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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 44600/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/09/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIvisti gli atti, irprovvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.d.P. di Bari del 2 settembre 2020, con la quale è stato condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 17 marzo 2016, quale cittadino italiano privo di permesso di soggiorno, non aveva ottemperato all'ordine del Questore di Bari di lasciare il territorio italiano nel termine di cinque giorni, notificatogli il 9 giugno 2010.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 6 CEDU, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 420 bis, comma 2, e 420 quater cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che l'imputato, non aveva nominato alcun difensore di fiducia e non era venuto a conoscenza del procedimento penale a suo carico, poiché non aveva ricevuto presso il domicilio eletto alcuna notifica.

Infatti, nel verbale di elezione di domicilio non era stato indicato il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato, né era stata indicata alcuna ipotesi accusatoria.

Dalla lettura degli atti di causa, di conseguenza, era chiaro che l'imputato non era stato posto a conoscenza del procedimento e il giudice di merito non avrebbe potuto dichiararne l'assenza.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62 bis, 133, 163 e 164 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il G.d.P. non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, ritualmente richieste dalla difesa.

2.3. Con memoria del 16.11.2021 e con atti del 4.1.2022 e 3 giugno 2022 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato presenta conclusioni scritte e insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., il decreto di irreperibilità può essere emesso qualora non abbiano dato esito positivo le nuove ricerche dell'imputato o indagato effettuate «particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale».

L'irreperibilità, d'altro canto, non ha un valore assoluto ma relativo, in quanto si riferisce a una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui, eseguite le ricerche imposte dall'art. 159 cod. proc. pen., l'Autorità giudiziaria non sia pervenuta all'individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto.

Pertanto, ai fini della \ialidità del decreto d'irreperibilità, ciò che rileva è la completezza delle ricerche con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, tanto che la legittimità della procedura deve essere verificata sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell'adempimento e non ex post sulla base delle eventuali notizie acquisite ovvero pervenute successivamente (Sez. 1, n. 44629 del 23/10/2007, Saura, Rv. 238481).

Nel caso di specie, la Questura di Bari con nota del 17 settembre 2019 aveva accertato l'irreperibilità dell'imputato presso il luogo nel quale lo stesso aveva eletto domicilio, come confermato dalla lettura del verbale di vane ricerche.

Par tale ragione, all'udienza del 18 settembre 2019, il G.d.P. aveva rinnovato la notifica della citazione a giudizio e, alla successiva udienza del 26 giugno 2020, dopo aver dato atto degli ulteriori accertamenti effettuati con le banche dati SDI, SIDET e DAP e all'anagrafe dei Comuni di Giovinazzo (BA) e .7 Bari, Comune di residenza, aveva dichiarato l'irreperibilità dell'imputato, rinviando all'udienza del 2 settembre 2020, nella quale ha adottato il li provvedimento oggi impugnato.

In forza di quanto sopra, pertanto, la Corte ritiene che il G.d.P. abbia fornito una motivazione chiara e lineare nel momento in cui ha evidenziato la regolarità della notificazione della citazione a giudizio nei mdi previsti dalla legge.

1.2. Il secondo motivo di ricorso, invece, deve trovare accoglimento.

Il G.d.P., infatti, non ha provveduto (né ha fornito alcuna motivazione in merito) alle richieste formulate dalla difesa, relative sia alla concessione delle circostanze attenuanti generiche sia alla sospensione condizionale della pena.

Le circostanze attenuanti generiche consentono un adeguamento della sanzione alle peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto; pertanto, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o considerata presunta, avendo il giudice l'obbligo, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'insussistenza e, quando ne affermi l'esistenza, di dare apposita motivazione per fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 2769 del 02/12/2008, Poliseno, Rv. 242709), circostanza non avvenuta nel caso in esame, nonostante l'esplicita richiesta in tal senso formulata dalla difesa nella memoria del 22.7.2020 presentata al giudice.

Inoltre, giova evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, nel caso in cui l'imputato abbia chiesto con specifico motivo d'appello la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflittagli dal giudice di primo grado e il giudice d'appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata, parzialmente, con rinvio, in quanto la concessione di tale beneficio involge valutazioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico indicato nell'art. 164 cod. pen., che sono sottratte al giudizio di legittimità (Sez. 4, n. 41988 del 06/07/2017, Tipaldi, Rv. 270932).

2. All'accoglimento del ricorso negli indicati punti consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al G.d.P. di Bari per un nuovo giudizio tenendo presente che, in caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del Giudice di Pace, il giudice di rinvio va individuato in altro Giudice di Pace del medesimo ufficio in diversa persona fisica (Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711).

