Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 41426/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catania rigettava l'istanza di applicazione di misure alternative avanzate da [OSCURATO:PERSONA], agli arresti domiciliari esecutivi.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Non vi è dubbio che l'ordinanza in questa sede impugnata non fa espresso riferimento al provvedimento con cui il G.I.P. del Tribunale di Catania aveva applicato a Caudullo, poche settimane prima, la misura degli arresti domiciliari presso una [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia la valutazione di merito espressa nel provvedimento resta coerente e motivata rispetto alla personalità del soggetto, già gravato da precedenti penali in materia di droga e arrestato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 mentre si trovava agli arresti domiciliari "esecutivi": il tribunale, infatti, fa riferimento all'incapacità del condannato di seguire responsabilmente e positivamente le prescrizioni impostegli e di osservare la legge, traendone una prognosi di inadeguatezza delle misure alternative alla detenzione.

Appare evidente che la permanenza per qualche settimana in una [OSCURATO:PERSONA] senza rilievi di sorta non ha una portata decisiva per ribaltare tale valutazione.

Il ricorso, pertanto, non fa che sollecitare questa Corte a sovrapporre il proprio giudizio di merito a quello espresso dal tribunale di Sorveglianza, senza affatto dimostrare la violazione di legge e la carenza motivazionale denunciate.

Sussistono giusti motivi per non condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto dell'interruzione del percorso riabilitativo intrapreso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 22 settembre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catania rigettava l'istanza di applicazione di misure alternative avanzate da [OSCURATO:PERSONA], agli arresti domiciliari esecutivi. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Non vi è dubbio che l'ordinanza in questa sede impugnata non fa espresso riferimento al provvedimento con cui il G.I.P. del Tribunale di Catania aveva applicato a Caudullo, poche settimane prima, la misura degli arresti domiciliari presso una [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia la valutazione di merito espressa nel provvedimento resta coerente e motivata rispetto alla personalità del soggetto, già gravato da precedenti penali in materia di droga e arrestato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 mentre si trovava agli arresti domiciliari "esecutivi": il tribunale, infatti, fa riferimento all'incapacità del condannato di seguire responsabilmente e positivamente le prescrizioni impostegli e di osservare la legge, traendone una prognosi di inadeguatezza delle misure alternative alla detenzione. Appare evidente che la permanenza per qualche settimana in una [OSCURATO:PERSONA] senza rilievi di sorta non ha una portata decisiva per ribaltare tale valutazione. Il ricorso, pertanto, non fa che sollecitare questa Corte a sovrapporre il proprio giudizio di merito a quello espresso dal tribunale di Sorveglianza, senza affatto dimostrare la violazione di legge e la carenza motivazionale denunciate. Sussistono giusti motivi per non condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto dell'interruzione del percorso riabilitativo intrapreso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 settembre 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 41426/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris