loro complesso idonee a suffragare il giudizio di responsabilità il delitto di riciclaggio (anziché quello di ricettazione, avendo l'imputato operato l'asportazione delle targhe e del numero di telaio e non essendosi limitato alla ricezione di un bene di provenienza delittuosa) a fronte delle quali prive di rilievo erano le testimonianze introdotte a discarico e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], mentre al documento "bon de transport pour repatation" non poteva attribuirsi alcun valore in assenza di data certa e di prova della sua effettiva provenienza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
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