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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 33633/2022

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ia seguente SENTENZA S:A riCOrSc proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 -08 -1954, avverso la sentenza del 28-11-2019 della Corte di appello di Firenze3; vist: gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette ,e conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubelico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con sentenza dei 23 aprile 2018, il Tribunale di Firenze, per quanto in questa sede r,leva, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condiz:onalmente sospesa, di 4 mesi di arresto, in quanto ritenuta colpevole dei reati ex art. 256 comma 1 lett. a) e b) e comma 2 del d.

Igs. n. 152 del 2006 (capo A), e 255 comma 3 del medesimo decreto (capo B); tali reati sono stati contestati a;i'imputata per avere, nella sua veste di rappresentante legale delle società Bia e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., realizzato un deposito incontrollato di rifiuti speciali 'pericolosi e non in una pluralità di luoghi (capo A), avendo il giudice monocratico tuttavia circoscritto la condanna dell'imputata a una parte del fatto contestato, ovvero al deposito incontrollato dei rifiuti all'interno dei cassoni scarrabili; ancora, la Moutillet veniva condannata anche per non aver ottemperato all'ordinanza n. 24i2rnessa dai Sindaco di Signa il 21 aprile 2015, con cui era stata disposta la rimozione dei rifiuti rinvenati nell'area recintata ubicata in Signa, in via Amendola, (capo E), area dove era avvenuto il deposito incontrollato.

I fatti risultano accertati in S:gra fino ai 27 gennaio 2015 (capo A) e il 21 dicembre 2015 (capo B).

2. Con sentenza del 28 novembre 2019, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale, assolveva l'imputata dal reato ex art. 255 comma 3 del d. lgs. n. 152 del 2006 (capo B) per non aver commesso il fatto e„ riconosciute ie attenuanti generiche, riduceva la pena, per il residuo reato dei capo A, a mesi 2 di arresto, convertiti in 15.000 euro di ammenda.

3. Avverso a sentenza della Corte di appello toscana, la Montillet, tramite iI suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.

Con il primo motivo, si contesta la qualificazione giuridica del fatto, deducendosi la violazione degli art. 533 comma 1 e 192 commi 1 e 2 cod. proc. pena nonché il vizio della motivazione, nella misura in cui è stata ritenuta la sussistenza di un deposito incontrollato di rifiuti riconducibile all'art. 256 comma 2 del ci. igs 152 dei 2006 ed è stata esclusa la configurabilità di un deposito temporaneo che, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. bb) del d.

Igs. n. 152 del 2006 non è soggetto ad autorizzazione; . si evidenzia in proposito che non vi è prova che i paraurti presenti nei cassoni provenissero dall'attività di carrozzeria, ben potendo gli stessi derivare dall'attività di depositeria di auto che sull'area i fratelli [OSCURATO:PERSONA] esercitavano da anni, essendo anzi plausibile che i [OSCURATO:PERSONA], dovendo procedere a liberare i'area, avessero raccolto nei cassoni i paraurti che nel tempo avevano conservato e mantenuto in depositoin una parte dell'area, quali parti di ricamblo atilizzabal nell'ambito dell'attività di carrozzeria da loro esercitata, e ciò anche in ragione del fatto che nessuno ha mai assistito al trasferimento -dei paraarti dai locali della carrozzeria da cui gli stessi asseritamente provenivano.In ogni caso, quand'anche paraurti fossero provenuti dalla carrozzeria, posta nelle immediate vicinanze, era comunque ravvisabile un deposito temporaneo, atteso che li luogo di produzione non è solo quello dove sono prodotti i rifiuti, ma anche queilo che si trova nell'immediata disponibilità dell'impresa produttrice e nel gli stessi sono depositati, purché, come nel caso di specie, funzionalmente collegato al luogo di produzione, dovendosi considerare in tal senso che, al momento dei sopralluogo del 27 gennaio 2015, il quantitativo di rifiuti era inferiore a 30 metri cubi e non era scaduto ancora il termine di un anno fissato per l'avvio e smaltimento ex art. 183 comma 1 lett. bb) punto 2 del d.

Igs. n. 152 del 2006.

