CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24638/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Caltanissetta, quale giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di annullamento con rinvio, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] Verde, volta a ottenere l'imputazione a carico dell'Erario di una voce di spesa (pari a 33.007,06) relativa all'attività di collaborazione svolta da [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'amministratore giudiziario nominato con riferimento al sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria, nell'ambito del procedimento penale per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 648 ter, c.p., 7, I. n. 203 del 1991, sorto a carico del suddetto :Italiano, poi conclusosi, dopo un articolato iter processuale, con l'assoluzione dell'imputato da parte della corte di appello di Caltanissetta in data 15.4.2014, perché il fatto non sussiste. La decisione de giudice per le indagini preliminari si fonda sul presupposto che il Tarro non possa considerarsi un "coadiutore" dell'amministratore, ma, piuttosto, un dipendente della società, assunto con contratto di diritto privato, con la conseguenza che, venuto meno il titolo cautelare reale, le spese sostenute per ricompensare il Tarro dell'attività svolta in tale veste, non possono gravare sullo Stato, ma devono rimanere a carico della società innanzi indicata. 2. Avverso tale ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] Verde, per mezzo del suo legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all'esatta qualifica da attribuire al Tarro. 3. Con requisitoria scritta del 31.12.2021, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga rigettato. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato e versato in fatto. Al riguardo occorre rammentare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato dallo stesso ricorrente, in tema di sequestro preventivo ordinario, il giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento è competente a (iecidere delle eventuali istanze in materia di custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo in procedimento relativo ai delitti di cui all'art. 51, comma terzo bis, c.p.p., anche durante la pendenza del processo, (come accaduto nel caso in esame, posto che i beni oggetto del sequestro preventivo erano già stati restituiti all'avente diritto dopo la pronuncia di non doversi procedere resa il 20.7.2010 dal tribunale di Gela), poiché per tali reati si applicano le disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal D.Lgs. del 6 settembre 2011, n.159, in forza dell'art. 12 sexies, comma quarto bis del D.L. n. 306 del 1992. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato la competenza del g.i.p. a decidere sull'istanza di liquidazione dei compensi, presentata dal custode giudiziario in relazione a processo per reati di cui agli artt. 416, 473 e 474, c.p. pendente davanti al giudice del dibattimento: cfr. Cass., Sez. 1, n. 51190 del 16/09/2014, Rv. 261981). Troverà, pertanto, applicazione il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui in tema di misure di prevenzione, il coadiutore ex art. 35 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161) è un soggetto che collabora in via diretta con l'amministratore giudiziario al fine di contribuire a realizzare gli scopi del pubblico ufficio e la sua retribuzione costituisce una spesa sostenuta dall'amministratore, da inserire nel conto della gestione ex art. 42, comma 3, d.lgs. citato, mentre, ove l'originario coadiutore venga in seguito assunto con contratto di prestazione d'opera dalla società sottoposta ad amministrazione, questi perde la sua qualifica, sicché, nel caso di revoca del sequestro disposto nei confronti della società, il compenso allo stesso è a carico di quest'ultima e non dell'erario (cfr. Cass., Sez. 2, n. 12000 del 14/01/2020, Rv. 279032).Principio ribadito da altro condivisibile arresto, secondo cui in tema di misure di prevenzione, le spese sostenute per i compensi dei lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta a confisca, nel caso di restituzione alla parte privata del bene, sono a carico del privato e non dell'erario, in quanto necessarie o utili per la conservazione e la gestione del bene, a differenza di quelle sostenute dall'amministratore giudiziario per il coadiutore ex art. 35, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161), che rientrano comunque nel conto della gestione ex art. 42, comma 3, del medesimo decreto (cfr. Cass., Sez. 5, n. 874 del 20/10/2020, Rv. 280402). Appare pertanto evidente che, ai fini di individuare il soggetto sul quale sono destinate a ricadere le spese relative all'attività svolta nell'ambito dell'amministrazione di un bene sottoposto a sequestro preventivo per i reati in precedenza indicati e poi restituito all'avente diritto, risulta decisiva l'indagine volta a ricostruire l'esatta qualifica ricoperta da coloro che tale attività hanno svolto, allo scopo di verificare se essi hanno agito in qualità di coadiutori dell'amministratore giudiziario o di dipendenti del soggetto originariamente destinatario del titolo cautelare reale. Tale era l'oggetto dell'indagine che la Prima Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza di annullamento n. 2558 del 13.9.2019, ha demandato al giudice del rinvio, rilevando un difetto argomentativo sul punto da parte del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Caltanissetta nell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata rigettata l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], nella richiamata qualità. Orbene non può non rilevarsi, come correttamente rilevato dal procuratore generale nella sua requisitoria scritta, come il giudice del rinvio si sia attenuto puntualmente alle indicazioni fornite nella sentenza di annullamento, escludendo in punto di fatto che il Tarro sia mai stato nominato coadiutore dell'amministratore giudiziario e che abbia svolto in concreto tale ruolo, evidenziando la sussistenza in atti di un'autorizzazione all'assunzione mediante contratto di collaborazione a progetto, con mansioni tipiche di un dipendente della società (inserito nell'area commerciale) di incrementare il volume degli affari e non certo di collaborazione con l'amministratore giudiziario. In particolare il giudice del rinvio: ha escluso che il Tarro sia stato già coadiutore dell'amministratore giudiziario; ha accertato che il nome del Tarro non è stato inserito nel conto della gestione, a differenza dei due coadiutori effettivamente nominati, Valenza e Abbate; che la stipula del contratto di collaborazione fu motivata dalla necessità di implementare l'area commerciale e di individuare un responsabile commerciale e marketing; che il nominativo del Tarro non risulta nell'istanza di liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario e che la qualifica di dipendente della società risulta anche da una nota del commercialista del 12.6.2018. A fronte di una tale completezza del percorso motivazionale seguito dal giudice di merito, la censura difensiva, imperniata sulla denunciata carenza di indagine da parte del giudice del rinvio, che non avrebbe approfondito il profilo della natura simulata del contratto d'opera, alla luce della cessazione dell'attività dopo la revoca del sequestro, in ciò ravvisando una violazione del principio di diritto di cui all'art. 627, co. 3, c.p.p., risulta inammissibile. Non solo perché manifestamente infondata, ma anche perché tale censura si risolve in una diversa valutazione degli elementi già valutati dal giudice di merito con motivazione immune dai denunciati Vi2:i, non consentita in questa sede, in ragione della preclusione per la Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi dì merito. (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758), 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p