Nel resto il ricorso deve essere rigettato, anche nelle richieste subordinate formulate dal difensore con le suindicate note del 1.6.2022 che esulano dai poteri della Corte di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Giudice di Pace di B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/09/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIvisti gli atti, irprovvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.d.P. di Bari del 2 settembre 2020, con la quale è stato condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 17 marzo 2016, quale cittadino italiano privo di permesso di soggiorno, non aveva ottemperato all'ordine del Questore di Bari di lasciare il territorio italiano nel termine di cinque giorni, notificatogli il 9 giugno 2010. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 6 CEDU, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 420 bis, comma 2, e 420 quater cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che l'imputato, non aveva nominato alcun difensore di fiducia e non era venuto a conoscenza del procedimento penale a suo carico, poiché non aveva ricevuto presso il domicilio eletto alcuna notifica. Infatti, nel verbale di elezione di domicilio non era stato indicato il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato, né era stata indicata alcuna ipotesi accusatoria. Dalla lettura degli atti di causa, di conseguenza, era chiaro che l'imputato non era stato posto a conoscenza del procedimento e il giudice di merito non avrebbe potuto dichiararne l'assenza. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62 bis, 133, 163 e 164 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il G.d.P. non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, ritualmente richieste dalla difesa. 2.3. Con memoria del 16.11.2021 e con atti del 4.1.2022 e 3 giugno 2022 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato presenta conclusioni scritte e insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., il decreto di irreperibilità può essere emesso qualora non abbiano dato esito positivo le nuove ricerche dell'imputato o indagato effettuate «particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale». L'irreperibilità, d'altro canto, non ha un valore assoluto ma relativo, in quanto si riferisce a una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui, eseguite le ricerche imposte dall'art. 159 cod. proc. pen., l'Autorità giudiziaria non sia pervenuta all'individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto. Pertanto, ai fini della \ialidità del decreto d'irreperibilità, ciò che rileva è la completezza delle ricerche con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, tanto che la legittimità della procedura deve essere verificata sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell'adempimento e non ex post sulla base delle eventuali notizie acquisite ovvero pervenute successivamente (Sez. 1, n. 44629 del 23/10/2007, Saura, Rv. 238481). Nel caso di specie, la Questura di Bari con nota del 17 settembre 2019 aveva accertato l'irreperibilità dell'imputato presso il luogo nel quale lo stesso aveva eletto domicilio, come confermato dalla lettura del verbale di vane ricerche. Par tale ragione, all'udienza del 18 settembre 2019, il G.d.P. aveva rinnovato la notifica della citazione a giudizio e, alla successiva udienza del 26 giugno 2020, dopo aver dato atto degli ulteriori accertamenti effettuati con le banche dati SDI, SIDET e DAP e all'anagrafe dei Comuni di Giovinazzo (BA) e .7 Bari, Comune di residenza, aveva dichiarato l'irreperibilità dell'imputato, rinviando all'udienza del 2 settembre 2020, nella quale ha adottato il li provvedimento oggi impugnato. In forza di quanto sopra, pertanto, la Corte ritiene che il G.d.P. abbia fornito una motivazione chiara e lineare nel momento in cui ha evidenziato la regolarità della notificazione della citazione a giudizio nei mdi previsti dalla legge. 1.2. Il secondo motivo di ricorso, invece, deve trovare accoglimento. Il G.d.P., infatti, non ha provveduto (né ha fornito alcuna motivazione in merito) alle richieste formulate dalla difesa, relative sia alla concessione delle circostanze attenuanti generiche sia alla sospensione condizionale della pena. Le circostanze attenuanti generiche consentono un adeguamento della sanzione alle peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto; pertanto, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o considerata presunta, avendo il giudice l'obbligo, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'insussistenza e, quando ne affermi l'esistenza, di dare apposita motivazione per fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 2769 del 02/12/2008, Poliseno, Rv. 242709), circostanza non avvenuta nel caso in esame, nonostante l'esplicita richiesta in tal senso formulata dalla difesa nella memoria del 22.7.2020 presentata al giudice. Inoltre, giova evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, nel caso in cui l'imputato abbia chiesto con specifico motivo d'appello la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflittagli dal giudice di primo grado e il giudice d'appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata, parzialmente, con rinvio, in quanto la concessione di tale beneficio involge valutazioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico indicato nell'art. 164 cod. pen., che sono sottratte al giudizio di legittimità (Sez. 4, n. 41988 del 06/07/2017, Tipaldi, Rv. 270932). 2. All'accoglimento del ricorso negli indicati punti consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al G.d.P. di Bari per un nuovo giudizio tenendo presente che, in caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del Giudice di Pace, il giudice di rinvio va individuato in altro Giudice di Pace del medesimo ufficio in diversa persona fisica (Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711). Nel resto il ricorso deve essere rigettato, anche nelle richieste subordinate formulate dal difensore con le suindicate note del 1.6.2022 che esulano dai poteri della Corte di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Giudice di Pace di B
Sentenza Cassazione n. 44600/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris