CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2024
Cassazione n. 32009/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Napoli il 6 dicembre 2024, confermativa della decisione di primo grado, presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di [OSCURATO:PERSONA], che appare vagliato nel pieno rispetto delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dalla Corte di appello di Napoli, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA], infine, che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di quantificazione del trattamento sanzionatorio - correttamente determinato in due anni di reclusione e 1.000,00 euro di multa - e di concessione delle attenuanti generiche (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 set