CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19244/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 22 maggio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e, con le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, laddove si duole della mancanza di motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante, è inammissibile atteso che la Corte di appello ha affermato che il contatore era stato manomesso ed il ricorrente, negando tale circostanza, solleva una censura in fatto; - che il ricorso solleva censure di merito anche laddove il ricorrente si duole dell'affermazione della sua penale responsabilità; - che il ricorso è manifestamente infondato laddove si lamenta l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., atteso che il reato di furto di energia elettrica rientra tra i delitti a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), perché l'evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni di energia che si susseguono costituiscono singoli atti di un'unica azione furtiva, posticipando la cessazione della consumazione fino all'ultimo prelievo (Sez. 5, n. 1324 del 27/10/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265850), cosicché ad esso, caratterizzato da condotte plurime e reiterate, risulta inapplicabile la causa di non punibilità invocata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d