CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00968/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 27 tEiJki 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624-bis, commi 1 e 3, e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., rideterminando la pena (fatto commesso in Orbetello il 1 luglio 2017); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia violazione degli artt. 624-bis cod. pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, è generico, non consentito e manifestamente infondato: la censura di violazione dell'art. 624-bis cod. pen. è articolata in spregio alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale» (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076), come nel caso di specie, in cui dal tenore della sentenza impugnata si apprende che il furto era stato consumato nei locali destinati ad uso privato del titolare dell'attività commerciale, dai quali erano stati sottratti tre orologi, un assegno, 50 Euro in contanti, un paio di occhiali da sole e la scheda recante il codice di duplicazione delle chiavi del negozio per un valore complessivo di circa Euro 4.000,00 (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); la censura in punto di integrazione dell'aggravante della violenza sulle cose è affidata a generiche, in quanto assertive, deduzioni, peraltro interamente versate in fatto; - che il secondo motivo, con il quale si censura il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 4 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che l'applicazione della invocata circostanza attenuante è stata correttamente esclusa dal momento che ne è legittima la concessione solo in presenza di un danno patrimoniale talmente modesto da poter essere considerato irrisorio (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata e Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280615); - ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 202