Con il secondo motivo, dedicato al punto della sentenza in cui è stata ritenuta provata la responsabilità della Montillet per avere l'imputata prestato un tacito consenso o comunque acquiescenza alla realizzazione del deposito incontrollato, la difesa eccepisce !a violazione degli art. 110 cod. pen. e 256 comma 2 D.igs. 152 del 2006 e il vizio di motivazione, osservando che la Corte di appello ha ritenuto provata la circostanza che l'imputata conoscesse l'utilizzo dei cassoni da parte della carrozzeria Euroflorence solo sul presupposto che sui cassoni ci fosse scritto "proprietà Euroflorence", intendendo che tali cartelli fossero stati affisi in accordo con la Bia o con il [OSCURATO:PERSONA] per autorizzare in via informale i [OSCURATO:PERSONA] a scaricare i rifiuti in eccesso o che esse non erano in grado di ritirare.

Secondo la difesa, tuttavia, tale circostanza non può assumere alcun rilievo in ordine al consenso dato dall'imputata, mancando completamente qualsiasi prova sul chi, sui quando e sul perché sarebbero stati affissi i detti cartelli.

Peraltro, se è vero che nessuno ha mai detto che quei cartelli erano stati apposti dai [OSCURATO:PERSONA], è altrettanto vero che nessuno ha mai detto che gli stessi erano stati apposti da personale della Bia o del [OSCURATO:PERSONA]; del resto, il teste Biagioni, titolare cela BGS, ha riferito che su quell'area vi erano solo scarrabili vuoti che venivano prelevati dal trasportatore BGA, precisando che i rifiuti provenienti dalla carrozzeria cei [OSCURATO:PERSONA], depositati in contenitori diversi dai cassoni, venivano da lui ritrati direttamente presso la carrozzeria, non essendo egli a conoscenza deXarea quale depositeria auto da parte dei [OSCURATO:PERSONA]. i\ ciò si aggiunge che i cassoni si trovavano su un'area prospiciente gli uffici del [OSCURATO:PERSONA] presso cui il personale della Bia e dello stesso Consorzio non avevano ragione di recarsi, essendo la movimentazione degli stessi affidata in autonomia alla BGA, fermo restando che i [OSCURATO:PERSONA], alla data del novembre 2014, avevano la disponibilità dell'area e la possibilità di accedervi liberamente.

In ogni caso, a soia apposizione dei cartelli, quand'anche fosse ricondotta alla Bia e ai [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe certo sufficiente a provare che la Montillet fosse sicLiramente a conoscenza dell'utilizzo dei cassoni da parte della carrozzeria: sul piano dell'elemento soggettivo, si osserva infatti che non è dimostrata la conoscenza del fatto da parte dell'imputata, anzi, alcune testimonianze (cfr.deposizioni dei ties;:t [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hanno fatto emergere che i rifiuti erano stati collocati nei cassoni dai [OSCURATO:PERSONA] senza che di ciò sia stata informata l'imputata, la quaie non si Occooava degli aspetti operativi delle società Bia e del [OSCURATO:PERSONA], ma dei soli aspetti amministrativi, essendo collocato peraltro il suo ufficio dove ella lavorava in una palazzina distante circa 400 metri dall'area.

Con terzo motivo, sono state censurate la erronea applicazione dell'art. 256 comma 2 d. igs 152 del 2006 in relazione agli art. 40 e 43 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per travisamento di prove decisive: si contesta, in particolare, il punto della sentenza in cui è stata ritenuta provata la responsabilità della Montillet per avere l'imputata mantenuto i due cassoni nella disponibilità dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], consentendo così di fatto la prosecuzione dell'attività, rilevandosi che la Corte di appello non solo ha wr_ribuito significati diversi a due concetti, il consenso tacito e la acquiescenza, che possono essere considerati sinonimi, ma ha individuato quale comportamento acquiescente delia ricorrente quello di non aver provveduto alla eliminazione dei cartelli, salvo poi rimproverarla di non aver provveduto alla eliminazione dei rifiuti, profilo questo che non potrebbe rilevare a carico di un proprietario incolpevole di un'area su cui avviene il deposito di rifiuti a sua insaputa: una cosa infatti è discutere della responsabilità concorsuale della Montillet nella realizzazione del deposito incontrollato per aver lasciato i cassoni nella disponibilità dei [OSCURATO:PERSONA], altra è ritenere che ia stessa ne risponda per non aver eliminato i rifiuti ivi contenuti.

Peraltro, i cartelli ben avrebbero potuto non essere visti dal personale della Bia o del Consorzio (sarebbe certo che non li abbia visti la Montillet) o comunque essere lasciati lì dove erano, senza che ciò si traducesse in una sorta di nulla osta all'utilizzo da parte dei [OSCURATO:PERSONA], non essendo affatto provato che costoro abbiano continuato a depositarvi materiale con il consenso della Montillet.

