CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22014/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 agosto 1991, avverso l'ordinanza emessa il 6 ottobre 2022 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita nell'udienza camerale del 19 aprile 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2022 il Tribunale di Catanzaro — Sezione per il riesame delle misure cautelari ha confermato il provvedimento emesso il 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto associativo di cui al capo 1 della rubrica accusatoria. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione dell'ordinanza impugnata, per essere stato attribuito all'indagato la qualità di partecipe del sodalizio criminale confederato, pur a fronte di numerosi episodi di intimidazione, commessi in suo danno da parte di altri presunti affiliati. Il provvedimento impugnato, oltre a recare una manifesta violazione dello statuto normativo della partecipazione ex art. 416 bis cod. pen., risulterebbe debitore di un'effettiva confutazione delle deduzioni difensive, tese a dimostrare la mancanza di un compendio tale da permettere una qualificazione giuridica della condotta, ascritta al ricorrente, alla stregua di un fatto di partecipazione ex art. 416 bis cod. pen. Sarebbe contrario ad ogni logica e a massime di comune esperienza ritenere attendibili i collaboratori di giustizia che hanno affermato l'appartenenza del ricorrente alla confederazione di 'ndrangheta, nonostante nei confronti del medesimo ricorrente sia stata deliberata la commissione di intimidazioni a mezzo di arma da fuoco e con modalità mafiose. Inoltre, il ruolo del ricorrente sarebbe stato determinato in modo generico, essendogli ascritto di aver commesso generiche attività coadiuvanti in favore dell'organizzazione confederata di cui al capo 1), senza tuttavia specificarne Vid est del suo apporto materiale, così non indicando quel ruolo dinamico e funzionale, proiettato alla realizzazione del programma associativo, richiesto per la partecipazione al delitto associativo anche secondo l'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite Modaffari. I chiamanti in correità non avrebbero indicato il ruolo svolto dal ricorrente e, per di più, le loro dichiarazioni non sarebbero state valutate come imposto dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. 3. Sono pervenuti motivi nuovi nell'interesse dei ricorrente, con cui si è evidenziato che l'indagato era detenuto nel periodo in cui, secondo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avrebbe commesso due gravi episodi di intimidazione con armi da fuoco o addirittura con materiali esplodenti, risalenti alla prima parte dell'anno 2014 e a marzo/aprile 2015. Anche le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sarebbero inattendibili: egli, infatti, avrebbe riferito di un acquisto di ben 7 kalashnikov, compiuto dall'indagato tra il 2013 e il 2014: periodo, però, in cui il ricorrente era certamente ristretto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.2. Il Tribunale di Catanzaro, dopo avere ripercorso le vicende investigative che avevano disvelato l'esistenza, la perduranza e l'attuale operatività di una confederazione di 'ndrangheta nel territorio cosentino, ha riportato le dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, che avevano individuato "il ricorrente come un membro fattivamente coinvolto in molteplici delitti funzionali al rafforzamento del sodalizio criminale" , ravvisandone, "per lo più, l'apporto concreto ed attuale nella perpetrazione dell'attività di spaccio per conto dei Banana e, successivamente, dei Perna, oltre che nel compimento di estorsioni e di atti di intimidazione anche per conto del gruppo degli zingari". Nell'esaminare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, poste a base della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato, il Giudice del riesame non ha, però, tenuto conto dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Giova ricordare al riguardo che questa Corte (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino e altri, Rv 192465) ha affermato che, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., il giudice deve sciogliere, in primo luogo, il problema della credibilità del dichiarante (confitente e accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa. Siffatti principi sono stati di seguito ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte (v. S.U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145), secondo cui il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di tre requisiti: 1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali, quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; 2) l'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni, rese in tempi diversi; 3) la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata, onde evitare il fenomeno della c.d. "circolarità" probatoria, e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correità, a condizione, in quest'ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e che la foro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata abbia condizionato l'altra. Anche successivamente alla sentenza delle Sezioni unite n. 1653 del 1992 si è precisato (v. S.U, n. 20804 del 2012 citata) che la metodologia, a cui il giudice deve conformarsi nella valutazione della chiamata in correità o in reità, non può che essere quella a tre tempi già indicata nella citata pronuncia del 1992 e, pur aggiungendosi che la detta sequenza non deve essere per così dire rigorosamente rigida, potendo la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto essere vagliate unitariamente, si è comunque puntualizzato che il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni. 4. Nel caso in esame, il Tribunale di Catanzaro, dopo avere ricordato che tutti i collaboratori avevano attribuito al ricorrente la commissione di fatti specifici, quali la gestione dell'attività di cessione illecita di stupefacenti e le estorsioni e gli atti intimidatori, ha affermato che la convergenza delle dichiarazioni anzidette, valutate congiuntamente alle altre risultanze investigative riportate, consentivano di confermare il giudizio di gravità indiziaria formulato a carico del ricorrente in relazione al reato di cui al capo 1 della rubrica accusatoria. Così argomentando, tuttavia, il Tribunale di Catanzaro ha soffermato la sua attenzione sulla presenza dei riscontri delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, omettendo, però, di svolgere compiutamente il giudizio preliminare sulla loro attendibilità intrinseca ed estrinseca. Giudizio che, peraltro, non può desumersi neanche dal riferimento all'attendibilità dei collaboratori di giustizia, effettuato nella parte dell'ordinanza impugnata dedicata alla ritenuta esistenza ed operatività del sodalizio mafioso. Ciò in quanto i collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni sono state poste a base della ritenuta sussistenza dei gravi indizi circa l'intraneità del ricorrente, sono in parte diversi da quelli passati in rassegna con riguardo all'esistenza dell'associazione mafiosa e, ad ogni modo, ove pure vi è coincidenza, l'oggetto delle dichiarazioni attiene ad altro tema e necessitava di un vaglio apposito.Risulta omessa, dunque, un'approfondita delibazione della credibilità e dell'attendibilità estrinseca dei dichiaranti: delibazione preliminare ed indefettibile, all'esito della quale soltanto - e in caso positivo — il Tribunale avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei riscontri. 5. Colgono nel segno, pertanto, le censure difensive sulla ritenuta attendibilità dei collaboratori di giustizia e tale approdo, che assume rilievo assorbente, impone la declaratoria di annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, che tenga conto dei principi di diritto enunciati. 6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod