CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2023
Cassazione n. 01039/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 17 aprile 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen. (fatto commesso in Acquasparta il 22 gennaio 2022); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha valorizzato, nel corpo della motivazione, l'assenza di ulteriori e diversi elementi idonei, rispetto a quelli posti a fondamento della concessione dell'attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen., non essendo sufficiente la formale incensuratezza, anche alla luce della circostanza che l'imputato risultava gravato da precedenti giudiziari e da segnalazioni di polizia, nonché alla luce della obiettiva gravità della condotta avente ad oggetto un furto in abitazione posto in essere da quattro persone giunte ad Acquasparta appositamente da Roma (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]