Con i; quarto motivo, infine, oggetto di censura è la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod pen., osservandosi che l'esiguità del danno e del pericolo per l'ambiente; la breve durata e la modesta entità del deposito incontrollato, deponevano per li positivo riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, e ciò anche in ragione della circostanza che la Montillet si à occupata dello smaitimento e della presentazione di un piano di investigazione che ha comportato l'esecuzione di interventi anche dispendiosi. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è infondato, ma, avuto riguardo al tempus commisi delicti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo estinto per prescrizione il residuo reato per cui il quale la ricorrente è stata condannata.1.

Iniziando dai primi tre motivi, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve evidenziarsi che la conferma del giudizio coloevoiezza dell'imputata rispetto al residuo capo A non presenta criticità.

Sui punto occorre premettere che, rispetto al capo B, la Corte di appello ha assolto l'imputata per non aver commesso il fatto, mentre, quanto al capo A, ha ritenuto corretto :i percorso argomentativo del primo giudice, il quale aveva circoscritto l'affermazione deila penale responsabilità della Montillet alla sola condotta relativa ai deposito incontrollato dei rifiuti rinvenuti all'interno dei cassoni scarrabili.

Sui punto, i giudici di merito hanno valorizzato in particolare gli esiti dell'attività investiciativa svolta dai Corpo forestale dello Stato, i cui agenti, il 27 gennaio 2015, riscontravano In un'area sita a Signa, alla via Amendola, nella disponibilità della società Coger sir.i., gestita da [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA], 38 cassoni scarrabili di proprietà della Bia s.r.I., società di cui la Montillet era legale rappresentante: di questi 38 cassoni, 36 erano vuoti, mentre 2, aventi la scritta "proprietà Euroflorence", erano pieni di parti di auto provenienti da demolizioni.

Dai controili svolti dagli operanti emergeva altresì che la [OSCURATO:SOCIETA]. esercitava attività di intermediazione di rifiuti e aveva concesso l'uso di tali cassoni alla [OSCURATO:PERSONA] sir.i., a sua volta amministrata dalla stessa Montillet per attività di movirrientazione di rifiuti prodotti da terzi, fra i quali figurava la carrozzeria ELToflorence, gestita dai fratelli Antonio e [OSCURATO:PERSONA]; questa era autorizzata a effettuare i deposito temporaneo dei propri rifiuti presso la sede della carrozzeria, deve i rifiuti venivano prelevati a smaltiti dal [OSCURATO:PERSONA].

Alla stregua di tali risultanze, sia il Tribunale che la Corte di appello sono pervenuti alla conclusione della configurabilità del reato di deposito incontrollato di rifiuti, esciodendo che si fosse in presenza di un mero deposito temporaneo.

È stato infatti osservato che la carrozzeria dei [OSCURATO:PERSONA] si trovava a circa 200 -300 metri di distanza e. che i rifiuti erano depositati in un'area che in quel momento non era nella disponibilità dei [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano consegnato le chiavi della recinzione a Ganci, per cui non avevano più il diritto di usare l'area, non essendovi soprattutto alcun collegamento funzionale con il luogo di produzione dei rifiuti: si trattava infatti di rifiuti prodotti nella carrozzeria e non nell'attività di depositeria che i [OSCURATO:PERSONA] esercitavano nell'area: tale attività peraltro era cessata nel 2012 e i titolari deiia carrozzeria ne; 2014 avevano anche finito di allontanare tutte le auto vi custodite, fermo restando che l'attività di depositeria non comportava alcuna lavorazione sui:e auto in deposito e tantomeno l'asportazione di loro parti, mentre nel caso di soecie sl era in presenza di rifiuti derivanti da demolizioni o riparazioni.

1.1. Orbene, l'impostazione dei giudici di merito appare immune da censure, in quanto coerente con ia condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 50129 del 28/06/2018, Rv. 273965), secondo cui, in tema di gestione illecita dei rifiuti, ricorre la figura odi deposito temporaneo solo nel caso di raggruppamento e5 'd ruti e de.1 loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore z-lil'anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel iuoge in Cui gii stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionaimente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi dl sicurezza, con la precisazione (cfr. Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, Rv. 257535) che l'onere della prova relativo alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall'art. 183 del d.

Igs. 3 apriie 2005, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria.

