CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18229/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto, a tacere della sua genericità, si risolve nella sollecitazione a un nuovo di esame di merito sui punti censurati; Considerato che il secondo motivo proposto, relativo alla violazione di legge conseguente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen., in quanto non è stato dedotto con i motivi di appello e, comunque, la Corte di appello a pag. 3, con motivazione congrua (e, dunque, insindacabile in questa sede), ha escluso la particolare tenuità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2