CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32304/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma del 28 novembre 2024, ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi degli artt. 599-bis e 605 cod.proc.pen., previa rinuncia ai restanti motivi di appello, e ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, confermando nel resto. Il Tribunale aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. responsabili, in concorso e con il vincolo della continuazione, dei delitti di detenzione a fini di cessione di gr. 200 lordi di cocaina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, condannandoli, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle recidive contestate e applicata la riduzione per il rito, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 22.000,00 di multa ciascuno, con confisca e distruzione dello stupefacente e confisca del denaro in sequestro con devoluzione all'Erario. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 599-bis cod.proc.pen., per avere la Corte territoriale reso motivazione stereotipata, richiamando un orientamento di legittimità non pacificamente consolidato, senza confrontarsi con l'indirizzo asseritamente contrario, e per avere omesso ogni preliminare verifica sulla correttezza del giudizio, tanto più necessaria a fronte del divergente esito riservato al correo [OSCURATO:PERSONA]; con il secondo motivo, violazione degli artt. 240 e 322-ter cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla confisca del denaro in sequestro, punto asseritamente escluso dal concordato e non rinunciabile, difettando il nesso di pertinenzialità con il reato, con richiamo a Corte cost. n. 7 del 2025 sulla natura sanzionatoria della confisca di valore e sul principio di proporzionalità. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'impugnazione risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod.proc.pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello", introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017), con cui il giudice di appello, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, previa verifica — per quanto stringata — della legittimità dell'iniziativa e della congruità del trattamento sanzionatorio ("Tale pena appare congrua rispetto alla gravità dei fatti contestati al prevenuto"), secondo il percorso dosimetrico analiticamente esposto in sentenza e contenuto entro i limiti edittali. Questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, e dunque alla responsabilità come alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628-02; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod.proc.pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (così Sez. 3, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen.). Una volta che le parti hanno esercitato il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato e consacrato nella decisione del giudice, il patto non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata — da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie. Ne discende la manifesta infondatezza del primo motivo. 3.2. Manifestamente infondato, e comunque inammissibile, è altresì il secondo motivo. La confisca del denaro in sequestro — disposta dal Tribunale ai sensi dell'art. 240 cod. pen. - non risulta esser stata censurata nei motivi di appello, difettando perciò la catena devolutiva. Invero, nei motivi di appello si riscontra esclusivamente una richiesta di restituzione della somma in sequestro, non accompagnata da alcun rilievo censorio sulla statuizione ablatoria diposta in primo grado. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causadi inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiar P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] UgpBell