Tale onere della prova non può ritenersi adeguatamente soddisfatto nella vicenda ir esame„ per cui !a qualificazione giuridica del fatto operata dai giudici di merito appare corretta, avuto riguardo alla natura e alla collocazione dei rifiuti in esame.

1.2. Anche rispetto ali'ascrivibilità della condotta illecita all'odierna ricorrente non si ravvisano aporie arcomentative nella sentenza impugnata, avendo la Corte di appello ragionevolmente osservato che la Montillet era legale rappresentante sia del:a Sia sai., proprietaria dei cassoni, sia del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ovvero della ditta smaititrice, per cui ella era senz'altro a conoscenza dell'utilizzo dei due cassoni da parte della Eurcflorence, tanto più che sugli stessi sono state trovate le scritte che attribuivano la paternità dei cassoni e dei rifiuti in essi depositati alla carrozzeria de: [OSCURATO:PERSONA], ciò al fine di evitare che la ditta che li movimentava, ovvero ia ra3.G.A., li prelevasse e li allontanasse dall'area, non essendo ipotizzabile che i cassoni siano stati abusivamente collocati dai Faresi all'insaputa di tutti.

Del resto, la Corte di appello ha sottolineato che nel 2014 il rapporto contrattuale della carrozzeria con il [OSCURATO:PERSONA] era formalmente ancora in essere, tanto è vero che la teste Fedeli, dipendente della Euroflorence, e la dottoressa Zampiero, amministratore giudiziario della carrozzeria dal 2013, hanno riferito che la ditta ha sempre svolto regolarmente il servizio di ritiro dei rifiuti ogni 6 -7 mesi.

Né, hanno aggiunto i giudici di merito, può sostenersi che la Montillet, per il suo ruolo apicale, fosse all'oscuro del deposito incontrollato dei rifiuti, e ciò a maggior ragione ove si consideri che la teste [OSCURATO:PERSONA], dipendente del [OSCURATO:PERSONA], ha riferito che verso il 20 novembre 2014 avvertì l'imputata della telefonata ricevuta da una dipendente della Sia, tale [OSCURATO:PERSONA], la quale la informò della presenza dei rifiuti e bel fatto che [OSCURATO:PERSONA] le aveva chiesto di smaltirli, nonostante la carrozzeria avesse un forte arretrato nei pagamenti del servizio; a fronte della segnalazione ricevuta, la Montillet si limitò a inviare una mail di diffida ai [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia assumere alcuna iniziativa circa l'eliminazione dei rifiuti presenti nei cassoni. lI coinvoigimento nella vicenda della ricorrente, almeno nella misura in cui ella ha lasciato i cassoni nella disponibilità dei [OSCURATO:PERSONA] che li stavano usando per finalità non lecite e ha consentito di fatto la prosecuzione della loro attività abusiva, risulta dunque scaturito da una disamina delle fonti dimostrative disponibili che, in quanto non m.arifestamente iliogica, resiste alle censure difensive, con le quali, invero non senza richiami fattuali, si sollecita sostanzialmente una differente lettura del materiale probatorio, operazione che tuttavia non può trovare ingresso in sede di iegittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Di qui l'infondatezza dei motivi di ricorso in punto di responsabilità.

2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi in ordine all'ulteriore doglianza (quarto motivo) riferita ala mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Eci ihvero, in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, la Co-ce territoriaie ha rimarcato in primo luogo la quantità non modesta di rifiuti ilegittimamente depositati, pari a due cassoni scarrabili pieni di scarti sia pure non pericolosi; osservando altresì che la condotta illecita è stata tenuta da una persona addetta professionalmente allo smaltimento di rifiuti, avendo dunque ella agito con un grado elevato di colpa, in quanto esperta delle normative del settore.

Ora, a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di irrazionalità, non vi è spazio per accogliere le obiezioni difensive, che pure in tal caso sollecitano un differente apprezzamento di merito, non consentito in sede di legittimità.

