CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 dicembre 2022
Cassazione n. 04172/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28406-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE; - intimato - avverso la sentenza n. 2726/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 2726/2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede che, in accoglimento delle domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA], collaboratrice scolastica ripetutamente assunta dal MIUR con contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 21.2.2000 fino alla immissione in ruolo all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], le aveva riconosciuto il diritto all'integrale computo dell'anzianità di servizio maturata nel periodo del precariato ai fini della progressione stipendiale prevista per il personale di ruolo, condannando l'Amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive. 2. La Corte distrettuale, nel rigettare l'appello del MIUR, aveva compensato le spese del grado evidenziando la complessità delle questioni giuridiche trattate e la circostanza che la giurisprudenza di legittimità, in base alla quale la controversia era stata decisa, era intervenuta nelle more del giudizio di appello. 3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un motivo relativo alla statuizione sulle spese di lite. 4. Il Ministero dell'Istruzione non ha svolto attività difensiva. 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 6. La ricorrente ha depositato memoria con annessa istanza, depositata in data 9.12.2022, di rimessione della questione, oggetto della censura, alle Sezioni Unite paventando un contrasto di giurisprudenza tra la proposta sopra indicata (di rigetto del ricorso) ed altra pronuncia della Corte di Cassazione che, invece, aveva accolto un analogo ricorso; 7. [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del 14 dicembre 2022 ha rigettato l'istanza, disponendo la restituzione degli atti alla Sesta Sezione Lavoro per l'ulteriore corso, salve le determinazioni del Collegio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure possono essere così sintetizzate. 2. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, la violazione degli artt. 91 co. 1 e 92 co. 2 cpc, dell'art. 4 commi 1 e 5 DM n. 55 del 2014 e degli artt. 24 e 111 Cost., per non avere la Corte distrettuale applicato il criterio della soccombenza, omettendo di indicare le /\2 Ric. 2021 n. 28406 sez. ML - ud. 20-12-2022 -2- ragioni che l'avrebbero indotta alla compensazione delle spese in quanto quelle precisate erano generiche e non esatte. In particolare, evidenzia che il diritto chiesto era già stato ritenuto fondato, in sede giurisdizionale, fin dal 2016 e sottolinea che l'erroneità delle tesi del Ministero, anche alla luce della giurisprudenza euro-unitaria in materia, avrebbe dovuto indurre i giudici di secondo grado a statuire secondo il criterio della soccombenza. 3. Preliminarmente va specificato che le motivazioni che hanno indotto la Corte di appello di Roma a compensare le spese nella pronuncia poi cassata dalla ordinanza di questa Corte n. 32550/2022 sono diverse da quelle adottate nella sentenza oggi gravata. 4. Nella prima, infatti, la compensazione era stata disposta per la novità della questione esaminata; in quella oggetto dell'odierno esame, la compensazione è stata testualmente disposta per le seguenti ragioni: "la complessità delle questioni giuridiche trattate e la circostanza che la giurisprudenza di legittimità, in base alla quale la causa è stata decisa sia intervenuta nelle more del giudizio di appello giustificano l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del grado". 5. In relazione a quest'ultima argomentazione, pertanto, questo Collegio dovrà riscontrare la fondatezza delle censure mosse dal ricorrente alla statuizione sulla compensazione delle spese, non essendo il precedente richiamato, fondato su diversi presupposti, pertinente alla presente decisione. 6. Orbene, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 (applicabile ratione temporis in considerazione del fatto che il ricorso di primo grado è stato introdotto con atto del 2017) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 3977/2020). 7. In particolare, con sentenza n. 77 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di Ric. 2021 n. 28406 sez. ML - ud. 20-12-2022 -3- compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. 8. Siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano «gravi ed eccezionali ragioni», costituisce «una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche» (cfr. Cass. n. 2883/2014; n. 21157 del 07/08/2019). 9. Nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, occorre valutare se la compensazione delle spese di lite sia stata operata in presenza delle ragioni di «gravità ed eccezionalità» normativamente previste; il giudice è tenuto, infatti, ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese processuali (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15413 del 2011). 10. Nella fattispecie, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha assolto tale onere motivazionale avendo ravvisato, come sopra precisato, dette gravi ed eccezionali ragioni nella complessità delle questioni giuridiche trattate e nella circostanza dell'intervento della giurisprudenza di legittimità nelle more del giudizio di appello. 11. In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400/2021). 12. Le ragioni individuate dalla Corte distrettuale, a parere del Collegio, non sono né erronee, perché riguardanti dati di fatto reali, né illogiche, in quanto ragionevoli e coerenti. Ric. 2021 n. 28406 sez. ML - ud. 20-12-2022 -4- 13. Invero, effettivamente le questioni circa il riconoscimento del diritto all'integrale computo della anzianità di servizio maturata nel periodo di precariato, per i collaboratori scolastici, ai fini della progressione stipendiale prevista per il personale di ruolo, è stata oggetto di un rilevante dibattito dottrinario e giurisprudenziale, manifestatosi con opinioni contrastanti, che ha richiesto il coinvolgimento anche della giurisprudenza e dei principi di diritto dell'Unione Europea. 14. Deve, poi, effettivamente darsi atto che, in sede di legittimità, con il precedente di questa Corte n. 31150/2019, le questioni sono state definitivamente ed esaustivamente risolte, attraverso una accurata ricostruzione del quadro normativo in materia e non lasciando più dubbi interpretativi: ciò realmente è avvenuto nel corso del giudizio di appello incardinato nel marzo del 2018. 15. Alla stregua di quanto esposto, avendo riguardo al sindacato di legge previsto in questa sede che non consente alcun controllo sulla valutazione di discrezionalità che appartiene al giudice del merito, il ricorso deve essere rigettato. 16. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo l'intimato svolto attività difensiva. 17. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per