3. In conclusione, i ricorso deve essere disatteso; tuttavia, tenuto conto deiVinfondatezza non manifesta delle censure sollevate, soprattutto con riferimento a quelle in punto di responsabilità, deve rilevarsi che è maturata nelle more ia prescrizione de: residuo reato di cui al capo A, avente natura contravvenzionale: è infatti decorso dalla data finale della sua consumazione (27 gennaio 2015) i relativo termine massimo di 5 anni, per cui, in assenza di cause di sospensione„ la prescrizione del reato risulta intervenuta il 27 gennaio 2020.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia seguente SENTENZA S:A riCOrSc proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 -08 -1954, avverso la sentenza del 28-11-2019 della Corte di appello di Firenze3; vist: gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette ,e conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubelico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con sentenza dei 23 aprile 2018, il Tribunale di Firenze, per quanto in questa sede r,leva, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condiz:onalmente sospesa, di 4 mesi di arresto, in quanto ritenuta colpevole dei reati ex art. 256 comma 1 lett. a) e b) e comma 2 del d. Igs. n. 152 del 2006 (capo A), e 255 comma 3 del medesimo decreto (capo B); tali reati sono stati contestati a;i'imputata per avere, nella sua veste di rappresentante legale delle società Bia e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., realizzato un deposito incontrollato di rifiuti speciali 'pericolosi e non in una pluralità di luoghi (capo A), avendo il giudice monocratico tuttavia circoscritto la condanna dell'imputata a una parte del fatto contestato, ovvero al deposito incontrollato dei rifiuti all'interno dei cassoni scarrabili; ancora, la Moutillet veniva condannata anche per non aver ottemperato all'ordinanza n. 24i2rnessa dai Sindaco di Signa il 21 aprile 2015, con cui era stata disposta la rimozione dei rifiuti rinvenati nell'area recintata ubicata in Signa, in via Amendola, (capo E), area dove era avvenuto il deposito incontrollato. I fatti risultano accertati in S:gra fino ai 27 gennaio 2015 (capo A) e il 21 dicembre 2015 (capo B). 2. Con sentenza del 28 novembre 2019, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale, assolveva l'imputata dal reato ex art. 255 comma 3 del d. lgs. n. 152 del 2006 (capo B) per non aver commesso il fatto e„ riconosciute ie attenuanti generiche, riduceva la pena, per il residuo reato dei capo A, a mesi 2 di arresto, convertiti in 15.000 euro di ammenda. 3. Avverso a sentenza della Corte di appello toscana, la Montillet, tramite iI suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo motivo, si contesta la qualificazione giuridica del fatto, deducendosi la violazione degli art. 533 comma 1 e 192 commi 1 e 2 cod. proc. pena nonché il vizio della motivazione, nella misura in cui è stata ritenuta la sussistenza di un deposito incontrollato di rifiuti riconducibile all'art. 256 comma 2 del ci. igs 152 dei 2006 ed è stata esclusa la configurabilità di un deposito temporaneo che, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. bb) del d. Igs. n. 152 del 2006 non è soggetto ad autorizzazione; . si evidenzia in proposito che non vi è prova che i paraurti presenti nei cassoni provenissero dall'attività di carrozzeria, ben potendo gli stessi derivare dall'attività di depositeria di auto che sull'area i fratelli [OSCURATO:PERSONA] esercitavano da anni, essendo anzi plausibile che i [OSCURATO:PERSONA], dovendo procedere a liberare i'area, avessero raccolto nei cassoni i paraurti che nel tempo avevano conservato e mantenuto in depositoin una parte dell'area, quali parti di ricamblo atilizzabal nell'ambito dell'attività di carrozzeria da loro esercitata, e ciò anche in ragione del fatto che nessuno ha mai assistito al trasferimento -dei paraarti dai locali della carrozzeria da cui gli stessi asseritamente provenivano.In ogni caso, quand'anche paraurti fossero provenuti dalla carrozzeria, posta nelle immediate vicinanze, era comunque ravvisabile un deposito temporaneo, atteso che li luogo di produzione non è solo quello dove sono prodotti i rifiuti, ma anche queilo che si trova nell'immediata disponibilità dell'impresa produttrice e nel gli stessi sono depositati, purché, come nel caso di specie, funzionalmente collegato al luogo di produzione, dovendosi considerare in tal senso che, al momento dei sopralluogo del 27 gennaio 2015, il quantitativo di rifiuti era inferiore a 30 metri cubi e non era scaduto ancora il termine di un anno fissato per l'avvio e smaltimento ex art. 183 comma 1 lett. bb) punto 2 del d. Igs. n. 152 del 2006. Con il secondo motivo, dedicato al punto della sentenza in cui è stata ritenuta provata la responsabilità della Montillet per avere l'imputata prestato un tacito consenso o comunque acquiescenza alla realizzazione del deposito incontrollato, la difesa eccepisce !a violazione degli art. 110 cod. pen. e 256 comma 2 D.igs. 152 del 2006 e il vizio di motivazione, osservando che la Corte di appello ha ritenuto provata la circostanza che l'imputata conoscesse l'utilizzo dei cassoni da parte della carrozzeria Euroflorence solo sul presupposto che sui cassoni ci fosse scritto "proprietà Euroflorence", intendendo che tali cartelli fossero stati affisi in accordo con la Bia o con il [OSCURATO:PERSONA] per autorizzare in via informale i [OSCURATO:PERSONA] a scaricare i rifiuti in eccesso o che esse non erano in grado di ritirare. Secondo la difesa, tuttavia, tale circostanza non può assumere alcun rilievo in ordine al consenso dato dall'imputata, mancando completamente qualsiasi prova sul chi, sui quando e sul perché sarebbero stati affissi i detti cartelli. Peraltro, se è vero che nessuno ha mai detto che quei cartelli erano stati apposti dai [OSCURATO:PERSONA], è altrettanto vero che nessuno ha mai detto che gli stessi erano stati apposti da personale della Bia o del [OSCURATO:PERSONA]; del resto, il teste Biagioni, titolare cela BGS, ha riferito che su quell'area vi erano solo scarrabili vuoti che venivano prelevati dal trasportatore BGA, precisando che i rifiuti provenienti dalla carrozzeria cei [OSCURATO:PERSONA], depositati in contenitori diversi dai cassoni, venivano da lui ritrati direttamente presso la carrozzeria, non essendo egli a conoscenza deXarea quale depositeria auto da parte dei [OSCURATO:PERSONA]. i\ ciò si aggiunge che i cassoni si trovavano su un'area prospiciente gli uffici del [OSCURATO:PERSONA] presso cui il personale della Bia e dello stesso Consorzio non avevano ragione di recarsi, essendo la movimentazione degli stessi affidata in autonomia alla BGA, fermo restando che i [OSCURATO:PERSONA], alla data del novembre 2014, avevano la disponibilità dell'area e la possibilità di accedervi liberamente. In ogni caso, a soia apposizione dei cartelli, quand'anche fosse ricondotta alla Bia e ai [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe certo sufficiente a provare che la Montillet fosse sicLiramente a conoscenza dell'utilizzo dei cassoni da parte della carrozzeria: sul piano dell'elemento soggettivo, si osserva infatti che non è dimostrata la conoscenza del fatto da parte dell'imputata, anzi, alcune testimonianze (cfr.deposizioni dei ties;:t [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hanno fatto emergere che i rifiuti erano stati collocati nei cassoni dai [OSCURATO:PERSONA] senza che di ciò sia stata informata l'imputata, la quaie non si Occooava degli aspetti operativi delle società Bia e del [OSCURATO:PERSONA], ma dei soli aspetti amministrativi, essendo collocato peraltro il suo ufficio dove ella lavorava in una palazzina distante circa 400 metri dall'area. Con terzo motivo, sono state censurate la erronea applicazione dell'art. 256 comma 2 d. igs 152 del 2006 in relazione agli art. 40 e 43 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per travisamento di prove decisive: si contesta, in particolare, il punto della sentenza in cui è stata ritenuta provata la responsabilità della Montillet per avere l'imputata mantenuto i due cassoni nella disponibilità dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], consentendo così di fatto la prosecuzione dell'attività, rilevandosi che la Corte di appello non solo ha wr_ribuito significati diversi a due concetti, il consenso tacito e la acquiescenza, che possono essere considerati sinonimi, ma ha individuato quale comportamento acquiescente delia ricorrente quello di non aver provveduto alla eliminazione dei cartelli, salvo poi rimproverarla di non aver provveduto alla eliminazione dei rifiuti, profilo questo che non potrebbe rilevare a carico di un proprietario incolpevole di un'area su cui avviene il deposito di rifiuti a sua insaputa: una cosa infatti è discutere della responsabilità concorsuale della Montillet nella realizzazione del deposito incontrollato per aver lasciato i cassoni nella disponibilità dei [OSCURATO:PERSONA], altra è ritenere che ia stessa ne risponda per non aver eliminato i rifiuti ivi contenuti. Peraltro, i cartelli ben avrebbero potuto non essere visti dal personale della Bia o del Consorzio (sarebbe certo che non li abbia visti la Montillet) o comunque essere lasciati lì dove erano, senza che ciò si traducesse in una sorta di nulla osta all'utilizzo da parte dei [OSCURATO:PERSONA], non essendo affatto provato che costoro abbiano continuato a depositarvi materiale con il consenso della Montillet. Con i; quarto motivo, infine, oggetto di censura è la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod pen., osservandosi che l'esiguità del danno e del pericolo per l'ambiente; la breve durata e la modesta entità del deposito incontrollato, deponevano per li positivo riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, e ciò anche in ragione della circostanza che la Montillet si à occupata dello smaitimento e della presentazione di un piano di investigazione che ha comportato l'esecuzione di interventi anche dispendiosi. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è infondato, ma, avuto riguardo al tempus commisi delicti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo estinto per prescrizione il residuo reato per cui il quale la ricorrente è stata condannata.1. Iniziando dai primi tre motivi, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve evidenziarsi che la conferma del giudizio coloevoiezza dell'imputata rispetto al residuo capo A non presenta criticità. Sui punto occorre premettere che, rispetto al capo B, la Corte di appello ha assolto l'imputata per non aver commesso il fatto, mentre, quanto al capo A, ha ritenuto corretto :i percorso argomentativo del primo giudice, il quale aveva circoscritto l'affermazione deila penale responsabilità della Montillet alla sola condotta relativa ai deposito incontrollato dei rifiuti rinvenuti all'interno dei cassoni scarrabili. Sui punto, i giudici di merito hanno valorizzato in particolare gli esiti dell'attività investiciativa svolta dai Corpo forestale dello Stato, i cui agenti, il 27 gennaio 2015, riscontravano In un'area sita a Signa, alla via Amendola, nella disponibilità della società Coger sir.i., gestita da [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA], 38 cassoni scarrabili di proprietà della Bia s.r.I., società di cui la Montillet era legale rappresentante: di questi 38 cassoni, 36 erano vuoti, mentre 2, aventi la scritta "proprietà Euroflorence", erano pieni di parti di auto provenienti da demolizioni. Dai controili svolti dagli operanti emergeva altresì che la [OSCURATO:SOCIETA]. esercitava attività di intermediazione di rifiuti e aveva concesso l'uso di tali cassoni alla [OSCURATO:PERSONA] sir.i., a sua volta amministrata dalla stessa Montillet per attività di movirrientazione di rifiuti prodotti da terzi, fra i quali figurava la carrozzeria ELToflorence, gestita dai fratelli Antonio e [OSCURATO:PERSONA]; questa era autorizzata a effettuare i deposito temporaneo dei propri rifiuti presso la sede della carrozzeria, deve i rifiuti venivano prelevati a smaltiti dal [OSCURATO:PERSONA]. Alla stregua di tali risultanze, sia il Tribunale che la Corte di appello sono pervenuti alla conclusione della configurabilità del reato di deposito incontrollato di rifiuti, esciodendo che si fosse in presenza di un mero deposito temporaneo. È stato infatti osservato che la carrozzeria dei [OSCURATO:PERSONA] si trovava a circa 200 -300 metri di distanza e. che i rifiuti erano depositati in un'area che in quel momento non era nella disponibilità dei [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano consegnato le chiavi della recinzione a Ganci, per cui non avevano più il diritto di usare l'area, non essendovi soprattutto alcun collegamento funzionale con il luogo di produzione dei rifiuti: si trattava infatti di rifiuti prodotti nella carrozzeria e non nell'attività di depositeria che i [OSCURATO:PERSONA] esercitavano nell'area: tale attività peraltro era cessata nel 2012 e i titolari deiia carrozzeria ne; 2014 avevano anche finito di allontanare tutte le auto vi custodite, fermo restando che l'attività di depositeria non comportava alcuna lavorazione sui:e auto in deposito e tantomeno l'asportazione di loro parti, mentre nel caso di soecie sl era in presenza di rifiuti derivanti da demolizioni o riparazioni. 1.1. Orbene, l'impostazione dei giudici di merito appare immune da censure, in quanto coerente con ia condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 50129 del 28/06/2018, Rv. 273965), secondo cui, in tema di gestione illecita dei rifiuti, ricorre la figura odi deposito temporaneo solo nel caso di raggruppamento e5 'd ruti e de.1 loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore z-lil'anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel iuoge in Cui gii stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionaimente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi dl sicurezza, con la precisazione (cfr. Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, Rv. 257535) che l'onere della prova relativo alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall'art. 183 del d. Igs. 3 apriie 2005, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria. Tale onere della prova non può ritenersi adeguatamente soddisfatto nella vicenda ir esame„ per cui !a qualificazione giuridica del fatto operata dai giudici di merito appare corretta, avuto riguardo alla natura e alla collocazione dei rifiuti in esame. 1.2. Anche rispetto ali'ascrivibilità della condotta illecita all'odierna ricorrente non si ravvisano aporie arcomentative nella sentenza impugnata, avendo la Corte di appello ragionevolmente osservato che la Montillet era legale rappresentante sia del:a Sia sai., proprietaria dei cassoni, sia del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ovvero della ditta smaititrice, per cui ella era senz'altro a conoscenza dell'utilizzo dei due cassoni da parte della Eurcflorence, tanto più che sugli stessi sono state trovate le scritte che attribuivano la paternità dei cassoni e dei rifiuti in essi depositati alla carrozzeria de: [OSCURATO:PERSONA], ciò al fine di evitare che la ditta che li movimentava, ovvero ia ra3.G.A., li prelevasse e li allontanasse dall'area, non essendo ipotizzabile che i cassoni siano stati abusivamente collocati dai Faresi all'insaputa di tutti. Del resto, la Corte di appello ha sottolineato che nel 2014 il rapporto contrattuale della carrozzeria con il [OSCURATO:PERSONA] era formalmente ancora in essere, tanto è vero che la teste Fedeli, dipendente della Euroflorence, e la dottoressa Zampiero, amministratore giudiziario della carrozzeria dal 2013, hanno riferito che la ditta ha sempre svolto regolarmente il servizio di ritiro dei rifiuti ogni 6 -7 mesi. Né, hanno aggiunto i giudici di merito, può sostenersi che la Montillet, per il suo ruolo apicale, fosse all'oscuro del deposito incontrollato dei rifiuti, e ciò a maggior ragione ove si consideri che la teste [OSCURATO:PERSONA], dipendente del [OSCURATO:PERSONA], ha riferito che verso il 20 novembre 2014 avvertì l'imputata della telefonata ricevuta da una dipendente della Sia, tale [OSCURATO:PERSONA], la quale la informò della presenza dei rifiuti e bel fatto che [OSCURATO:PERSONA] le aveva chiesto di smaltirli, nonostante la carrozzeria avesse un forte arretrato nei pagamenti del servizio; a fronte della segnalazione ricevuta, la Montillet si limitò a inviare una mail di diffida ai [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia assumere alcuna iniziativa circa l'eliminazione dei rifiuti presenti nei cassoni. lI coinvoigimento nella vicenda della ricorrente, almeno nella misura in cui ella ha lasciato i cassoni nella disponibilità dei [OSCURATO:PERSONA] che li stavano usando per finalità non lecite e ha consentito di fatto la prosecuzione della loro attività abusiva, risulta dunque scaturito da una disamina delle fonti dimostrative disponibili che, in quanto non m.arifestamente iliogica, resiste alle censure difensive, con le quali, invero non senza richiami fattuali, si sollecita sostanzialmente una differente lettura del materiale probatorio, operazione che tuttavia non può trovare ingresso in sede di iegittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Di qui l'infondatezza dei motivi di ricorso in punto di responsabilità. 2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi in ordine all'ulteriore doglianza (quarto motivo) riferita ala mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Eci ihvero, in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, la Co-ce territoriaie ha rimarcato in primo luogo la quantità non modesta di rifiuti ilegittimamente depositati, pari a due cassoni scarrabili pieni di scarti sia pure non pericolosi; osservando altresì che la condotta illecita è stata tenuta da una persona addetta professionalmente allo smaltimento di rifiuti, avendo dunque ella agito con un grado elevato di colpa, in quanto esperta delle normative del settore. Ora, a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di irrazionalità, non vi è spazio per accogliere le obiezioni difensive, che pure in tal caso sollecitano un differente apprezzamento di merito, non consentito in sede di legittimità. 3. In conclusione, i ricorso deve essere disatteso; tuttavia, tenuto conto deiVinfondatezza non manifesta delle censure sollevate, soprattutto con riferimento a quelle in punto di responsabilità, deve rilevarsi che è maturata nelle more ia prescrizione de: residuo reato di cui al capo A, avente natura contravvenzionale: è infatti decorso dalla data finale della sua consumazione (27 gennaio 2015) i relativo termine massimo di 5 anni, per cui, in assenza di cause di sospensione„ la prescrizione del reato risulta intervenuta il 27 gennaio 2020. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata se
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